Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 607-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di
Controparte_1
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Brescia, Via Corfù, n. 72;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
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il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII anzi, dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. ad esempio il valore dei ricavi lordi esposti nel bilancio di esercizio 2022, pari ad € 275.580,00=);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00= (cfr. già l'ammontare dell'esposizione debitoria gravante su parte resistente nei confronti dell'erario, pari ad € 48.045,23=);
ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto ai crediti dei ricorrenti, dall'esistenza di un ulteriore indebitamento nei confronti dell'erario, dall'infruttuoso esperimento di tentativi di esecuzione forzata, dalla circostanza per cui dal bilancio di esercizio
2023 predisposto da parte resistente emerge un patrimonio netto di valore negativo pari a - €
187.209,00=.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
(c.f. ), con sede legale in Brescia, Controparte_1 P.IVA_1
Via Corfù, n. 72;
b) NOMINA giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
c) NOMINA curatore il dott. on studio in Brescia, soggetto che ha i requisiti di Persona_1 cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 27/05/2025 ore 09:10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
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f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-
sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 06/02/2025.
Il giudice estensore Alessandro Pernigotto
Il Presidente
Simonetta Bruno
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