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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 7225 /2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avvocato DAHMOUNI KARIM che la rappresenta e difende;
c.f. , elettivamente domiciliato Parte_2 CodiceFiscale_2 presso l' Avvocato DAHMOUNI KARIM che lo rappresenta e difende;
Ricorrenti contro
, c.f. , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 CodiceFiscale_3 ROMA, 10/10 16121 GENOVA presso l'Avvocato VILLA FABRIZIO che la rappresenta e difende;
, c.f. , elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_3 CodiceFiscale_4 Telematico presso l'Avvocato ANZALONE ANDREA FRANCESCO MARIA che la rappresenta e difende;
Resistenti
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, in via principale, - accertare e dichiarare che, in ragione del testamento pubblicato in data 23.2.2023 a rogito Notaio in Genova, le quote della (CF: 01741180994) Per_1 Parte_4 rappresentanti l'intero del capitale sociale ammontante ad € 10.000,00 sono di proprietà comune delle IGnore e con effetto dall'apertura della successione del Controparte_1 Parte_3 defunto deceduto in data 28.4.2022; - ordinare al Registro delle Imprese, in Persona_2 persona del Conservatore pro tempore, di eseguire le conseguenti trascrizioni ad istanza delle parti attrici, con manleva dello stesso Conservatore in subordine - accertare e dichiarare che, per effetto delle dichiarazioni ricevute dal Notaio rispettivamente in data 4.7.2023 (rep. 8378-racc. Per_3 5913) e 14.7.2023 (Rep. 8405-racc.5932), le IGnore e hanno Controparte_1 Parte_3 rinunciato integralmente al legato di cui al testamento pubblicato in data 23.2.2023 a rogito Notaio in Genova;
in ogni caso, - dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere Per_1 sulla domanda di rilascio dell'immobile sito in Genova, AZ NI 5R, talvolta identificato anche come 8R, contraddistinto dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub 4; Con vittoria di spese e compensi, maggiorate di esborsi (€ 545,00) ed accessori di legge, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2004”
Per parte resistente CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate per i motivi illustrati in atti. Vinte le spese di lite”
Per parte resistente : Pt_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista.: a) dato atto della avvenuta consegna a favore degli attori, da parte della IG.ra , del mazzo di Parte_3 chiavi a sue mani del locale in Genova, AZ NI 5 rosso, dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla avversaria domanda di condanna al rilascio di detto immobile;
b) respingere le domande tutte di parte attrice in quanto destituite di giuridico fondamento, ed in particolare: c) accertata l'avvenuta rinuncia, da parte della IG.ra del legato di Parte_3 quote di partecipazione alla società respingere la domanda di Parte_4 accertamento della titolarità di tali quote in capo alla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le causali tutte indicate in atti;
d) respingere la domanda, avente ad oggetto la trascrizione presso il Registro delle Imprese dell'acquisto delle quote societarie per cui è causa, in capo alla IG.ra a titolo di legato o a qualsivoglia altro titolo, in quanto Parte_3 infondata in fatto ed in diritto;
e) previa declaratoria che il testamento del IG. Persona_2 pubblicato in data 23.2.2023 con atto a rogito Notaio in Genova, prevede non un unico Per_1 legato, ma due distinti legati, respingere la domanda attorea - formulata in subordine – di accertamento di rinuncia integrale al legato di cui al detto testamento in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atti. Con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre accessori di legge” Motivi della decisione
e hanno proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per Parte_1 Parte_2 vedere accolte le seguenti conclusioni:
“dichiarare tenute e condannare le IGnore e a rilasciare in Controparte_1 Parte_3 favore delle parti attrici l'immobile sito in Genova, AZ NI 5R, talvolta identificato anche come 8R, contraddistinto dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub 4; - accertare e dichiarare che, in ragione del testamento pubblicato in data 23.2.2023 a rogito Notaio in Per_1 Genova, le quote della (CF: 01741180994) rappresentanti l'intero del Parte_4 capitale sociale ammontante ad € 10.000,00 sono di proprietà comune delle IGnore CP_1
e con effetto dall'apertura della successione del defunto
[...] Parte_3 Per_2 deceduto in data 28.4.2022; - ordinare al Registro delle Imprese, in persona del
[...]
Conservatore pro tempore, di eseguire le conseguenti trascrizioni ad istanza delle parti attrici, con manleva dello stesso Conservatore. Con vittoria di spese e compensi, maggiorate degli accessori di legge” allegando ed esponendo: che il giorno 28.4.2022 è deceduto a Genova il IGnor da ultimo residente in Persona_2
Genova, AZ NI 4/6 (doc. 1);
che non risultando apparentemente disposizioni di ultima volontà, in data 14.10.2022 i ricorrenti, figli del de cuius, hanno dichiarato di accettare l'eredità morendo dismessa dal IGnor Per_2 con atto ricevuto dal Notaio (rep. 9157 racc. 6724 - doc. 2);
[...] Persona_4
che in vita, il IGnor risultava titolare della totalità delle quote del capitale sociale Persona_2 sociale di € 10.000,00 interamente versato, della (CF: Parte_5
) con sede in Genova, AZ NI 7R (doc. 3); P.IVA_1
che nell'ambito delle operazioni di inventario (doc. 4), il Cancelliere nominato, , ha CP_2 incaricato il Rag. della stima delle quote della predetta società (doc. 5); Testimone_1
che i ricorrenti hanno rinunciato al beneficio dell'inventario, con l'effetto di divenire eredi puri e semplici (doc. 4);
che in data 23.2.2023, a rogito Notaio in Genova (Rep. n. 55640 - Racc. 22864 - doc. 6), è Per_1 stato pubblicato il testamento olografo con cui il IGnor ha legato in favore delle Persona_2 IGnore , nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 8/9 ( ) e , nata a [...] il [...], residente a C.F._5 Parte_3
Genova, Via Piaggio n. 18/7 ( ) i seguenti beni: a. la proprietà del locale- C.F._6 forno sito in Genova alla AZ NI 7 rosso denominato " ; b. “le quote Parte_4 della Società " P.IVA e C.F. che Parte_5 P.IVA_1 comprendono la proprietà dei beni e degli arredi in oggi siti all'interno del predetto locale sito in Genova, AZ NI 7 rosso”;
che le IGnore e hanno trascritto in loro favore l'acquisto Controparte_1 Parte_3 dell'immobile sito in Genova, AZ NI 7R (contraddistinto dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub 5) presso la Conservatoria dei RR.II. di Genova in data 13.3.2023 (doc. 7) che risulta nel loro possesso;
che le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento pubblicato in data 23.2.2023 sono state recepite nella denuncia di successione presentata all'Agenzia delle Entrate (doc. 8-9);
che le IGnore e (quest'ultima, anche con l'aiuto del figlio Controparte_1 Parte_3
) hanno sempre avuto la disponibilità dei locali dell'azienda ed hanno proseguito Controparte_3 l'attività di impresa della società Parte_4 Parte_4
che il legato risulta, pertanto, essere stato integralmente adempiuto;
che l'unità immobiliare di cui al civico 7R di AZ NI ( oggetto del legato in favore delle IGnore e ) risulta collegata attraverso un varco interno Controparte_1 Parte_3 realizzato in vita dal de cuius ( unico proprietario ) con quella del civico 5R ( talvolta indicata in alcuni atti anche come 8R ), contraddistinta dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub.
4, pervenuta in eredità ai IGnori e Parte_1 Parte_2
che i ricorrenti tuttavia, non hanno mai avuto le chiavi di tale unità immobiliare di loro proprietà (civ. 5R di AZ NI) che risulta anch'essa nella disponibilità delle IGnore e Controparte_1 che ancora attualmente la occupano ( abusivamente ) disattendendo le richieste Parte_3 dei legittimi proprietari di entrarne in possesso ( doc. 11-12 ); che le IGnore e nonostante gli inviti bonari ricevuti ( doc. Controparte_1 Parte_3
11-12 ), non hanno mai provveduto a trascrivere presso il Registro delle Imprese l'acquisto delle quote sociali della legate in loro favore;
Parte_4
che tale adempimento è prescritto dall'art. 2470 c.c. anche in relazione agli acquisti mortis causa (doc. 13);
che i ricorrenti in qualità di eredi del defunto hanno interesse a far risultare presso Persona_2 il Registro delle Imprese che le quote societarie della non sono incluse Parte_4 nell'eredità loro devoluta ma sono di proprietà delle IGnore e Controparte_1 Parte_3
.
[...]
si è costituita in giudizio assumendo le conclusioni riportate in epigrafe ed Controparte_1 allegando:
che con riferimento alle contestazioni di occupazione abusiva dell'immobile sito al civico 5R di AZ NI, così come formulate dai ricorrenti, rilevava ed eccepiva che, in realtà, la IG.a
[...]
non è a sua volta ancora stata immessa nel possesso di fatto dell'immobile sito al civico 7R, CP_1 oggetto del legato testamentario disposto in suo favore, e quindi non si trova nella disponibilità materiale dello stesso. Entrambi gli immobili ( il 7R ed il 5R ) risultano invero locati a
[...] che vi esercita ( o vi ha esercitato ) la propria attività: gli stessi immobili si Parte_4 trovano quindi nella detenzione esclusiva di tale ultima società, a cui l'esponente è rimasta e rimarrà
– come si dirà a breve – del tutto estranea;
che contestava inoltre, siccome infondate, le domande avanzate in merito al legato di partecipazioni societarie disposto in suo favore dal de cuius. Sul punto occorreva, infatti, rilevare che, già prima dell'istaurazione da parte dei ricorrenti del presente procedimento ( avvenuta in data 26/7/2023 ) e della relativa notifica alle resistenti, la IG.a ha sottoscritto l'atto pubblico di rinuncia al CP_1 legato di partecipazioni societarie della datato 4/7/2023 ( redatto dal Parte_4 Notaio Dottor Rep. 8378, Racc. 5913, registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_5
Genova il 12/7/2023 ), ritualmente notificato agli odierni ricorrenti ed alla IG.a ( doc. 2). Pt_3
Invero, dal giorno in cui è venuta a conoscenza del citato legato disposto in suo favore alla data di sottoscrizione della rinuncia al medesimo, la IG.a si è costantemente astenuta CP_1 dall'esercitare i “diritti di socio” e le correlate prerogative sulla vita societaria che le sarebbero stati propri quale legataria, palesando il proprio disinteresse ed intento abdicativo, poi formalizzato irrevocabilmente con l'atto di cui sopra. Di più, l'esponente non ha mai neppure fatto ingresso nel negozio condotto dalla società in questione, alla quale in definitiva è rimasta sempre del tutto estranea. Di conseguenza, per effetto della rinuncia al legato esercitata dalla IG.a , la quota CP_1 di proprietà delle partecipazioni societarie oggetto del legato rinunciato è di piena titolarità dei IGg.
quali eredi del de cuius, con ogni evidente conseguenza in punto di necessario rigetto delle Per_2 domande ex adverso formulate sul punto;
che le istanze istruttorie erano inammissibili o irrilevanti.
si è costituita in giudizio e ha così concluso: Parte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria meglio vista.: a) dato atto della disponibilità della IG.ra a riconsegnare ai ricorrenti il mazzo di chiavi a Parte_3 sue mani del locale in Genova, AZ NI 5 rosso, dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla avversaria domanda di condanna al rilascio di detto immobile;
b) accertata l'avvenuta rinuncia, da parte della IG.ra , del legato di quote di partecipazione Parte_3 alla società respingere la domanda di accertamento della titolarità di Parte_4 tali quote in capo alla convenuta, con ogni conseguente ulteriore statuizione;
c) respingere la domanda avente ad oggetto la trascrizione presso il Registro delle Imprese dell'acquisto delle quote societarie per cui è causa, in capo alla IG.ra , a titolo di legato o a Parte_3 qualsivoglia altro titolo” allegando:
che non risponde in alcun modo al vero che la IG.ra e, per quanto a lei consta, Parte_3 la co-legataria , abbiano la disponibilità del locale in AZ NI 5 rosso, o che Controparte_1 occupino abusivamente detto locale;
che al fine di meglio chiarire la situazione venutasi a creare dopo la morte del IG. Persona_2 pare utile ricordare che quest'ultimo, titolare dell'attività di panificio facente capo alla più volte menzionata società aveva ritenuto di collegare il locale in cui Parte_4 esercitava detta attività, con l'altro locale distinto col civico 5 rosso della stessa AZ NI, asseritamente occupato sine titulo dalle convenute: ciò al fine di agevolare la propria clientela, rendendole più agevole e comoda l'effettuazione degli acquisti presso il panificio medesimo. Il collegamento tra i due locali era avvenuto aprendo un varco nella parete che li divide, e posizionandovi una porta a vetri, ad oggi chiusa a chiave: la resistente aveva la disponibilità del locale distinto col numero 7 rosso, lasciatole come legato unitamente alla IG.ra ma il CP_1 locale adiacente di proprietà dei ricorrenti è, a quanto le constava, del tutto vuoto e a loro disposizione;
che non negava di avere ancora un mazzo delle chiavi di accesso al locale n. 5 rosso, con ingresso indipendente rispetto al 7 rosso: il motivo di ciò risiede nel fatto che lavorava nel panificio del de cuius, tuttavia, le risultava che il de cuius, legittimo proprietario dei due locali, avesse a sua volta le chiavi di accesso al 5 rosso, ciò che, con ogni evidenza, escludeva in radice che gli eredi del IG. non possano entrare in possesso di detto immobile. Quanto alle chiavi di cui Persona_2 l'esponente dispone attualmente, esse erano a disposizione dei legittimi proprietari ed, all'uopo, la IG.ra si dichiarava sin d'ora disponibile alla relativa consegna banco iudicis o con le modalità Pt_3 che le verranno indicate, ribadendo che il locale 5 rosso è attualmente vuoto e non occupato da chicchessia;
che con atto a rogito notaio di Genova in data Firmato 14.7.2023 rep. 8405 ( doc. 2 ), la IG.ra Per_3 rinunciava al legato di partecipazione societaria, dandosi atto nel richiamato Parte_3 rogito notarile che, tra la data del decesso del de cuius e quella di formalizzazione della rinuncia, la IG.ra non aveva compiuto atti di disposizione della quota societaria oggetto di legato, né altro Pt_3 atto incompatibile con la sua volontà di rinunciare al legato medesimo;
che l'assunto, formulato al punto 9) del ricorso avversario in termini del tutto apodittici, secondo cui la IG.ra “anche con l'aiuto del figlio ” avrebbe Parte_3 Controparte_3 proseguito, insieme alla IG.ra , l'attività di impresa della predetta società era contestato in CP_1 quanto non rispondente al vero;
che la IG.ra ed il di lei figlio erano presenti nel locale di AZ NI 7 Pt_3 Controparte_3 rosso, sia in epoca anteriore al decesso del IG. che successivamente alla sua Persona_2 morte, perché tanto la resistente quanto il proprio figlio lavoravano come dipendenti della società Ed infatti, la IG.ra era stata assunta dalla detta Parte_4 Parte_3 società, in persona del suo titolare sin dal 19.2.2009, come risultava comprovato Persona_2 dall'estratto del libro matricola che si produce (doc. 3), ed il rapporto di lavoro subordinato è proseguito senza soluzione di continuità sino all'apertura della successione del IG. Persona_2 ed anche in epoca successiva a tale evento;
che pertanto se tanto la IG.ra quanto il proprio figlio erano presenti nel locale ad uso panificio Pt_3 in AZ NI 7 rosso, ciò è stato dovuto al fatto che entrambi erano dipendenti regolarmente assunti dalla ed il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di Parte_4 continuità anche dopo il decesso del IG. titolare della detta società: le vicende personali del Per_2 de cuius, ed in particolare il suo decesso, non hanno influito - né possono in alcun modo influire - sul rapporto di lavoro che intercorre tra la resistente e la suindicata società, che è e rimane un soggetto giuridicamente distinto dalla persona fisica a cui le quote di partecipazione alla stessa erano intestate. Dopo il decesso del IG. tanto la resistente quanto il IG. Persona_2 CP_3 hanno proseguito nelle proprie mansioni lavorative, senza che mai la IG.ra compisse alcun Pt_3 atto di disposizione delle quote oggetto di legato ( ad es. vendita o pegno delle stesse ) ovvero alcun atto di amministrazione spettante al titolare dell'attività produttiva in questione. Prova ne sia che, ad oggi, l'attività di panificio è ferma, in attesa che i legittimi titolari delle quote societarie rendano note le loro intenzioni in ordine alla prosecuzione o meno dell'esercizio commerciale di panificio, vieppiù in considerazione del fatto che, attualmente, i beni aziendali si trovano fisicamente nel locale n. 7 rosso di proprietà della conchiudente e della IG.ra : ciò che richiede di valutare CP_1 se formalizzare un contratto di locazione commerciale, o trovare un diverso assetto tra le parti;
che, del tutto legittimamente, la IG.ra ha rinunciato al legato di partecipazioni sociali relative Pt_3 al panificio più volte richiamato: pertanto, qualora risultasse, come consta alla esponente odierna, che anche l'altra legataria IG.ra abbia rinunciato al legato di quote di s.r.l. per cui Controparte_1
è causa, le stesse verrebbero automaticamente acquisite alla massa ereditaria, con la conseguenza che delle quote stesse risulterebbero titolari gli eredi del de cuius, ossia gli odierni ricorrenti
[...]
e . Tutto ciò in quanto, come è noto, la rinuncia al legato ex Parte_1 Parte_2 art. 649 c.c. opera con effetto ex tunc retroagendo alla data di apertura della successione, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, a seguito della rinuncia da parte del legatario, il bene oggetto di legato rientra nell'asse ereditario in quanto “la rinuncia determina la risoluzione dell'acquisto già avvenuto in favore del legatario (…) con effetto retroattivo al tempo dell'apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all'eredità prevista espressamente dall'art. 521 c.c., sia, come è stato osservato in dottrina, dall'equivalenza, ai fini dell'accrescimento, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato” ( Cass. 22/06/2010, n. 15124 ).
Il procedimento dopo l' instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio e il deposito di memorie autorizzate è stato istruito mediante il deposito di documenti e l' assunzione di prove orali.
I difensori delle parti hanno quindi discusso la causa all' udienza del 13/3/2025 e all' esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile sito in Genova, AZ NI 5R, talvolta identificato anche come 8R, contraddistinto dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub 4
In ordine alla domanda iniziale di rilascio dell' immobile sito in Genova, AZ NI 5R, talvolta identificato anche come 8R, contraddistinto dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub
4, di proprietà dei ricorrenti quali eredi di deve essere dichiarata la cessazione Persona_2 della materia del contendere atteso che il difensore dei ricorrenti con la memoria in data 24/4/2024 ha dato atto dell' intervenuto rilascio - mediante consegna delle relative chiavi in data 29.3.2024 da parte della IGnora - dell'immobile sito in Genova, AZ NI 5R, talvolta Parte_3 identificato anche come 8R, contraddistinto dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub 4 e il difensore di con la memoria in data 24/4/2024 ha confermato tale Parte_3 circostanza.
Sul punto quindi è cessata la materia del contendere anche se in epoca successiva all' inizio del giudizio.
2. Domanda principale e subordinata relativa alle quote della Parte_4
(CF: ) P.IVA_1
In data 23.2.2023, a rogito Notaio in Genova ( Rep. n. 55640 - Racc. 22864 - doc. 6 di Per_1 parte ricorrente ), è stato pubblicato il testamento olografo con cui ha legato in Persona_2 favore delle IGnore , nata a [...] il [...], residente a [...]
Cancelliere n. 8/9, e nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_3
Via Piaggio n. 18/7 ( ) i seguenti beni: C.F._6
a. la proprietà del locale-forno sito in Genova alla AZ NI 7 rosso denominato " Parte_4
;
[...]
b. “le quote della Società " P.IVA e C.F. Parte_5 P.IVA_1 che comprendono la proprietà dei beni e degli arredi in oggi siti all'interno del predetto locale sito in
Genova, AZ NI 7 rosso ( in realtà i beni aziendali trattandosi di una società di capitali erano e sono di proprietà della società ).
Il Tribunale non ritiene che si tratti di un solo legato bensì di due legati distinti anche per la diversa natura dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie a titolo particolare ( bene immobile e quote di una società di capitali ):
uno avente ad oggetto la proprietà di un bene immobile dove veniva esercitata l' attività della società di cui il de cuius era l'unico socio;
l' altro avente ad oggetto le quote della predetta società di capitali.
Non si ritiene quindi sussistente alcuna “rinuncia parziale”, ma sussistono invece una rinuncia ed un'accettazione, rispetto a due distinti legati, tra loro indipendenti ed autosufficienti, tanto più che con il testamento il de cuius aveva così previsto: ”……lasciando loro facoltà - se lo riterranno - di proseguire anche nell'attività che in oggi vi viene esercitata. All'uopo lascio alle medesime, congiuntamente ed in parti uguali…..”
ha rinunciato al legato delle quote di partecipazione sociale con atto datato Controparte_1
4/7/2023 ( redatto dal Notaio Dottor Rep. 8378, Racc. 5913, registrato Persona_5 all'Agenzia delle Entrate di Genova il 12/7/2023 ), ritualmente notificato agli odierni ricorrenti ed alla IG.a ( doc. 2 del fascicolo di parte ). Pt_3
ha rinunciato al legato delle quote di partecipazione sociale con atto a rogito Parte_3 notaio di Genova in data Firmato 14.7.2023 rep. 8405 ( doc. 2 del fascicolo di parte ). Per_3
Ciò premesso deve essere evidenziato: che “Agli effetti previsti dall'art 649 cod civ - secondo cui il legato si acquista al momento dell'apertura della successione senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi - il comportamento del legatario può assumere rilevanza solo come manifestazione della volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto verificatosi ex lege, o come manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto e della qualità come innanzi acquistati. In Mancanza di conferma dell'acquisto o di rinuncia si determina una situazione di incertezza che può farsi cessare mediante l'Esercizio, da parte di chi vi abbia interesse, di una speciale Azione (art 650 cod civ) modellata sull'actio interrogatoria di cui all'art 481 cod civ. la legge non prescrive alcuna Forma particolare per la rinuncia, che può quindi aver luogo per facta concludentia, salvo che si tratti di legato immobiliare. Il conseguimento del possesso della cosa legata o la relativa richiesta, lungi dal condizionare l'acquisto del legato, possono valere solo a rendere irretrattabile l'acquisto stesso
e cioè a precludere lo Esercizio della facoltà di rinuncia” ( in senso conforme Cass. n. 1683/1971 );
che “La facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 649 cod. civ., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà dismissiva, come nel caso in cui il legatario di usufrutto, godendo del bene e consumandone i frutti, abbia esercitato le facoltà spettanti all'usufruttuario a norma dell'art. 981 cod. civ.” ( in senso conforme Cass. n. 20711/2013 )
“la rinuncia determina la risoluzione dell'acquisto già avvenuto in favore del legatario (…) con effetto retroattivo al tempo dell'apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all'eredità prevista espressamente dall'art. 521 c.c., sia, come è stato osservato in dottrina, dall'equivalenza, ai fini dell'accrescimento, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato” (Cass. 22/06/2010, n. 15124)
Ora quanto alla posizione di non è stata fornita alcuna prova dai ricorrenti nel Controparte_1 corso del giudizio del fatto che dopo la morte del de cuius e prima della rinuncia al legato delle quote sociali la resistente abbia posto in essere condotte contraddittorie ed incompatibili con il proprio intento abdicativo, poi formalizzato con il noto atto di rinuncia al legato di partecipazione societaria di cui trattasi, ad esempio compiendo atti di gestione delle quote sociali in qualità di socio della società o intromettendosi nella gestione del panificio e dell'attività sociale dopo il decesso di
Persona_2
La decisione della resistente di accettare il solo legato immobiliare e di rinunciare, per CP_1 converso, a quello di partecipazione societaria non può quindi essere contestata in alcun modo, risultando del tutto legittima e possibile, a fronte dell'esistenza, in suo favore, di due legati reciprocamente distinti ed indipendenti, poiché riferiti a due entità ( l'immobile e la partecipazione sociale ) diverse fra loro.
Lo stesso de cuius aveva invero considerato l'ipotesi di prosecuzione dell'attività del Per_2 panificio, e quindi, il subentro nelle partecipazioni sociali da parte delle legatarie, come meramente eventuale, e dunque svincolata dal subentro nella proprietà dell'immobile, rimettendola espressamente alla rispettiva discrezionalità delle legatarie.
Le domande proposte dai ricorrenti in via principale volte ad accertare e dichiarare che, in ragione del testamento pubblicato in data 23.2.2023 a rogito Notaio in Genova, le quote della Per_1 (CF: rappresentanti l'intero del capitale sociale Parte_4 P.IVA_1 ammontante ad € 10.000,00 sono di proprietà comune delle IGnore e Controparte_1 [...]
con effetto dall'apertura della successione del defunto deceduto in Parte_3 Persona_2 data 28.4.2022 e in via subordinata volte accertare e dichiarare che, per effetto delle dichiarazioni ricevute dal Notaio rispettivamente in data 4.7.2023 (rep. 8378-racc. 5913) e 14.7.2023 (Rep. Per_3 8405-racc.5932), le IGnore e hanno rinunciato integralmente Controparte_1 Parte_3 al legato di cui al testamento pubblicato in data 23.2.2023 a rogito Notaio in Genova sono Per_1 quindi infondate nei confronti di che ha legittimamente accettato il legato Controparte_1 immobiliare e rinunciato al legato delle quote sociali di proprietà del de cuius.
Quanto alla posizione di deve essere evidenziato che la resistente era presente Parte_3 nel locale di AZ NI 7 rosso, ove veniva esercitata l' attività della società, sia in epoca anteriore al decesso di che successivamente alla sua morte, perché lavorava come Persona_2 dipendente della società Parte_4
Infatti, risulta che la IG.ra era stata assunta dalla detta società, in persona del Parte_3 suo titolare sin dal 19.2.2009, come comprovato dall'estratto del libro matricola Persona_2 prodotto ( doc. 3 di parte resistente ), ed il rapporto di lavoro subordinato è proseguito senza soluzione di continuità sino all'apertura della successione di ed anche in epoca Persona_2 successiva a tale evento in assenza di un licenziamento da parte degli organi sociali.
Come risulta dall' istruttoria orale tanto la IG.ra quanto il proprio figlio erano presenti nel Pt_3 locale ad uso panificio in AZ NI 7 rosso, ma ciò è stato ragionevolmente dovuto al fatto che, almeno la resistente, era una dipendente regolarmente assunta dalla Parte_4 come risulta dai documenti prodotti dalla resistente, ed il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità anche dopo il decesso del IG. titolare della detta società: le vicende Per_2 personali del de cuius, ed in particolare il suo decesso, non hanno invero influito - né potevano in alcun modo influire - sul rapporto di lavoro che intercorreva tra la resistente e la suindicata società di capitali, che era e rimaneva un soggetto giuridicamente distinto dalla persona fisica a cui le quote di partecipazione alla stessa erano intestate.
Dopo il decesso di la resistente coadiuvata dal IG. ha proseguito nelle Persona_2 CP_3 proprie mansioni lavorative come risulta anche dall' istruttoria orale, senza che risulti che la IG.ra abbia compiuto alcun atto di disposizione delle quote oggetto di legato ( ad es. vendita o Pt_3 pegno delle stesse ) ovvero compiuto atti di esercizio dei diritti amministrativi o economici di socio
( ad esempio convocazione dell'assemblea ed esercizio del diritto di voto e incasso di utili ) ovvero alcun atto di amministrazione spettante al titolare dell'attività produttiva in questione potendo la mera attività di compravendita dei prodotti del forno e di incasso dei corrispettivi delle vendite rientrare nelle mansioni tipiche di un dipendente/commesso addetto alla gestione concreta di una rivendita di prodotti da forno: in ogni caso la gestione del panificio potrebbe al più essere considerata come tipica dell' amministratore di fatto di una società di capitali ma non implicava la disposizione delle quote sociali né l' esercizio dei diritti, amministrativi o economici, del socio.
Le domande proposte dai ricorrenti in via principale volte ad accertare e dichiarare che, in ragione del testamento pubblicato in data 23.2.2023 a rogito Notaio in Genova, le quote della Per_1 (CF: ) rappresentanti l'intero del capitale sociale Parte_4 P.IVA_1 ammontante ad € 10.000,00 sono di proprietà comune delle IGnore e Controparte_1 [...]
con effetto dall'apertura della successione del defunto deceduto in Parte_3 Persona_2 data 28.4.2022 e in via subordinata volte accertare e dichiarare che, per effetto delle dichiarazioni ricevute dal Notaio rispettivamente in data 4.7.2023 (rep. 8378-racc. 5913) e 14.7.2023 (Rep. Per_3
8405-racc.5932), le IGnore e hanno rinunciato integralmente Controparte_1 Parte_3 al legato di cui al testamento pubblicato in data 23.2.2023 a rogito Notaio in Genova sono Per_1 quindi infondate nei confronti di che ha legittimamente accettato il legato Parte_3 immobiliare e rinunciato al legato delle quote sociali di proprietà del de cuius.
3. Spese legali
Le spese legali seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti e la resistente e CP_1 sono liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Le spese legali nei rapporti tra i ricorrenti e la resistente possono invece essere compensate ex Pt_3 art. 92 c.p.c. perché la restituzione delle chiavi del locale di proprietà dei ricorrenti e la conseguente cessazione della materia del contendere con riferimento ad una delle domande proposte con il ricorso si è verificata soltanto dopo l' instaurazione del giudizio e sul punto pertanto sussiste la soccombenza virtuale della resistente pur vittoriosa con riferimento all' altra domanda proposta dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva rigettata ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione così provvede:
DICHIARA
l'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile sito in Genova, AZ NI 5R, talvolta identificato anche come 8R, contraddistinto dagli estremi catastali Sez. GEC, fg. 18, part. 785, sub 4;
RIGETTA
tutte le altre domande proposte dai ricorrenti perché infondate in fatto e diritto;
COMPENSA
integralmente le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e la resistente;
Parte_3
CONDANNA i ricorrenti, in via tra loro solidale, a rimborsare a le spese legali del giudizio Controparte_1 liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Così deciso in Genova il 13 Marzo 2025
Il Giudice Dott. Roberto Bonino