Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2023, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00040/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00557/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Marina Busco, Ditta Individuale “Bagni il Gigante di Busco Marina”, rappresentati e difesi dagli avvocati Fausto Capelli, Massimiliano Valcada, Mauro Vallerga, Filippo Scorcucchi, Cristina Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Vallerga in Genova, via Martin Piaggio 17/1 A-E;
contro
Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gerolamo Taccogna in Genova, via Macaggi 21/8;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Sindacato Italiano Balneari Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Vallerga, Filippo Scorcucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento:
- del provvedimento in data 12/06/2020, prot. n. 4939, a firma Arch. Massimiliano Martina, avente ad oggetto "Differimento scadenza al 31/12/2033 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n° 10/2005, rep. 1116/05, ai sensi della legge 30/12/2018 n. 145, art. 1 comma 682 e 683 – DINIEGO DI RICHIESTA DI ESTENSIONE", con il quale il Comune di Monterosso al Mare ha disposto “il rigetto dell'istanza di estensione della Concessione Demaniale Marittima n°10/2005 del 22/04/2005, repertorio 1116/05, di anni 15, ai sensi della Legge n°145 del 30/12/2018 art 1 comma 682 e 683, pervenuta a questo ufficio in data 28/03/2019, acquisita al n° 0003401 di protocollo generale”,
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del presente ricorso, ivi inclusa, ove occorra, la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti, Navigazione, Affari Generali e Personale n. 34476.20 del 20/12/2019.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Busco Marina il 19/5/2021:
Originariamente per l'annullamento:
- del provvedimento in data 12/06/2020, prot. n. 4939, a firma Arch. Massimiliano Martina, di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del presente ricorso, ivi inclusa, ove occorra, la Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti, Navigazione, Affari Generali e Personale n. 34476.20 del 20/12/2019;
Oggi esteso anche all'annullamento:
- della determinazione n. 24 del 18/2/2021 del responsabile dell'area lavori pubblici-patrimonio del Comune di Monterosso al Mare, avente ad oggetto la “disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico balneari in ambito comunale - atto generale di gestione”, pubblicata in Albo Pretorio dal 22/2/2021 al 9/3/2021, nella parte in cui il Comune di Monterosso al Mare ha stabilito:
• di disapplicare la normativa nazionale di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, commi 675 e ss. nonché il D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020, art. 182 comma 2;
• “di riconoscere come prorogate le concessioni in essere, fino al 31ottobre 2022 al fine di consentire l'assorbimento delle conseguenze pregiudizievoli dovute alla pandemia da Covid-19”;
• “di rappresentare a tutti i titolari dei medesimi rapporti, se interessati alla prosecuzione oltre tale data, la possibilità di presentare, entro il 31 ottobre 2021, istanza di rinnovo delle concessioni, con le forme ed i contenuti di una nuova istanza di concessione, ai sensi degli artt. 36 e 37 Cod. Nav. e della L.R. n. 26/2017, provvedendo in tal caso anche ai successivi adempimenti nei termini previsti dalla legge”;
• “in caso di mancata presentazione delle istanze di rinnovo di cui al punto precedente, la pubblicazione di bandi per la nuova assegnazione, sulla base delle procedure indicate dalla L.R. n. 26/2017, delle concessioni prorogate al 31-10-2020 e dunque scadenti a tale data”;
- del provvedimento n. 3171/2021 del 24/03/2021 emesso dal Comune di Monterosso al Mare, a firma del Responsabile del Servizio Demanio, avente ad oggetto la “Concessione Demaniale Marittima n° 10/2005 del 22/04/2005 – D.L. 19/05/2020 n° 34, conv. in legge 17/07/2020 n° 77, articolo 182, comma 2 - Prosecuzione delle attività mediante uso dei beni del demanio marittimo – Comunicazione” - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO” nella parte in cui il Comune di Monterosso al Mare ha disposto “la conclusione del procedimento di cui alla comunicazione prot.0011849 in data 30/12/2020 con la determinazione corrispondente ai contenuti della determinazione dirigenziale n. 24 del 18/02/2021”,
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della proposizione dei presenti motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Busco Marina il 8/3/2022:
Annullamento:
- della determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Patrimonio n. 188 del 10/12/2021, avente ad oggetto “disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico balneari in ambito comunale – Atto generale di gestione”, pubblicato sull'albo pretorio in data 13/12/2021, con il quale (e nella parte in cui) il Comune ha modificato “i termini di cessazione delle concessioni di sfruttamento economico già oggetto di proroga ex lege”, rideterminandoli al 31/12/2023, e ha rideterminato il termine di presentazione delle istanze di nuove concessioni al 31/10/2022, con ciò confermando la disapplicazione della normativa nazionale di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, commi 675 e ss. nonché il D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020, art. 182 comma 2;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del presente ricorso, ivi inclusa, ove occorra, la nota di “trasmissione della determinazione dirigenziale n. 188 del 10/12/2021”, a firma Arch. Massimiliano Martina, datata 16/12/2021 e notificata via pec in pari data.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monterosso al Mare e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente fa valere la pretesa concernente l’applicazione della legge del 2018 con conseguente proroga della concessione in essere a suo nome fino al 2033.
In via preliminare, l’amministrazione resistente ha sollevato la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, dovuta a sopravvenienza normativa; conseguentemente, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
Non può non rilevarsi, in effetti, che, in pendenza di giudizio, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che aveva disposto, al suo art. 1, c. 675 a 683, la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo al 31 dicembre 2033, è stata abrogata e sostituita dalla disposizione contenuta nell’art. 3, c, 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha stabilito il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa al 31 dicembre 2023, confermando il termine precedentemente disposto dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021.
Se ne deduce che la questione inerente alla necessità di applicare o disapplicare la normativa nazionale di proroga (l. n. 145/2018) e, dunque, alla sua compatibilità con il diritto europeo ed al principio del suo primato, non è più rilevante in ragione del suo superamento operato tramite l’introduzione della nuova disciplina interna.
L’oggetto dell’odierno ricorso fa riferimento ad atti dell’amministrazione comunale adottati in vigenza della precedente normativa, i quali non possono che ritenersi ormai integralmente superati. Detta Amministrazione, infatti, sarà tenuta a conformarsi al nuovo dettato legislativo. La legge n. 118/2022 deve qualificarsi come legge-provvedimento, di talché, pur rappresentando il precipitato di un procedimento legislativo ordinario, partecipa della natura di atto amministrativo – in quanto non disciplina in via astratta e generale lo statuto di tutte le future c.d.m., ma dispone in concreto su casi e rapporti, ancorché numerosi, specifici e determinati (o, comunque, agevolmente determinabili) – dunque, provvede direttamente ed immediatamente per tutte le concessioni in essere al momento della sua entrata in vigore. Solo detta ultima legge costituisce, perciò, unica fonte di disciplina della materia e del caso in oggetto. Sul punto può richiamarsi la giurisprudenza secondo la quale “la sopravvenienza di una legge-provvedimento, ovvero di un atto formalmente legislativo ma che dispone in concreto su casi e rapporti specifici, determina ex se l'improcedibilità del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice trova un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento. Al soggetto leso resta la tutela sul piano della giustizia costituzionale, la cui natura incidentale, peraltro, postula l'impugnazione espressa innanzi al giudice amministrativo degli eventuali atti esecutivi della legge provvedimento” (Cons. di St., IV, 9.3.2012, n. 1349), atti che nel caso di specie non sono ancora intervenuti.
Deve necessariamente rilevarsi, dunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse correlata al verificarsi di una situazione di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2020, n. 2325).
Nemmeno è rilevante, ai fini del mantenimento dell’interesse al ricorso, l’attuale pendenza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale sollevata, ex art. 267 TFUE, dal T.A.R. Lecce ( T.A.R. Lecce, Sez. I, Ord. 11 maggio 2022, n. 743 ) in merito ai rapporti tra la normativa interna italiana e quella unionale. Quale che sia la decisione eventualmente adottata dalla CGUE sui quesiti proposti da suddetto giudice a quo , la stessa non inciderebbe sulla sopravvenuta legislazione italiana con la quale è stata disposta l’abrogazione dell’art. 1, c. 675-683, della legge n. 145/2018 e prorogata l’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023, in coerenza con il dettato dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
In particolare, deve sottolinearsi che il disposto della nuova legge non è in contestazione nell’ambito del presente giudizio, indi per cui, la questione non risulta essere controversa con riferimento alla presente causa.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) dichiara improcedibili il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO