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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9172 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 11.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 12579/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. FUSCHINO PASQUALE, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. GRAPPONE CRISTINA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 28.5.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755; Corte di
Cassazione n. 29275/2022 e Corte di Cassazione sent. n. 31168 del 5.12.2024).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott. nominato nella fase di Persona_1 opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per l'assegno di invalidità civile dal 4.3.2022 (cfr. perizia ….”Applicando la formula a scalare, trattandosi di patologie soltanto coesistenti tra loro, si desume una complessiva riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 74% dall'epoca della domanda amministrativa..”
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) Accoglie la domanda e dichiara il diritto dell'opponente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4.3.2022;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi E. 2.064,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 11/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 11.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 12579/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. FUSCHINO PASQUALE, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall' avv. GRAPPONE CRISTINA, con cui elett.te domiciliato CP_1 come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 28.5.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestano le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Concludono, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755; Corte di
Cassazione n. 29275/2022 e Corte di Cassazione sent. n. 31168 del 5.12.2024).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott. nominato nella fase di Persona_1 opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per l'assegno di invalidità civile dal 4.3.2022 (cfr. perizia ….”Applicando la formula a scalare, trattandosi di patologie soltanto coesistenti tra loro, si desume una complessiva riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 74% dall'epoca della domanda amministrativa..”
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) Accoglie la domanda e dichiara il diritto dell'opponente all'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4.3.2022;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi E. 2.064,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 11/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo