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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 23.6.2023 al n. 1293 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Pistoia n. 390 pubblicata in data 15.5.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da corrente in Serravalle Parte_1
Pistoiese (PT), e quest'ultimo in Parte_2 proprio e quale erede di Persona_1 elettivamente domiciliati in Brescia, presso e nello studio dell'avv. Monica Pagano, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
corrente in Controparte_1
Napoli - a mezzo della mandataria
[...]
elettivamente domiciliata in Firenze, Controparte_2 presso e nello studio dell'avv. Mario De Biase, come da
1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.1.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza impugnata:
In via preliminare ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con il presente atto nella parte relativa alla conferma del decreto ingiuntivo importo non dovuto per le motivazioni come sopra rassegnate e nella parte relativa alla condanna alle spese legali, per tutti i motivi esposti in narrativa (sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora);
Nel merito
1) Dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal
Tribunale di PISTOIA, per i motivi esposti in narrativa, perché fondato su titoli inidonei e per l'effetto il presunto credito non è munito della certezza, dell'esigibilità e della natura liquida richieste in violazione degli artt. 633, 634 e s.s. c.p.c. e dell'art.
50 T.U.B;
2) accertare e dichiarare la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente SBF n. 6849501 n.
657545, nel caso di mancata produzione degli estratti conto integrali, provvedendo ad applicare il c.d.
2 principio del “saldo zero” a decorrere dal primo estratto conto integrale prodotto in atti, eliminando il presunto saldo negativo di partenza e ricalcolando conseguentemente l'intero rapporto di conto de quo;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità del contratto di conto corrente originali n. 6849501 e n.
657545, in quanto gli stessi non sono stati redatti per iscritto con le condizioni economiche regolatrici del rapporto, per violazione della legge n. 154/1992, dell'art. 117 TUB e degli artt.1325, 1326, 1350, 1388 e
1418 c.c., e di conseguenza statuire sulla mancanza di idonea pattuizione in ordine a tutte le condizioni poi applicate al medesimo contratto (interessi, commissioni, anatocismo, oneri, spese applicate e valute), con tutte le conseguenze ex lege previste come richieste in narrativa;
4) accertare e dichiarare la nullità del contratto
SBF prodotto dalla , in quanto le condizioni CP_3 economiche non sono firmate dalle parti, non indica il rapporto di c/c a cui si riferisce ed è totalmente indeterminato, statuendo tutte le conseguenze ex lege previste, e rideterminando tali somme a favore della società correntista;
5) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte della , come da perizie che si CP_3 producono o per la maggior somma che emergerà in dall'istruttoria, in relazione al conto corrente nr.
6849501 e n. 657545, e che quindi la società opponente, nonché i suoi fideiussori, non sono debitori della AN convenuta per la somma che la stessa sostiene;
6) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto poiché non pattuita in violazione dell'art. 117 TUB, e dichiarare così illegittimi gli addebiti operati dalla banca a tale
3 titolo, ovvero accertare e dichiarare comunque nulla e/o illegittima la commissione di massimo scoperto applicata per vizio di causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. e dichiarare dunque illegittimi gli addebiti operati dalla banca defalcando dette somme dal credito eventualmente esistente a favore della;
CP_3
7) accertare e dichiarare comunque nulla e/o illegittima la commissione di massimo scoperto applicata ex artt. 1346 e 1418 c.c. per vizio dell'oggetto, indeterminato od indeterminabile per i motivi esposti in narrativa (mancanza dei tassi extra fido, non concordati)
e dichiarare così illegittimi gli addebiti operati dalla banca rideterminando il saldo del rapporto di conto defalcando dette somme dal credito eventualmente esistente a favore della AN;
8) pronunciarsi sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ante
e post nonché post legge di stabilità del 2013 Parte_3
e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, dichiarando nel caso in cui venissero riscontrate, la nullità parziale del contratto ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ, per violazione dell'art.
1283 c.c., nonché sulla prassi dell'unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
9) dichiarare nulle ed inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni contrattuali, avvenute in costanza di rapporto e non concordate ai sensi dell'art. 118 TUB, nonché l'applicazione di tassi ultra-legali non concordati mediante la stipulazione di contratti di affidamento redatti per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB o di condizioni economiche non concordate, e quindi per violazione della legge n.
154/1992 e degli artt. 1325, 1326, 1350, 1388 e 1418, o comunque in violazione dell'art. 118 TUB;
4 10) rideterminare il “dare e avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo se illegittimo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle commissioni non debitamente pattuite e applicate, nonché delle valute
e delle altre condizioni non correttamente pattuite;
11) rettificare, quindi, con l'emananda sentenza e alla luce dell'espletanda istruttoria, l'effettivo saldo del conto corrente SBF nr. 6849501 e del conto corrente principale di cassa n. 657545 e quindi l'esatto “dare avere” tra le parti in causa, con interessi e rivalutazione della domanda al saldo.
12) dichiarare che le fideiussioni specifiche nelle clausole 2,6,8 sono comunque lesive degli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 1419 cod. civ., tanto da declararsi la nullità parziale;
In via istruttoria si insiste per il richiamo del CTU al fine di conferire i medesimi quesiti formulati in primo grado con
l'aggiunta del ricalcolo di entrambi i conti oggetto di lite secondo il principio del saldo a zero o comunque richiamare il CTU per riconteggiare il saldo del conto
Cont
alla luce degli estratti conto depositati in primo grado (cfr. doc. 4 a, b, c, d, e del fascicolo di primo grado).
In via istruttoria si avanza richiesta ex art. 210 cpc ordinando alle banche la consegna del modulo standard per le fideiussioni utilizzate in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione (anno 1993) indicando gli istituti bancari rappresentativi
5 dell'intero territorio nazionale, ai quale notificare
l'ordinanza di esibizione.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre IVA e CPA e rimborso forfettario di spese generali, del doppio grado di giudizio da distrarre a favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
Per : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
- disattesa ogni considerazione, domanda (anche in via istruttoria) ed eccezione avversaria,
- accertato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle Controparte_1 CP_1 domande aventi natura restitutoria/risarcitoria,
NEL MERITO:
1) rigettare l'appello promosso da Parte_1
e anche quale erede di
[...] Parte_2
avverso la sentenza n. 390/2023 del Persona_1
Tribunale di Pistoia, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, condannare Parte_1
, e gli eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della diversa somma che dovesse risultare
[...] di giustizia;
3) in via ulteriormente subordinata, ove
[...] venisse considerata titolare di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto a domande aventi natura risarcitoria/restitutoria e nella denegata ipotesi in cui dovesse esser reputato esistente un controcredito a favore degli opponenti, disporre le dovute compensazioni con il credito che sarà riconosciuto in capo alla AN.
IN VIA ISTRUTTORIA:
6 subordinatamente alla circostanza che la Corte dovesse reputare fondati, anche solo parzialmente, taluni dei motivi d'impugnazione formulati da parte appellante, disporre un'integrazione della CTU tecnico-contabile nei termini richiesti nelle note di trattazione scritta depositate nel giudizio di primo grado in data 15.2.2023 per l'udienza di esame della CTU del 23.2.2023.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
Part (di seguito anche solo “ O Parte_1
“ ”), e – Pt_4 Parte_2 Persona_1 questi ultimi quali fideiussori della Società - convenivano in giudizio (di Controparte_5 seguito anche solo “ ” o “ ”) al fine di proporre CP_6 CP_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1078 del
25.9.2017 (RG 2868/2017) con cui il Tribunale di Pistoia, su ricorso di aveva ingiunto loro, con efficacia CP_6 immediatamente esecutiva nei confronti della società, di pagare in solido la somma di euro 57.577,58, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva la
Part
di essere creditrice nei confronti di della CP_3 somma complessiva di euro 158.870,07, di cui la somma ingiunta di euro 57.577,58 era relativa, per euro
57.332,30, al valore portato da n. 48 ricevute bancarie elettroniche rimaste insolute, e per euro 245,28 alle rispettive commissioni di insoluto.
Evidenziava ancora di aver comunicato alla CP_6
Società, con racc. a/r del 25.7.2017, la chiusura di tutti i rapporti bancari intrattenuti con essa e CP_3 dei relativi affidamenti;
riferiva, inoltre, che a
7 garanzia delle suddette obbligazioni bancarie si erano costituiti fideiussori e Parte_2 Persona_1 sottoscrivendo una prima garanzia in data
[...]
13.5.1993 seguita da una seconda rilasciata in data
21.4.2005.
Part
, e Parte_2 Persona_1 proponevano quindi opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestualmente chiedendone la sospensione della provvisoria esecutività ed altresì avanzando domanda in via riconvenzionale volta all'accertamento delle violazioni riscontrate sul c/c principale n.
6575.80 (acceso in data 23.3.1993 presso l'allora
[...]
e divenuto poi n. 6575.45 a seguito CP_7 dell'incorporazione di da parte di CP_7 CP_6 nonché sul conto anticipi sbf n. 68495.48 (divenuto poi n. 68495.01 e collegato a quello principale), sul quale si sarebbe formato il presunto debito di euro 57.577,58 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Deducevano gli opponenti, ai fini che qui ancora rilevano, la parziale nullità ex art. 117 TUB stante la mancanza delle condizioni economiche regolatrici dei predetti rapporti bancari da cui era derivata l'illegittima applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici, di cms e di altre commissioni ed oneri non validamente pattuiti, come da perizie di parte che venivano allegate.
Chiedevano quindi gli opponenti disporre ctu contabile al fine di rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti, con applicazione del cd. del saldo zero in ragione della mancata produzione integrale degli estratti conto da parte della CP_3
Si costituiva in giudizio con comparsa del CP_6
19.2.2018 volta a contestare la avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto
8 ingiuntivo opposto, al contempo chiedendo di estenderla anche anche nei confronti dei fideiussori Parte_2
e .
[...] Persona_1
Con comparsa del 5.4.2018 contestava anche nel CP_6 merito l'opposizione eccependo in via preliminare la natura solutoria dei versamenti delle rimesse annotate fino al 7.7.2005, con conseguente prescrizione del diritto degli opponenti per gli addebiti risalenti al periodo anteriore a detta ultima data, per il resto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile che veniva successivamente integrata.
Nelle more del giudizio si costituiva
[...]
(di seguito anche solo “ ) Controparte_8 CP_1
– a mezzo della mandataria Controparte_2
- quale società beneficiaria di una serie di
[...] rapporti giuridici attivi e passivi di cui era già titolare , ivi compreso quello oggetto del presente CP_6 giudizio, come da atto di scissione parziale del
25.11.2020 a rogito per Notaio rep. n. Persona_2
39399, racc. n. 20019 – facendo proprie tutte le difese, domande ed eccezioni svolte in precedenza da CP_6
Con sentenza n. 390 pubblicata in data 15.5.2023 il
Tribunale di Pistoia respingeva l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di ponendo a loro carico anche le spese della ctu. CP_1
Il Tribunale, in sintesi:
- rilevava che la , quale attrice in senso CP_3 sostanziale, aveva provveduto a depositare i contratti relativi al c/c (del 23.3.1993 e del
21.4.2010) e al conto sbf (del 21.4.2005 e del
4.2.2010), da cui si evincevano le condizioni
9 economiche applicate, nonché gli estratti conto del c/c n. 6575.45 (già 6575.80) a partire dall'anno 2007
- constatava che dalle risultanze della ctu la
Società correntista non vantava alcun controcredito da opporre alla in CP_3 compensazione, stante il saldo passivo del conto sbf (di euro -104.062,64) in ogni caso superiore ad entrambe le ipotesi elaborate dal ctu sul c/c principale che evidenziavano importi a credito per la correntista
- riteneva, infine, priva di riscontro la dedotta usurarietà dei tassi di interesse in ragione della mancata produzione in giudizio da parte della
Società dei decreti ministeriali sulla base dei quali effettuare il relativo controllo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia hanno
Part interposto gravame , , quest'ultimo Parte_2 in proprio e quale erede di (nel Persona_1 frattempo deceduto), al fine di sentire dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente n. 6575.45 e del conto anticipi sbf n. 68495.01 sulla base dei seguenti motivi di impugnazione, così riassumibili:
1) Mancata ed omessa valutazione da parte del Tribunale delle sollevate censure in punto di violazione ex art. 117 TUB, anatocismo, indeterminatezza della cms, applicazione di tassi usurari. Omessa pronuncia sulle conclusioni
2) Mancata e omessa pronuncia sulla rideterminazione del dare avere alla luce delle risultanze peritali
3) Errata valutazione sull'onere probatorio che incombe sulla in sede di un ordinario giudizio di CP_3
10 cognizione. Mancata applicazione del principio del saldo a zero del c/c n-6575. Necessità di riconvocare il ctu
4) Mancata valutazione degli estratti conto prodotti in giudizio per il conto sbf n. 68495 e mancata applicazione del principio del saldo a zero
5) Nullità parziale della fideiussione rilasciata dai
Sigg.ri e rilevabile in Persona_1 Pt_2 ogni stato e grado del giudizio; il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, hanno chiesto gli appellanti disporre l'integrazione della ctu con ricalcolo degli importi derivante dall'applicazione del principio cd. del saldo zero.
Si è costituita in giudizio , a mezzo della CP_1 mandataria eccependo in Controparte_2 via preliminare il difetto di legittimazione passiva, per il resto chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 20.3.2024, disposto il rinvio per la rimessione della causa in decisione, il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“decurtazione del debito degli appellanti per l'eventuale superamento del tasso soglia sopravvenuto;
spese del presente grado integralmente compensate“, che non è stata accolta dalle parti in causa.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . CP_1
In conseguenza della scissione parziale è CP_1 subentrata nella titolarità non solo dei crediti ma anche dei rapporti inclusi nel compendio scisso, di cui fa
Part parte il credito vantato da nei confronti di . La CP_6 posizione di non è pertanto paragonabile a quella di CP_1 una semplice “cessionaria del credito”, restando pertanto obbligata in via solidale con ai sensi dell'art. CP_6
2506-quater, comma terzo, c.c. degli eventuali debiti che quest'ultima dovesse essere chiamata a soddisfare.
Passando ai motivi di impugnazione osserva la Corte quanto segue.
Si ritiene prioritario l'esame dei motivi di gravame terzo e quarto con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice avrebbe errato, secondo quanto prospettato dagli appellanti, nella valutazione dell'onere probatorio incombente sulla AN e per non aver conseguentemente fatto applicazione del cd. principio del saldo zero in relazione sia al c/c n. 6575.45 (terzo motivo) sia al conto anticipi sbf n. 68495.01 (quarto motivo).
Osserva la Corte quanto segue.
Va in proposito rilevato che gli opponenti non si sono limitati a contestare la pretesa della oggetto CP_3 del decreto ingiuntivo opposto – che, si ricorda, riguarda il debito derivante da n. 48 partite rimaste insolute – ma hanno avanzato domanda riconvenzionale assumendo che la Società correntista fosse creditrice nei confronti della AN di una somma maggiore di quella ingiunta, in ragione di una serie di addebiti illegittimi applicati ai predetti rapporti bancari, divenendo a loro volta attori in senso sostanziale e perciò onerati del relativo onere probatorio (al pari di quanto sarebbe
12 accaduto laddove essi avessero per primi agito nei confronti della per l'accertamento negativo del CP_3 credito).
Ciò premesso, vi sono in atti gli estratti conto del c/c n. 6575.45 e del conto sbf n. 68495.01 a partire dal
1993 (prodotti dagli opponenti con plurimi depositi del
7.12.2017) risultando così documentato anche il periodo
(anteriore al 2007) non coperto dagli estratti conto depositati dalla Ritiene pertanto questa Corte che CP_3 non vi siano nella specie i presupposti per l'applicazione del saldo zero, considerato altresì che per nessuno dei due conti è stato depositato il primo estratto conto e che entrambi evidenziano, partendo dal primo estratto conto disponibile, un saldo iniziale a debito per la Società correntista: di 51.248.712 lire
(26.467,75 euro) per il c/c e di 136.042.184 lire (euro
70.259,92) per il conto anticipi sbf.
Si esamina a questo punto il primo motivo di gravame con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla parziale nullità ex art. 117
TUB dei contratti di c/c e di conto anticipi sbf e sugli addebiti illegittimi applicati dalla a titolo di CP_3 anatocismo, cms, spese e commissioni non pattuite, e nella parte in cui avrebbe rigettato la dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati stante la mancata produzione in giudizio dei relativi decreti ministeriali dai quali desumere il tasso soglia del periodo di riferimento.
Osserva la Corte quanto segue.
Il primo Giudice ha dato atto che la aveva CP_3 provveduto al deposito del contratto di apertura del c/c n. 6575.45 e delle successive aperture di credito del
21.4.2005 e del 4.2.2010, e ne constatava la validità in
13 quanto, in sintesi: detti contratti risultavano sottoscritti dalla Società correntista;
il contratto c/c del 1993 (stipulato anteriormente all'entrata in vigore del TUB) rinviava alle condizioni economiche “rese pubbliche nel corso del rapporto con le modalità previste dalla legge n. 154 del 17.2.1992 (trasparenza bancaria)”; nelle aperture di credito successive risultavano pattuiti i tassi debitori sia sullo scoperto di conto sia sugli anticipi sbf.
Pur non configurandosi una vera e propria omessa pronuncia ritiene questa Corte, come si vedrà a breve, che il Tribunale non abbia adeguatamente esaminato la documentazione in atti né tenuto in debita considerazione le risultanze della ctu.
Per quanto riguarda il c/c n. 6575.45 (già n.
6575.80):
- il contratto di apertura del 23.3.1993 (all. “MTC contratto 93” comparsa I° grado AN del 19.2.2018), sottoscritto dalle parti, non riporta né il tasso di interesse né le altre condizioni economiche, tra cui la cms;
è inoltre previsto l'anatocismo senza la pari periodicità (clausola 7 del contratto)
Part
- il contratto del 21.4.2005 (all. “ lettera contratto” comparsa I° grado del 19.2.2018), CP_3 anch'esso sottoscritto dalle parti, riguarda la concessione di un fido di euro 70.000,00 utilizzabile mediante apertura di credito sul c/c 6575.45. Vi sono riportati i tassi di interesse applicati (intra ed extra fido) ma della cms è indicata la sola percentuale (dello
0,250%) in caso di sconfinamento e non sono indicate né la base di calcolo né la periodicità, risultando perciò nulla per indeterminatezza.
Per quanto riguarda il conto anticipi sbf n. 68495.01
(già n. 68495.48):
14 - risulta mancante il contratto di apertura del
1993, al cui deposito avrebbe dovuto provvedere la CP_3 con conseguente inefficacia dei tassi di interesse, della cms e delle altre condizioni eventualmente applicate
- il contratto del 21.4.2005 (all. “MTC rapporto anticipi” comparsa I° grado del 19.2.2018), CP_3 sottoscritto dalle parti, riguarda un'apertura di credito con concessione di un fido di euro 130.000,00 al tasso nominale annuo del 3.316%. Vi è allegato il Foglio
Informativo dell'1.4.2005 per le condizioni economiche previste per le categorie “Portafoglio commerciale
IT” e “Anticipi su accrediti che riporta i CP_4 tassi di interesse (intra ed extra fido) mentre della cms
è indicata la percentuale e la periodicità ma non anche la base di calcolo né le modalità, risultando perciò nulla per indeterminatezza. È inoltre prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi ma risulta mancante la necessaria specifica pattuizione
- il contratto del 4.2.2010 (all. “MTC contratto quadro” comparsa I° grado AN del 5.4.2018), sottoscritto dalle parti, riguarda la concessione di
“Anticipazioni contro cessione credito” da regolarsi mediante accredito sul c/c n. 6575/45, nei limiti dell'affidamento concesso di cui non è tuttavia indicato l'importo. Quanto agli interessi, è prevista l'applicazione di un tasso variabile mensilmente parametrato al valore dell'EUROBOR 3 M media mese precedente maggiorato di un spread del 2,00%; sono indicate alcune spese e commissioni ma non la percentuale della commissione di utilizzo sull'importo dell'anticipazione che, pertanto, deve ritenersi inefficace.
Sulla base di quanto sopra, il ctu - tenuto conto della continuità degli estratti conto come richiesto nel
15 quesito posto dal tribunale - ha effettuato per il c/c il ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB per il periodo dal 31.12.1993 fino al 20.4.2005 e, per il periodo successivo, ha tenuto conto del tasso pattuito nel contratto del 21.4.2005 o di quello risultante dall'estratto conto ove più favorevole;
per il conto anticipi sbf ha operato il ricalcolo degli interessi partendo dal primo estratto conto al 31.3.2012 fino al
30.9.2014 (data dell'ultimo estratto c/c rinvenuto in atti), applicando il tasso convenuto nel contratto del
4.2.2010 o risultante dall'estratto conto ove più favorevole.
Il ctu ha altresì proceduto all'espunzione, su entrambi i conti, per i rispettivi periodi di cui sopra:
- dei costi applicati dalla AN che non risultano essere stati pattuiti (fatta eccezione per imposte e tasse dovute ex lege, pp. 43-44 ctu)
- della cms (in quanto non determinata/determinabile nella percentuale e/o nella periodicità oppure in quanto non prevista tra le condizioni economiche, pp. 44-45 ctu) nonché delle successive commissioni sostitutive della cms
(quali civ, cdf) anch'esse non espressamente pattuite.
Quanto all'anatocismo, il ctu, ha correttamente proceduto ad eliminare la capitalizzazione da entrambi i rapporti bancari sia per il periodo anteriore alla data di pubblicazione della Delibera del 9.2.2000 – Pt_3 periodo per il quale vigeva la nullità ex art. 1283 c.c. di qualsiasi forma di capitalizzazione nei rapporti bancari - sia per il periodo successivo, non avendo riscontrato nei contratti prodotti la specifica approvazione per iscritto, da parte della Società correntista, della clausola per l'applicazione della capitalizzazione con pari periodicità (cfr. sul punto
16 Cass., sez. I, sent., 19.5.2020, n. 9140 richiamata dalla più recente Cass., sez I, sent., 4.11.2024, n. 28215).
Anche la questione dell'usura risulta fondata.
Gli opponenti, è vero, non hanno provveduto al deposito dei decreti ministeriali relativi al periodo oggetto di accertamento (l'allegato n. 9 all'opposizione in primo grado, denominato “D.M. soglie/usure dal 1997 al
2017”, contiene invero estratti della AN d'IT ma non i decreti veri e propri). Ad ogni buon conto, detta mancanza non preclude la verifica dell'usura, contrariamente a quanto viene affermato nella sentenza impugnata.
In virtù infatti del rinvio operato dall'art. 2, L.
108 del 1996, i decreti ministeriali, con i quali vengono rilevati trimestralmente i tassi effettivi globali medi funzionali alla individuazione dei tassi soglia di riferimento, essendo integrativi della normativa dettata in materia di rilevamento dell'usura, sono da considerarsi alla stregua di fonti del diritto primarie
(cfr. Cass., sez. I, ord., 29.11.2022, n. 35102) e non sono perciò sottratti all'operatività del principio iura novit curia, conseguendone che il giudice è tenuto a conoscerli oppure ad acquisirli indipendentemente dall'attività delle parti, sulle quali pertanto non grava l'onere di doverli produrre in giudizio.
Nel corso della prima perizia il ctu ha accertato il superamento del tasso soglia per il periodo dal I° trimestre del 2015 al IV° trimestre del 2016 (p. 69 della prima CTU): trattasi di usura sopravvenuta, al ricorrere della quale questa Corte, pur senza riconoscere le conseguenze radicali della nullità ex art. 1815 c.c., ritiene comunque sanzionabile, in generale, il comportamento dell'istituto di credito laddove l'applicazione del tasso usurario si protragga per un
17 tempo prolungato senza che l'istituto medesimo intervenga per riportarlo entra il tasso soglia.
Nella specie, può quindi presumersi la buona fede della per i primi due trimestri del 2015, in cui si CP_3
è per la prima volta verificato il fenomeno usurario nell'ambito del rapporto bancario esaminato, ma non anche per i restanti sei trimestri consecutivi: va conseguentemente riconosciuto alla Società correntista l'importo di euro 2.070,92, pari alla differenza tra il
TEG ed il tasso soglia del periodo dal terzo trimestre del 2015 al quarto trimestre del 2016.
Si passa a questo punto alla determinazione del dare- avere tra le parti, oggetto del secondo motivo di gravame, esaminando in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in primo grado. CP_3
Si è più sopra visto che dal 21.4.2005 sono state concesse linee di credito sia sul c/c che sul conto
Part Part anticipi (cfr. “ lettera contratto” e “ rapporto anticipi”, all. comparsa I° grado AN del 19.2.2018), mentre, per il periodo anteriore, non è documentata l'esistenza di affidamenti. Gli odierni appellanti nulla dicono in proposito benché incombesse su di loro l'onere di fornire la prova che i rapporti fossero affidati fin dall'inizio, essendo loro interesse dimostrare la natura ripristinatoria di tutte le rimesse ed evitare così gli effetti della prescrizione.
L'eccezione di prescrizione risulta pertanto fondata con riferimento, per entrambi i rapporti bancari, al periodo anteriore al 21.4.2005.
Premesso quanto sopra, per il c/c n. 6575.45 si prende come riferimento il ricalcolo n. 1 di cui al prospetto 9 del supplemento ctu (p. 58) che evidenzia un credito a favore della Società correntista di euro
58.569,70. Da detta somma andranno decurtati gli importi
18 addebitati dalla fino al 31.3.2005 (quale data più CP_3 prossima a quella del 21.4.2005 - cfr. all. F supplemento ctu), di cui gli appellanti non hanno diritto alla restituzione, in quanto prescritti, e che ammontano a complessivi euro 51.318,77.
All'importo di euro 8.153,00 (58.596,70 – 51.318,77) andranno aggiunti euro 2.070,92 (quali interessi usurari, vd. sopra p. 17), per un totale di euro 10.223,92 a credito per la Società correntista.
Quanto al conto anticipi sbf, l'esame del ctu, si ricorda, si è svolto per il periodo dall'1.4.2012 al
30.9.2014 - avendo il ctu, nel rispetto del quesito posto dal Tribunale, rilevato solo per detto lasso di tempo la continuità degli estratti conto - relativamente al quale sono stati individuati addebiti illegittimi per complessivi 16.385,71 (p. 60 supplemento ctu e all. H).
Preso atto che, tranne che per pochi trimestri mancanti, risultano depositati per il conto sbf gli estratti conto e/o i riassunti scalari a far data dal
30.9.1993 (docc. 4B, 4C, 4D, 4E, 4F allegati all'atto di opposizione e depositati in data 7.12.2017), occorre prendere in considerazione anche il periodo rimasto scoperto dalla verifica del ctu e, precisamente, quello dal 21.4.2005 al 31.3.2012, tenuto conto anche in questo caso della prescrizione fino al 20.4.2005 (peraltro, al
31.3.2005, data più prossima al 20.4.2005, il conto anticipi evidenzia un saldo pari a zero, cfr. all. E supplemento ctu).
In via presuntiva, l'importo degli addebiti illegittimi applicati dalla nel periodo dal CP_3
21.4.2005 al 31.3.2012 può determinarsi attraverso la seguente proporzione:
104.062,64 : 16.385 = 60.217,37 : X dove:
19 - 104.062,64 è il saldo a debito per la Società alla data del 30.9.2014 del conto anticipi sbf (p. 60 supplemento ctu e all. E)
- 16.385,71 è l'importo degli addebiti illegittimi sul conto anticipi accertati dal ctu per il periodo 1.4.2012-
30.9.2014 (p. 60 supplemento ctu e all. H);
- 60.217,37 è il saldo a debito per la Società alla data del 31.3-1.4.2012 (all. H al supplemento ctu); da cui si ricava che X è uguale a 9.481,28.
Detto ultimo importo andrà sommato a:
- euro 10.223,92 (addebiti illegittimi c/c 21.4.2005 –
7.7.2017, compresi gli interessi da usura sopravvenuta)
- euro 16.385,71 (addebiti illegittimi sbf 1.4.2012 –
30.9.2014).
L'ammontare di euro 36.090,91 così ottenuto andrà sottratto dal saldo passivo del conto anticipi di euro
104.062,64, ricavandosi che la differenza di euro
67.971,73 è il quantum finale dovuto dagli odierni appellanti;
somma da considerarsi comprensiva anche di quella monitoriamente ingiunta.
Va preso atto del fatto che la pretesa della ha CP_3 riguardato unicamente il debito di euro 57.577,58 derivante dalle 48 ricevute bancarie rimaste insolute - non avendo la a seguito della domanda CP_3 riconvenzionale dagli opponenti a sua volta avanzato domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) –, pertanto, essendo risultato, dopo tutte le considerazioni sopra svolte, un importo finale comunque a debito per la
Società correntista, non vi sono i presupposti per poter revocare il decreto ingiuntivo opposto che deve essere confermato con conseguente conferma anche della sentenza impugnata.
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame viene contestata la nullità parziale delle fideiussioni del
20 19.5.1993 rilasciate da nel frattempo Persona_1 deceduto, e da quest'ultimo in Parte_2 proprio e quale erede di Viene in Persona_1 particolare prospettata la violazione delle rispettive fideiussioni nella parte in cui riproducono il contenuto delle clausole dello schema ABI 2, 6 e 8, dichiarate illegittime dalla AN d'IT con Provvedimento n. 55 del 2.5.2005, in quanto contrastanti con l'art. 2, comma
2, della Le. 287 del 1990 (cd. Legge Antitrust).
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Come pacificamente ammesso dagli odierni appellanti
(cfr. p. 15 dell'appello) la suddetta eccezione non è stata sollevata con l'atto di opposizione;
inoltre, in quella sede, non risultano essere state prodotte le fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti (al cui deposito ha, invero, provveduto la in primo CP_3 grado con la comparsa del 19.2.2018 – all. “Mtc fideiussioni”, e, ancora prima, in sede di giudizio monitorio docc. 2-3) né il Provvedimento della AN
d'IT (depositato unitamente all'atto di appello – cfr. doc. 5).
Inoltre, gli opponenti mai hanno precisamente indicato quali clausole delle fideiussioni in esame avrebbero ricalcato il contenuto di quelle dello schema
ABI dichiarate illegittime.
In mancanza dei fatti e dei documenti fondanti la dedotta nullità non vi sono quindi i presupposti affinché la nullità contrattuale possa essere rilevata d'ufficio, non potendo intendersi il potere di rilievo d'ufficio del giudice sostitutivo dell'onere di allegazione gravante sulle parti, posto che, in caso contrario, verrebbe eluso l'assoggettamento di detto onere alle prescritte preclusioni processuali (cfr. la recente Cass., sez. I, ord., 17.1.2025, n. 1170 che, in relazione alla
21 rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, laddove detta eccezione non sia tempestivamente sollevata, ha stabilito che “la rilevazione della nullità
– sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie […]; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
Fermo restando quanto sopra, vi è altresì da considerare che la parziale nullità viene dedotta solo in relazione alle fideiussioni rilasciate in data 19.5.1993
e non anche di quelle rilasciate in data 21.4.2005 che non risultano quindi interessate dalla relativa eccezione.
Quanto alle fideiussioni del 1993, l'eccezione è ad ogni modo infondata. Trattandosi di fideiussioni stipulate in epoca di molto anteriore ai fatti di cui alla procedura istruttoria dalla AN d'IT, iniziata nel mese di novembre del 2003, e al Provvedimento
d'IT n. 55 del 2.5.2005 che ne è scaturito,
l'accertamento della intesa illecita necessitava della ulteriore prova – gravante sugli odierni appellanti - che l'intesa vietata fosse già in atto all'epoca
22 dell'assunzione delle garanzie ritenute affette da nullità; prova che non è stata fornita, non essendo perciò sufficiente nella specie la mera invocazione del
Provvedimento della AN d'IT.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione – oggetto della effettiva contestazione – da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 - ai sensi del D.M. 147/2022 (valori medi con decurtazione della fase istruttoria per la fase di appello) e sono poste interamente a carico degli appellanti risultati soccombenti.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1
quest'ultimo in proprio e quale Parte_2 erede di avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Pistoia n. 390 pubblicata in data 15.5.2023:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1
in euro 9.991,00 per compensi di avvocato,
[...] oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuti e condanna Parte_1
e in solido tra
[...] Parte_2
23 loro, alla rifusione di dette spese in favore di
; Controparte_1
4)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di e Pt_1 Parte_1
in solido tra loro, Parte_2 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002;
5)manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 2 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 23.6.2023 al n. 1293 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Pistoia n. 390 pubblicata in data 15.5.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da corrente in Serravalle Parte_1
Pistoiese (PT), e quest'ultimo in Parte_2 proprio e quale erede di Persona_1 elettivamente domiciliati in Brescia, presso e nello studio dell'avv. Monica Pagano, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
corrente in Controparte_1
Napoli - a mezzo della mandataria
[...]
elettivamente domiciliata in Firenze, Controparte_2 presso e nello studio dell'avv. Mario De Biase, come da
1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.1.2025 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma totale della sentenza impugnata:
In via preliminare ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con il presente atto nella parte relativa alla conferma del decreto ingiuntivo importo non dovuto per le motivazioni come sopra rassegnate e nella parte relativa alla condanna alle spese legali, per tutti i motivi esposti in narrativa (sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora);
Nel merito
1) Dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal
Tribunale di PISTOIA, per i motivi esposti in narrativa, perché fondato su titoli inidonei e per l'effetto il presunto credito non è munito della certezza, dell'esigibilità e della natura liquida richieste in violazione degli artt. 633, 634 e s.s. c.p.c. e dell'art.
50 T.U.B;
2) accertare e dichiarare la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente SBF n. 6849501 n.
657545, nel caso di mancata produzione degli estratti conto integrali, provvedendo ad applicare il c.d.
2 principio del “saldo zero” a decorrere dal primo estratto conto integrale prodotto in atti, eliminando il presunto saldo negativo di partenza e ricalcolando conseguentemente l'intero rapporto di conto de quo;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità del contratto di conto corrente originali n. 6849501 e n.
657545, in quanto gli stessi non sono stati redatti per iscritto con le condizioni economiche regolatrici del rapporto, per violazione della legge n. 154/1992, dell'art. 117 TUB e degli artt.1325, 1326, 1350, 1388 e
1418 c.c., e di conseguenza statuire sulla mancanza di idonea pattuizione in ordine a tutte le condizioni poi applicate al medesimo contratto (interessi, commissioni, anatocismo, oneri, spese applicate e valute), con tutte le conseguenze ex lege previste come richieste in narrativa;
4) accertare e dichiarare la nullità del contratto
SBF prodotto dalla , in quanto le condizioni CP_3 economiche non sono firmate dalle parti, non indica il rapporto di c/c a cui si riferisce ed è totalmente indeterminato, statuendo tutte le conseguenze ex lege previste, e rideterminando tali somme a favore della società correntista;
5) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte della , come da perizie che si CP_3 producono o per la maggior somma che emergerà in dall'istruttoria, in relazione al conto corrente nr.
6849501 e n. 657545, e che quindi la società opponente, nonché i suoi fideiussori, non sono debitori della AN convenuta per la somma che la stessa sostiene;
6) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto poiché non pattuita in violazione dell'art. 117 TUB, e dichiarare così illegittimi gli addebiti operati dalla banca a tale
3 titolo, ovvero accertare e dichiarare comunque nulla e/o illegittima la commissione di massimo scoperto applicata per vizio di causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. e dichiarare dunque illegittimi gli addebiti operati dalla banca defalcando dette somme dal credito eventualmente esistente a favore della;
CP_3
7) accertare e dichiarare comunque nulla e/o illegittima la commissione di massimo scoperto applicata ex artt. 1346 e 1418 c.c. per vizio dell'oggetto, indeterminato od indeterminabile per i motivi esposti in narrativa (mancanza dei tassi extra fido, non concordati)
e dichiarare così illegittimi gli addebiti operati dalla banca rideterminando il saldo del rapporto di conto defalcando dette somme dal credito eventualmente esistente a favore della AN;
8) pronunciarsi sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ante
e post nonché post legge di stabilità del 2013 Parte_3
e sull'applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, dichiarando nel caso in cui venissero riscontrate, la nullità parziale del contratto ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ, per violazione dell'art.
1283 c.c., nonché sulla prassi dell'unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
9) dichiarare nulle ed inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni contrattuali, avvenute in costanza di rapporto e non concordate ai sensi dell'art. 118 TUB, nonché l'applicazione di tassi ultra-legali non concordati mediante la stipulazione di contratti di affidamento redatti per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB o di condizioni economiche non concordate, e quindi per violazione della legge n.
154/1992 e degli artt. 1325, 1326, 1350, 1388 e 1418, o comunque in violazione dell'art. 118 TUB;
4 10) rideterminare il “dare e avere” tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo se illegittimo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e delle commissioni non debitamente pattuite e applicate, nonché delle valute
e delle altre condizioni non correttamente pattuite;
11) rettificare, quindi, con l'emananda sentenza e alla luce dell'espletanda istruttoria, l'effettivo saldo del conto corrente SBF nr. 6849501 e del conto corrente principale di cassa n. 657545 e quindi l'esatto “dare avere” tra le parti in causa, con interessi e rivalutazione della domanda al saldo.
12) dichiarare che le fideiussioni specifiche nelle clausole 2,6,8 sono comunque lesive degli artt. 2, comma
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 1419 cod. civ., tanto da declararsi la nullità parziale;
In via istruttoria si insiste per il richiamo del CTU al fine di conferire i medesimi quesiti formulati in primo grado con
l'aggiunta del ricalcolo di entrambi i conti oggetto di lite secondo il principio del saldo a zero o comunque richiamare il CTU per riconteggiare il saldo del conto
Cont
alla luce degli estratti conto depositati in primo grado (cfr. doc. 4 a, b, c, d, e del fascicolo di primo grado).
In via istruttoria si avanza richiesta ex art. 210 cpc ordinando alle banche la consegna del modulo standard per le fideiussioni utilizzate in epoca coeva a quella della stipulazione della fideiussione (anno 1993) indicando gli istituti bancari rappresentativi
5 dell'intero territorio nazionale, ai quale notificare
l'ordinanza di esibizione.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre IVA e CPA e rimborso forfettario di spese generali, del doppio grado di giudizio da distrarre a favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
Per : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze,
- disattesa ogni considerazione, domanda (anche in via istruttoria) ed eccezione avversaria,
- accertato il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle Controparte_1 CP_1 domande aventi natura restitutoria/risarcitoria,
NEL MERITO:
1) rigettare l'appello promosso da Parte_1
e anche quale erede di
[...] Parte_2
avverso la sentenza n. 390/2023 del Persona_1
Tribunale di Pistoia, in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, condannare Parte_1
, e gli eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della diversa somma che dovesse risultare
[...] di giustizia;
3) in via ulteriormente subordinata, ove
[...] venisse considerata titolare di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto a domande aventi natura risarcitoria/restitutoria e nella denegata ipotesi in cui dovesse esser reputato esistente un controcredito a favore degli opponenti, disporre le dovute compensazioni con il credito che sarà riconosciuto in capo alla AN.
IN VIA ISTRUTTORIA:
6 subordinatamente alla circostanza che la Corte dovesse reputare fondati, anche solo parzialmente, taluni dei motivi d'impugnazione formulati da parte appellante, disporre un'integrazione della CTU tecnico-contabile nei termini richiesti nelle note di trattazione scritta depositate nel giudizio di primo grado in data 15.2.2023 per l'udienza di esame della CTU del 23.2.2023.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
Part (di seguito anche solo “ O Parte_1
“ ”), e – Pt_4 Parte_2 Persona_1 questi ultimi quali fideiussori della Società - convenivano in giudizio (di Controparte_5 seguito anche solo “ ” o “ ”) al fine di proporre CP_6 CP_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1078 del
25.9.2017 (RG 2868/2017) con cui il Tribunale di Pistoia, su ricorso di aveva ingiunto loro, con efficacia CP_6 immediatamente esecutiva nei confronti della società, di pagare in solido la somma di euro 57.577,58, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva la
Part
di essere creditrice nei confronti di della CP_3 somma complessiva di euro 158.870,07, di cui la somma ingiunta di euro 57.577,58 era relativa, per euro
57.332,30, al valore portato da n. 48 ricevute bancarie elettroniche rimaste insolute, e per euro 245,28 alle rispettive commissioni di insoluto.
Evidenziava ancora di aver comunicato alla CP_6
Società, con racc. a/r del 25.7.2017, la chiusura di tutti i rapporti bancari intrattenuti con essa e CP_3 dei relativi affidamenti;
riferiva, inoltre, che a
7 garanzia delle suddette obbligazioni bancarie si erano costituiti fideiussori e Parte_2 Persona_1 sottoscrivendo una prima garanzia in data
[...]
13.5.1993 seguita da una seconda rilasciata in data
21.4.2005.
Part
, e Parte_2 Persona_1 proponevano quindi opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contestualmente chiedendone la sospensione della provvisoria esecutività ed altresì avanzando domanda in via riconvenzionale volta all'accertamento delle violazioni riscontrate sul c/c principale n.
6575.80 (acceso in data 23.3.1993 presso l'allora
[...]
e divenuto poi n. 6575.45 a seguito CP_7 dell'incorporazione di da parte di CP_7 CP_6 nonché sul conto anticipi sbf n. 68495.48 (divenuto poi n. 68495.01 e collegato a quello principale), sul quale si sarebbe formato il presunto debito di euro 57.577,58 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Deducevano gli opponenti, ai fini che qui ancora rilevano, la parziale nullità ex art. 117 TUB stante la mancanza delle condizioni economiche regolatrici dei predetti rapporti bancari da cui era derivata l'illegittima applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici, di cms e di altre commissioni ed oneri non validamente pattuiti, come da perizie di parte che venivano allegate.
Chiedevano quindi gli opponenti disporre ctu contabile al fine di rideterminare l'effettivo dare-avere tra le parti, con applicazione del cd. del saldo zero in ragione della mancata produzione integrale degli estratti conto da parte della CP_3
Si costituiva in giudizio con comparsa del CP_6
19.2.2018 volta a contestare la avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto
8 ingiuntivo opposto, al contempo chiedendo di estenderla anche anche nei confronti dei fideiussori Parte_2
e .
[...] Persona_1
Con comparsa del 5.4.2018 contestava anche nel CP_6 merito l'opposizione eccependo in via preliminare la natura solutoria dei versamenti delle rimesse annotate fino al 7.7.2005, con conseguente prescrizione del diritto degli opponenti per gli addebiti risalenti al periodo anteriore a detta ultima data, per il resto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile che veniva successivamente integrata.
Nelle more del giudizio si costituiva
[...]
(di seguito anche solo “ ) Controparte_8 CP_1
– a mezzo della mandataria Controparte_2
- quale società beneficiaria di una serie di
[...] rapporti giuridici attivi e passivi di cui era già titolare , ivi compreso quello oggetto del presente CP_6 giudizio, come da atto di scissione parziale del
25.11.2020 a rogito per Notaio rep. n. Persona_2
39399, racc. n. 20019 – facendo proprie tutte le difese, domande ed eccezioni svolte in precedenza da CP_6
Con sentenza n. 390 pubblicata in data 15.5.2023 il
Tribunale di Pistoia respingeva l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di ponendo a loro carico anche le spese della ctu. CP_1
Il Tribunale, in sintesi:
- rilevava che la , quale attrice in senso CP_3 sostanziale, aveva provveduto a depositare i contratti relativi al c/c (del 23.3.1993 e del
21.4.2010) e al conto sbf (del 21.4.2005 e del
4.2.2010), da cui si evincevano le condizioni
9 economiche applicate, nonché gli estratti conto del c/c n. 6575.45 (già 6575.80) a partire dall'anno 2007
- constatava che dalle risultanze della ctu la
Società correntista non vantava alcun controcredito da opporre alla in CP_3 compensazione, stante il saldo passivo del conto sbf (di euro -104.062,64) in ogni caso superiore ad entrambe le ipotesi elaborate dal ctu sul c/c principale che evidenziavano importi a credito per la correntista
- riteneva, infine, priva di riscontro la dedotta usurarietà dei tassi di interesse in ragione della mancata produzione in giudizio da parte della
Società dei decreti ministeriali sulla base dei quali effettuare il relativo controllo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia hanno
Part interposto gravame , , quest'ultimo Parte_2 in proprio e quale erede di (nel Persona_1 frattempo deceduto), al fine di sentire dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente n. 6575.45 e del conto anticipi sbf n. 68495.01 sulla base dei seguenti motivi di impugnazione, così riassumibili:
1) Mancata ed omessa valutazione da parte del Tribunale delle sollevate censure in punto di violazione ex art. 117 TUB, anatocismo, indeterminatezza della cms, applicazione di tassi usurari. Omessa pronuncia sulle conclusioni
2) Mancata e omessa pronuncia sulla rideterminazione del dare avere alla luce delle risultanze peritali
3) Errata valutazione sull'onere probatorio che incombe sulla in sede di un ordinario giudizio di CP_3
10 cognizione. Mancata applicazione del principio del saldo a zero del c/c n-6575. Necessità di riconvocare il ctu
4) Mancata valutazione degli estratti conto prodotti in giudizio per il conto sbf n. 68495 e mancata applicazione del principio del saldo a zero
5) Nullità parziale della fideiussione rilasciata dai
Sigg.ri e rilevabile in Persona_1 Pt_2 ogni stato e grado del giudizio; il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, hanno chiesto gli appellanti disporre l'integrazione della ctu con ricalcolo degli importi derivante dall'applicazione del principio cd. del saldo zero.
Si è costituita in giudizio , a mezzo della CP_1 mandataria eccependo in Controparte_2 via preliminare il difetto di legittimazione passiva, per il resto chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 20.3.2024, disposto il rinvio per la rimessione della causa in decisione, il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“decurtazione del debito degli appellanti per l'eventuale superamento del tasso soglia sopravvenuto;
spese del presente grado integralmente compensate“, che non è stata accolta dalle parti in causa.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 30.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11 In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . CP_1
In conseguenza della scissione parziale è CP_1 subentrata nella titolarità non solo dei crediti ma anche dei rapporti inclusi nel compendio scisso, di cui fa
Part parte il credito vantato da nei confronti di . La CP_6 posizione di non è pertanto paragonabile a quella di CP_1 una semplice “cessionaria del credito”, restando pertanto obbligata in via solidale con ai sensi dell'art. CP_6
2506-quater, comma terzo, c.c. degli eventuali debiti che quest'ultima dovesse essere chiamata a soddisfare.
Passando ai motivi di impugnazione osserva la Corte quanto segue.
Si ritiene prioritario l'esame dei motivi di gravame terzo e quarto con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice avrebbe errato, secondo quanto prospettato dagli appellanti, nella valutazione dell'onere probatorio incombente sulla AN e per non aver conseguentemente fatto applicazione del cd. principio del saldo zero in relazione sia al c/c n. 6575.45 (terzo motivo) sia al conto anticipi sbf n. 68495.01 (quarto motivo).
Osserva la Corte quanto segue.
Va in proposito rilevato che gli opponenti non si sono limitati a contestare la pretesa della oggetto CP_3 del decreto ingiuntivo opposto – che, si ricorda, riguarda il debito derivante da n. 48 partite rimaste insolute – ma hanno avanzato domanda riconvenzionale assumendo che la Società correntista fosse creditrice nei confronti della AN di una somma maggiore di quella ingiunta, in ragione di una serie di addebiti illegittimi applicati ai predetti rapporti bancari, divenendo a loro volta attori in senso sostanziale e perciò onerati del relativo onere probatorio (al pari di quanto sarebbe
12 accaduto laddove essi avessero per primi agito nei confronti della per l'accertamento negativo del CP_3 credito).
Ciò premesso, vi sono in atti gli estratti conto del c/c n. 6575.45 e del conto sbf n. 68495.01 a partire dal
1993 (prodotti dagli opponenti con plurimi depositi del
7.12.2017) risultando così documentato anche il periodo
(anteriore al 2007) non coperto dagli estratti conto depositati dalla Ritiene pertanto questa Corte che CP_3 non vi siano nella specie i presupposti per l'applicazione del saldo zero, considerato altresì che per nessuno dei due conti è stato depositato il primo estratto conto e che entrambi evidenziano, partendo dal primo estratto conto disponibile, un saldo iniziale a debito per la Società correntista: di 51.248.712 lire
(26.467,75 euro) per il c/c e di 136.042.184 lire (euro
70.259,92) per il conto anticipi sbf.
Si esamina a questo punto il primo motivo di gravame con cui, in sintesi, viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla parziale nullità ex art. 117
TUB dei contratti di c/c e di conto anticipi sbf e sugli addebiti illegittimi applicati dalla a titolo di CP_3 anatocismo, cms, spese e commissioni non pattuite, e nella parte in cui avrebbe rigettato la dedotta usurarietà dei tassi di interesse applicati stante la mancata produzione in giudizio dei relativi decreti ministeriali dai quali desumere il tasso soglia del periodo di riferimento.
Osserva la Corte quanto segue.
Il primo Giudice ha dato atto che la aveva CP_3 provveduto al deposito del contratto di apertura del c/c n. 6575.45 e delle successive aperture di credito del
21.4.2005 e del 4.2.2010, e ne constatava la validità in
13 quanto, in sintesi: detti contratti risultavano sottoscritti dalla Società correntista;
il contratto c/c del 1993 (stipulato anteriormente all'entrata in vigore del TUB) rinviava alle condizioni economiche “rese pubbliche nel corso del rapporto con le modalità previste dalla legge n. 154 del 17.2.1992 (trasparenza bancaria)”; nelle aperture di credito successive risultavano pattuiti i tassi debitori sia sullo scoperto di conto sia sugli anticipi sbf.
Pur non configurandosi una vera e propria omessa pronuncia ritiene questa Corte, come si vedrà a breve, che il Tribunale non abbia adeguatamente esaminato la documentazione in atti né tenuto in debita considerazione le risultanze della ctu.
Per quanto riguarda il c/c n. 6575.45 (già n.
6575.80):
- il contratto di apertura del 23.3.1993 (all. “MTC contratto 93” comparsa I° grado AN del 19.2.2018), sottoscritto dalle parti, non riporta né il tasso di interesse né le altre condizioni economiche, tra cui la cms;
è inoltre previsto l'anatocismo senza la pari periodicità (clausola 7 del contratto)
Part
- il contratto del 21.4.2005 (all. “ lettera contratto” comparsa I° grado del 19.2.2018), CP_3 anch'esso sottoscritto dalle parti, riguarda la concessione di un fido di euro 70.000,00 utilizzabile mediante apertura di credito sul c/c 6575.45. Vi sono riportati i tassi di interesse applicati (intra ed extra fido) ma della cms è indicata la sola percentuale (dello
0,250%) in caso di sconfinamento e non sono indicate né la base di calcolo né la periodicità, risultando perciò nulla per indeterminatezza.
Per quanto riguarda il conto anticipi sbf n. 68495.01
(già n. 68495.48):
14 - risulta mancante il contratto di apertura del
1993, al cui deposito avrebbe dovuto provvedere la CP_3 con conseguente inefficacia dei tassi di interesse, della cms e delle altre condizioni eventualmente applicate
- il contratto del 21.4.2005 (all. “MTC rapporto anticipi” comparsa I° grado del 19.2.2018), CP_3 sottoscritto dalle parti, riguarda un'apertura di credito con concessione di un fido di euro 130.000,00 al tasso nominale annuo del 3.316%. Vi è allegato il Foglio
Informativo dell'1.4.2005 per le condizioni economiche previste per le categorie “Portafoglio commerciale
IT” e “Anticipi su accrediti che riporta i CP_4 tassi di interesse (intra ed extra fido) mentre della cms
è indicata la percentuale e la periodicità ma non anche la base di calcolo né le modalità, risultando perciò nulla per indeterminatezza. È inoltre prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi ma risulta mancante la necessaria specifica pattuizione
- il contratto del 4.2.2010 (all. “MTC contratto quadro” comparsa I° grado AN del 5.4.2018), sottoscritto dalle parti, riguarda la concessione di
“Anticipazioni contro cessione credito” da regolarsi mediante accredito sul c/c n. 6575/45, nei limiti dell'affidamento concesso di cui non è tuttavia indicato l'importo. Quanto agli interessi, è prevista l'applicazione di un tasso variabile mensilmente parametrato al valore dell'EUROBOR 3 M media mese precedente maggiorato di un spread del 2,00%; sono indicate alcune spese e commissioni ma non la percentuale della commissione di utilizzo sull'importo dell'anticipazione che, pertanto, deve ritenersi inefficace.
Sulla base di quanto sopra, il ctu - tenuto conto della continuità degli estratti conto come richiesto nel
15 quesito posto dal tribunale - ha effettuato per il c/c il ricalcolo degli interessi ex art. 117 TUB per il periodo dal 31.12.1993 fino al 20.4.2005 e, per il periodo successivo, ha tenuto conto del tasso pattuito nel contratto del 21.4.2005 o di quello risultante dall'estratto conto ove più favorevole;
per il conto anticipi sbf ha operato il ricalcolo degli interessi partendo dal primo estratto conto al 31.3.2012 fino al
30.9.2014 (data dell'ultimo estratto c/c rinvenuto in atti), applicando il tasso convenuto nel contratto del
4.2.2010 o risultante dall'estratto conto ove più favorevole.
Il ctu ha altresì proceduto all'espunzione, su entrambi i conti, per i rispettivi periodi di cui sopra:
- dei costi applicati dalla AN che non risultano essere stati pattuiti (fatta eccezione per imposte e tasse dovute ex lege, pp. 43-44 ctu)
- della cms (in quanto non determinata/determinabile nella percentuale e/o nella periodicità oppure in quanto non prevista tra le condizioni economiche, pp. 44-45 ctu) nonché delle successive commissioni sostitutive della cms
(quali civ, cdf) anch'esse non espressamente pattuite.
Quanto all'anatocismo, il ctu, ha correttamente proceduto ad eliminare la capitalizzazione da entrambi i rapporti bancari sia per il periodo anteriore alla data di pubblicazione della Delibera del 9.2.2000 – Pt_3 periodo per il quale vigeva la nullità ex art. 1283 c.c. di qualsiasi forma di capitalizzazione nei rapporti bancari - sia per il periodo successivo, non avendo riscontrato nei contratti prodotti la specifica approvazione per iscritto, da parte della Società correntista, della clausola per l'applicazione della capitalizzazione con pari periodicità (cfr. sul punto
16 Cass., sez. I, sent., 19.5.2020, n. 9140 richiamata dalla più recente Cass., sez I, sent., 4.11.2024, n. 28215).
Anche la questione dell'usura risulta fondata.
Gli opponenti, è vero, non hanno provveduto al deposito dei decreti ministeriali relativi al periodo oggetto di accertamento (l'allegato n. 9 all'opposizione in primo grado, denominato “D.M. soglie/usure dal 1997 al
2017”, contiene invero estratti della AN d'IT ma non i decreti veri e propri). Ad ogni buon conto, detta mancanza non preclude la verifica dell'usura, contrariamente a quanto viene affermato nella sentenza impugnata.
In virtù infatti del rinvio operato dall'art. 2, L.
108 del 1996, i decreti ministeriali, con i quali vengono rilevati trimestralmente i tassi effettivi globali medi funzionali alla individuazione dei tassi soglia di riferimento, essendo integrativi della normativa dettata in materia di rilevamento dell'usura, sono da considerarsi alla stregua di fonti del diritto primarie
(cfr. Cass., sez. I, ord., 29.11.2022, n. 35102) e non sono perciò sottratti all'operatività del principio iura novit curia, conseguendone che il giudice è tenuto a conoscerli oppure ad acquisirli indipendentemente dall'attività delle parti, sulle quali pertanto non grava l'onere di doverli produrre in giudizio.
Nel corso della prima perizia il ctu ha accertato il superamento del tasso soglia per il periodo dal I° trimestre del 2015 al IV° trimestre del 2016 (p. 69 della prima CTU): trattasi di usura sopravvenuta, al ricorrere della quale questa Corte, pur senza riconoscere le conseguenze radicali della nullità ex art. 1815 c.c., ritiene comunque sanzionabile, in generale, il comportamento dell'istituto di credito laddove l'applicazione del tasso usurario si protragga per un
17 tempo prolungato senza che l'istituto medesimo intervenga per riportarlo entra il tasso soglia.
Nella specie, può quindi presumersi la buona fede della per i primi due trimestri del 2015, in cui si CP_3
è per la prima volta verificato il fenomeno usurario nell'ambito del rapporto bancario esaminato, ma non anche per i restanti sei trimestri consecutivi: va conseguentemente riconosciuto alla Società correntista l'importo di euro 2.070,92, pari alla differenza tra il
TEG ed il tasso soglia del periodo dal terzo trimestre del 2015 al quarto trimestre del 2016.
Si passa a questo punto alla determinazione del dare- avere tra le parti, oggetto del secondo motivo di gravame, esaminando in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in primo grado. CP_3
Si è più sopra visto che dal 21.4.2005 sono state concesse linee di credito sia sul c/c che sul conto
Part Part anticipi (cfr. “ lettera contratto” e “ rapporto anticipi”, all. comparsa I° grado AN del 19.2.2018), mentre, per il periodo anteriore, non è documentata l'esistenza di affidamenti. Gli odierni appellanti nulla dicono in proposito benché incombesse su di loro l'onere di fornire la prova che i rapporti fossero affidati fin dall'inizio, essendo loro interesse dimostrare la natura ripristinatoria di tutte le rimesse ed evitare così gli effetti della prescrizione.
L'eccezione di prescrizione risulta pertanto fondata con riferimento, per entrambi i rapporti bancari, al periodo anteriore al 21.4.2005.
Premesso quanto sopra, per il c/c n. 6575.45 si prende come riferimento il ricalcolo n. 1 di cui al prospetto 9 del supplemento ctu (p. 58) che evidenzia un credito a favore della Società correntista di euro
58.569,70. Da detta somma andranno decurtati gli importi
18 addebitati dalla fino al 31.3.2005 (quale data più CP_3 prossima a quella del 21.4.2005 - cfr. all. F supplemento ctu), di cui gli appellanti non hanno diritto alla restituzione, in quanto prescritti, e che ammontano a complessivi euro 51.318,77.
All'importo di euro 8.153,00 (58.596,70 – 51.318,77) andranno aggiunti euro 2.070,92 (quali interessi usurari, vd. sopra p. 17), per un totale di euro 10.223,92 a credito per la Società correntista.
Quanto al conto anticipi sbf, l'esame del ctu, si ricorda, si è svolto per il periodo dall'1.4.2012 al
30.9.2014 - avendo il ctu, nel rispetto del quesito posto dal Tribunale, rilevato solo per detto lasso di tempo la continuità degli estratti conto - relativamente al quale sono stati individuati addebiti illegittimi per complessivi 16.385,71 (p. 60 supplemento ctu e all. H).
Preso atto che, tranne che per pochi trimestri mancanti, risultano depositati per il conto sbf gli estratti conto e/o i riassunti scalari a far data dal
30.9.1993 (docc. 4B, 4C, 4D, 4E, 4F allegati all'atto di opposizione e depositati in data 7.12.2017), occorre prendere in considerazione anche il periodo rimasto scoperto dalla verifica del ctu e, precisamente, quello dal 21.4.2005 al 31.3.2012, tenuto conto anche in questo caso della prescrizione fino al 20.4.2005 (peraltro, al
31.3.2005, data più prossima al 20.4.2005, il conto anticipi evidenzia un saldo pari a zero, cfr. all. E supplemento ctu).
In via presuntiva, l'importo degli addebiti illegittimi applicati dalla nel periodo dal CP_3
21.4.2005 al 31.3.2012 può determinarsi attraverso la seguente proporzione:
104.062,64 : 16.385 = 60.217,37 : X dove:
19 - 104.062,64 è il saldo a debito per la Società alla data del 30.9.2014 del conto anticipi sbf (p. 60 supplemento ctu e all. E)
- 16.385,71 è l'importo degli addebiti illegittimi sul conto anticipi accertati dal ctu per il periodo 1.4.2012-
30.9.2014 (p. 60 supplemento ctu e all. H);
- 60.217,37 è il saldo a debito per la Società alla data del 31.3-1.4.2012 (all. H al supplemento ctu); da cui si ricava che X è uguale a 9.481,28.
Detto ultimo importo andrà sommato a:
- euro 10.223,92 (addebiti illegittimi c/c 21.4.2005 –
7.7.2017, compresi gli interessi da usura sopravvenuta)
- euro 16.385,71 (addebiti illegittimi sbf 1.4.2012 –
30.9.2014).
L'ammontare di euro 36.090,91 così ottenuto andrà sottratto dal saldo passivo del conto anticipi di euro
104.062,64, ricavandosi che la differenza di euro
67.971,73 è il quantum finale dovuto dagli odierni appellanti;
somma da considerarsi comprensiva anche di quella monitoriamente ingiunta.
Va preso atto del fatto che la pretesa della ha CP_3 riguardato unicamente il debito di euro 57.577,58 derivante dalle 48 ricevute bancarie rimaste insolute - non avendo la a seguito della domanda CP_3 riconvenzionale dagli opponenti a sua volta avanzato domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) –, pertanto, essendo risultato, dopo tutte le considerazioni sopra svolte, un importo finale comunque a debito per la
Società correntista, non vi sono i presupposti per poter revocare il decreto ingiuntivo opposto che deve essere confermato con conseguente conferma anche della sentenza impugnata.
Con il quinto ed ultimo motivo di gravame viene contestata la nullità parziale delle fideiussioni del
20 19.5.1993 rilasciate da nel frattempo Persona_1 deceduto, e da quest'ultimo in Parte_2 proprio e quale erede di Viene in Persona_1 particolare prospettata la violazione delle rispettive fideiussioni nella parte in cui riproducono il contenuto delle clausole dello schema ABI 2, 6 e 8, dichiarate illegittime dalla AN d'IT con Provvedimento n. 55 del 2.5.2005, in quanto contrastanti con l'art. 2, comma
2, della Le. 287 del 1990 (cd. Legge Antitrust).
L'eccezione è infondata e va disattesa.
Come pacificamente ammesso dagli odierni appellanti
(cfr. p. 15 dell'appello) la suddetta eccezione non è stata sollevata con l'atto di opposizione;
inoltre, in quella sede, non risultano essere state prodotte le fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti (al cui deposito ha, invero, provveduto la in primo CP_3 grado con la comparsa del 19.2.2018 – all. “Mtc fideiussioni”, e, ancora prima, in sede di giudizio monitorio docc. 2-3) né il Provvedimento della AN
d'IT (depositato unitamente all'atto di appello – cfr. doc. 5).
Inoltre, gli opponenti mai hanno precisamente indicato quali clausole delle fideiussioni in esame avrebbero ricalcato il contenuto di quelle dello schema
ABI dichiarate illegittime.
In mancanza dei fatti e dei documenti fondanti la dedotta nullità non vi sono quindi i presupposti affinché la nullità contrattuale possa essere rilevata d'ufficio, non potendo intendersi il potere di rilievo d'ufficio del giudice sostitutivo dell'onere di allegazione gravante sulle parti, posto che, in caso contrario, verrebbe eluso l'assoggettamento di detto onere alle prescritte preclusioni processuali (cfr. la recente Cass., sez. I, ord., 17.1.2025, n. 1170 che, in relazione alla
21 rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, laddove detta eccezione non sia tempestivamente sollevata, ha stabilito che “la rilevazione della nullità
– sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie […]; in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati
(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
Fermo restando quanto sopra, vi è altresì da considerare che la parziale nullità viene dedotta solo in relazione alle fideiussioni rilasciate in data 19.5.1993
e non anche di quelle rilasciate in data 21.4.2005 che non risultano quindi interessate dalla relativa eccezione.
Quanto alle fideiussioni del 1993, l'eccezione è ad ogni modo infondata. Trattandosi di fideiussioni stipulate in epoca di molto anteriore ai fatti di cui alla procedura istruttoria dalla AN d'IT, iniziata nel mese di novembre del 2003, e al Provvedimento
d'IT n. 55 del 2.5.2005 che ne è scaturito,
l'accertamento della intesa illecita necessitava della ulteriore prova – gravante sugli odierni appellanti - che l'intesa vietata fosse già in atto all'epoca
22 dell'assunzione delle garanzie ritenute affette da nullità; prova che non è stata fornita, non essendo perciò sufficiente nella specie la mera invocazione del
Provvedimento della AN d'IT.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione – oggetto della effettiva contestazione – da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 - ai sensi del D.M. 147/2022 (valori medi con decurtazione della fase istruttoria per la fase di appello) e sono poste interamente a carico degli appellanti risultati soccombenti.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1
quest'ultimo in proprio e quale Parte_2 erede di avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Pistoia n. 390 pubblicata in data 15.5.2023:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da Controparte_1
in euro 9.991,00 per compensi di avvocato,
[...] oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuti e condanna Parte_1
e in solido tra
[...] Parte_2
23 loro, alla rifusione di dette spese in favore di
; Controparte_1
4)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di e Pt_1 Parte_1
in solido tra loro, Parte_2 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002;
5)manda alla Cancelleria per la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale, in ordine al valore della controversia.
Così deciso in Firenze, il 2 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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