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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58093 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 14.10.2024 e vertente
TRA
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.04.1955, rappresentata e difesa dagli avv. Demetrio Cristofori, Dario Cristofori, Claudia
Cristofori e Stefano Santorelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma (RM), Via S. Agnese n. 16, per procura allegata all'atto introduttivo attrice
E
( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio D'Amato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano n.82, per procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
Oggetto: Scioglimento della comunione legale
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2024 le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2019 e depositato in cancelleria in data
17.09.2019, citava in giudizio chiedendo di disporre Parte_1 CP_1 lo scioglimento della comunione legale relativamente all'immobile sito in Roma,
Lungotevere degli Artigiani n. 32, censito al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio
791, particella 248, sub 83, zona censuaria 3, piano 6, interno 25, categoria A/3, classe 3, di 4 vani, con rendita di € 785,01, unitamente alle pertinenze e accessioni nonché alle quote di proprietà delle parti comuni.
Chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento in suo favore del 50% delle somme dovute per l'illegittimo godimento e occupazione dell'immobile a decorrere dal 30.09.2010, nonché il rimborso del 50% della parcella pagata al Notaio per la relazione ipocatastale relativa alla divisione de qua, nonché il rimborso del
50% delle spese sostenute relativamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Deduceva altresì che l'immobile in questione era stato originariamente acquistato in comunione dai coniugi e genitori della Persona_1 Controparte_2
convenuta e della sorella;
alla morte di CP_1 Controparte_3 [...]
apertasi la successione ab intestato, il marito aveva CP_2 Persona_1
ereditato la quota di 1/6 e le figlie le restanti quote di 1/6 ciascuna.
Alla morte di si era aperta la successione testamentaria, in forza di Persona_1
testamento olografo con cui il de cuius riconosceva un diritto di abitazione del suddetto immobile a favore di , erroneamente trascritto quale diritto Parte_2
di usufrutto per la quota di 4/6.
A tale errore conseguiva la vendita da parte di all'attrice della quota di CP_1
1/6 di piena proprietà nonché della quota di 2/6 di nuda proprietà e la donazione da parte di in favore della stessa dei 4/6 di usufrutto, rendendo così le Parte_2
parti in causa comproprietarie dell'immobile per la quota di ½ ciascuna.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito, disporre lo scioglimento della comunione legale, relativamente all'immobile sito in Roma, Lungotevere degli
Artigiani n. 32, piano VI, interno 25, censito al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 791, particella 248, sub 83, zona censuaria 3, piano 6, interno 25, categoria
A/3, classe 3, di 4 vani, con rendita di € 785,01, con pertinenze e accessioni e quote di proprietà delle parti comuni. Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, del 50% delle somme dovute per l'illegittimo godimento e occupazione del predetto bene immobile da parte della convenuta, a decorrere dal 30/09/2010
(data di acquisto della quota di comproprietà da parte dell'attrice); tale somma viene sin d'ora valutata in € 44.400,00 per il 50% delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per il 50% delle 118 mensilità relative agli anni dal
2011 al 2019 compresi, salva la debenza del 50% delle ulteriori mensilità, sino a quando non cesserà l'occupazione da parte della convenuta;
con gli interessi legali da conteggiarsi dalle singole scadenze mensili. Condannare inoltre la convenuta alla rifusione del 50% della parcella di complessivi € 800,00 pagata dall'attrice al Notaio per la relazione ipocatastale relativa alla divisione de qua (doc. n. 9). Condannare inoltre la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, del 50% pari a € 1.878,00 delle spese sostenute dall'attrice stessa negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (che si indicano, per il totale, in € 3.756,00 come da documenti ut sura prodotti sub n. 14).
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA”.
Si costituiva la convenuta deducendo l'inammissibilità delle domande e chiedendo in via subordinata il rigetto delle stesse.
Nello specifico deduceva che la medesima domanda era stata già avanzata dinanzi al
Tribunale di Roma e rigettata per carenza documentale con sentenza n. 15063/19
(allegato alla comparsa di costituzione), mai impugnata e sulla quale si era pertanto formato giudicato.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile tutte le domande proposte per quanto esposto nel presente atto;
in mero subordine, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto. Condannare la parte attrice ad una somma in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv.
Fabio D'Amato che si dichiara antistatario”.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza del 23.05.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per le memorie conclusionali e le repliche. A seguito del temporaneo esonero dalle funzioni giudiziarie del Giudice titolare, la causa era rimessa sul ruolo e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte convenuta deve ritenersi fondata e da accogliersi.
Tra le medesime parti si è infatti già svolto un giudizio, avente ad oggetto la medesima domanda di divisione nonché le ulteriori domande connesse, tutte definite con sentenza di rigetto del 18.07.2019 n. 27967/16, emessa da altro giudice di questo
Tribunale, difettando la prova della consistenza dei diritti di ciascuno dei condividenti sul bene in comunione.
La richiamata sentenza non è stata appellata ed è, pertanto, passata in giudicato con gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Sul punto va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. n. 4803/2018) con la quale si afferma che: “La parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, purché la controparte ammetta esplicitamente la circostanza).
Ebbene, il passaggio in giudicato della sentenza n. 27967/16, è stato confermato da parte attrice nelle memorie di replica ex art. 183 c.p.c. e successivi scritti difensivi, con cui ha peraltro sostenuto che il rigetto della domanda di divisione non può avere valenza di giudicato ed in particolare che “la sentenza emessa nel precedente procedimento, non avendo il giudice potuto dar seguito alla divisione per fatti attinenti al processo e alla produzione documentale ipocatastale, produce, in caso di riproposizione della domanda, effetti solamente panprocessuali. Opinando diversamente, l'attrice ed i suoi aventi causa sarebbero condannati alla comunione perpetua, in contrasto con la legge”.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità riconosce che il diritto di divisione in via giudiziale non solo è imprescrittibile ma sussiste sin tanto che tra le parti vi sia un regime di appartenenza comune dei beni, essendo questa la portata dell'art. 1111, co. 1 c.c., ed in via analoga, dell'art. 713 c.c., la cui finalità è quella di ottenere sempre lo scioglimento della comunione per consentire a ciascun partecipante di diventare proprietario esclusivo di una parte. Tale assunto non è tuttavia applicabile se la sentenza contiene una pronuncia di merito, come nel caso in cui la domanda di scioglimento venga rigettata per difetto di prova circa la titolarità del bene in capo alle parti.
In tal caso, il mancato accoglimento della domanda di divisione non sarebbe dipeso da vizi processuali, ma da una valutazione del materiale istruttorio, quale analisi del merito che preclude il riesame della vicenda giudiziale, pena la violazione del divieto del ne bis in idem. (cfr. Cass. 04.09.2020 n.18490).
A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che, anche “il giudizio di divisione, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e nell'ambito di esso non possono essere riproposte questioni la decisione delle quali sia divenuta irrevocabile per l'esaurimento rispetto ad esse dei mezzi di impugnazione” (cfr. Cass. 23.11.2007, n. 24443).
Ne consegue che non può essere condivisa la prospettazione di parte attrice secondo cui la detta pronuncia avrebbe comportato effetti solamente panproccessuali, unitamente alle contestazioni sull'omessa produzione della documentazione nel precedente giudizio, la cui lettura è preclusa in questa sede, poiché ogni impugnazione deve essere proposta in appello, unico strumento che si ha a disposizione per chiedere la modifica e/o l'eliminazione di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, stante l'identità soggettiva ed oggettiva dei due giudizi, essendosi il giudizio concluso con sentenza non impugnata, ricorrono tutti i presupposti per la preclusione al riesame della questione.
Per tutte le ragioni su esposte, deve accogliersi l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte convenuta e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda principale nonché le ulteriori domande di natura obbligatoria, anch'esse già proposte nel precedente giudizio e, in quanto inscindibilmente connesse alla domanda di divisione, travolte dalla relativa pronuncia di rigetto.
Sulla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, occorre sottolineare che, ai fini di un suo accoglimento, è necessario dare prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio.
La parte interessata neanche ha provato l'esistenza del danno, sicché la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM
55/14, tenuto conto del valore della causa e delle ridotte attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione e le altre domande formulate da parte attrice;
• Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione di cui al Registro Generale n.
48312 e Registro Particolare n. 33213;
• Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
• condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
della convenuta nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 14.01.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58093 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 14.10.2024 e vertente
TRA
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.04.1955, rappresentata e difesa dagli avv. Demetrio Cristofori, Dario Cristofori, Claudia
Cristofori e Stefano Santorelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma (RM), Via S. Agnese n. 16, per procura allegata all'atto introduttivo attrice
E
( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio D'Amato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano n.82, per procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta
Oggetto: Scioglimento della comunione legale
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2024 le parti concludevano riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2019 e depositato in cancelleria in data
17.09.2019, citava in giudizio chiedendo di disporre Parte_1 CP_1 lo scioglimento della comunione legale relativamente all'immobile sito in Roma,
Lungotevere degli Artigiani n. 32, censito al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio
791, particella 248, sub 83, zona censuaria 3, piano 6, interno 25, categoria A/3, classe 3, di 4 vani, con rendita di € 785,01, unitamente alle pertinenze e accessioni nonché alle quote di proprietà delle parti comuni.
Chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento in suo favore del 50% delle somme dovute per l'illegittimo godimento e occupazione dell'immobile a decorrere dal 30.09.2010, nonché il rimborso del 50% della parcella pagata al Notaio per la relazione ipocatastale relativa alla divisione de qua, nonché il rimborso del
50% delle spese sostenute relativamente agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Deduceva altresì che l'immobile in questione era stato originariamente acquistato in comunione dai coniugi e genitori della Persona_1 Controparte_2
convenuta e della sorella;
alla morte di CP_1 Controparte_3 [...]
apertasi la successione ab intestato, il marito aveva CP_2 Persona_1
ereditato la quota di 1/6 e le figlie le restanti quote di 1/6 ciascuna.
Alla morte di si era aperta la successione testamentaria, in forza di Persona_1
testamento olografo con cui il de cuius riconosceva un diritto di abitazione del suddetto immobile a favore di , erroneamente trascritto quale diritto Parte_2
di usufrutto per la quota di 4/6.
A tale errore conseguiva la vendita da parte di all'attrice della quota di CP_1
1/6 di piena proprietà nonché della quota di 2/6 di nuda proprietà e la donazione da parte di in favore della stessa dei 4/6 di usufrutto, rendendo così le Parte_2
parti in causa comproprietarie dell'immobile per la quota di ½ ciascuna.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito, disporre lo scioglimento della comunione legale, relativamente all'immobile sito in Roma, Lungotevere degli
Artigiani n. 32, piano VI, interno 25, censito al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 791, particella 248, sub 83, zona censuaria 3, piano 6, interno 25, categoria
A/3, classe 3, di 4 vani, con rendita di € 785,01, con pertinenze e accessioni e quote di proprietà delle parti comuni. Condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, del 50% delle somme dovute per l'illegittimo godimento e occupazione del predetto bene immobile da parte della convenuta, a decorrere dal 30/09/2010
(data di acquisto della quota di comproprietà da parte dell'attrice); tale somma viene sin d'ora valutata in € 44.400,00 per il 50% delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per il 50% delle 118 mensilità relative agli anni dal
2011 al 2019 compresi, salva la debenza del 50% delle ulteriori mensilità, sino a quando non cesserà l'occupazione da parte della convenuta;
con gli interessi legali da conteggiarsi dalle singole scadenze mensili. Condannare inoltre la convenuta alla rifusione del 50% della parcella di complessivi € 800,00 pagata dall'attrice al Notaio per la relazione ipocatastale relativa alla divisione de qua (doc. n. 9). Condannare inoltre la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, del 50% pari a € 1.878,00 delle spese sostenute dall'attrice stessa negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (che si indicano, per il totale, in € 3.756,00 come da documenti ut sura prodotti sub n. 14).
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA”.
Si costituiva la convenuta deducendo l'inammissibilità delle domande e chiedendo in via subordinata il rigetto delle stesse.
Nello specifico deduceva che la medesima domanda era stata già avanzata dinanzi al
Tribunale di Roma e rigettata per carenza documentale con sentenza n. 15063/19
(allegato alla comparsa di costituzione), mai impugnata e sulla quale si era pertanto formato giudicato.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare inammissibile tutte le domande proposte per quanto esposto nel presente atto;
in mero subordine, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto. Condannare la parte attrice ad una somma in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'Avv.
Fabio D'Amato che si dichiara antistatario”.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza del 23.05.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per le memorie conclusionali e le repliche. A seguito del temporaneo esonero dalle funzioni giudiziarie del Giudice titolare, la causa era rimessa sul ruolo e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte convenuta deve ritenersi fondata e da accogliersi.
Tra le medesime parti si è infatti già svolto un giudizio, avente ad oggetto la medesima domanda di divisione nonché le ulteriori domande connesse, tutte definite con sentenza di rigetto del 18.07.2019 n. 27967/16, emessa da altro giudice di questo
Tribunale, difettando la prova della consistenza dei diritti di ciascuno dei condividenti sul bene in comunione.
La richiamata sentenza non è stata appellata ed è, pertanto, passata in giudicato con gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Sul punto va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. n. 4803/2018) con la quale si afferma che: “La parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, purché la controparte ammetta esplicitamente la circostanza).
Ebbene, il passaggio in giudicato della sentenza n. 27967/16, è stato confermato da parte attrice nelle memorie di replica ex art. 183 c.p.c. e successivi scritti difensivi, con cui ha peraltro sostenuto che il rigetto della domanda di divisione non può avere valenza di giudicato ed in particolare che “la sentenza emessa nel precedente procedimento, non avendo il giudice potuto dar seguito alla divisione per fatti attinenti al processo e alla produzione documentale ipocatastale, produce, in caso di riproposizione della domanda, effetti solamente panprocessuali. Opinando diversamente, l'attrice ed i suoi aventi causa sarebbero condannati alla comunione perpetua, in contrasto con la legge”.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità riconosce che il diritto di divisione in via giudiziale non solo è imprescrittibile ma sussiste sin tanto che tra le parti vi sia un regime di appartenenza comune dei beni, essendo questa la portata dell'art. 1111, co. 1 c.c., ed in via analoga, dell'art. 713 c.c., la cui finalità è quella di ottenere sempre lo scioglimento della comunione per consentire a ciascun partecipante di diventare proprietario esclusivo di una parte. Tale assunto non è tuttavia applicabile se la sentenza contiene una pronuncia di merito, come nel caso in cui la domanda di scioglimento venga rigettata per difetto di prova circa la titolarità del bene in capo alle parti.
In tal caso, il mancato accoglimento della domanda di divisione non sarebbe dipeso da vizi processuali, ma da una valutazione del materiale istruttorio, quale analisi del merito che preclude il riesame della vicenda giudiziale, pena la violazione del divieto del ne bis in idem. (cfr. Cass. 04.09.2020 n.18490).
A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che, anche “il giudizio di divisione, pur potendo articolarsi in una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario e nell'ambito di esso non possono essere riproposte questioni la decisione delle quali sia divenuta irrevocabile per l'esaurimento rispetto ad esse dei mezzi di impugnazione” (cfr. Cass. 23.11.2007, n. 24443).
Ne consegue che non può essere condivisa la prospettazione di parte attrice secondo cui la detta pronuncia avrebbe comportato effetti solamente panproccessuali, unitamente alle contestazioni sull'omessa produzione della documentazione nel precedente giudizio, la cui lettura è preclusa in questa sede, poiché ogni impugnazione deve essere proposta in appello, unico strumento che si ha a disposizione per chiedere la modifica e/o l'eliminazione di un provvedimento giurisdizionale sfavorevole.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, stante l'identità soggettiva ed oggettiva dei due giudizi, essendosi il giudizio concluso con sentenza non impugnata, ricorrono tutti i presupposti per la preclusione al riesame della questione.
Per tutte le ragioni su esposte, deve accogliersi l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte convenuta e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda principale nonché le ulteriori domande di natura obbligatoria, anch'esse già proposte nel precedente giudizio e, in quanto inscindibilmente connesse alla domanda di divisione, travolte dalla relativa pronuncia di rigetto.
Sulla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, occorre sottolineare che, ai fini di un suo accoglimento, è necessario dare prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio.
La parte interessata neanche ha provato l'esistenza del danno, sicché la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM
55/14, tenuto conto del valore della causa e delle ridotte attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione e le altre domande formulate da parte attrice;
• Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione di cui al Registro Generale n.
48312 e Registro Particolare n. 33213;
• Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta;
• condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
della convenuta nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 14.01.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini