Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:16, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AURELI FRANCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA CP_1 P.IVA_1
ELENA e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 6
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso). Il ricorrente contesta la congruità della valutazione dei postumi effettuata dall' rispetto alla propria domanda di revisione passiva della rendita. Tanto CP_1 esposto – e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo -, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura totale del 20%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU medico legale ed era dunque discussa alla udienza odierna e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 6 Tanto premesso, non è in discussione la eziologica professionale della patologia per cui è causa, in relazione alla quale l' già riconosceva, in esito al precedente giudizio, una menomazione CP_1 della integrità psico-fisica nella misura del 9%, poi portata al 14% in sede di revisione.
Orbene, sulla base della documentazioni in atti, nonché sottoposto a visita medica il ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaustivamente motivato in ordine Per_1 all'aggravamento della patologia già riconosciuta chiarendo “(..) Il caso di specie è volto ad un contenzioso, circa la valutazione della riduzione dell'integrità psicofisica, di cui risulta affetto il ricorrente, riguardo la patologia ipoacusia, per cui è stato effettuata richiesta di aggravamento, di precedente riconoscimento emesso in Sentenza dal
Giudice del Lavoro di Livorno (valutazione 9%), con accertamento, da parte dell' , di una aggravamento CP_1 della patologia, con riduzione dell'integrità psico fisica , nello specifico, IPOACUSIA PERCETTIVA
BILATERALE del 14% (comunicazione del 21/04/2023). L'attività lavorativa, svolta CP_1 prevalentemente, dal periziando che si “qualifica”, come operaio aggiustatore, addetto alla manutenzione di locomotive, rialzo cassa, smontaggio carrelli, lamierista, pannellista, pneumatico, saldatore con saldatrice elettrica e ad ossiacetilene, attività svolta dal 1999, successivamente fino al 2016 ha svolto ruolo di responsabile impianto manutenzione carri e locomotive. Dal 2016 ad oggi responsabile dei trasporti eccezionali. L'attività lavorativa svolta dal ricorrente è stata riconosciuta da parte dell' , come fattore causale e/o concausale, per ipoacusia da CP_1 esposizione da rumore cronico. Il Sig. presenta una ipoacusia rilevata, dagli atti, per la prima Parte_1 volta nel 2018, che appare adeguata, attualmente, per la comprensione della voce di conversazione anche in condizioni di mascheramento del labiale. (..) L'ipoacusia da rumore lavorativo deriva dalla lesione provocata dall'esposizione al rumore in ambiente lavorativo. Essa consiste in un'ipoacusia neurosensoriale, prevalente sulle frequenze acute e che si manifesta con il quadro tipico, ma non patognomonico, di una caduta su 3000 - 4000 Hz bilaterale e simmetrica. La diagnosi si basa solo sull'esclusione di altre cause e di concordanza con il dato anamnestico personale e lavorativo. Quando un soggetto normoudente è esposto ad un rumore di una certa entità subisce uno spostamento temporaneo della sua soglia uditiva. Questo è dovuto a modificazioni reversibili di tipo metabolico e chimico a carico delle cellule ciliate esterne con riduzione della rigidità delle stereocilia. Se l'esposizione si ripete giornalmente non vi è più il recupero completo e lo spostamento della soglia diventa permanente, si instaura così una ipoacusia da rumore (le cellule ciliate subiscono fenomeni involutivi fino alla loro scomparsa e sostituzione con tessuto cicatriziale). Il danno uditivo da trauma acustico cronico, indipendentemente dalla composizione spettrale del rumore inizia sempre con un aumento di soglia che colpisce elettivamente la frequenza di 4000 Hz. Molto più raramente quest'aumento di soglia si osserva sulle frequenze 3 kHz. o 6 kHz. L'orecchio presenta dunque una particolare suscettibilità a risentire il danno da trauma acustico nell'ambito delle frequenze comprese fra 3000 e pagina 3 di 6 6000 Hz. Questa patologia è legata all'insorgenza nella perilinfa di movimenti vorticosi nella scala timpanica e nella scala vestibolare. Per sollecitazioni sonore d'intensità superiore agli 80 dB si verificherebbe una inversione del senso di rotazione dei vortici a livello della membrana basilare che sostiene i recettori dell'organo del Corti deputati a ricevere suoni di frequenza di 4 kHz, da ciò deriverebbe il danno anatomico delle cellule uditive. Perdurando
l'esposizione al trauma acustico, l'aumento di soglia tende ad aumentare progressivamente mentre anche le frequenze più acute e successivamente quelle più gravi vanno incontro allo stesso fenomeno. L'aumento di soglia, nella grandissima maggioranza dei casi, è bilaterale e simmetrico. In condizioni di esposizione stabili, la perdita nel range
3-4 kHz dovrebbe raggiungere il suo livello massimo in circa 5-10 anni di esposizione. L'andamento dell'instaurarsi dell'ipoacusia da rumore, ad esposizione costante, è tipicamente esponenziale con il raggiungimento del 90% della perdita nei primi 5 anni per cui dopo 5-10 anni di esposizione continua l'ipoacusia da rumore ha già raggiunto in pratica il massimo e la crescita successiva è trascurabile. L'incremento dell'ipoacusia da rumore in funzione della durata dell'esposizione, dopo i primi anni quando si è instaurata la lesione, diviene un'asintote a 60
dB e cioè non incrementa il grado di perdita, bensì si allarga il numero delle frequenze interessate. Ciò dimostra che l'ipoacusia da rumore è in effetti, dovuta alla assenza di un meccanismo ben preciso e cioè la funzione delle cellule esterne e non ad una lesione della catena di trasduzione neurosensoriale che implicherebbe invece la possibilità di una crescita illimitata;
• a parità di tipo di rumore, un'esposizione continua negli anni danneggia la soglia di più, che un'esposizione interrotta, che permette all'orecchio di avere un periodo di riposo fra le esposizioni. Una precedente esposizione nociva non rende l'orecchio più suscettibile ad un eventuale danno acustico futuro. • infine anche l'andamento della curva audiometrica e l'entità della perdita possono costituire un elemento di identificazione importante. Riassumendo: la sordità da rumore interessa sempre, inizialmente, le frequenze comprese tra 3e 6 KHz con valori massimi a 4000 Hz. Quando l'ambiente rumoroso è stato relativamente costante per un certo periodo di tempo, l'ipoacusia nel range frequenziale tra 3000 e 6000 aumenta rapidamente in queste frequenze durante i primi dieci anni e poi gradualmente rallenta o raggiunge un plateau massimo di 60 dB;
continuando l'esposizione c'è un interessamento anche sulle frequenze vicine e taleinteressamento procede lentamente, e l'ipoacusia continua a peggiorare durante tutto il periodo di impiego. Si deve infatti ricordare come il progredire degli anni ed il rumore dell'ambiente extralavorativo producano un ulteriore danno per l'udito indipendentemente dal rumore esistente nell'ambiente di lavoro. In ogni caso vale la pena ricordare che soglie uditive superiori a 60 dB sono sempre legate a concause e che dopo dieci anni di esposizione continua sono poco probabili gli aggravamenti poiché in quel periodo di tempo tutte le cellule sensibili al danno da rumore sarebbero morte. Per la valutazione delle ipoacusie intermedie è stata adottata la tabella elaborata da nella quale sono prese in considerazione cinque frequenze: Parte_2
500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. Nelle audiometrie presentate ed in quella eseguita in sede peritale, si pagina 4 di 6 evidenziano lievi oscillazioni della soglia rilevata sulle frequenze esaminate, da riferirsi a variazioni soggettive e alla somministrazione del segnale presentato. Ritengo di poter utilizzare per la valutazione del danno da rumore l'audiometria, eseguita in sede peritale. Riguardo i postumi uditivi rilevati, sono suscettibili, di una valutazione del danno in base alla Tabella, di cui all'allegato del decreto ministeriale 12 luglio 2000, con le opportune correzioni in relazione alle precedenti osservazioni, di una riduzione dell'integrità psicofisica nella misura del 17% (diciassette per cento). Riguardo la decorrenza, ritengo da riferirsi alla data di presentazione della domanda di aggravamento.”.( cfr. pagg. 16 e ss. elaborato peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 17% con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite ritiene questo Giudice che sussistano ragioni per compensare nella misura di un terzo atteso che il danno biologico riconosciuto dal CTU risulta inferiore a quello richiesto in ricorso e tenuto conto del riconoscimento operato in via amministrativa dall'Ente; per i restanti due terzi invece le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese delle CTU, liquidate con separato decreto.
PQM
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 17%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
pagina 5 di 6 - compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento degli ulteriori CP_1 due terzi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidati per tale frazione in misura pari ad euro 1.800,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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