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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 65/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 65/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. STEVANIN ELISA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Marco Email_1
Neri n. 2, Casciana Terme Lari (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPERINI Parte_2 C.F._2
SA ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, Email_2 via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 19 settembre 2009, contraevano, in Montopoli in Val Parte_2 Parte_1
d'AR (PI), matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Montopoli in Val d'AR (PI) al n. 26, parte II, serie A, anno 2009;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , l'11 aprile 2011 e il 1 dicembre 2015; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 18 febbraio 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, all'esito, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale ritiene equa la previsione di un assegno divorzile una tantum riconosciuto dal alla ex coniuge, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970; Pt_2
- che non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla in quanto, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montopoli in Val d'AR
(PI) il 19 settembre 2009 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2009, n. 26, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
CONFERMA tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione resa da questo Tribunale in data
18 febbraio 2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- con riferimento ai loro reciproci rapporti, le parti convengono quanto segue: il sig. Parte_2 si obbliga a versare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.8 della legge 898/70 e ss.mm. alla signora , che accetta a tacitazione di ogni sua pretesa presente e futura, la somma una Parte_1 tantum di € 15.000,00 (quindicimila) quale assegno divorzile.
A garanzia e come modalità di adempimento del suesteso obbligo il Sig. consegnerà Parte_2 in deposito fiduciario al difensore della sig.ra l'avv. Samuela Paperini, contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, assegno circolare del medesimo importo di Euro 15.000,00
(quindicimila) intestato alla Sig.ra Tale somma verrà incassata dalla signora Parte_1 Pt_1 entro 3 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio che accolga le condizioni economiche previste nel presente Ricorso congiunto. Resta inteso che con il ridetto incasso dell'assegno divorzile una tantum di € 15.000,00 (quindicimila) i medesimi danno atto di avere regolamentato e definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale dichiarando di null'altro avere a pretendere l'un l'altro.
- Spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà ai sensi della Legge Professionale.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 65/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. STEVANIN ELISA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, via Marco Email_1
Neri n. 2, Casciana Terme Lari (PI)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPERINI Parte_2 C.F._2
SA ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore, Email_2 via Vittorio Veneto n. 72, Pontedera (PI) avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 19 settembre 2009, contraevano, in Montopoli in Val Parte_2 Parte_1
d'AR (PI), matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Montopoli in Val d'AR (PI) al n. 26, parte II, serie A, anno 2009;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , l'11 aprile 2011 e il 1 dicembre 2015; Per_1 Per_2
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_2 Parte_1 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 18 febbraio 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, all'esito, ha rimesso la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale ritiene equa la previsione di un assegno divorzile una tantum riconosciuto dal alla ex coniuge, ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970; Pt_2
- che non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla in quanto, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montopoli in Val d'AR
(PI) il 19 settembre 2009 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2009, n. 26, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
CONFERMA tutte le condizioni di cui alla sentenza di separazione resa da questo Tribunale in data
18 febbraio 2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- con riferimento ai loro reciproci rapporti, le parti convengono quanto segue: il sig. Parte_2 si obbliga a versare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.8 della legge 898/70 e ss.mm. alla signora , che accetta a tacitazione di ogni sua pretesa presente e futura, la somma una Parte_1 tantum di € 15.000,00 (quindicimila) quale assegno divorzile.
A garanzia e come modalità di adempimento del suesteso obbligo il Sig. consegnerà Parte_2 in deposito fiduciario al difensore della sig.ra l'avv. Samuela Paperini, contestualmente alla Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, assegno circolare del medesimo importo di Euro 15.000,00
(quindicimila) intestato alla Sig.ra Tale somma verrà incassata dalla signora Parte_1 Pt_1 entro 3 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio che accolga le condizioni economiche previste nel presente Ricorso congiunto. Resta inteso che con il ridetto incasso dell'assegno divorzile una tantum di € 15.000,00 (quindicimila) i medesimi danno atto di avere regolamentato e definito ogni loro rapporto economico-patrimoniale dichiarando di null'altro avere a pretendere l'un l'altro.
- Spese legali integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà ai sensi della Legge Professionale.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina