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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/09/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 182/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. CRISAFULLI LUCA Parte_1
- per nessuno CP_1
Esaurita la discussione tramite brevi note, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. CRISAFULLI LUCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente pagina2 di 8 Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It.,
Accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data
11.12.2024 è nullo/inefficace in quanto intimato in forma orale con tutte le conseguenze che seguono ex art. 2 D.Lgs. 23/2015: reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 7.863,12.-), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non in misura inferiore a cinque mensilità; condanna per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
salva in ogni caso la facoltà per il ricorrente di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In subordine rispetto al precedente capo di domanda, accertata l'inesistenza e/o l'inefficacia delle dimissioni del lavoratore ed accertata la l'inesistenza e/o l'inefficacia di un valido atto risolutivo del rapporto di lavoro, condannare la convenuto alla riammissione/reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento in favore di quest'ultimo delle retribuzioni dallo stesso maturate dalla data di messa in mora/offerta di prestazione lavorativa (23.01.2025) alla data di ripristino del rapporto lavorativo, nella misura che potrà quantificata sulla scorta del CCNL
pagina3 di 8 metalmeccanica industria - installazione d´impianti ed inquadramento del lavoratore al livello B2.
Previo accertamento della natura di superminimo individuale delle somme erogate dalla convenuta a titolo di trasferte e rimborsi spese e a titolo di indefinite “competenze varie”, accertarsi e dichiararsi che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente ha maturato un credito retributivo per le causali di cui in narrativa ed allegato conteggio sindacale nella misura di Euro 29.914,89.-, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo sopra indicato di euro 29.914,89.-, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
Condannarsi inoltre la parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale causato al ricorrente mediante pagamento di una somma da liquidarsi secondo criteri equitativi e/o da quantificarsi mediante CTU.
Condannarsi comunque la parte convenuta al pagamento su tutti gli importi di cui sopra, degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese di causa interamente rifuse.
Di parte convenuta: -
pagina4 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Espone il ricorrente che con la società convenuta era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avviato in data 1.09.2024 e cessato per licenziamento verbale in data 11.12.2024. Il rapporto era a tempo pieno con inquadramento al livello B2 CCNL metalmeccanica industria - installazione d'impianti (già livello 6), mansioni elettricista, luogo di lavoro in Bressanone
(BZ).
Le parti avrebbero accordato verbalmente una retribuzione mensile netta compresa tra i 5.600,00 e i 5.800,00 euro. Il ricorrente avrebbe ricevuto esclusivamente le buste paga per i mesi di settembre e ottobre 2024, e poi non più; per tali mesi avrebbe pure preso la retribuzione, ma non per il periodo successivo. Al fine di corrispondere al lavoratore la retribuzione netta concordata, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, il datore avrebbe erogato un importo mensile a titolo di “trasferta estero” sebbene lo stesso mai ebbe ad effettuare trasferte, men che meno all'estero. A tale voce si aggiungeva la voce in busta “competenze varie”, per una media di 1.400 mensili.
Mancano quindi i pagamenti della retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2024, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Alla richiesta del pagamento delle spettanze per il mese di novembre il datore di lavoro in data 11.12.2024 avrebbe licenziato verbalmente il dipendente.
Sullo sfondo di tali fatti ha rassegnato le conclusioni di cui sopra.
2. La resistente ha serbato contegno contumaciale.
pagina5 di 8 3. Nonostante rituale notifica, il legale rappresentante della resistente non è comparso a rendere l'interrogatorio formale.
4. Ciò premesso, e ritenuto provato in fatto quanto dedotto dal ricorrente in base al contegno processuale della resistente, e del suo l.r., è evidente che il ricorrente non ha rassegnato le dimissioni nelle forme imposte dall'art. 26 D.Lgs.
151/2015. Le dimissioni presentate al di fuori della procedura telematica sono nulle e non producono effetti, e sono state impugnate con la lettera del
23.1.2025.
Il lavoratore chiede l'accertamento del diritto alla reintegra nel posto di lavoro, che ai sensi dell'art 2 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015,
n. 23, effettivamente spetta al lavoratore, stante l'informalità del licenziamento.
Spetta ovviamente il salario relativamente al periodo di lavoro prestato e non retribuito, ossia per i mesi di novembre e dicembre, fino al licenziamento. Per quanto riguarda l'ammontare dovuto, non vi sono motivi da discostarsi da quanto contenuto nelle precedenti buste paga, con riferimento al netto ivi contenuto. Non ci sono altri elementi agli atti per determinare un diverso salario.
5. Il ricorrente chiede poi la condanna al pagamento della retribuzione dal periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non in misura inferiore a cinque mensilità, o comunque fino all'effettiva reintegra.
A tal proposito si ritiene che non siano stati dedotti motivi per andare oltre le cinque mensilità previste dal comma due del DL citato. L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontava ad euro pagina6 di 8 7.863,12. Non ci sono gli estremi per la condanna per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, posto che l' non è CP_2
stato evocato in giudizio. Ovviamente sussiste l'obbligo di legge del pagamento dei contributi previdenziali, anche per il caso di specie.
È ovviamente salvo il diritto di chiedere le 15 mensilità, non è dovuto il cosiddetto preavviso, posto che con la tutela reale, si dispone la reintegra sul posto di lavoro.
Il calcolo sindacale, che lordizza trasferte e rimborsi spese inesistenti, detraendo quanto percepito, risulta quindi corretto, e va detratto solo il “preavviso”, per cui sono dovuti euro 15.398,35.
Ovviamente sarebbe spettato alla convenuta l'onere di provare l'effettività delle spese e delle trasferte.
6. Le spese seguono la soccombenza. Visto l'andamento processuale, è consigliabile applicare il minimo tabellare, per le causa di un valore fino ad euro
52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato e dichiarato nullo il licenziamento effettuato da nei CP_1
confronti di , con conseguente tutela reale, Parte_1
condanna la resistente alla reintegra del lavoratore nel suo posto,
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato
pagina7 di 8 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 7.863,12.-), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non in misura inferiore a cinque mensilità, salvo il diritto a chiedere in sostituzione il pagamento delle 15 mensilità,
accerta e dichiara che per i motivi esposti in narrativa il ricorrente ha maturato un credito per differenze retributive pari ad euro 15.398,35, e per
l'effetto, condanna a pagare a l'importo pari ad euro CP_1 Parte_1
15.398,35, oltre interessi legali, decorrenti dalla diffida sindacale,
condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.629 per compenso, 15% per
[...]
spese, oltre i.v.a., c.p.a.
11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina8 di 8
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 182/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. CRISAFULLI LUCA Parte_1
- per nessuno CP_1
Esaurita la discussione tramite brevi note, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. CRISAFULLI LUCA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente pagina2 di 8 Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It.,
Accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato al ricorrente in data
11.12.2024 è nullo/inefficace in quanto intimato in forma orale con tutte le conseguenze che seguono ex art. 2 D.Lgs. 23/2015: reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 7.863,12.-), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non in misura inferiore a cinque mensilità; condanna per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
salva in ogni caso la facoltà per il ricorrente di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In subordine rispetto al precedente capo di domanda, accertata l'inesistenza e/o l'inefficacia delle dimissioni del lavoratore ed accertata la l'inesistenza e/o l'inefficacia di un valido atto risolutivo del rapporto di lavoro, condannare la convenuto alla riammissione/reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento in favore di quest'ultimo delle retribuzioni dallo stesso maturate dalla data di messa in mora/offerta di prestazione lavorativa (23.01.2025) alla data di ripristino del rapporto lavorativo, nella misura che potrà quantificata sulla scorta del CCNL
pagina3 di 8 metalmeccanica industria - installazione d´impianti ed inquadramento del lavoratore al livello B2.
Previo accertamento della natura di superminimo individuale delle somme erogate dalla convenuta a titolo di trasferte e rimborsi spese e a titolo di indefinite “competenze varie”, accertarsi e dichiararsi che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente ha maturato un credito retributivo per le causali di cui in narrativa ed allegato conteggio sindacale nella misura di Euro 29.914,89.-, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo sopra indicato di euro 29.914,89.-, o altra maggiore o minore somma sarà ritenuta equa dal decidente o risulterà provata in corso di causa.
Condannarsi inoltre la parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale causato al ricorrente mediante pagamento di una somma da liquidarsi secondo criteri equitativi e/o da quantificarsi mediante CTU.
Condannarsi comunque la parte convenuta al pagamento su tutti gli importi di cui sopra, degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese di causa interamente rifuse.
Di parte convenuta: -
pagina4 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Espone il ricorrente che con la società convenuta era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avviato in data 1.09.2024 e cessato per licenziamento verbale in data 11.12.2024. Il rapporto era a tempo pieno con inquadramento al livello B2 CCNL metalmeccanica industria - installazione d'impianti (già livello 6), mansioni elettricista, luogo di lavoro in Bressanone
(BZ).
Le parti avrebbero accordato verbalmente una retribuzione mensile netta compresa tra i 5.600,00 e i 5.800,00 euro. Il ricorrente avrebbe ricevuto esclusivamente le buste paga per i mesi di settembre e ottobre 2024, e poi non più; per tali mesi avrebbe pure preso la retribuzione, ma non per il periodo successivo. Al fine di corrispondere al lavoratore la retribuzione netta concordata, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, il datore avrebbe erogato un importo mensile a titolo di “trasferta estero” sebbene lo stesso mai ebbe ad effettuare trasferte, men che meno all'estero. A tale voce si aggiungeva la voce in busta “competenze varie”, per una media di 1.400 mensili.
Mancano quindi i pagamenti della retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2024, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Alla richiesta del pagamento delle spettanze per il mese di novembre il datore di lavoro in data 11.12.2024 avrebbe licenziato verbalmente il dipendente.
Sullo sfondo di tali fatti ha rassegnato le conclusioni di cui sopra.
2. La resistente ha serbato contegno contumaciale.
pagina5 di 8 3. Nonostante rituale notifica, il legale rappresentante della resistente non è comparso a rendere l'interrogatorio formale.
4. Ciò premesso, e ritenuto provato in fatto quanto dedotto dal ricorrente in base al contegno processuale della resistente, e del suo l.r., è evidente che il ricorrente non ha rassegnato le dimissioni nelle forme imposte dall'art. 26 D.Lgs.
151/2015. Le dimissioni presentate al di fuori della procedura telematica sono nulle e non producono effetti, e sono state impugnate con la lettera del
23.1.2025.
Il lavoratore chiede l'accertamento del diritto alla reintegra nel posto di lavoro, che ai sensi dell'art 2 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015,
n. 23, effettivamente spetta al lavoratore, stante l'informalità del licenziamento.
Spetta ovviamente il salario relativamente al periodo di lavoro prestato e non retribuito, ossia per i mesi di novembre e dicembre, fino al licenziamento. Per quanto riguarda l'ammontare dovuto, non vi sono motivi da discostarsi da quanto contenuto nelle precedenti buste paga, con riferimento al netto ivi contenuto. Non ci sono altri elementi agli atti per determinare un diverso salario.
5. Il ricorrente chiede poi la condanna al pagamento della retribuzione dal periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non in misura inferiore a cinque mensilità, o comunque fino all'effettiva reintegra.
A tal proposito si ritiene che non siano stati dedotti motivi per andare oltre le cinque mensilità previste dal comma due del DL citato. L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontava ad euro pagina6 di 8 7.863,12. Non ci sono gli estremi per la condanna per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, posto che l' non è CP_2
stato evocato in giudizio. Ovviamente sussiste l'obbligo di legge del pagamento dei contributi previdenziali, anche per il caso di specie.
È ovviamente salvo il diritto di chiedere le 15 mensilità, non è dovuto il cosiddetto preavviso, posto che con la tutela reale, si dispone la reintegra sul posto di lavoro.
Il calcolo sindacale, che lordizza trasferte e rimborsi spese inesistenti, detraendo quanto percepito, risulta quindi corretto, e va detratto solo il “preavviso”, per cui sono dovuti euro 15.398,35.
Ovviamente sarebbe spettato alla convenuta l'onere di provare l'effettività delle spese e delle trasferte.
6. Le spese seguono la soccombenza. Visto l'andamento processuale, è consigliabile applicare il minimo tabellare, per le causa di un valore fino ad euro
52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accertato e dichiarato nullo il licenziamento effettuato da nei CP_1
confronti di , con conseguente tutela reale, Parte_1
condanna la resistente alla reintegra del lavoratore nel suo posto,
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato
pagina7 di 8 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 7.863,12.-), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non in misura inferiore a cinque mensilità, salvo il diritto a chiedere in sostituzione il pagamento delle 15 mensilità,
accerta e dichiara che per i motivi esposti in narrativa il ricorrente ha maturato un credito per differenze retributive pari ad euro 15.398,35, e per
l'effetto, condanna a pagare a l'importo pari ad euro CP_1 Parte_1
15.398,35, oltre interessi legali, decorrenti dalla diffida sindacale,
condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 4.629 per compenso, 15% per
[...]
spese, oltre i.v.a., c.p.a.
11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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