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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/11/2024, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7537/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Sidiki Kanu (C.F. – fax 0283412198 – C.F._2
, presso il cui studio, sito in Milano, Via Stradella 15, è Email_1 elettivamente domiciliata (docc. 1-2), in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato in [...], in data [...] (doc. 3); Persona_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI ex art. 473bis e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
1) affidare il figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
) alla madre, la quale avrà l'esercizio in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 C.F._4 quater c.c., della responsabilità genitoriale sullo stesso e potrà adottare, anche da sola, le decisioni di maggiore interesse per la minore, 2) disporre che il minore sia collocato presso la madre, nella sua abitazione attuale sita a Monza, via
Amatore Sciesa n. 10
pagina 1 di 4 3) disporre, nel caso in cui il Sig. si rendesse reperibile, le modalità di CP_1 frequentazione tra padre e figlio, che riterrà più opportune, nell'interesse del minore, previo accordo con la madre;
4) autorizzare il rilascio e/o il rinnovo, in favore del minore, nato a Persona_2
Monza, il 08.12.2020 del passaporto, della carta identità, del codice fiscale, della tessera sanitaria, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio. 5) disporre a carico del padre un contributo di mantenimento per il figlio dell'importo di € 400,00 da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non mutuabili.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Motivi della decisione
I. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE Persona_2
nato a [...], il [...] E REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI
[...]
PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). All'udienza del 7.3.2024 la ricorrente ha dichiarato:
“ si è trasferito a Lisbona, da quando ha saputo che il bambino è disabile (affetto Per_2 da autismo) il padre è sparito. Io ho fatto una denuncia, al che si è fatto vivo via whatsapp, gli ho chiesto se poteva portare il bambino a fare una terapia e mi ha mandato la sua posizione, per cui ho visto che era a Lisbona. Non so null'altro. Gli ho chiesto varie volte l'indirizzo ma lui non me lo manda. Il bambino non percepisce indennità, perché il padre non ha voluto firmare. L'INPS mi ha detto che lui poteva andare al Consolato di Lisbona a firmare, gli ho preso l'appuntamento, gli ho inviato i documenti, poi è sparito. Percepisco l'assegno unico familiare per intero di euro 300 ”.
Nel caso in esame, la madre chiede l'affidamento esclusivo cd. rafforzato, in quanto non è noto il luogo di residenza attuale del padre, nato in [...], dove le parti hanno vissuto per un certo periodo, quindi il padre si sarebbe trasferito a Lisbona, è venuto in Italia per riconoscere il figlio, forse ha un'altra famiglia in Angola e non versa alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Non si è neppure reso disponibile a sottoscrivere i pagina 2 di 4 documenti per consentire al figlio di percepire le indennità conseguenti all'accertamento dell'invalidità da parte dell'INPS con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (doc. 7).
Il totale disinteresse mostrato dal padre, del quale non è nota neppure la residenza, come sopra evidenziato, legittimano l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso di lei.
Al fine di evitare che il disinteresse del padre impedisca il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del figlio, di richiedere il rilascio/rinnovo dei documento validi anche per l'espatrio e di provvedere alle incombenze di natura amministrativa relative al minore.
II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente vive a Monza in un immobile di proprietà di sua madre, dal dicembre 2022 è stata assunta, in forza di contratto a tempo indeterminato, dalla società “Multimedica SpA”, con sede legale in Milano, via Fantoli n. 15/16, quale operatrice socio sanitaria (OSS), a fronte di una retribuzione mensile di circa € 1600,00 (docc. 10-11-12). Chiede un contributo di euro 400 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Percepisce per intero l'assegno unico familiare di euro 300 mensili. Il figlio è affetto da autismo e gli è stata riconosciuta nel maggio 2023 l'invalidità per disturbo dello spettro autistico di grado 3.
Non sono noti i redditi del padre né gli oneri abitativi. Il contributo viene disposto come da dispositivo, con decorrenza dal deposito del ricorso
(ottobre 2023) on quanto a tale data la convivenza era già cessata.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei, che ha facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del figlio, di richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio e di provvedere alle incombenze di natura amministrativa relative al minore. II. Pone a carico del padre l'importo di euro 200, da versarsi con decorrenza dal mese di ottobre
2023 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, pagina 3 di 4 secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre
2025 e con riferimento al mese di ottobre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7537/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Sidiki Kanu (C.F. – fax 0283412198 – C.F._2
, presso il cui studio, sito in Milano, Via Stradella 15, è Email_1 elettivamente domiciliata (docc. 1-2), in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato in [...], in data [...] (doc. 3); Persona_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI ex art. 473bis e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
1) affidare il figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_2
) alla madre, la quale avrà l'esercizio in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 C.F._4 quater c.c., della responsabilità genitoriale sullo stesso e potrà adottare, anche da sola, le decisioni di maggiore interesse per la minore, 2) disporre che il minore sia collocato presso la madre, nella sua abitazione attuale sita a Monza, via
Amatore Sciesa n. 10
pagina 1 di 4 3) disporre, nel caso in cui il Sig. si rendesse reperibile, le modalità di CP_1 frequentazione tra padre e figlio, che riterrà più opportune, nell'interesse del minore, previo accordo con la madre;
4) autorizzare il rilascio e/o il rinnovo, in favore del minore, nato a Persona_2
Monza, il 08.12.2020 del passaporto, della carta identità, del codice fiscale, della tessera sanitaria, nonché di ogni altro documento valido per l'espatrio. 5) disporre a carico del padre un contributo di mantenimento per il figlio dell'importo di € 400,00 da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non mutuabili.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Motivi della decisione
I. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE Persona_2
nato a [...], il [...] E REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI
[...]
PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). All'udienza del 7.3.2024 la ricorrente ha dichiarato:
“ si è trasferito a Lisbona, da quando ha saputo che il bambino è disabile (affetto Per_2 da autismo) il padre è sparito. Io ho fatto una denuncia, al che si è fatto vivo via whatsapp, gli ho chiesto se poteva portare il bambino a fare una terapia e mi ha mandato la sua posizione, per cui ho visto che era a Lisbona. Non so null'altro. Gli ho chiesto varie volte l'indirizzo ma lui non me lo manda. Il bambino non percepisce indennità, perché il padre non ha voluto firmare. L'INPS mi ha detto che lui poteva andare al Consolato di Lisbona a firmare, gli ho preso l'appuntamento, gli ho inviato i documenti, poi è sparito. Percepisco l'assegno unico familiare per intero di euro 300 ”.
Nel caso in esame, la madre chiede l'affidamento esclusivo cd. rafforzato, in quanto non è noto il luogo di residenza attuale del padre, nato in [...], dove le parti hanno vissuto per un certo periodo, quindi il padre si sarebbe trasferito a Lisbona, è venuto in Italia per riconoscere il figlio, forse ha un'altra famiglia in Angola e non versa alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Non si è neppure reso disponibile a sottoscrivere i pagina 2 di 4 documenti per consentire al figlio di percepire le indennità conseguenti all'accertamento dell'invalidità da parte dell'INPS con diagnosi di disturbo dello spettro autistico (doc. 7).
Il totale disinteresse mostrato dal padre, del quale non è nota neppure la residenza, come sopra evidenziato, legittimano l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso di lei.
Al fine di evitare che il disinteresse del padre impedisca il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del figlio, di richiedere il rilascio/rinnovo dei documento validi anche per l'espatrio e di provvedere alle incombenze di natura amministrativa relative al minore.
II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente vive a Monza in un immobile di proprietà di sua madre, dal dicembre 2022 è stata assunta, in forza di contratto a tempo indeterminato, dalla società “Multimedica SpA”, con sede legale in Milano, via Fantoli n. 15/16, quale operatrice socio sanitaria (OSS), a fronte di una retribuzione mensile di circa € 1600,00 (docc. 10-11-12). Chiede un contributo di euro 400 mensili a carico del padre oltre al 50% delle spese straordinarie.
Percepisce per intero l'assegno unico familiare di euro 300 mensili. Il figlio è affetto da autismo e gli è stata riconosciuta nel maggio 2023 l'invalidità per disturbo dello spettro autistico di grado 3.
Non sono noti i redditi del padre né gli oneri abitativi. Il contributo viene disposto come da dispositivo, con decorrenza dal deposito del ricorso
(ottobre 2023) on quanto a tale data la convivenza era già cessata.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei, che ha facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza del figlio, di richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio e di provvedere alle incombenze di natura amministrativa relative al minore. II. Pone a carico del padre l'importo di euro 200, da versarsi con decorrenza dal mese di ottobre
2023 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, pagina 3 di 4 secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre
2025 e con riferimento al mese di ottobre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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