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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Angelica Capotosto Giudice rel. Bruno Simoni Esperto Simone Cingolani Esperto
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1766/2024 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COLA RENATO
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: risoluzione contratto di affitto di fondo rustico per morosità Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 26/08/2024 adiva l'intestato Tribunale onde Parte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale: - Dichiarare ex art. 5, commi 2 e 4, l. 203/1982 la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra i sig.i e di cui in narrativa Parte_1 Controparte_1 per grave inadempimento del conduttore con conseguente ordine di rilascio del fondo al termine della annata agraria ex art. 11, comma 11, d.lgs. 150/2011; - Condannare il sig. al pagamento in favore del sig. del Controparte_1 Parte_1 canone di locazione relativo al periodo 11.11.2022 – 10.11.2023, nonché del canone relativo alla presente annata agraria, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT, e comunque di un importo pari al canone pagato fino all'effettivo rilascio. Con vittoria di spese”. In fatto esponeva: che con contratto di affitto di fondo rustico, sottoscritto in data 19.09.2019 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, esso ricorrente concedeva ad
[...] per il periodo dal 19.12.2019 al 10.11.2024, il fondo rustico sito a Recanati,Vi CP_1 contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Recanati al Foglio 20, alle Particelle 37 e 132, dietro il pagamento del canone annuo di €. 3.500,00 a decorrere dal 30.10.2020; che con raccomandata in data 10.01.2024, ricevuta in data 13.01.2024, esso ricorrente intimava al resistente il pagamento dell'annualità 2022/2023; che con raccomandata in data 02.05.2024, ricevuta in data 03.05.2024 esso ricorrente inviava diffida ex art 5 l. 283/1982; che, decorso il termine di tre mesi, esso ricorrente avviava la procedura ex art 11 D.lgs 150/2011; che il resistente, in sede di conciliazione, si obbligava ad eseguire il pagamento del canone dovuto entro il 15.08.2024; che il resistente ometteva di eseguire il pagamento promesso. Sulla base delle predette premesse rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate e trascritte.
Il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente notificati a mezzo pec in data 02.09.2024. Il resistente non si costituiva di talchè ne va dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 2 All'udienza del 12.02.2024, il ricorrente dava atto dell'avvenuto rilascio del fondo alla scadenza dell'annata agraria 2023/2024; quindi, esaurita la discussione ed udite le conclusioni rassegnate, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, risultano provate le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda, attesa la produzione della contestazione della morosità (v. doc. 4) e della convocazione presso l'ispettorato agrario, entrambe ritualmente notificate (v. doc. 5) Ed invero, sotto tale profilo, occorre considerare come, ai sensi dell'art. 5 L. n. 203 del 1982, "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione". Con riferimento, in particolare, alla dedotta morosità, la stessa norma specifica … essa "costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità". Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, e successive conformi). Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto (v. doc. 1) ed allegando il mancato pagamento del canone pattuito nei termini convenuti. Nessuna prova dell'esatto adempimento ha, invece, offerto la parte resistente, rimasta contumace. Deve, perciò, ritenersi provato l'inadempimento dedotto dalla ricorrente, costituito dal mancato pagamento del canone per l'annualità 2022/2023 per complessivi € 3.500,00 e del canone per l'annualità 2023/2024 non avendo il resistente offerto prova di alcun fatto estintivo dell'inadempimento dedotto. Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente, va dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario, il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data in data 19.12.2019 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982. Il resistente, infine, va condannato al pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di € 7.000,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 19.1.2019, oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolto il contratto di affitto sottoscritto dalle parti del presente giudizio in data 19.12.2019 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, per grave inadempimento del conduttore;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.000,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati fino all'intervenuto rilascio dei terreni oggetto del contratto de quo, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
3. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre spese vive per contributo e iscrizione a ruolo, e rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
MACERATA, 12 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Angelica Capotosto Giudice rel. Bruno Simoni Esperto Simone Cingolani Esperto
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1766/2024 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COLA RENATO
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
OGGETTO: risoluzione contratto di affitto di fondo rustico per morosità Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 26/08/2024 adiva l'intestato Tribunale onde Parte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale: - Dichiarare ex art. 5, commi 2 e 4, l. 203/1982 la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato tra i sig.i e di cui in narrativa Parte_1 Controparte_1 per grave inadempimento del conduttore con conseguente ordine di rilascio del fondo al termine della annata agraria ex art. 11, comma 11, d.lgs. 150/2011; - Condannare il sig. al pagamento in favore del sig. del Controparte_1 Parte_1 canone di locazione relativo al periodo 11.11.2022 – 10.11.2023, nonché del canone relativo alla presente annata agraria, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT, e comunque di un importo pari al canone pagato fino all'effettivo rilascio. Con vittoria di spese”. In fatto esponeva: che con contratto di affitto di fondo rustico, sottoscritto in data 19.09.2019 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, esso ricorrente concedeva ad
[...] per il periodo dal 19.12.2019 al 10.11.2024, il fondo rustico sito a Recanati,Vi CP_1 contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Recanati al Foglio 20, alle Particelle 37 e 132, dietro il pagamento del canone annuo di €. 3.500,00 a decorrere dal 30.10.2020; che con raccomandata in data 10.01.2024, ricevuta in data 13.01.2024, esso ricorrente intimava al resistente il pagamento dell'annualità 2022/2023; che con raccomandata in data 02.05.2024, ricevuta in data 03.05.2024 esso ricorrente inviava diffida ex art 5 l. 283/1982; che, decorso il termine di tre mesi, esso ricorrente avviava la procedura ex art 11 D.lgs 150/2011; che il resistente, in sede di conciliazione, si obbligava ad eseguire il pagamento del canone dovuto entro il 15.08.2024; che il resistente ometteva di eseguire il pagamento promesso. Sulla base delle predette premesse rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate e trascritte.
Il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente notificati a mezzo pec in data 02.09.2024. Il resistente non si costituiva di talchè ne va dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 2 All'udienza del 12.02.2024, il ricorrente dava atto dell'avvenuto rilascio del fondo alla scadenza dell'annata agraria 2023/2024; quindi, esaurita la discussione ed udite le conclusioni rassegnate, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, risultano provate le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda, attesa la produzione della contestazione della morosità (v. doc. 4) e della convocazione presso l'ispettorato agrario, entrambe ritualmente notificate (v. doc. 5) Ed invero, sotto tale profilo, occorre considerare come, ai sensi dell'art. 5 L. n. 203 del 1982, "la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione". Con riferimento, in particolare, alla dedotta morosità, la stessa norma specifica … essa "costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità". Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, e successive conformi). Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto (v. doc. 1) ed allegando il mancato pagamento del canone pattuito nei termini convenuti. Nessuna prova dell'esatto adempimento ha, invece, offerto la parte resistente, rimasta contumace. Deve, perciò, ritenersi provato l'inadempimento dedotto dalla ricorrente, costituito dal mancato pagamento del canone per l'annualità 2022/2023 per complessivi € 3.500,00 e del canone per l'annualità 2023/2024 non avendo il resistente offerto prova di alcun fatto estintivo dell'inadempimento dedotto. Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente, va dichiarato risolto per inadempimento dell'affittuario, il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data in data 19.12.2019 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982. Il resistente, infine, va condannato al pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di € 7.000,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati fino all'effettivo rilascio dei terreni oggetto del contratto in data 19.1.2019, oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolto il contratto di affitto sottoscritto dalle parti del presente giudizio in data 19.12.2019 in deroga alle previsioni degli artt. 1 e 22 della L 203/1982, per grave inadempimento del conduttore;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 7.000,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati fino all'intervenuto rilascio dei terreni oggetto del contratto de quo, oltre gli interessi dalle scadenze al saldo;
3. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre spese vive per contributo e iscrizione a ruolo, e rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
MACERATA, 12 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2