CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sez. II CIVILE riunita in camera di Consiglio e composta dai Sig.ri magistrati: dr. Vincenza Randazzo Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 844/2021 R.G., concernete l'impugnativa della sentenza n. 472 del del 2021 del Tribunale di Barcellona
P.G. resa in data 27.4.2021, avente ad oggetto: prestazione opera intellettuale;
TRA
P.I. , con sede in Pace del EL, Via Zodda, Parte_1 P.IVA_1
P.IVA e C.F. in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore C.F. nata a Parte_2 C.F._1
S. LI DE EL il 23/03/1968, , nato il [...] a Parte_3
Pace del EL (ME) e ivi residente in [...] C.F.
, , in proprio C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in via G.
La Scala 40 98040 Olivarella San LI DE EL presso e nello studio dell'avv. Giuseppa Gatto, C.F. che li rappresenta e C.F._3 difende per procura in atti;
Appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliato in via M. Regis 6, 98057 C.F._4
Milazzo (ME) presso lo studio dell'avv. Giovanni Avena, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 21 ottobre 2015 il geom.
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Controparte_1
Pozzo di Gotto (imprenditore edile), Parte_3 Parte_2
(amministratrice unica della , (impresa di Parte_1 Parte_1 costruzioni con sede a Pace del EL), chiedendone la condanna al pagamento di €23.000,00 a titolo di compenso non corrisposto per prestazioni professionali (progettazione, varianti, direzione lavori, sicurezza) relative a un immobile in Pace del EL, ex fabbrica Presti.
Le parti si costituivano in momenti diversi, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
con comparsa del 27 aprile 2016, sosteneva la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva: non avrebbe mai assunto obblighi personali, figurando solo come rappresentante legale della società .
e con comparsa del 29 aprile 2016, Parte_3 Parte_1 eccepivano: l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità della scrittura privata del 2010, l'inesigibilità del credito, perché legato a condizioni (vendita degli immobili, rilascio abitabilità) mai verificatesi, la rinuncia al diritto da parte dell'attore, che si era ritirato dall'incarico prima di completare l'opera.
Disposto il mutamento del rito, assunto interrogatorio formale del ricorrente
AL (27 giugno 2018) e prova testimoniale (27 Testimone_1 novembre 2018), indicato da entrambe le parti, il Tribunale, con sentenza pubblicata il 27 aprile 2021, accoglieva integralmente le domande del
AL: dichiarava l'inadempimento dei convenuti e li condannava in solido al pagamento di €23.000,00, oltre accessori, con condanna alle spese di lite, liquidate in €3.120,00 oltre IVA e CPA.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio per inattività, ritenendola "superata dalla documentazione presentata dalla parte attrice con nota del 3.11.2016 e dal provvedimento reso all'esito della udienza del pag. 2/9 13.02.2017". Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pt_2
, ritenendo motivato il suo coinvolgimento quale coobbligata in solido in
[...] virtù dell'Art. 4 della scrittura privata del 29.04.2010, che prevedeva che e rispondessero con beni personali a garanzia del Parte_3 Parte_2 pagamento delle spettanze in caso di mancata vendita delle unità abitative, convincimento rafforzato dall'omissione della dicitura "nella qualità" accanto alla sua firma. Nel merito, il Giudice riteneva che la scrittura privata avesse natura novativa, estinguendo l'obbligazione precedente e stabilendo un nuovo corrispettivo per gli incarichi aggiuntivi assunti dal Geom. AL. Riguardo
l'inadempimento dei convenuti, riteneva che, applicando l'art. 1218 c.c., incombesse sui debitori l'onere di provare che l'inadempimento fosse dovuto a causa a loro non imputabile. Il Tribunale riteneva che l'appellato avesse fornito una prova sostanzialmente fornita dell'adempimento (per lo meno parziale) della propria prestazione, per causa a lui non imputabile, citando la lettera del
28.01.2014 in cui AL lamentava la mancata consegna delle certificazioni
(impianti idrici ed elettrici) da parte dei convenuti, che rendeva impossibile redigere la perizia di abitabilità così come previsto all'art. 3. Pertanto, AL aveva diritto al compenso pattuito in base all'accordo delle parti, criterio prioritario ex art. 2233 c.c..
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2021 Parte_1 Parte_3
e proponevano gravame affidandolo ai seguenti motivi:
[...] Parte_2
Motivo I – Nullità della sentenza per vizio di procedimento
Il giudice di primo grado aveva ordinato alle parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione (udienza 9 maggio 2016).
L'attore non avrebbe ottemperato, limitandosi a inviare un invito informale a negoziare, non notificato al difensore e non conforme all'art. 170 c.p.c.
Non può ritenersi soddisfatto l'obbligo di mediazione: la procedura è nulla, e ciò comporta l'estinzione del giudizio per inattività ex art. 307 c.p.c.
Il Tribunale ha omesso la declaratoria di estinzione, ritenendo superata l'eccezione con motivazione apparente, senza verificare l'effettiva ottemperanza all'ordine processuale. pag. 3/9 Motivo II – Carenza di legittimazione passiva di Parte_2
La scrittura privata del 29/04/2010 è stata sottoscritta dalla in Parte_1 persona della uale rappresentante legale. Pt_2
Non esiste alcuna clausola che attribuisca alla obblighi personali: appare Pt_2 sempre nella qualità di rappresentante.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la firma in calce, priva della dicitura
“nella qualità”, implicasse un'assunzione personale dell'obbligo.
Ciò è contrario all'art. 1362 c.c.: la volontà delle parti va ricavata dal complesso del documento, non da una clausola isolata.
La sentenza è viziata per errata interpretazione e mancanza di prova sulla sottoscrizione in proprio della Pt_2
Motivo III – Nullità della scrittura privata
La scrittura è nulla per: mancanza di causa e oggetto determinato;
subordinazione del pagamento a condizioni aleatorie (vendita immobili, rilascio abitabilità da parte di terzi); impossibilità della prestazione (variante e abitabilità) non imputabile ai convenuti;
mancata sottoscrizione da parte del vero obbligato
( ) e contraddittorietà tra contenuto e sottoscrizione. Pt_1
Il Tribunale ha omesso ogni pronuncia su tali eccezioni, limitandosi a ritenere la scrittura valida ed efficace senza motivare.
Motivo IV – Inesigibilità del credito e inadempimento dell'attore
Il pagamento era condizionato a: rilascio dell'abitabilità da parte del AL;
vendita degli immobili;
rogiti notarili.
Nessuna condizione si è verificata: l'abitabilità è stata ottenuta autonomamente dall'acquirente ; gli immobili non sono stati venduti;
i rogiti non si sono Tes_1 mai perfezionati.
Il AL ha rinunciato all'incarico con lettera del 28/01/2014, prima di adempiere.
Pertanto: il credito è inesigibile;
il contratto è risolto per inadempimento dell'attore; non spetta alcun compenso per prestazione non resa o non utile.
Motivo V - Rinuncia al diritto sostanziale
pag. 4/9 L'art. 3 della scrittura prevede che in caso di rinuncia all'incarico, il AL perda il diritto al compenso. Il AL ha espressamente rinunciato all'incarico prima di eseguirlo. Pertanto ha perduto il diritto al compenso, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e 2237 c.c.
Il Tribunale ha omesso ogni valutazione su tale punto, accogliendo la domanda senza verificare il presupposto legale del diritto azionato.
Motivo VI - Errata imputazione dell'onere della prova
Il Tribunale ha invertito l'onere probatorio: ha esonero il AL dalla prova dell'adempimento; ha gravato i convenuti della prova del fatto estintivo.
In realtà, spettava al professionista provare: di aver eseguito l'incarico; di aver ottenuto il risultato utile;
di essere legittimato al compenso.
Nessuna prova è stata prodotta dal AL: ha confessato di non aver concluso l'opera, ha rinunciato, e ha ammesso che l'abitabilità è stata ottenuta da altri.
si è costituito in appello con comparsa depositata in data Controparte_1
26 novembre 2021, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese
Con ordinanza del 7.6.2024 la Corte sottoponeva all'attenzione delle parti la questione relativa alla osservanza dell'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 in combinato disposto con le previsioni del r.d. n. 2229/1939, articolo 1, alle eventuali ricadute delle stesse sulla validità del contratto di prestazione d'opera, assegnando termini per note autorizzate al fine di chiarire se il geometra avesse titolo per progettare e dirigere opere in cemento armato;
questione propedeutica a una decisione nel merito del compenso professionale sulla base di un contratto eventualmente affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Indi precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 20.2.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con i termini di legge per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/9 Preliminarmente la Corte rileva che il geom. AL, convenuto in appello, tramite il suo difensore Avv. Giovanni Avena, deposita istanza di espunzione ex art. 186 c.p.c. il 26 ottobre 2023 e la rinnova il 16 maggio 2025, chiedendo di eliminare dal fascicolo:
“replica_conclusionale-stracuzzi-calderone.doc.pdf.p7m” (25.10.2023);
“Replica_Memoria_Conclusionali.docx.pdf.p7m” (16.5.2025) con relativi allegati, sostenendo trattarsi di nuove memorie difensive e non già di repliche a una comparsa conclusionale (mai depositata dal AL)
La Corte osserva che le memorie si limitano a riproporre, con linguaggio diverso, allegazioni e documenti già versati in primo grado (scrittura privata del
29.4.2010, lettera di rinuncia del 28.1.2014, articoli di legge e giurisprudenza).
Non apportano nessun elemento nuovo o decisivo idoneo a influenzare la decisione, pertanto non esiste alcun pregiudizio sostanziale per l'appellato, che ha già avuto modo di contestare puntualmente i medesimi fatti e documenti nelle proprie memorie di merito.
I. Passando ad esaminare il gravame, con il I motivo si denunciano Vizi procedurali: mancata mediazione e notifica
Gli appellanti lamentano che il AL non abbia ottemperato all'ordine di esperire la mediazione obbligatoria, e che l'invito alla negoziazione assistita fosse irregolare.
Il motivo di gravame è infondato
AL ha inviato l'invito alla negoziazione assistita entro il termine concesso dal giudice.
L'invito non doveva essere notificato al difensore, ma alla parte sostanziale
La mancata adesione delle controparti non comporta estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., ma solo improcedibilità, che non è stata ritualmente eccepita, come tra l'altro disposto dal G.I. con ordinanza del 13.2.2017.
II. Carenza di legittimazione passiva di Parte_2
Gli appellanti sostengono che la abbia agito solo in qualità di legale Pt_2 rappresentante della senza assumere obblighi personali. Parte_1
Il motivo di gravame è infondato pag. 6/9 L'art. 4 della scrittura privata dispone chiaramente che “ e Parte_3 Pt_2
, in caso di mancata vendita delle unità abitative... rispondono con beni
[...] personali a garanzia del pagamento delle spettanze dovute al geom.
AL”.
La firma in calce, pur priva della dicitura “nella qualità di...”, è univoca nel contenuto dell'art. 4, che non ammette interpretazioni alternative.
La Corte ritiene che la volontà delle parti di assumere obbligazioni personalmente emerga chiaramente dal testo e dal contesto.
III. Nullità della scrittura privata per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.)
Gli appellanti sostengono che la scrittura privata del 29 aprile 2010 sia nulla per violazione di norme imperative.
Il motivo di gravame è fondato.
È incontroverso che AL ha assunto impegni professionali progettazione e direzione dei lavori di un complesso edilizio in cemento armato in zona sismica e le pratiche conseguenti (vedi scrittura privata del 29.4.2010).
L'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale dei geometri sono regolati dall'art. 16 R.D. 11/02/1929 n. 274 in combinato disposto con le previsioni del R.D. n.
2229/1939.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 100 del 8.1.2021 ha chiarito che: “A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, del calcolo in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. I) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, per una volumetria massima di operazioni di calcolo e se per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e pag. 7/9 la direzione di opere eccedenti di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere, poiché non è sufficiente delegare i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal regolamento al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, dal quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto concluso anche solo parzialmente con il geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri”.
Nel caso in esame, il complesso edilizio prevedeva sei unità abitative a due elevazioni f.t. e cantinato. Le fonti di prova in atti non escludono che l'opera eccedesse i limiti della modesta costruzione civile. In base alla normativa (R.D.
274/1929) e all'orientamento giurisprudenziale, sono precluse al geometra attività quali edifici singoli composti da più di sei unità immobiliari o da più di due piani fuori terra. Sebbene l'appellato sostenga che il progetto strutturale fosse curato dall' ing. , il mandato conferito al Geom. AL Persona_1 con la scrittura privata del 29.04.2010 comprendeva specificamente “l'incarico sull'immobile individuato al punto I della superiore narrativa di direzione dei lavori, variante, perizia giurata, richiesta di abitabilità”. La necessità di una variante al progetto e la direzione dei lavori in cemento armato (attività conferita al AL) provano la complessità dell'opera, e la Cassazione con ordinanza n. 100 del 8.1.2021 ha statuito che è affetto da nullità il contratto concluso anche parzialmente con il geometra, quando la progettazione — richiedendo
l'adozione anche parziale del calcolo in cemento armato — sia riservata alla competenza degli ingegneri. Conseguentemente, l'accordo, in quanto diretto a remunerare prestazioni professionali che il Geom. AL non aveva pag. 8/9 competenza a svolgere, è nullo ex Art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative.
Avendo questa Corte accertato la nullità del contratto principale, tutti gli altri motivi di gravame restano assorbiti.
L'accoglimento dei motivi di appello, in particolare la nullità della scrittura privata per limiti professionali, comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande avanzate dal Geom. AL.
La Corte ritiene di compensare integralmente le spese processuali in entrambi i gradi, atteso che il professionista ha comunque svolto materialmente la prestazione e la nullità della scrittura privata, dedotta genericamente dall'appellante, è stata rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4 Parte_3
contro il geom. avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
472/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n. 844/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Dichiara la nullità della scrittura privata del 29.04.2010 per violazione di norme imperative relative ai limiti di competenza professionale del Geometra
, in relazione all'oggetto del mandato conferito (Art. 16 Controparte_1
R.D. 274/1929 e Art. 1418 c.c.).
2. In accoglimento dell'appello, rigetta tutte le domande proposte da CP_1
nel giudizio di primo grado (R.G. n. 271/2015).
[...]
3. Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il
13.11.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sez. II CIVILE riunita in camera di Consiglio e composta dai Sig.ri magistrati: dr. Vincenza Randazzo Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 844/2021 R.G., concernete l'impugnativa della sentenza n. 472 del del 2021 del Tribunale di Barcellona
P.G. resa in data 27.4.2021, avente ad oggetto: prestazione opera intellettuale;
TRA
P.I. , con sede in Pace del EL, Via Zodda, Parte_1 P.IVA_1
P.IVA e C.F. in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore C.F. nata a Parte_2 C.F._1
S. LI DE EL il 23/03/1968, , nato il [...] a Parte_3
Pace del EL (ME) e ivi residente in [...] C.F.
, , in proprio C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in via G.
La Scala 40 98040 Olivarella San LI DE EL presso e nello studio dell'avv. Giuseppa Gatto, C.F. che li rappresenta e C.F._3 difende per procura in atti;
Appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
elettivamente domiciliato in via M. Regis 6, 98057 C.F._4
Milazzo (ME) presso lo studio dell'avv. Giovanni Avena, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 21 ottobre 2015 il geom.
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Controparte_1
Pozzo di Gotto (imprenditore edile), Parte_3 Parte_2
(amministratrice unica della , (impresa di Parte_1 Parte_1 costruzioni con sede a Pace del EL), chiedendone la condanna al pagamento di €23.000,00 a titolo di compenso non corrisposto per prestazioni professionali (progettazione, varianti, direzione lavori, sicurezza) relative a un immobile in Pace del EL, ex fabbrica Presti.
Le parti si costituivano in momenti diversi, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
con comparsa del 27 aprile 2016, sosteneva la propria carenza di Parte_2 legittimazione passiva: non avrebbe mai assunto obblighi personali, figurando solo come rappresentante legale della società .
e con comparsa del 29 aprile 2016, Parte_3 Parte_1 eccepivano: l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, la nullità della scrittura privata del 2010, l'inesigibilità del credito, perché legato a condizioni (vendita degli immobili, rilascio abitabilità) mai verificatesi, la rinuncia al diritto da parte dell'attore, che si era ritirato dall'incarico prima di completare l'opera.
Disposto il mutamento del rito, assunto interrogatorio formale del ricorrente
AL (27 giugno 2018) e prova testimoniale (27 Testimone_1 novembre 2018), indicato da entrambe le parti, il Tribunale, con sentenza pubblicata il 27 aprile 2021, accoglieva integralmente le domande del
AL: dichiarava l'inadempimento dei convenuti e li condannava in solido al pagamento di €23.000,00, oltre accessori, con condanna alle spese di lite, liquidate in €3.120,00 oltre IVA e CPA.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio per inattività, ritenendola "superata dalla documentazione presentata dalla parte attrice con nota del 3.11.2016 e dal provvedimento reso all'esito della udienza del pag. 2/9 13.02.2017". Rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pt_2
, ritenendo motivato il suo coinvolgimento quale coobbligata in solido in
[...] virtù dell'Art. 4 della scrittura privata del 29.04.2010, che prevedeva che e rispondessero con beni personali a garanzia del Parte_3 Parte_2 pagamento delle spettanze in caso di mancata vendita delle unità abitative, convincimento rafforzato dall'omissione della dicitura "nella qualità" accanto alla sua firma. Nel merito, il Giudice riteneva che la scrittura privata avesse natura novativa, estinguendo l'obbligazione precedente e stabilendo un nuovo corrispettivo per gli incarichi aggiuntivi assunti dal Geom. AL. Riguardo
l'inadempimento dei convenuti, riteneva che, applicando l'art. 1218 c.c., incombesse sui debitori l'onere di provare che l'inadempimento fosse dovuto a causa a loro non imputabile. Il Tribunale riteneva che l'appellato avesse fornito una prova sostanzialmente fornita dell'adempimento (per lo meno parziale) della propria prestazione, per causa a lui non imputabile, citando la lettera del
28.01.2014 in cui AL lamentava la mancata consegna delle certificazioni
(impianti idrici ed elettrici) da parte dei convenuti, che rendeva impossibile redigere la perizia di abitabilità così come previsto all'art. 3. Pertanto, AL aveva diritto al compenso pattuito in base all'accordo delle parti, criterio prioritario ex art. 2233 c.c..
Con atto di citazione notificato in data 26.11.2021 Parte_1 Parte_3
e proponevano gravame affidandolo ai seguenti motivi:
[...] Parte_2
Motivo I – Nullità della sentenza per vizio di procedimento
Il giudice di primo grado aveva ordinato alle parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione (udienza 9 maggio 2016).
L'attore non avrebbe ottemperato, limitandosi a inviare un invito informale a negoziare, non notificato al difensore e non conforme all'art. 170 c.p.c.
Non può ritenersi soddisfatto l'obbligo di mediazione: la procedura è nulla, e ciò comporta l'estinzione del giudizio per inattività ex art. 307 c.p.c.
Il Tribunale ha omesso la declaratoria di estinzione, ritenendo superata l'eccezione con motivazione apparente, senza verificare l'effettiva ottemperanza all'ordine processuale. pag. 3/9 Motivo II – Carenza di legittimazione passiva di Parte_2
La scrittura privata del 29/04/2010 è stata sottoscritta dalla in Parte_1 persona della uale rappresentante legale. Pt_2
Non esiste alcuna clausola che attribuisca alla obblighi personali: appare Pt_2 sempre nella qualità di rappresentante.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la firma in calce, priva della dicitura
“nella qualità”, implicasse un'assunzione personale dell'obbligo.
Ciò è contrario all'art. 1362 c.c.: la volontà delle parti va ricavata dal complesso del documento, non da una clausola isolata.
La sentenza è viziata per errata interpretazione e mancanza di prova sulla sottoscrizione in proprio della Pt_2
Motivo III – Nullità della scrittura privata
La scrittura è nulla per: mancanza di causa e oggetto determinato;
subordinazione del pagamento a condizioni aleatorie (vendita immobili, rilascio abitabilità da parte di terzi); impossibilità della prestazione (variante e abitabilità) non imputabile ai convenuti;
mancata sottoscrizione da parte del vero obbligato
( ) e contraddittorietà tra contenuto e sottoscrizione. Pt_1
Il Tribunale ha omesso ogni pronuncia su tali eccezioni, limitandosi a ritenere la scrittura valida ed efficace senza motivare.
Motivo IV – Inesigibilità del credito e inadempimento dell'attore
Il pagamento era condizionato a: rilascio dell'abitabilità da parte del AL;
vendita degli immobili;
rogiti notarili.
Nessuna condizione si è verificata: l'abitabilità è stata ottenuta autonomamente dall'acquirente ; gli immobili non sono stati venduti;
i rogiti non si sono Tes_1 mai perfezionati.
Il AL ha rinunciato all'incarico con lettera del 28/01/2014, prima di adempiere.
Pertanto: il credito è inesigibile;
il contratto è risolto per inadempimento dell'attore; non spetta alcun compenso per prestazione non resa o non utile.
Motivo V - Rinuncia al diritto sostanziale
pag. 4/9 L'art. 3 della scrittura prevede che in caso di rinuncia all'incarico, il AL perda il diritto al compenso. Il AL ha espressamente rinunciato all'incarico prima di eseguirlo. Pertanto ha perduto il diritto al compenso, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e 2237 c.c.
Il Tribunale ha omesso ogni valutazione su tale punto, accogliendo la domanda senza verificare il presupposto legale del diritto azionato.
Motivo VI - Errata imputazione dell'onere della prova
Il Tribunale ha invertito l'onere probatorio: ha esonero il AL dalla prova dell'adempimento; ha gravato i convenuti della prova del fatto estintivo.
In realtà, spettava al professionista provare: di aver eseguito l'incarico; di aver ottenuto il risultato utile;
di essere legittimato al compenso.
Nessuna prova è stata prodotta dal AL: ha confessato di non aver concluso l'opera, ha rinunciato, e ha ammesso che l'abitabilità è stata ottenuta da altri.
si è costituito in appello con comparsa depositata in data Controparte_1
26 novembre 2021, contestando e contrastando il gravame, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese
Con ordinanza del 7.6.2024 la Corte sottoponeva all'attenzione delle parti la questione relativa alla osservanza dell'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 in combinato disposto con le previsioni del r.d. n. 2229/1939, articolo 1, alle eventuali ricadute delle stesse sulla validità del contratto di prestazione d'opera, assegnando termini per note autorizzate al fine di chiarire se il geometra avesse titolo per progettare e dirigere opere in cemento armato;
questione propedeutica a una decisione nel merito del compenso professionale sulla base di un contratto eventualmente affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Indi precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 20.2.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con i termini di legge per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/9 Preliminarmente la Corte rileva che il geom. AL, convenuto in appello, tramite il suo difensore Avv. Giovanni Avena, deposita istanza di espunzione ex art. 186 c.p.c. il 26 ottobre 2023 e la rinnova il 16 maggio 2025, chiedendo di eliminare dal fascicolo:
“replica_conclusionale-stracuzzi-calderone.doc.pdf.p7m” (25.10.2023);
“Replica_Memoria_Conclusionali.docx.pdf.p7m” (16.5.2025) con relativi allegati, sostenendo trattarsi di nuove memorie difensive e non già di repliche a una comparsa conclusionale (mai depositata dal AL)
La Corte osserva che le memorie si limitano a riproporre, con linguaggio diverso, allegazioni e documenti già versati in primo grado (scrittura privata del
29.4.2010, lettera di rinuncia del 28.1.2014, articoli di legge e giurisprudenza).
Non apportano nessun elemento nuovo o decisivo idoneo a influenzare la decisione, pertanto non esiste alcun pregiudizio sostanziale per l'appellato, che ha già avuto modo di contestare puntualmente i medesimi fatti e documenti nelle proprie memorie di merito.
I. Passando ad esaminare il gravame, con il I motivo si denunciano Vizi procedurali: mancata mediazione e notifica
Gli appellanti lamentano che il AL non abbia ottemperato all'ordine di esperire la mediazione obbligatoria, e che l'invito alla negoziazione assistita fosse irregolare.
Il motivo di gravame è infondato
AL ha inviato l'invito alla negoziazione assistita entro il termine concesso dal giudice.
L'invito non doveva essere notificato al difensore, ma alla parte sostanziale
La mancata adesione delle controparti non comporta estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., ma solo improcedibilità, che non è stata ritualmente eccepita, come tra l'altro disposto dal G.I. con ordinanza del 13.2.2017.
II. Carenza di legittimazione passiva di Parte_2
Gli appellanti sostengono che la abbia agito solo in qualità di legale Pt_2 rappresentante della senza assumere obblighi personali. Parte_1
Il motivo di gravame è infondato pag. 6/9 L'art. 4 della scrittura privata dispone chiaramente che “ e Parte_3 Pt_2
, in caso di mancata vendita delle unità abitative... rispondono con beni
[...] personali a garanzia del pagamento delle spettanze dovute al geom.
AL”.
La firma in calce, pur priva della dicitura “nella qualità di...”, è univoca nel contenuto dell'art. 4, che non ammette interpretazioni alternative.
La Corte ritiene che la volontà delle parti di assumere obbligazioni personalmente emerga chiaramente dal testo e dal contesto.
III. Nullità della scrittura privata per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.)
Gli appellanti sostengono che la scrittura privata del 29 aprile 2010 sia nulla per violazione di norme imperative.
Il motivo di gravame è fondato.
È incontroverso che AL ha assunto impegni professionali progettazione e direzione dei lavori di un complesso edilizio in cemento armato in zona sismica e le pratiche conseguenti (vedi scrittura privata del 29.4.2010).
L'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale dei geometri sono regolati dall'art. 16 R.D. 11/02/1929 n. 274 in combinato disposto con le previsioni del R.D. n.
2229/1939.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 100 del 8.1.2021 ha chiarito che: “A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, del calcolo in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. I) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, per una volumetria massima di operazioni di calcolo e se per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e pag. 7/9 la direzione di opere eccedenti di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere, poiché non è sufficiente delegare i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal regolamento al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, dal quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto concluso anche solo parzialmente con il geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri”.
Nel caso in esame, il complesso edilizio prevedeva sei unità abitative a due elevazioni f.t. e cantinato. Le fonti di prova in atti non escludono che l'opera eccedesse i limiti della modesta costruzione civile. In base alla normativa (R.D.
274/1929) e all'orientamento giurisprudenziale, sono precluse al geometra attività quali edifici singoli composti da più di sei unità immobiliari o da più di due piani fuori terra. Sebbene l'appellato sostenga che il progetto strutturale fosse curato dall' ing. , il mandato conferito al Geom. AL Persona_1 con la scrittura privata del 29.04.2010 comprendeva specificamente “l'incarico sull'immobile individuato al punto I della superiore narrativa di direzione dei lavori, variante, perizia giurata, richiesta di abitabilità”. La necessità di una variante al progetto e la direzione dei lavori in cemento armato (attività conferita al AL) provano la complessità dell'opera, e la Cassazione con ordinanza n. 100 del 8.1.2021 ha statuito che è affetto da nullità il contratto concluso anche parzialmente con il geometra, quando la progettazione — richiedendo
l'adozione anche parziale del calcolo in cemento armato — sia riservata alla competenza degli ingegneri. Conseguentemente, l'accordo, in quanto diretto a remunerare prestazioni professionali che il Geom. AL non aveva pag. 8/9 competenza a svolgere, è nullo ex Art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative.
Avendo questa Corte accertato la nullità del contratto principale, tutti gli altri motivi di gravame restano assorbiti.
L'accoglimento dei motivi di appello, in particolare la nullità della scrittura privata per limiti professionali, comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande avanzate dal Geom. AL.
La Corte ritiene di compensare integralmente le spese processuali in entrambi i gradi, atteso che il professionista ha comunque svolto materialmente la prestazione e la nullità della scrittura privata, dedotta genericamente dall'appellante, è stata rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_4 Parte_3
contro il geom. avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
472/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., iscritto al n. 844/2021 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. Dichiara la nullità della scrittura privata del 29.04.2010 per violazione di norme imperative relative ai limiti di competenza professionale del Geometra
, in relazione all'oggetto del mandato conferito (Art. 16 Controparte_1
R.D. 274/1929 e Art. 1418 c.c.).
2. In accoglimento dell'appello, rigetta tutte le domande proposte da CP_1
nel giudizio di primo grado (R.G. n. 271/2015).
[...]
3. Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il
13.11.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
pag. 9/9