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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/09/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 658/2024 R.A.C.C.
TRA
(cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Bruno Gallo, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
DOTT. (cf ), in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enzia Marino, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: altri contratti atipici
Rimessione della causa in decisione: all'udienza del 17.6.2025, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 la Dott. allegando di aver raggiunto con quest'ultima un Controparte_1 accordo sull'ammontare e le modalità di pagamento delle somme alla stessa dovute a titolo di compenso professionale.
pagina 1 di 7 Parte Ha dedotto, nello specifico, che, sulla scorta dell'accordo in questione, si era obbligata al pagamento dell'importo di € 46.000,00 oltre Iva, portato dalla fattura 723 del
21.12.2023, e dell'importo di € 68.907,33 oltre Iva, portato dalla fattura 724 del
21.12.2023, nei seguenti termini:
- versamento dell'importo totale dell'Iva entro e non oltre il 10.1.2024;
- pagamento dell'imponibile totale in rate da € 3.000,00 a partire dal 1.2.2024.
Ha precisato che i rapporti di collaborazione professionale tra le due società si erano interrotti per volontà dell'attrice a partire dal gennaio 2024 e che, per questa ragione, la Parte
, nonostante la avesse iniziato a dare esecuzione all'accordo in parola CP_1
(mediante il pagamento dell'intero importo dell'Iva per € 25.276,61e della prima rata di imponibile per € 3.000,00), aveva preteso il pagamento del residuo in un'unica soluzione.
Sulla scorta di queste premesse, parte attrice ha, dunque, così concluso: “accertati i fatti di cui in premessa, ovvero che le parti abbiano raggiunto un accordo sul quantum e sul quomodo, dichiarare che il credito e quindi le somme portate sulle fatture n. 723 e 724 del
21.12.23, non sono scadute e pertanto non esigibili per l'intero in un'unica soluzione, bensì ratealmente ad importi costanti di euro 3.000,00, con decorrenza febbraio 2024 e sino ad estinzione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio…”.
Si è costituita la Dott. la quale ha contestato le allegazioni Controparte_1
Parte della sostenendo di aver concesso la dilazione di pagamento delle somme portate dalle fatture in questione, sul presupposto della prosecuzione della collaborazione professionale tra le due società per un tempo indeterminato e comunque per almeno venti anni, come da apposito accordo intervenuto tra le parti in data 24.11.2023.
La convenuta ha quindi chiesto di “respingere la domanda avanzata dalla
[...]
e per l'effetto disconoscere la ventilata dilazione indicata in citazione. Con Parte_1
Parte richiesta di condanna al risarcimento danni per lite temeraria avendo agito la con malafede o colpa grave, da quantificarsi e liquidarsi nel presente giudizio nella misura che il Giudice riterrà più opportuna. Con vittoria delle spese di lite”.
All'esito delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 2 di 7 La causa è stata, quindi, istruita oralmente, a mezzo di interrogatorio formale della convenuta e prova per testi, ed in data 11.3.2025 è stata rinviata per la rimessione in decisione al 17.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Qui è stata, infine, riservata in decisione.
Merito
La domanda è fondata e, conseguentemente, va accolta.
Prima di entrare nel merito, però, va preliminarmente rilevato che la convenuta, nella memoria di replica, non si è limitata a contrastare la difesa formulata dalla controparte nella comparsa conclusionale, ma ha allegato un fatto nuovo, deducendo di non aver concluso con la alcun accordo, non essendo riconducibile alla Parte_1 [...] la corrispondenza in atti apparentemente riferibile alla stessa, vale a dire le Controparte_1 mail 19.12.2023 e 21.12.2023 e la pec 21.12.2023, all. 1, 2 e 4 atto di citazione, atteso, quanto alle mail, le stesse non sarebbero riconducibili al lrpt della Società mancando la firma digitale, e, quanto alla pec, che sarebbe stata inviata ad un un dirizzo non ufficiale.
Dunque, in sede di replica ha smentito l'assunto sostenuto nel corso del giudizio, ovvero dell'esistenza dell'accordo, sia pure contesto in relazione alla libera formazione della volontà.
Ebbene, al riguardo, è appena il caso di osservare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché negli stessi atti non possono essere esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni, con la conseguenza che, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con la comparsa di replica, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (ex multis, Cass.
7.12.2004 n. 22970, Trib. Foggia 13.5.2014).
Peraltro, nella specie, parte convenuta ha depositato la sola memoria di replica, senza aver previamente depositato la comparsa conclusionale, con ciò impedendo alla controparte di difendersi sul punto.
Fermo quanto appena precisato, va premesso che costituisce circostanza pacifica e non contestata tra le parti ex art. 115 c.p.c. la sussistenza di un credito della convenuta nei confronti dell'attrice per compensi professionali maturati e non percepiti. pagina 3 di 7 Parte Ciò posto, risulta documentalmente che tra la e la si sia perfezionato CP_1 un accordo sull'entità e sulle modalità di corresponsione delle somme de quibus.
Difatti, è in atti l'incontro della proposta formulata dalla convenuta con mail 21.12.2023,
11:18 (all. 2 atto di citazione dal seguente tenore letterale “Buongiorno…a seguito dell'incontro di ieri mattina ho emesso le due fatture in base a quanto stabilito. Ricordo che l'importo totale dell'iva sulle stesse dovrà essere pagata entro e non oltre il 10.01.24 mentre gli imponibili come da accordo vanno pagati in rate mensili di € 3.000,00 cadauno la prima scadenza febbraio 2024 e poi a seguire fino al riassorbimento totale del debito.
Infine, faccio presente che null'altro c'è da corrispondere oltre a quanto scritto a tutto il
31.12.23 fatto salvo la rata scadente dicembre 2023. A disposizione per ogni chiarimento.
Dott. ”) con l'accettazione di parte attrice contenuta nella pec Controparte_1
21.12.2023, ore 15:40 (all. 4 atto di citazione, formulata nei seguenti termini: “buongiorno, come da accordi, con la presente comunichiamo quanto segue: - accettazione della fattura
n. 723 del 21/12/2023 per euro 46.000,00 + iva;
accettazione della fattura n. 724 del
21/12/2023 per euro 68.907,33 + Iva;
- importo totale dell'iva sarà versata entro e non oltre il 10/01/2024; l'imponibile totale sarà versato in rate da euro 3.000,00 a partire dal
01/02/2024”).
La corrispondenza in questione è stata prodotta e richiamata anche dalla convenuta la quale, all'atto della costituzione, ha ammesso di aver prestato il proprio consenso alla dilazione, sia pure deducendo di essere stata frodata ovvero che il consenso le sarebbe stato
“carpito attraverso la conferma degli incarichi per l'avvenire” (pag. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta), senza, comunque, di tale ultima circostanza fornire la prova.
Posto, dunque, che viene qui in rilievo un accordo risultante per tabulas e comunque non contestato, nella sua sussistenza, dalla convenuta, deve ritenersi soddisfatto, nella specie, il requisito della prova scritta ad probationem richiesto dall'art. 1967 c.c.
Ed invero, la fattispecie per cui è causa va sussunta nell'ambito della transazione ex art. 1965 c.c.
Al riguardo, si rammenta, infatti, che, ai fini della esistenza del contratto in parola, non è necessario che, nell'atto che lo consacri, le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle reciproche concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo pagina 4 di 7 sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall'uno o dall'altro possa desumersi sinteticamente, ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento degli interessi (cfr. Cass 14.11.1991 n. 12182, Cass.
1.9.1995 n. 9229).
Ebbene, in applicazione dei principi giurisprudenziali in questione, si osserva che, con la corrispondenza cennata, le parti hanno inteso definire la posizione creditoria della convenuta e, dunque, al fine di prevenire l'insorgere di un'eventuale lite, si sono fatte Part reciproche concessioni, nel senso che, da un lato, la “ha accettato le fatture” e, dunque,
l'entità del debito e, dall'altro, la ha concesso una dilazione di pagamento. CP_1
Sotto tale profilo, in particolare, giova qui rilevare che, secondo la Suprema Corte, avendo il creditore il diritto di esigere il pagamento integrale ed immediato ex art. 1181 c.c.
(che, come noto, prevede che il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione accordata al debitore costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una
“concessione” ai sensi dell'art. 1965 c.c., non dovendo il giudice indagare l'equivalenza tra le reciproche concessioni, il che costituirebbe una indebita interferenza nella regolazione degli interessi prescelta dalle parti in sede negoziale (cfr. Cass.
3.9.2013 n. 20160).
Ad abundantiam, si osserva comunque che la prova dell'esistenza e del contenuto dell'accordo in oggetto è stata raggiunta anche sulla scorta delle testimonianze assunte.
Ed invero, i testi e , entrambi dipendenti della Testimone_1 Testimone_2 nella qualità, rispettivamente, di impiegato amministrativo e di Parte_1 impiegato nell'amministrazione e nel commerciale- ma della cui attendibilità non è dato dubitare, hanno riferito di aver presenziato, la mattina del 20.12.2023, all'incontro tenutosi, presso la sede della tra il Dott. e il lrpt della Parte_1 Controparte_1
Parte stessa . Persona_1
In particolare, il teste ha precisato che la convocazione del Tes_1 CP_1 avvenne “per rivedere la sua posizione economica e professionale”.
Entrambi i testi hanno poi confermato che, all'occasione, le parti si accordarono nel senso dell'emissione, da parte della , di due fatture recanti l'importo, CP_1 rispettivamente, di euro 56.120,00 l'una, e di euro 86.066,94 l'altra, da pagarsi, ad eccezione dell'IVA, in rate mensili costanti di euro 3.000,00 a partire dal febbraio 2024. pagina 5 di 7 Ora, rispetto all'accordo per cui è causa, v'è da dire che la si è difesa, CP_1 allegando di aver concesso la dilazione di pagamento, sul presupposto che la collaborazione tra le due società sarebbe continuata per gli anni a seguire, per un tempo indefinito ed anzi per almeno venti anni.
Sostiene, in particolare, la convenuta che le parti avrebbero raggiunto in data 24.11.2023 un accordo scritto “con cui la aveva ottenuto per gli anni a seguire cioè dal CP_1
2024 in poi, ingaggi nuovi e una conferma degli incarichi in già in essere per tutte le Parte società facenti capo al gruppo compresa la VDS Automazioni…” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Senonché, il documento cennato (all. 1 comparsa di costituzione e risposta) non può costituire espressione delle deduzioni de quibus posto che, relativamente alla società attrice, lo stesso si limita ad enunciare, del tutto genericamente, la seguente dicitura: “
[...] azzerati i costi riferiti alla nomina revisore”. Parte_1
D'altro canto, neppure ha trovato riscontro l'allegazione della , secondo cui CP_1
Parte la le avrebbe revocato il mandato professionale in maniera del tutto improvvisa ed inaspettata.
Al contrario, le risultanze della prova testimoniale espletata hanno consentito di acclarare che la società convenuta fosse stata preavvertita dell'intenzione di parte attrice di interrompere il rapporto.
I testi e hanno, infatti, entrambi confermato che, in occasione Tes_1 Tes_3
Parte dell'incontro tenutosi in data 20.12.2023 presso la sede della la palesò al Per_1
Dott. l'intenzione di cessare ogni rapporto di collaborazione con il suo studio, CP_1 avvertendolo che nei giorni seguenti gli sarebbe arrivata pec formale di revoca dell'incarico con decorrenza gennaio 2024.
Infine, è appena il caso di rilevare che nemmeno è invocabile, nella specie, la previsione sulla decadenza dal termine di cui all'art. 1186 c.c. (secondo cui, come noto, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesso).
pagina 6 di 7 Parte Ed invero, a parte il fatto che la ha dato prova di aver onorato nel tempo l'accordo di che trattasi, provvedendo regolarmente al pagamento del dovuto (vedasi contabili di pagamento prodotte in data 19.7.2024), va evidenziato che, nel caso, nemmeno può dirsi che le parti avessero propriamente pattuito un termine in favore della debitrice, essendosi accordate per il pagamento dell'imponibile totale in “rate da euro 3.000,00 a partire dal
01/02/2024” (all. 4 atto di citazione).
In conclusione, non sussistono ragioni per cui la possa pretendere il CP_1 pagamento del credito in un'unica soluzione.
La domanda di parte attrice va, pertanto, accolta.
Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m.
147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri), in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per spese,
15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara che le parti hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto il pagamento, da parte della
[...] in favore della Dott. dell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di € 114.907,33, portato dalle fatture n. 723 e 724 del 21.12.23, da corrispondere ratealmente;
• condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'Avv. Bruno Gallo, procuratore antistatario, delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 23.9.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 658/2024 R.A.C.C.
TRA
(cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Bruno Gallo, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
DOTT. (cf ), in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enzia Marino, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: altri contratti atipici
Rimessione della causa in decisione: all'udienza del 17.6.2025, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 la Dott. allegando di aver raggiunto con quest'ultima un Controparte_1 accordo sull'ammontare e le modalità di pagamento delle somme alla stessa dovute a titolo di compenso professionale.
pagina 1 di 7 Parte Ha dedotto, nello specifico, che, sulla scorta dell'accordo in questione, si era obbligata al pagamento dell'importo di € 46.000,00 oltre Iva, portato dalla fattura 723 del
21.12.2023, e dell'importo di € 68.907,33 oltre Iva, portato dalla fattura 724 del
21.12.2023, nei seguenti termini:
- versamento dell'importo totale dell'Iva entro e non oltre il 10.1.2024;
- pagamento dell'imponibile totale in rate da € 3.000,00 a partire dal 1.2.2024.
Ha precisato che i rapporti di collaborazione professionale tra le due società si erano interrotti per volontà dell'attrice a partire dal gennaio 2024 e che, per questa ragione, la Parte
, nonostante la avesse iniziato a dare esecuzione all'accordo in parola CP_1
(mediante il pagamento dell'intero importo dell'Iva per € 25.276,61e della prima rata di imponibile per € 3.000,00), aveva preteso il pagamento del residuo in un'unica soluzione.
Sulla scorta di queste premesse, parte attrice ha, dunque, così concluso: “accertati i fatti di cui in premessa, ovvero che le parti abbiano raggiunto un accordo sul quantum e sul quomodo, dichiarare che il credito e quindi le somme portate sulle fatture n. 723 e 724 del
21.12.23, non sono scadute e pertanto non esigibili per l'intero in un'unica soluzione, bensì ratealmente ad importi costanti di euro 3.000,00, con decorrenza febbraio 2024 e sino ad estinzione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio…”.
Si è costituita la Dott. la quale ha contestato le allegazioni Controparte_1
Parte della sostenendo di aver concesso la dilazione di pagamento delle somme portate dalle fatture in questione, sul presupposto della prosecuzione della collaborazione professionale tra le due società per un tempo indeterminato e comunque per almeno venti anni, come da apposito accordo intervenuto tra le parti in data 24.11.2023.
La convenuta ha quindi chiesto di “respingere la domanda avanzata dalla
[...]
e per l'effetto disconoscere la ventilata dilazione indicata in citazione. Con Parte_1
Parte richiesta di condanna al risarcimento danni per lite temeraria avendo agito la con malafede o colpa grave, da quantificarsi e liquidarsi nel presente giudizio nella misura che il Giudice riterrà più opportuna. Con vittoria delle spese di lite”.
All'esito delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 2 di 7 La causa è stata, quindi, istruita oralmente, a mezzo di interrogatorio formale della convenuta e prova per testi, ed in data 11.3.2025 è stata rinviata per la rimessione in decisione al 17.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Qui è stata, infine, riservata in decisione.
Merito
La domanda è fondata e, conseguentemente, va accolta.
Prima di entrare nel merito, però, va preliminarmente rilevato che la convenuta, nella memoria di replica, non si è limitata a contrastare la difesa formulata dalla controparte nella comparsa conclusionale, ma ha allegato un fatto nuovo, deducendo di non aver concluso con la alcun accordo, non essendo riconducibile alla Parte_1 [...] la corrispondenza in atti apparentemente riferibile alla stessa, vale a dire le Controparte_1 mail 19.12.2023 e 21.12.2023 e la pec 21.12.2023, all. 1, 2 e 4 atto di citazione, atteso, quanto alle mail, le stesse non sarebbero riconducibili al lrpt della Società mancando la firma digitale, e, quanto alla pec, che sarebbe stata inviata ad un un dirizzo non ufficiale.
Dunque, in sede di replica ha smentito l'assunto sostenuto nel corso del giudizio, ovvero dell'esistenza dell'accordo, sia pure contesto in relazione alla libera formazione della volontà.
Ebbene, al riguardo, è appena il caso di osservare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché negli stessi atti non possono essere esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni, con la conseguenza che, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con la comparsa di replica, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (ex multis, Cass.
7.12.2004 n. 22970, Trib. Foggia 13.5.2014).
Peraltro, nella specie, parte convenuta ha depositato la sola memoria di replica, senza aver previamente depositato la comparsa conclusionale, con ciò impedendo alla controparte di difendersi sul punto.
Fermo quanto appena precisato, va premesso che costituisce circostanza pacifica e non contestata tra le parti ex art. 115 c.p.c. la sussistenza di un credito della convenuta nei confronti dell'attrice per compensi professionali maturati e non percepiti. pagina 3 di 7 Parte Ciò posto, risulta documentalmente che tra la e la si sia perfezionato CP_1 un accordo sull'entità e sulle modalità di corresponsione delle somme de quibus.
Difatti, è in atti l'incontro della proposta formulata dalla convenuta con mail 21.12.2023,
11:18 (all. 2 atto di citazione dal seguente tenore letterale “Buongiorno…a seguito dell'incontro di ieri mattina ho emesso le due fatture in base a quanto stabilito. Ricordo che l'importo totale dell'iva sulle stesse dovrà essere pagata entro e non oltre il 10.01.24 mentre gli imponibili come da accordo vanno pagati in rate mensili di € 3.000,00 cadauno la prima scadenza febbraio 2024 e poi a seguire fino al riassorbimento totale del debito.
Infine, faccio presente che null'altro c'è da corrispondere oltre a quanto scritto a tutto il
31.12.23 fatto salvo la rata scadente dicembre 2023. A disposizione per ogni chiarimento.
Dott. ”) con l'accettazione di parte attrice contenuta nella pec Controparte_1
21.12.2023, ore 15:40 (all. 4 atto di citazione, formulata nei seguenti termini: “buongiorno, come da accordi, con la presente comunichiamo quanto segue: - accettazione della fattura
n. 723 del 21/12/2023 per euro 46.000,00 + iva;
accettazione della fattura n. 724 del
21/12/2023 per euro 68.907,33 + Iva;
- importo totale dell'iva sarà versata entro e non oltre il 10/01/2024; l'imponibile totale sarà versato in rate da euro 3.000,00 a partire dal
01/02/2024”).
La corrispondenza in questione è stata prodotta e richiamata anche dalla convenuta la quale, all'atto della costituzione, ha ammesso di aver prestato il proprio consenso alla dilazione, sia pure deducendo di essere stata frodata ovvero che il consenso le sarebbe stato
“carpito attraverso la conferma degli incarichi per l'avvenire” (pag. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta), senza, comunque, di tale ultima circostanza fornire la prova.
Posto, dunque, che viene qui in rilievo un accordo risultante per tabulas e comunque non contestato, nella sua sussistenza, dalla convenuta, deve ritenersi soddisfatto, nella specie, il requisito della prova scritta ad probationem richiesto dall'art. 1967 c.c.
Ed invero, la fattispecie per cui è causa va sussunta nell'ambito della transazione ex art. 1965 c.c.
Al riguardo, si rammenta, infatti, che, ai fini della esistenza del contratto in parola, non è necessario che, nell'atto che lo consacri, le parti enuncino le rispettive tesi contrapposte, né che delle reciproche concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo pagina 4 di 7 sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall'uno o dall'altro possa desumersi sinteticamente, ma con certezza e per via logica di consequenzialità, dal nuovo regolamento degli interessi (cfr. Cass 14.11.1991 n. 12182, Cass.
1.9.1995 n. 9229).
Ebbene, in applicazione dei principi giurisprudenziali in questione, si osserva che, con la corrispondenza cennata, le parti hanno inteso definire la posizione creditoria della convenuta e, dunque, al fine di prevenire l'insorgere di un'eventuale lite, si sono fatte Part reciproche concessioni, nel senso che, da un lato, la “ha accettato le fatture” e, dunque,
l'entità del debito e, dall'altro, la ha concesso una dilazione di pagamento. CP_1
Sotto tale profilo, in particolare, giova qui rilevare che, secondo la Suprema Corte, avendo il creditore il diritto di esigere il pagamento integrale ed immediato ex art. 1181 c.c.
(che, come noto, prevede che il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione accordata al debitore costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una
“concessione” ai sensi dell'art. 1965 c.c., non dovendo il giudice indagare l'equivalenza tra le reciproche concessioni, il che costituirebbe una indebita interferenza nella regolazione degli interessi prescelta dalle parti in sede negoziale (cfr. Cass.
3.9.2013 n. 20160).
Ad abundantiam, si osserva comunque che la prova dell'esistenza e del contenuto dell'accordo in oggetto è stata raggiunta anche sulla scorta delle testimonianze assunte.
Ed invero, i testi e , entrambi dipendenti della Testimone_1 Testimone_2 nella qualità, rispettivamente, di impiegato amministrativo e di Parte_1 impiegato nell'amministrazione e nel commerciale- ma della cui attendibilità non è dato dubitare, hanno riferito di aver presenziato, la mattina del 20.12.2023, all'incontro tenutosi, presso la sede della tra il Dott. e il lrpt della Parte_1 Controparte_1
Parte stessa . Persona_1
In particolare, il teste ha precisato che la convocazione del Tes_1 CP_1 avvenne “per rivedere la sua posizione economica e professionale”.
Entrambi i testi hanno poi confermato che, all'occasione, le parti si accordarono nel senso dell'emissione, da parte della , di due fatture recanti l'importo, CP_1 rispettivamente, di euro 56.120,00 l'una, e di euro 86.066,94 l'altra, da pagarsi, ad eccezione dell'IVA, in rate mensili costanti di euro 3.000,00 a partire dal febbraio 2024. pagina 5 di 7 Ora, rispetto all'accordo per cui è causa, v'è da dire che la si è difesa, CP_1 allegando di aver concesso la dilazione di pagamento, sul presupposto che la collaborazione tra le due società sarebbe continuata per gli anni a seguire, per un tempo indefinito ed anzi per almeno venti anni.
Sostiene, in particolare, la convenuta che le parti avrebbero raggiunto in data 24.11.2023 un accordo scritto “con cui la aveva ottenuto per gli anni a seguire cioè dal CP_1
2024 in poi, ingaggi nuovi e una conferma degli incarichi in già in essere per tutte le Parte società facenti capo al gruppo compresa la VDS Automazioni…” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Senonché, il documento cennato (all. 1 comparsa di costituzione e risposta) non può costituire espressione delle deduzioni de quibus posto che, relativamente alla società attrice, lo stesso si limita ad enunciare, del tutto genericamente, la seguente dicitura: “
[...] azzerati i costi riferiti alla nomina revisore”. Parte_1
D'altro canto, neppure ha trovato riscontro l'allegazione della , secondo cui CP_1
Parte la le avrebbe revocato il mandato professionale in maniera del tutto improvvisa ed inaspettata.
Al contrario, le risultanze della prova testimoniale espletata hanno consentito di acclarare che la società convenuta fosse stata preavvertita dell'intenzione di parte attrice di interrompere il rapporto.
I testi e hanno, infatti, entrambi confermato che, in occasione Tes_1 Tes_3
Parte dell'incontro tenutosi in data 20.12.2023 presso la sede della la palesò al Per_1
Dott. l'intenzione di cessare ogni rapporto di collaborazione con il suo studio, CP_1 avvertendolo che nei giorni seguenti gli sarebbe arrivata pec formale di revoca dell'incarico con decorrenza gennaio 2024.
Infine, è appena il caso di rilevare che nemmeno è invocabile, nella specie, la previsione sulla decadenza dal termine di cui all'art. 1186 c.c. (secondo cui, come noto, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesso).
pagina 6 di 7 Parte Ed invero, a parte il fatto che la ha dato prova di aver onorato nel tempo l'accordo di che trattasi, provvedendo regolarmente al pagamento del dovuto (vedasi contabili di pagamento prodotte in data 19.7.2024), va evidenziato che, nel caso, nemmeno può dirsi che le parti avessero propriamente pattuito un termine in favore della debitrice, essendosi accordate per il pagamento dell'imponibile totale in “rate da euro 3.000,00 a partire dal
01/02/2024” (all. 4 atto di citazione).
In conclusione, non sussistono ragioni per cui la possa pretendere il CP_1 pagamento del credito in un'unica soluzione.
La domanda di parte attrice va, pertanto, accolta.
Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m.
147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri), in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per spese,
15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara che le parti hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto il pagamento, da parte della
[...] in favore della Dott. dell'importo Parte_1 Controparte_1 complessivo di € 114.907,33, portato dalle fatture n. 723 e 724 del 21.12.23, da corrispondere ratealmente;
• condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'Avv. Bruno Gallo, procuratore antistatario, delle spese di lite, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per spese, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 23.9.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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