Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 21.01.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 07.02.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate - queste ultime ex art. 127 ter c.p.c.,
da valere come presenza all'udienza - da parte opponente e che non sono, allo stato, visibili note scritte dell'opposta.
Da atto che il procuratore dell'opponente ha rappresentato che, alla redazione delle note scritte del
23.12.2024, ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dr.ssa . Persona_1
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11818 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, in persona Parte_1
dell'Amministratore pro-tempore, (Avv. Salvatore Ziino)
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Angelo Cacciatore) CP_1
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, revoca il decreto ingiuntivo n. 2901/2021
[...]
emesso, su ricorso della in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal CP_1
Tribunale di Palermo in data 17.06.2021;
- Condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di questa fase del giudizio, che si liquidano, d'ufficio, in complessivi € 3.191,70, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della il Tribunale di Palermo ha CP_1
ingiunto al il pagamento della complessiva Parte_1
somma di € 11.843,69 portata da tre fatture emesse a saldo dei lavori eseguiti in favore dello stesso,
oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione dell'08.09.2021, il Condominio della cittadina Parte_1
ha contestato la sussistenza del credito della ricorrente, stante la mancata accettazione delle opere,
la presenza di errori nelle fatture, l'inadempimento contrattuale della ricorrente e l'insussistenza del diritto ad ottenere il rimborso di maggiori costi sostenuti a causa dell'emergenza sanitaria.
Costituitasi in giudizio, la società ricorrente ha contestato le avverse eccezioni, insistendo nella conferma del d.i.
Svolte dette premesse in fatto, mette conto ricordare, in diritto, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Secondo un granitico orientamento della Suprema Corte, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez.
III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18).
Nella vicenda che ci occupa, è pacifica e provata per tabulas l'esistenza del contratto di appalto del
17.06.2019, con cui il Condominio affidava alla l'esecuzione di alcuni lavori di CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che opere riguardanti parti private di proprietà di singoli condòmini.
A mente del disposto dell'art. 13 dell'accordo, “il prezzo dei lavori del presente contratto,
convenuto al precedente art. 6, verrà pagato nel modo seguente: a) acconto pari ad euro 5.000,00
IVA esclusa, che verrà successivamente recuperato con l'emissione dei primi due SAL;
b) mediante
“stati di avanzamento lavori (cd. … sulla base di certificazione e di verifica del Direttore dei Pt_2
Lavori raggiunto l'importo minimo di 10.000,00…; c) il saldo sarà versato entro 90 (novanta)
giorni dalla stesura del verbale di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori da parte del
direttore di lavori previa presentazione da parte dell'appaltatore delle certificazioni attestanti
l'adempimento degli oneri previdenziali e assicurativi per tutti i propri dipendenti (DURC)”.
Secondo gli accordi contrattuali, poi, “a fine lavori l'Appaltatore redigerà il Certificato
d'ultimazione dei lavori che dovrà essere trasmesso al D.L. e al Committente” (art. 12) e “al
Direttore del Lavori è affidato, a lavori ultimati, il certificato di regolare esecuzione valido ai fini
dello svincolo della rata di saldo di cui all'art. 13, punti b) e c)” (art.14). Ora, occorre ricordare in diritto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1665 c.c., “salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
L'accettazione è un momento fondamentale del contratto d'appalto e non si esaurisce con la semplice presa in consegna dell'opera, ma si concreta in una manifestazione di volontà attraverso la quale il committente dichiara di accogliere la prestazione dell'opera eseguita;
essa comporta non soltanto l'insorgere del diritto al corrispettivo ma anche il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente.
In concreto, non vi è prova che le opere eseguite dalla iano state accettate dal CP_1 Parte_1
anzi, dagli elementi probatori acquisiti è emerso che siffatta accettazione non ci sia mai stata.
Va osservato, invero, che nel “verbale di fine lavori” prodotto da parte opponente e sottoscritto dal
Direttore dei Lavori in data 08.10.2020, quest'ultimo dichiarava l'ultimazione dei lavori condominiali ma precisava – molto significativamente – che “il presente verbale non costituisce accettazione dell'opera che resta pertanto condizionata dalle risultanze del collaudo”, escludendo, dunque, espressamente che la consegna dell'opera costituisse accettazione.
Corroborando l'incontestato dato documentale, escusso all'udienza del 23.03.2023, il teste
[...]
, premettendo di collaborare “con lo studio dell'amministratore del , Tes_1 Parte_1 [...]
, e mi occupo della contabilità”, ha convintamente affermato che “una Controparte_2
cosa è certa: il collaudo tuttora non è stato ricevuto dall'amministrazione del ”. Parte_1
Peraltro, è la stessa società opposta ad ammettere che “alla richiesta del consulente esterno della
Contr
di avere il certificato di collaudo e/o accettazione dell'opera, il D.L. ha opposto un netto rifiuto” (cfr. pg. 4 comparsa), con ciò confermando che l'opera non è mai stata accettata.
D'altra parte, i soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base Parte_1
dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza dell'intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia, in assenza di qualunque richiamo ad una effettiva consegna dell'opera medesima (Cass. Civ., n. 13224/2019).
Peraltro, non risulta neppure che l'appaltatore, in adempimento agli accordi contrattuali, abbia presentato “le certificazioni attestanti l'adempimento degli oneri previdenziali e assicurativi per tutti i propri dipendenti (DURC)”, condizione alla quale l'art. 13 del contratto subordinava il pagamento del saldo.
A poco vale eccepire – come fa l'opposta – che nessuna richiesta vi sia stata da parte del al momento del pagamento degli acconti, se solo si consideri che, nell'edilizia privata, Parte_1
il documento di regolarità contributiva è obbligatorio e non su richiesta del committente.
Nondimeno, le fatture poste alla base del procedimento monitorio sono state emesse, la n. 46 del
12.10.2020 di € 14.181,20, per “manutenzione ordinaria dello stabile condominiale sito in via M.
Toselli, 2 . ACC 5° SAL”; la n. 3 del 26.1.2021 di € 1.540,00 per “Sistemazione intonaco e Pt_1
pitturazione alloggio sig.ra in ” e la n. 4 del 26.1.2021 di € Pt_3 Parte_1 Pt_1
3.300,00 per “Compenso per sanificazione locali e nolo ponteggio periodo emergenza covid -19
[...]
”. Parte_1 Pt_1
In proposito, va ricordato che, secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (Cass. Civ., sez. II,
n. 128/2022).
Siffatto documento, dunque, non è sufficiente a dimostrare la legittimità del credito in fase di opposizione al d.i., tanto più quando - come nel caso di specie - le fatture costituiscono l'unico elemento di prova prodotto dalla ricorrente.
Nel dettaglio, non può non rilevarsi che del credito portato dalla fattura n. 46 non vi è assolutamente certezza, essendo - a ben vedere - lo stesso variamente quantificato da entrambe le parti.
La fattura n. 3 sembra essere stata emessa per lavori eseguiti nella proprietà privata di un condomino e la n. 4 riporta come causale il compenso per la sanificazione dei locali e per il nolo del ponteggio nel periodo emergenza covid.
Ora, posto che, anche in quest'ultimo caso, la prestazione asseritamente eseguita e genericamente riportata in fattura, è del tutto priva di supporto probatorio, non può non rilevarsi che nessuna spesa era prevista in contratto a detto titolo: in buona sostanza, nessun accordo è intervenuto tra le parti che onerasse il Condominio committente di sostenere eventuali costi affrontati dall'appaltatore per le attività di sanificazione o per il nolo dei ponteggi nel periodo di emergenza sanitaria cagionata dall'epidemia da covid.
Anzi, le parti hanno stabilito che “fino al compimento di tutte le opere commesse, l'appaltatore continua ad essere custode esclusivo del cantiere ed è tenuto a mantenerlo in sicurezza… senza che sia dovuto nessun ulteriore compenso” (art. 5).
Discende dalle superiori argomentazioni che l'opposta non ha offerto – come era suo onere – prova della sussistenza del proprio diritto di credito.
La domanda monitoria va, dunque, respinta e il decreto va revocato.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, quelle sostenute dall'opponente vanno poste a carico dell'opposta e liquidate, in difetto di notula, (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.191,70, di cui € 145,50 per spese, oltre
Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 21 gennaio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina