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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1100/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3086/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3086/2025 Vinci Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n 29520240037469766000 notificata in data 08/02/2025 con la quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 2.080,88, per omesso pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani relativamente agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Rilevava l'illegittimità della cartella di pagamento n 29520240037469766000 nella parte in cui si richiede il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2008, e 2009 le cui intimazioni di pagamento, tuttavia, sono state già annullate con sentenza n. 7463/9/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in data 21/12/2018.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita, mentre l'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ADER non costituitasi, sebbene ritualmente convenuta.
Va poi dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n 29520240037469766000 nella parte in cui si richiede il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2008, e 2009 le cui intimazioni di pagamento, tuttavia, sono state già annullate con sentenza n. 7463/9/18 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina in data 21/12/2018 (cfr.).
Per tali annualità, dunque, la cartella va annullata.
Va poi osservato che l'ATO ME 1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento nr. 301491 notificata in data 5/10/2019 (atto interruttivo) a mani del ricorrente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2010-2012 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 8.2.2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della normativa c.d. Covid che ha prorogato i termini per la notifica degli atti di riscossione.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti.
Per altro, lo stesso richiamo all'intimazione suddetta, come detto notificata al ricorrente, vale ad integrare il requisito della motivazione dell'atto.
Il ricorso per il resto va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti costituite, tenuto conto del solo parziale accoglimento, compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigetta nel resto;
compensa le spese tra le parti costituite. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MIRENNA MAURO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3086/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037469766000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 721/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3086/2025 Vinci Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n 29520240037469766000 notificata in data 08/02/2025 con la quale veniva richiesto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 2.080,88, per omesso pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani relativamente agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
Rilevava l'illegittimità della cartella di pagamento n 29520240037469766000 nella parte in cui si richiede il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2008, e 2009 le cui intimazioni di pagamento, tuttavia, sono state già annullate con sentenza n. 7463/9/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in data 21/12/2018.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della mancata notifica di atto sotteso e della prescrizione.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita, mentre l'ADER non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ADER non costituitasi, sebbene ritualmente convenuta.
Va poi dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n 29520240037469766000 nella parte in cui si richiede il pagamento della tassa dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2008, e 2009 le cui intimazioni di pagamento, tuttavia, sono state già annullate con sentenza n. 7463/9/18 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina in data 21/12/2018 (cfr.).
Per tali annualità, dunque, la cartella va annullata.
Va poi osservato che l'ATO ME 1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento nr. 301491 notificata in data 5/10/2019 (atto interruttivo) a mani del ricorrente, e non opposta.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2010-2012 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 8.2.2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della normativa c.d. Covid che ha prorogato i termini per la notifica degli atti di riscossione.
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti.
Per altro, lo stesso richiamo all'intimazione suddetta, come detto notificata al ricorrente, vale ad integrare il requisito della motivazione dell'atto.
Il ricorso per il resto va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti costituite, tenuto conto del solo parziale accoglimento, compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sez. 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in questione, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e rigetta nel resto;
compensa le spese tra le parti costituite. Messina lì 6.2.2026 Il Giudice monocratico dott. Mauro Mirenna