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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/12/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1760/2024, promossa da:
AVV. (Cod fisc ) in proprio e quale difensore Parte_1 C.F._1 di in virtù di procura speciale in atti, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il proprio studio in Frascati corso Calasanzio 15
ATTRICE-OPPONENTE
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002.
Conclusioni:
- Per l'attrice-opponente: riformare il decreto impugnato e conseguentemente accertare e ritenere il diritto della sig.ra al PSS, revocare pertanto, la disposta revoca Parte_2
dell'ammissione al PSS giusta delibera del COA Velletri Rep. 2023/174/IS del
05.04.2023
2. liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio
- Per il convenuto-opposto:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile, prim'ancora che infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, l' avv. ha impugnato il Parte_1
decreto in data 12/3/2024 con cui il Collegio Lavoro, nel procedimento di reclamo RG
1696/2023, ha revocato per insussistenza dei presupposti l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato in favore di e ha rigettato l'istanza di liquidazione Parte_2
dei compensi professionali maturati, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le valutazioni di competenza.
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dell'avv. e l'infondatezza nel merito dell'opposizione Pt_1
proposta.
L'eccezione pregiudiziale sollevata dal appare fondata e merita accoglimento CP_1
nei limiti appresso indicati .
Con la giurisprudenza costante va infatti rilevato che in tema di patrocinio a spese dello
Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante .(cfr. Cass. Sez 2 ord. 27479/2024,
Cass Sez 6 ord. 21997/2018, Cass sez 2 Sent 16424/2020)
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso la revoca del beneficio proposta in via diretta dal professionista, privo di legittimazione in proprio. Nondimeno la domanda va esaminata nel merito in quanto proposta anche da Parte_2
, come emerge dalla lettura della parte finale del ricorso introduttivo (il
[...]
sottoscritto avv. come sopra legittimato in proprio ed ove occorra la sig.ra Parte_1
, ut supra rapp.ta dom.ta e difesa) , corredato di idonea procura alle liti Parte_2
rilasciata dalla parte interessata.
Al riguardo va rilevato che il Tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha disposto la trasmissione degli atti al PM sulla base della nota dell'Agenzia delle Entrate in data 29/1/2024 attestante un nucleo familiare della richiedente composto, oltre che dalla medesima, priva di reddito, da cinque familiari conviventi, con un reddito familiare riferibile essenzialmente a , Persona_1
superiore ai limiti di legge negli anni 2021 e 2022.
In proposito, la parte opponente lamenta l'erroneità del dato comunicato dall'ADE.
In particolare, assume di avere lasciato a settembre 2020 la casa Parte_2
coniugale in cui viveva con i figli ormai grandi e con il coniuge, e di essersi definitivamente separata dal marito nel 2021.
A sostegno di quanto dedotto, la ricorrente ha depositato gli atti della separazione giudiziale omologata in data 9/11/2021 e i certificati di stato di famiglia degli anni 2021
e 2022 nonché il certificato stato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Frascati in data 27/3/2024 (allegati 6 e 8) da cui risulta che ha vissuto da sola a Parte_2
far data dal 14/9/2020.
Orbene, alla luce di siffatta documentazione appare dimostrato che nel periodo di riferimento - anno 2022 in quanto il giudizio innanzi al Collegio lavoro si è svolto nel
2023 - il rapporto di convivenza con il coniuge e con gli altri familiari era cessato, sicchè la richiedente non ha fruito del relativo apporto economico. Parte_2
Pertanto devono ritenersi accertati in capo alla medesima i presupposti giustificativi per per il godimento del patrocinio a carico dello Stato.
Va pertanto ritenuta la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca del beneficio, che va annullato.
Ne consegue, in accoglimento della domanda di liquidazione proposta dall'avv in proprio, che in favore del predetto professionista va liquidato il Parte_1
compenso maturato per l'attività professionale svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato in favore di nel giudizio di reclamo cautelare RG Parte_2
1696/2023 , avente ad oggetto il diniego del reddito di cittadinanza.
Al riguardo, attesa la richiesta formulata dal professionista (allegato 5) e visti gli atti del giudizio in questione (allegato 9), si stima equo liquidare in favore del professionista il compenso di euro 3320,00 determinato secondo la tariffa professionale vigente per le cause cautelari di valore indeterminabile – complessità media- , ai valori minimi in ragione della concreta incidenza dell'attività professionale sulla posizione processuale della parte rappresentata.
L'importo come sopra liquidato va infine decurtato del 50%, ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, per un compenso finale di euro 1660,00 al netto della riduzione di legge, oltre spese generali e accessori di legge.
Vista la soccombenza reciproca e tenuto conto che la prova dei requisiti di accesso al beneficio è stata fornita solo nel presente giudizio, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione proposta in proprio dall'avv. Parte_1
avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
in accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla il Parte_2
provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio;
in accoglimento della domanda di liquidazione proposta dall'avv. Parte_1
liquida in favore della medesima il compenso di euro 1660,00 al netto della riduzione di legge, oltre spese generali e accessori.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti
Velletri, lì 22 dicembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024, assunta in decisione all'udienza del 05/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_3 C.F._2 residente in Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Peri, nonché elettivamente domiciliato presso il relativo studio, sito in Roma, via Monteforte Irpino n. 12.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, via F. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Civinini n. 85, in persona del legale rappresentante pro-tempore Arch. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Dante Picca ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n. 125, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cellucci, in virtù di procura al margine dell'atto di costituzione e risposta.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente : Parte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione anche inaudita altera parte considerati i gravi motivi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile ex art. 617 c.p.c. e, comunque, di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa non sussistendo, in ogni caso, il credito ex adverso preteso nei confronti del signor ”. Parte_3
- Per la convenuta- opposta Controparte_2
“- Rigettare la richiesta di sospensione per gravi motivi genericamente avanzata dal ricorrente, in quanto totalmente infondata, priva di motivazione e dei presupposti.
-Rigettare l'eccezione di prescrizione del credito azionato e/o degli interessi azionati con l'atto di precetto del 17.1.24, sebbene non formalizzata, in quanto palesemente infondata oltrechè priva dei presupposti essenziali. -Accertare e dichiarare la piena efficacia e legittimità del credito azionato dalla nei Controparte_2 confronti del signor nonché dell'atto di precetto del 17.1.24 ad esso notificato per Parte_3
l'importo di € 431.735,00 oltre interessi e spese di lite dei due gradi del giudizio, così come liquidati in forza della sentenza n.2114/07 della Corte di Appello di Roma, dotata tuttora di efficacia esecutiva relativamente a dette somme, e per l'effetto rigettare l'opposizione in quanto radicalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa.
-Dato atto della parziale adesione della all'eccezione formulata dall'opponente, Controparte_2 limitatamente all'importo di € 5.500,00 oltre accessori liquidato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.2918/14 a titolo di spese legali relative al solo grado di legittimità, e della conseguente parziale rinuncia a far valere in questa sede il medesimo credito azionato con l'atto di precetto del 17.1.24 notificato il 23.2.24 nei soli confronti del sig. dichiarare la cessazione Parte_3 della materia del contendere relativamente e limitatamente a tale importo ed al relativo titolo. Con riserva di azionamento in separata sede. Con rigetto integrale di ogni domanda avversaria in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese di lite, avuto riguardo all'entità del credito principale azionato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n.2114/07 ed alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che per l'effetto si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art.9 legge 488/99 e s.m.i., l'istante dichiara che il valore la presente costituzione non comporta mutamento del valore della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_3
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da quest'ultima Controparte_2 notificato in data 23 febbraio 2024, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 2114/2007, datata 9 febbraio 2007, della Corte di Appello di Roma, notificata all'opponente in data 13-14 giugno 2008, e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013, e notificata all'attore in data 28 luglio 2014.
Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del precetto, nonché dichiararsi la nullità o inefficacia del medesimo, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento all'omessa notifica dei titoli esecutivi sovra menzionati, sia con riferimento al quantum fatto valere, stante l'asserita prescrizione del credito e/o degli interessi maturati.
Costituitasi in data 15 maggio 2024, l'opposta ha preliminarmente Controparte_2 rinunciato all'importo di euro 5500,00 pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione e successivamente chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle ulteriori doglianze sollevate. Con riferimento allo svolgimento del processo si rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per le motivazioni che seguono.
La creditrice ha precettato un credito pari ad euro 843.556,32 comprensivo, tra l'altro, delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione a proprio favore per euro 5.500,00 a titolo di onorari, oltre accessori, ed euro 200 per spese.
Tuttavia, come emerge dagli atti depositati e come riconosciuto dalla stessa parte opposta con esclusivo riferimento a tale importo, la notifica del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del relativo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013.
Infatti la sentenza suddetta risulta notificata all'opponente con esito negativo.
Poiché tuttavia la parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha espressamente rinunciato al precetto limitatamente alle spese del giudizio di cassazione, sul punto va ritenuta cessata la materia del contendere e, di conseguenza, rideterminata la somma oggetto di precetto al netto dell'importo complessivo di euro 7178,40 (5.500,00 oltre cap ed Iva ed euro 200 per spese) .
*
Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dall'attore in merito alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione non appare fondata
Difatti, salvo che per le spese sopra indicate, il precetto opposto deve ritenersi valido in quanto preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2114/2007 del 9 febbraio 2007.
Nello specifico, in parziale riforma della sentenza n. 46447/2002 del Tribunale di Roma, la Corte d'Appello di Roma ha condannato e , in solido Parte_3 Parte_4
tra loro, a pagare all'opposta la somma di euro 431.735,88 oltre interessi al tasso legale, nonché le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Tale sentenza di secondo grado è stata notificata a e in Parte_3 Parte_4
data 13-14/06/2008, congiuntamente ad un primo atto di precetto con il quale è stato loro intimato il pagamento di euro 680.873,63, comprensivo di interessi quantificati sino al 30/04/2008, oltre spese. La notificazione di tale titolo esecutivo è correttamente avvenuta nei riguardi dell'attore, , come risulta dalla relata di notifica e dagli avvisi in atti. Parte_3
Infatti, l'atto giudiziario in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ovvero spedito con raccomandata n. 762624928740, cronologico n.10492, ma, poiché non è stato possibile consegnare il plico al domicilio del destinatario, è stata data comunicazione del relativo deposito presso l'ufficio postale di
MA AT con raccomandata n. 7602842935606 e, quindi, qui successivamente ritirato da , figlia delegata dell'opponente. Controparte_4
A nulla rileva che avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello i soccombenti abbiano presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e che la relativa decisione non sia stata, al contrario di quella del giudice di secondo grado, notificata all'opponente come dapprima ampiamente esposto.
Invero, la pronuncia dei Giudici di legittimità n . 2918/2014 ha sancito esclusivamente l'inammissibilità del ricorso avanzato, altresì, dall'attore e di conseguenza, non avendo disposto nulla nel merito della causa, non ha sostituito la sentenza del giudice di secondo grado ivi impugnata nella sua qualità di titolo esecutivo.
A sostegno di quanto assunto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass. n. 29021/2018; Cass. n. 2885/73; Cass. n.6438/92; n. 586/99;
n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Pertanto, applicando tale principio di diritto al rapporto tra la sentenza d'appello e la decisione dei Giudici di legittimità, appare evidente come, nel caso di specie, il titolo esecutivo delle somme liquidate dal giudice di secondo grado sia costituito dalla stessa sentenza n. 2114/2007 della Corte d'Appello e non sia stato, quindi, sostituito dalla pronuncia della Corte di Cassazione la cui omessa notifica, pertanto, non invalida il precetto per le somme liquidate in appello. *
Infine l'opposizione appare parzialmente fondata con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per interessi.
Sotto questo profilo va anzitutto rilevato che il termine decennale di prescrizione – applicabile al credito portato dalla sentenza della Corte d'Appello anche a titolo di interessi (maturati dall'8/12/1993 al 10/5/2007) ai sensi dell'art. 2953 cc, è stato interrotto dai molteplici precetti notificati dalla creditrice.
In particolare, risulta dagli atti che l'opposta ha notificato tre atti di precetto, di cui l'ultimo attualmente opposto, rispettivamente nelle date del 13-14 giugno 2008, del 3 gennaio 2018 ed infine del 23 febbraio 2024.
A tal proposito, con riferimento alla questione della mancata notificazione del precetto datato 3 gennaio 2018 , che invero non ha formato oggetto di opposizione, si evidenzia come la notificazione abbia avuto esito positivo poiché il precetto, indirizzato personalmente all'opponente , risulta ricevuto dalla figlia Controparte_4 espressamente “incaricata alla ricezione”.
Ciò posto, con riguardo agli interessi legali maturati successivamente alla sentenza, indicati in precetto in euro 105.507,98 per il periodo 11/5/07 – 16/1/2024 , deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n 4 cc
Ne deriva, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati, che non sono coperti da prescrizione esclusivamente gli interessi legali maturati nel quinquennio che precede la notifica dell'ultimo precetto in data 23/2/2024.
Più esattamente, devono ritenersi dovuti solo gli interessi legali maturati dal 23/2/2019 al 16/1/2024 per complessivi euro 30.659,16, risultando estinto per prescrizione il maggiore importo precettato fino ad euro 105.507,98
Pertanto la domanda va parzialmente accolta per l'importo di euro 74.848,82 (105.507,98
– 30.659,16).
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere per l'ulteriore importo oggetto di rinuncia da parte del creditore precettante, pari alle spese liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione per complessivi euro 7178,40
Ne consegue che il credito precettato va rideterminato, al netto degli importi sopra indicati , in complessivi euro 761.529,10
L'esito complessivo del giudizio a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle spese liquidate dalla Corte di Cassazione e in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara non dovuti per prescrizione gli interessi legali maturati dall'11/5/2007 fino al 23/2/2019;
- ridetermina per l'effetto la somma precettata in complessivi 761.529,10
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 17 settembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1760/2024, promossa da:
AVV. (Cod fisc ) in proprio e quale difensore Parte_1 C.F._1 di in virtù di procura speciale in atti, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il proprio studio in Frascati corso Calasanzio 15
ATTRICE-OPPONENTE
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002.
Conclusioni:
- Per l'attrice-opponente: riformare il decreto impugnato e conseguentemente accertare e ritenere il diritto della sig.ra al PSS, revocare pertanto, la disposta revoca Parte_2
dell'ammissione al PSS giusta delibera del COA Velletri Rep. 2023/174/IS del
05.04.2023
2. liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio
- Per il convenuto-opposto:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile, prim'ancora che infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, l' avv. ha impugnato il Parte_1
decreto in data 12/3/2024 con cui il Collegio Lavoro, nel procedimento di reclamo RG
1696/2023, ha revocato per insussistenza dei presupposti l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato in favore di e ha rigettato l'istanza di liquidazione Parte_2
dei compensi professionali maturati, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le valutazioni di competenza.
Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dell'avv. e l'infondatezza nel merito dell'opposizione Pt_1
proposta.
L'eccezione pregiudiziale sollevata dal appare fondata e merita accoglimento CP_1
nei limiti appresso indicati .
Con la giurisprudenza costante va infatti rilevato che in tema di patrocinio a spese dello
Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante .(cfr. Cass. Sez 2 ord. 27479/2024,
Cass Sez 6 ord. 21997/2018, Cass sez 2 Sent 16424/2020)
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso la revoca del beneficio proposta in via diretta dal professionista, privo di legittimazione in proprio. Nondimeno la domanda va esaminata nel merito in quanto proposta anche da Parte_2
, come emerge dalla lettura della parte finale del ricorso introduttivo (il
[...]
sottoscritto avv. come sopra legittimato in proprio ed ove occorra la sig.ra Parte_1
, ut supra rapp.ta dom.ta e difesa) , corredato di idonea procura alle liti Parte_2
rilasciata dalla parte interessata.
Al riguardo va rilevato che il Tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha disposto la trasmissione degli atti al PM sulla base della nota dell'Agenzia delle Entrate in data 29/1/2024 attestante un nucleo familiare della richiedente composto, oltre che dalla medesima, priva di reddito, da cinque familiari conviventi, con un reddito familiare riferibile essenzialmente a , Persona_1
superiore ai limiti di legge negli anni 2021 e 2022.
In proposito, la parte opponente lamenta l'erroneità del dato comunicato dall'ADE.
In particolare, assume di avere lasciato a settembre 2020 la casa Parte_2
coniugale in cui viveva con i figli ormai grandi e con il coniuge, e di essersi definitivamente separata dal marito nel 2021.
A sostegno di quanto dedotto, la ricorrente ha depositato gli atti della separazione giudiziale omologata in data 9/11/2021 e i certificati di stato di famiglia degli anni 2021
e 2022 nonché il certificato stato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Frascati in data 27/3/2024 (allegati 6 e 8) da cui risulta che ha vissuto da sola a Parte_2
far data dal 14/9/2020.
Orbene, alla luce di siffatta documentazione appare dimostrato che nel periodo di riferimento - anno 2022 in quanto il giudizio innanzi al Collegio lavoro si è svolto nel
2023 - il rapporto di convivenza con il coniuge e con gli altri familiari era cessato, sicchè la richiedente non ha fruito del relativo apporto economico. Parte_2
Pertanto devono ritenersi accertati in capo alla medesima i presupposti giustificativi per per il godimento del patrocinio a carico dello Stato.
Va pertanto ritenuta la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca del beneficio, che va annullato.
Ne consegue, in accoglimento della domanda di liquidazione proposta dall'avv in proprio, che in favore del predetto professionista va liquidato il Parte_1
compenso maturato per l'attività professionale svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato in favore di nel giudizio di reclamo cautelare RG Parte_2
1696/2023 , avente ad oggetto il diniego del reddito di cittadinanza.
Al riguardo, attesa la richiesta formulata dal professionista (allegato 5) e visti gli atti del giudizio in questione (allegato 9), si stima equo liquidare in favore del professionista il compenso di euro 3320,00 determinato secondo la tariffa professionale vigente per le cause cautelari di valore indeterminabile – complessità media- , ai valori minimi in ragione della concreta incidenza dell'attività professionale sulla posizione processuale della parte rappresentata.
L'importo come sopra liquidato va infine decurtato del 50%, ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, per un compenso finale di euro 1660,00 al netto della riduzione di legge, oltre spese generali e accessori di legge.
Vista la soccombenza reciproca e tenuto conto che la prova dei requisiti di accesso al beneficio è stata fornita solo nel presente giudizio, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così dispone: dichiara inammissibile l'opposizione proposta in proprio dall'avv. Parte_1
avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
in accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla il Parte_2
provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio;
in accoglimento della domanda di liquidazione proposta dall'avv. Parte_1
liquida in favore della medesima il compenso di euro 1660,00 al netto della riduzione di legge, oltre spese generali e accessori.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti
Velletri, lì 22 dicembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024, assunta in decisione all'udienza del 05/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_3 C.F._2 residente in Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Peri, nonché elettivamente domiciliato presso il relativo studio, sito in Roma, via Monteforte Irpino n. 12.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, via F. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Civinini n. 85, in persona del legale rappresentante pro-tempore Arch. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Dante Picca ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n. 125, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cellucci, in virtù di procura al margine dell'atto di costituzione e risposta.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente : Parte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione anche inaudita altera parte considerati i gravi motivi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile ex art. 617 c.p.c. e, comunque, di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa non sussistendo, in ogni caso, il credito ex adverso preteso nei confronti del signor ”. Parte_3
- Per la convenuta- opposta Controparte_2
“- Rigettare la richiesta di sospensione per gravi motivi genericamente avanzata dal ricorrente, in quanto totalmente infondata, priva di motivazione e dei presupposti.
-Rigettare l'eccezione di prescrizione del credito azionato e/o degli interessi azionati con l'atto di precetto del 17.1.24, sebbene non formalizzata, in quanto palesemente infondata oltrechè priva dei presupposti essenziali. -Accertare e dichiarare la piena efficacia e legittimità del credito azionato dalla nei Controparte_2 confronti del signor nonché dell'atto di precetto del 17.1.24 ad esso notificato per Parte_3
l'importo di € 431.735,00 oltre interessi e spese di lite dei due gradi del giudizio, così come liquidati in forza della sentenza n.2114/07 della Corte di Appello di Roma, dotata tuttora di efficacia esecutiva relativamente a dette somme, e per l'effetto rigettare l'opposizione in quanto radicalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa.
-Dato atto della parziale adesione della all'eccezione formulata dall'opponente, Controparte_2 limitatamente all'importo di € 5.500,00 oltre accessori liquidato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.2918/14 a titolo di spese legali relative al solo grado di legittimità, e della conseguente parziale rinuncia a far valere in questa sede il medesimo credito azionato con l'atto di precetto del 17.1.24 notificato il 23.2.24 nei soli confronti del sig. dichiarare la cessazione Parte_3 della materia del contendere relativamente e limitatamente a tale importo ed al relativo titolo. Con riserva di azionamento in separata sede. Con rigetto integrale di ogni domanda avversaria in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese di lite, avuto riguardo all'entità del credito principale azionato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n.2114/07 ed alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che per l'effetto si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art.9 legge 488/99 e s.m.i., l'istante dichiara che il valore la presente costituzione non comporta mutamento del valore della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_3
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da quest'ultima Controparte_2 notificato in data 23 febbraio 2024, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 2114/2007, datata 9 febbraio 2007, della Corte di Appello di Roma, notificata all'opponente in data 13-14 giugno 2008, e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013, e notificata all'attore in data 28 luglio 2014.
Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del precetto, nonché dichiararsi la nullità o inefficacia del medesimo, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento all'omessa notifica dei titoli esecutivi sovra menzionati, sia con riferimento al quantum fatto valere, stante l'asserita prescrizione del credito e/o degli interessi maturati.
Costituitasi in data 15 maggio 2024, l'opposta ha preliminarmente Controparte_2 rinunciato all'importo di euro 5500,00 pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione e successivamente chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle ulteriori doglianze sollevate. Con riferimento allo svolgimento del processo si rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per le motivazioni che seguono.
La creditrice ha precettato un credito pari ad euro 843.556,32 comprensivo, tra l'altro, delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione a proprio favore per euro 5.500,00 a titolo di onorari, oltre accessori, ed euro 200 per spese.
Tuttavia, come emerge dagli atti depositati e come riconosciuto dalla stessa parte opposta con esclusivo riferimento a tale importo, la notifica del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del relativo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013.
Infatti la sentenza suddetta risulta notificata all'opponente con esito negativo.
Poiché tuttavia la parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha espressamente rinunciato al precetto limitatamente alle spese del giudizio di cassazione, sul punto va ritenuta cessata la materia del contendere e, di conseguenza, rideterminata la somma oggetto di precetto al netto dell'importo complessivo di euro 7178,40 (5.500,00 oltre cap ed Iva ed euro 200 per spese) .
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Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dall'attore in merito alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione non appare fondata
Difatti, salvo che per le spese sopra indicate, il precetto opposto deve ritenersi valido in quanto preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2114/2007 del 9 febbraio 2007.
Nello specifico, in parziale riforma della sentenza n. 46447/2002 del Tribunale di Roma, la Corte d'Appello di Roma ha condannato e , in solido Parte_3 Parte_4
tra loro, a pagare all'opposta la somma di euro 431.735,88 oltre interessi al tasso legale, nonché le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Tale sentenza di secondo grado è stata notificata a e in Parte_3 Parte_4
data 13-14/06/2008, congiuntamente ad un primo atto di precetto con il quale è stato loro intimato il pagamento di euro 680.873,63, comprensivo di interessi quantificati sino al 30/04/2008, oltre spese. La notificazione di tale titolo esecutivo è correttamente avvenuta nei riguardi dell'attore, , come risulta dalla relata di notifica e dagli avvisi in atti. Parte_3
Infatti, l'atto giudiziario in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ovvero spedito con raccomandata n. 762624928740, cronologico n.10492, ma, poiché non è stato possibile consegnare il plico al domicilio del destinatario, è stata data comunicazione del relativo deposito presso l'ufficio postale di
MA AT con raccomandata n. 7602842935606 e, quindi, qui successivamente ritirato da , figlia delegata dell'opponente. Controparte_4
A nulla rileva che avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello i soccombenti abbiano presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e che la relativa decisione non sia stata, al contrario di quella del giudice di secondo grado, notificata all'opponente come dapprima ampiamente esposto.
Invero, la pronuncia dei Giudici di legittimità n . 2918/2014 ha sancito esclusivamente l'inammissibilità del ricorso avanzato, altresì, dall'attore e di conseguenza, non avendo disposto nulla nel merito della causa, non ha sostituito la sentenza del giudice di secondo grado ivi impugnata nella sua qualità di titolo esecutivo.
A sostegno di quanto assunto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass. n. 29021/2018; Cass. n. 2885/73; Cass. n.6438/92; n. 586/99;
n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Pertanto, applicando tale principio di diritto al rapporto tra la sentenza d'appello e la decisione dei Giudici di legittimità, appare evidente come, nel caso di specie, il titolo esecutivo delle somme liquidate dal giudice di secondo grado sia costituito dalla stessa sentenza n. 2114/2007 della Corte d'Appello e non sia stato, quindi, sostituito dalla pronuncia della Corte di Cassazione la cui omessa notifica, pertanto, non invalida il precetto per le somme liquidate in appello. *
Infine l'opposizione appare parzialmente fondata con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per interessi.
Sotto questo profilo va anzitutto rilevato che il termine decennale di prescrizione – applicabile al credito portato dalla sentenza della Corte d'Appello anche a titolo di interessi (maturati dall'8/12/1993 al 10/5/2007) ai sensi dell'art. 2953 cc, è stato interrotto dai molteplici precetti notificati dalla creditrice.
In particolare, risulta dagli atti che l'opposta ha notificato tre atti di precetto, di cui l'ultimo attualmente opposto, rispettivamente nelle date del 13-14 giugno 2008, del 3 gennaio 2018 ed infine del 23 febbraio 2024.
A tal proposito, con riferimento alla questione della mancata notificazione del precetto datato 3 gennaio 2018 , che invero non ha formato oggetto di opposizione, si evidenzia come la notificazione abbia avuto esito positivo poiché il precetto, indirizzato personalmente all'opponente , risulta ricevuto dalla figlia Controparte_4 espressamente “incaricata alla ricezione”.
Ciò posto, con riguardo agli interessi legali maturati successivamente alla sentenza, indicati in precetto in euro 105.507,98 per il periodo 11/5/07 – 16/1/2024 , deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n 4 cc
Ne deriva, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati, che non sono coperti da prescrizione esclusivamente gli interessi legali maturati nel quinquennio che precede la notifica dell'ultimo precetto in data 23/2/2024.
Più esattamente, devono ritenersi dovuti solo gli interessi legali maturati dal 23/2/2019 al 16/1/2024 per complessivi euro 30.659,16, risultando estinto per prescrizione il maggiore importo precettato fino ad euro 105.507,98
Pertanto la domanda va parzialmente accolta per l'importo di euro 74.848,82 (105.507,98
– 30.659,16).
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere per l'ulteriore importo oggetto di rinuncia da parte del creditore precettante, pari alle spese liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione per complessivi euro 7178,40
Ne consegue che il credito precettato va rideterminato, al netto degli importi sopra indicati , in complessivi euro 761.529,10
L'esito complessivo del giudizio a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle spese liquidate dalla Corte di Cassazione e in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara non dovuti per prescrizione gli interessi legali maturati dall'11/5/2007 fino al 23/2/2019;
- ridetermina per l'effetto la somma precettata in complessivi 761.529,10
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 17 settembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese