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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1644/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
ET TO, AT
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19532/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014227425 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11226/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.10.2024 veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento TARI e TEFA per omessa dichiarazione nr. 1124014227425 da parte del Comune di Roma, mediante cui veniva richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di Euro 11.550,00, relativamente agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, comprensivo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
Alla parte ricorrente, veniva contestata l'omessa dichiarazione relativamente a TASI e TEFA per l'immobile di sua proprietà, sito in Roma, Indirizzo_1, individuato come destinato all'esercizio di attività industriale e produzione di beni. ll Contribuente presentava istanza di autotutela in data 11.11.2024, rimasta priva di riscontro.
Avverso il predetto avviso di accertamento il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, iscritto a ruolo e rubricato con il R.G.R. nr.19532/2024.
Il Comune di Roma ha notificato il suddetto atto ritenendo che l'immobile de quo sarebbe quello in cui verrebbe esercitata l'attività d'impresa della ditta individuale di cui il Sig. Ricorrente_1 è titolare, a tal fine richiamando, la relativa partita IVA.
La parte ricorrente afferma che ciò non corrisponda a verità, sostenendo che tale immobile è stato sempre utilizzato come deposito e magazzino e che lo stesso, non ha alcun collegamento funzionale con la ditta individuale. A conferma di quanto dedotto, il ricorrente produce la visura camerale della impresa individuale da cui si evince che la relativa sede è ubicata in un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nell'avviso di accertamento notificato in data 18.10.2024. Nella visura camerale non viene fatta alcuna menzione dell'immobile di Indirizzo_1, neppure come mera unità locale . Non si costituiva in giudizio il Comune di Roma.
Con provvedimento comunicato in data 08.01.2025, il Comune di Roma, Dipartimento Risorse Economiche, disponeva l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in quanto la categoria Ta.Ri. indicata nell'accertamento era diversa da quella effettiva. Pertanto lo stesso Comune si è impegnato a procedere alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti.
In data 04/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene dichiarato estinto.
Per quanto sopra esposto, questo Organo Giudicante accerta che in data 08.01.2025 il Comune di Roma,
Dipartimento Risorse Economiche, ha disposto, l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in quanto la categoria Ta.Ri. indicata nell'accertamento era diversa da quella effettiva, con conseguente impegno a riemettere un provvedimento di rettifica con la rideterminazione degli importi dovuti. Ai sensi dell'articolo
46 del D.lgs 546/92 viene dichiarata la cessata materia del contendere. Si accerta che l'annullamento parziale è successivo alla proposizione del ricorso e all'iscrizione al ruolo, pertanto viene a determinarsi una soccombenza virtuale nei confronti del Comune di Roma con aggravio di spese e compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma dichiara estinto il giudizio e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.600,00 omnicomprensive
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
ET TO, AT
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19532/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1124014227425 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11226/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.10.2024 veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento TARI e TEFA per omessa dichiarazione nr. 1124014227425 da parte del Comune di Roma, mediante cui veniva richiesto al ricorrente il pagamento dell'importo di Euro 11.550,00, relativamente agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, comprensivo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
Alla parte ricorrente, veniva contestata l'omessa dichiarazione relativamente a TASI e TEFA per l'immobile di sua proprietà, sito in Roma, Indirizzo_1, individuato come destinato all'esercizio di attività industriale e produzione di beni. ll Contribuente presentava istanza di autotutela in data 11.11.2024, rimasta priva di riscontro.
Avverso il predetto avviso di accertamento il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, iscritto a ruolo e rubricato con il R.G.R. nr.19532/2024.
Il Comune di Roma ha notificato il suddetto atto ritenendo che l'immobile de quo sarebbe quello in cui verrebbe esercitata l'attività d'impresa della ditta individuale di cui il Sig. Ricorrente_1 è titolare, a tal fine richiamando, la relativa partita IVA.
La parte ricorrente afferma che ciò non corrisponda a verità, sostenendo che tale immobile è stato sempre utilizzato come deposito e magazzino e che lo stesso, non ha alcun collegamento funzionale con la ditta individuale. A conferma di quanto dedotto, il ricorrente produce la visura camerale della impresa individuale da cui si evince che la relativa sede è ubicata in un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nell'avviso di accertamento notificato in data 18.10.2024. Nella visura camerale non viene fatta alcuna menzione dell'immobile di Indirizzo_1, neppure come mera unità locale . Non si costituiva in giudizio il Comune di Roma.
Con provvedimento comunicato in data 08.01.2025, il Comune di Roma, Dipartimento Risorse Economiche, disponeva l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in quanto la categoria Ta.Ri. indicata nell'accertamento era diversa da quella effettiva. Pertanto lo stesso Comune si è impegnato a procedere alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti.
In data 04/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene dichiarato estinto.
Per quanto sopra esposto, questo Organo Giudicante accerta che in data 08.01.2025 il Comune di Roma,
Dipartimento Risorse Economiche, ha disposto, l'annullamento parziale dell'atto impugnato, in quanto la categoria Ta.Ri. indicata nell'accertamento era diversa da quella effettiva, con conseguente impegno a riemettere un provvedimento di rettifica con la rideterminazione degli importi dovuti. Ai sensi dell'articolo
46 del D.lgs 546/92 viene dichiarata la cessata materia del contendere. Si accerta che l'annullamento parziale è successivo alla proposizione del ricorso e all'iscrizione al ruolo, pertanto viene a determinarsi una soccombenza virtuale nei confronti del Comune di Roma con aggravio di spese e compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma dichiara estinto il giudizio e condanna parte resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.600,00 omnicomprensive