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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 30027/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30027 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Massimiliano Esofaco presso il cui studio, sito in Napoli alla
Via G. Jannelli n.2 3/M, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
E
, domiciliata in Cagliari alla Via della Luna n. Controparte_1
625;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ), quale Impresa Controparte_2 P.IVA_1
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Nicolina
Lanziello presso il cui studio, sito in Nola (NA) alla Via Madonna delle
Grazie n. 31/33, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17269/2021 del G.d.P. di Napoli depositata in data 15/06/2021;
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 31 dicembre
2024 il procuratore di parte appellante “si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, e a tutte le successive difese, ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto destituito da ogni fondamento in punto di fatto e di diritto. In particolare, si rappresenta che controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta non ha, nel merito, preso alcuna puntale posizione sul contenuto dell'appello così come proposto con tutto ciò che ne deriva in termini di preclusioni e di non contestazione. In ragione di quanto sopra, insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti da questa difesa, e pertanto chiede di: 1.
Riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 17269\2021 emessa dal Giudice di Pace, dr. Lombardi, VI sez. civ., per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e per l'effetto 2. Accogliere la domanda di appello così come formulata, motivata e quantificata dall'attore nel giudizio di primo grado, dunque condannando la compagnia assicurativa appellata, in solido con il responsabile civile, a risarcire i danni patiti dal Sig. Parte_1
corrispondendo in suo favore la somma di euro 1.954,64 per i danni riportati alla Smart tg. CD816ER, oltre il danno da sosta tecnica pari ad euro 100,00,
o della somma maggiore o minore che dovesse dal giudice essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condannare l'appellata al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Chiede, pertanto, trattenersi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui al 190 c.p.c.”; il procuratore della
[...]
“Si riporta a tutti i propri scritti difensivi, anche quelli di primo CP_2
grado, da ritenersi ripetuti e trascritti nel presente verbale in uno a tutte le eccezioni, preliminari e non, ivi contenute in uno alle conclusioni ivi rassegnate anch'esse da ritenersi quivi per ripetute e trascritte. Chiede,
- 2 -
nuovamente, il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, reiterando tutte le eccezioni, deduzioni e richieste già esplicitate nella comparsa di costituzione in uno alle conclusioni ivi rassegnate ed impugna tutto quanto ex adverso chiesto, prodotto e dedotto, impugnando, altresì, le avverse conclusioni, chiedendone il rigetto. Chiede assegnarsi la causa a sentenza, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 ottobre 2015,
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
nonché la nella qualità di FGVS, al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
n.209/2005, la condanna delle stesse, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal veicolo di proprietà attorea in conseguenza del sinistro verificatosi in Napoli, alla Via Acton, in data 23/04/2015, ore 16.30 circa allorquando l'autocarro Ford Transit tg. CZ501TH, di proprietà di privo di valida copertura assicurativa, tamponava la Controparte_1
Smart tg. CD816ER di proprietà dell'attore che, sospinta su altro veicolo, tg.
CN106PY, riportava danni sia alla parte anteriore che posteriore.
Mentre risultava contumace, si costituiva in Controparte_1
giudizio, in data 20 gennaio 2016, la impugnando Controparte_2 estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata sia nell'an che nel quantum debeatur.
Espletata la sola prova testimoniale, il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 17269, resa in data 11/06/2021 e depositata in data 15/06/2021, rigettava la domanda attorea in quanto non provata;
nello specifico, il giudice di prime cure riteneva che la dichiarazione resa dall'unico teste escusso in corso di causa “generica, confusa e scarna, pertanto non sufficiente per
l'accoglimento della domanda”.
- 3 -
Tanto premesso proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza innanzi all'intestato Tribunale deducendo l'ingiustizia della decisione assunta dal giudice di prime cure. Nello specifico l'odierno appellante lamentava da parte del giudice di primo grado la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. stante l'errata valutazione dell'unica testimonianza raccolta in corso di causa.
Insisteva, quindi, affinché, in accoglimento del gravame proposto,
l'impugnata sentenza fosse riformata riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente veicolo Ford modello Transit tg. CZ501TH, nella produzione del sinistro per cui è causa con conseguente condanna di e Controparte_1
della , in qualità di FGVS, in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento dei danni riportati dall'auto di proprietà di Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata chiedeva, ove fosse necessario, la rinnovazione totale o parziale della prova testimoniale già espletata in primo grado, con il teste ivi indicato ed escusso, ovvero di quelli indicati ma non escussi, ai sensi dell'art. 356 c.p.c.
In data 23/02/2022 si costituiva tempestivamente in giudizio la in qualità di FGVS insistendo per il rigetto dell'appello Controparte_2
ritenendo la sentenza impugnata immune da censure in quanto il giudice di primo grado aveva fornito un'adeguata e dettagliata motivazione in merito alla valutazione del materiale probatorio dallo stesso effettuata.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 25/03/2022 il giudice, allora titolare del fascicolo, ordinava l'integrazione del contradditorio anche nei confronti del responsabile civile, Nelle more del Controparte_1
giudizio subentrava nella gestione del ruolo la scrivente la quale, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, riservava la causa in decisione a seguito dell'udienza del
31/12/2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte
- 4 -
previa concessione alle parti dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
In primo luogo rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 09/12/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (15/06/2021); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 16/12/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, alla luce della norma sopra citata, l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
In linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste specificando anche le
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circostanze da cui derivi, a suo avviso, la violazione di legge: in particolare, ha ritenuto che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato il materiale probatorio raccolto in corso di causa (in particolare le dichiarazioni dell'unico teste escusso) ed in conseguenza di ciò ha insistito per l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento, seppur con riforma e integrazione della motivazione della sentenza di primo grado.
Occorre precisare che la fattispecie sottoposta all'attenzione del
Tribunale correttamente è stata ricondotta dal giudice di primo grado nell'ambito dell'art. 283 co. I lett. b) del d.lgs. 209/2005 secondo cui “Il
, costituito presso la Controparte_3
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei CP_4 natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui…b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione” avendo l'odierno appellante dimostrato la scopertura del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa (cfr. comunicazione della del 11/02/2021 - all. 8 CP_4
produzione di parte).
Tanto chiarito, con unico complessivo motivo di Parte_1
appello, ha censurato la decisione del giudice di primo grado laddove quest'ultimo ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto non provata avendo il giudice di prime cure ritenuto inattendibile l'unico teste escusso.
Ebbene, da un' attenta analisi del materiale probatorio in atti, ritiene il
Tribunale che il giudice di primo grado non abbia correttamente valutato la testimonianza resa.
La teste , figlia dell'attore, escussa nel corso Testimone_1 dell'udienza del 10/07/2019 ha riferito che nelle circostanze di tempo e luogo indicate dall'attore in citazione la Smart tg. CD816ER riportava danni alla carrozzeria a causa del tamponamento da parte del veicolo Ford
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Transit tg. CZ501TH. Nello specifico la teste ha dichiarato “mi trovavo a bordo dello scooter di mio padre da lui guidato e procedevamo in via
Acton con direzione Molo Beverello;
poco più avanti nella Smart guidava mia sorella e al suo fianco c'era mia madre. Dovevamo recarci agli imbarchi per andare a Procida. Ad un certo punto vidi un furgoncino, tipo autocarro, di colore bianco che, proveniente da tergo, non riusciva a frenare in tempo e tamponava la sospingendola contro un'auto Pt_2 scura che la precedeva. Non ricordo il modello dell'auto tamponata ma ricordo che era condotta da una donna, con al suo fianco una signora più anziana. Alla guida dell'autocarro c'era un ragazzo.…La Smart ricordo che riportò danni alla parte posteriore, a causa dell'urto diretto con interessamento del paraurti posteriore e del portellone, mentre alla parte anteriore, lato sinistro, presentava una spaccatura causata dall'urto indiretto… al momento dell'incidente i veicoli erano tutti in movimento e da poco avevano superato il semaforo della grotta…”.
Ebbene, la testimonianza resa appare tutt'altro che scarna, generica e confusa come sostenuto nella pronuncia gravata. La teste escussa ha non solo in maniera sufficientemente precisa descritto la dinamica del sinistro nei termini riportati in citazione, ma ha anche riferito la posizione da cui la stessa ha visto i fatti nonché i punti di impatto tra i due veicoli coinvolti nello scontro, ricordandone anche il colore.
Quanto, poi, alle circostanze dalla teste non riferite e che avrebbero, a parere del giudicante, reso la testimonianza scarna e generica osserva il
Tribunale che, come rilevato anche dalla difesa di parte appellante, il giudice di merito non è un “mero registratore passivo” di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale al quale l'ordinamento attribuisce, in primo luogo, il potere – dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone con domande a chiarimento ad esempio, tutte le informazioni ritenute necessarie ed indispensabili per una giusta
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decisione (cfr. Cass. ordinanza n. 17981 del 28/08/2020 che richiama Cass.
n. 18896/2015). Ed invero, il giudice non può, senza cadere in una evidente contraddizione logica, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
Pertanto, le carenze nell'escussione del testimone non possono andare a danno della parte.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato ritiene il Tribunale che l'attore abbia provato il verificarsi del sinistro oggetto di causa;
in particolare è emerso che la Smart di parte attrice veniva tamponata dal
Ford Transit tg. CZ501TH, di proprietà di privo di Controparte_1
valida copertura assicurativa, e, poi, a sua volta tamponava il veicolo tg.
CN106PY.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione in tali ipotesi di tamponamento a catena opera la presunzione di pari responsabilità “di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante”. Detta presunzione può essere superata fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ciò premesso, se la prova liberatoria non è fornita, opera il principio di responsabilità in egual misura dei conducenti (cfr. Cass.
Sezione III, sent. n. 15923 del 7/06/2024).
Ciò posto poteva richiedere al conducente del Ford Parte_1
Transit solo i danni da quest'ultimo causati alla parte posteriore della
Smart, causalmente ricollegabili alla sua condotta imprudente e non rispettosa del dettato di cui all'art. 149 cod. della strada secondo “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e non
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anche quelli causati alla parte anteriore.
Sul punto ritiene questo giudice che, pur provata, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado la dinamica dei fatti per come descritti in citazione, l'attore non abbia poi assolto all'onere che sullo stesso gravava in merito alla prova dei danni asseritamente subiti. Ed invero, come costantemente affermato dalla Suprema Corte “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare
e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte” (cfr. Cass. civ., sent. n. 3794 del 15/2/2008).
Nel caso di specie parte appella, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha ridepositato al pct anche la produzione di primo grado. Negli allegati sono presenti alcune foto in bianco e nero della Smart che appaiono sbiadite: dalle stesse, quindi, non è possibile riscontrare la presenza dei danni lamentati in citazione e non è neanche possibile, stante l'assenza di data sulle predette foto, risalire all'epoca in cui lo stesse sono state scattate.
A ciò si aggiunga anche che nella produzione di parte appellante è presente un preventivo che inspiegabilmente reca la data del 20/06/2019 laddove l'atto di citazione depositato innanzi al Giudice di Pace di Napoli era stato depositato in data 2 dicembre 2015 a fronte del sinistro verificatosi in data 23/04/2025.
Il preventivo in atti non può, quindi, certamente, essere quello depositato in primo grado e allegato all'atto di citazione come risulta dal foliario. Pertanto, il suo deposito risulta inammissibile.
In assenza di documentazione idonea a provare i danni subiti dall'auto di proprietà di la domanda risarcitoria non può che essere Parte_1
rigettata.
L'appello proposto, di conseguenza, va rigettato con conseguente
- 9 -
conferma della sentenza di primo grado resa dal giudice di Pace di Napoli in data 11/06/2021.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante la non particolare complessità del caso di specie.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 17269/2021 depositata il 15/06/2021 del Giudice di Pace di
Napoli, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché della in qualità di FGVS, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.
- 10 -
17269/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data
11/06/2021 e depositata in data 15/06/2021;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di Controparte_2 giudizio che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la sua Controparte_1
contumacia;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30027 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Massimiliano Esofaco presso il cui studio, sito in Napoli alla
Via G. Jannelli n.2 3/M, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
E
, domiciliata in Cagliari alla Via della Luna n. Controparte_1
625;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
(P.IVA ), quale Impresa Controparte_2 P.IVA_1
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Nicolina
Lanziello presso il cui studio, sito in Nola (NA) alla Via Madonna delle
Grazie n. 31/33, è elettivamente domiciliata, giusto mandato in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17269/2021 del G.d.P. di Napoli depositata in data 15/06/2021;
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 31 dicembre
2024 il procuratore di parte appellante “si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, e a tutte le successive difese, ed impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto destituito da ogni fondamento in punto di fatto e di diritto. In particolare, si rappresenta che controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta non ha, nel merito, preso alcuna puntale posizione sul contenuto dell'appello così come proposto con tutto ciò che ne deriva in termini di preclusioni e di non contestazione. In ragione di quanto sopra, insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti da questa difesa, e pertanto chiede di: 1.
Riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 17269\2021 emessa dal Giudice di Pace, dr. Lombardi, VI sez. civ., per tutti i motivi esposti nell'atto di appello e per l'effetto 2. Accogliere la domanda di appello così come formulata, motivata e quantificata dall'attore nel giudizio di primo grado, dunque condannando la compagnia assicurativa appellata, in solido con il responsabile civile, a risarcire i danni patiti dal Sig. Parte_1
corrispondendo in suo favore la somma di euro 1.954,64 per i danni riportati alla Smart tg. CD816ER, oltre il danno da sosta tecnica pari ad euro 100,00,
o della somma maggiore o minore che dovesse dal giudice essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. condannare l'appellata al pagamento delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Chiede, pertanto, trattenersi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui al 190 c.p.c.”; il procuratore della
[...]
“Si riporta a tutti i propri scritti difensivi, anche quelli di primo CP_2
grado, da ritenersi ripetuti e trascritti nel presente verbale in uno a tutte le eccezioni, preliminari e non, ivi contenute in uno alle conclusioni ivi rassegnate anch'esse da ritenersi quivi per ripetute e trascritte. Chiede,
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nuovamente, il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, reiterando tutte le eccezioni, deduzioni e richieste già esplicitate nella comparsa di costituzione in uno alle conclusioni ivi rassegnate ed impugna tutto quanto ex adverso chiesto, prodotto e dedotto, impugnando, altresì, le avverse conclusioni, chiedendone il rigetto. Chiede assegnarsi la causa a sentenza, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 ottobre 2015,
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, Parte_1
nonché la nella qualità di FGVS, al Controparte_1 Controparte_2 fine di ottenere, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
n.209/2005, la condanna delle stesse, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal veicolo di proprietà attorea in conseguenza del sinistro verificatosi in Napoli, alla Via Acton, in data 23/04/2015, ore 16.30 circa allorquando l'autocarro Ford Transit tg. CZ501TH, di proprietà di privo di valida copertura assicurativa, tamponava la Controparte_1
Smart tg. CD816ER di proprietà dell'attore che, sospinta su altro veicolo, tg.
CN106PY, riportava danni sia alla parte anteriore che posteriore.
Mentre risultava contumace, si costituiva in Controparte_1
giudizio, in data 20 gennaio 2016, la impugnando Controparte_2 estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata sia nell'an che nel quantum debeatur.
Espletata la sola prova testimoniale, il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 17269, resa in data 11/06/2021 e depositata in data 15/06/2021, rigettava la domanda attorea in quanto non provata;
nello specifico, il giudice di prime cure riteneva che la dichiarazione resa dall'unico teste escusso in corso di causa “generica, confusa e scarna, pertanto non sufficiente per
l'accoglimento della domanda”.
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Tanto premesso proponeva appello avverso la Parte_1 predetta sentenza innanzi all'intestato Tribunale deducendo l'ingiustizia della decisione assunta dal giudice di prime cure. Nello specifico l'odierno appellante lamentava da parte del giudice di primo grado la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. stante l'errata valutazione dell'unica testimonianza raccolta in corso di causa.
Insisteva, quindi, affinché, in accoglimento del gravame proposto,
l'impugnata sentenza fosse riformata riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente veicolo Ford modello Transit tg. CZ501TH, nella produzione del sinistro per cui è causa con conseguente condanna di e Controparte_1
della , in qualità di FGVS, in solido tra loro, al Controparte_2 risarcimento dei danni riportati dall'auto di proprietà di Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata chiedeva, ove fosse necessario, la rinnovazione totale o parziale della prova testimoniale già espletata in primo grado, con il teste ivi indicato ed escusso, ovvero di quelli indicati ma non escussi, ai sensi dell'art. 356 c.p.c.
In data 23/02/2022 si costituiva tempestivamente in giudizio la in qualità di FGVS insistendo per il rigetto dell'appello Controparte_2
ritenendo la sentenza impugnata immune da censure in quanto il giudice di primo grado aveva fornito un'adeguata e dettagliata motivazione in merito alla valutazione del materiale probatorio dallo stesso effettuata.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 25/03/2022 il giudice, allora titolare del fascicolo, ordinava l'integrazione del contradditorio anche nei confronti del responsabile civile, Nelle more del Controparte_1
giudizio subentrava nella gestione del ruolo la scrivente la quale, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, riservava la causa in decisione a seguito dell'udienza del
31/12/2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte
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previa concessione alle parti dei termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
In primo luogo rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 09/12/2021 ovvero entro i sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (15/06/2021); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 16/12/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c.
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, alla luce della norma sopra citata, l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
In linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste specificando anche le
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circostanze da cui derivi, a suo avviso, la violazione di legge: in particolare, ha ritenuto che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato il materiale probatorio raccolto in corso di causa (in particolare le dichiarazioni dell'unico teste escusso) ed in conseguenza di ciò ha insistito per l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento, seppur con riforma e integrazione della motivazione della sentenza di primo grado.
Occorre precisare che la fattispecie sottoposta all'attenzione del
Tribunale correttamente è stata ricondotta dal giudice di primo grado nell'ambito dell'art. 283 co. I lett. b) del d.lgs. 209/2005 secondo cui “Il
, costituito presso la Controparte_3
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei CP_4 natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui…b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione” avendo l'odierno appellante dimostrato la scopertura del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa (cfr. comunicazione della del 11/02/2021 - all. 8 CP_4
produzione di parte).
Tanto chiarito, con unico complessivo motivo di Parte_1
appello, ha censurato la decisione del giudice di primo grado laddove quest'ultimo ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto non provata avendo il giudice di prime cure ritenuto inattendibile l'unico teste escusso.
Ebbene, da un' attenta analisi del materiale probatorio in atti, ritiene il
Tribunale che il giudice di primo grado non abbia correttamente valutato la testimonianza resa.
La teste , figlia dell'attore, escussa nel corso Testimone_1 dell'udienza del 10/07/2019 ha riferito che nelle circostanze di tempo e luogo indicate dall'attore in citazione la Smart tg. CD816ER riportava danni alla carrozzeria a causa del tamponamento da parte del veicolo Ford
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Transit tg. CZ501TH. Nello specifico la teste ha dichiarato “mi trovavo a bordo dello scooter di mio padre da lui guidato e procedevamo in via
Acton con direzione Molo Beverello;
poco più avanti nella Smart guidava mia sorella e al suo fianco c'era mia madre. Dovevamo recarci agli imbarchi per andare a Procida. Ad un certo punto vidi un furgoncino, tipo autocarro, di colore bianco che, proveniente da tergo, non riusciva a frenare in tempo e tamponava la sospingendola contro un'auto Pt_2 scura che la precedeva. Non ricordo il modello dell'auto tamponata ma ricordo che era condotta da una donna, con al suo fianco una signora più anziana. Alla guida dell'autocarro c'era un ragazzo.…La Smart ricordo che riportò danni alla parte posteriore, a causa dell'urto diretto con interessamento del paraurti posteriore e del portellone, mentre alla parte anteriore, lato sinistro, presentava una spaccatura causata dall'urto indiretto… al momento dell'incidente i veicoli erano tutti in movimento e da poco avevano superato il semaforo della grotta…”.
Ebbene, la testimonianza resa appare tutt'altro che scarna, generica e confusa come sostenuto nella pronuncia gravata. La teste escussa ha non solo in maniera sufficientemente precisa descritto la dinamica del sinistro nei termini riportati in citazione, ma ha anche riferito la posizione da cui la stessa ha visto i fatti nonché i punti di impatto tra i due veicoli coinvolti nello scontro, ricordandone anche il colore.
Quanto, poi, alle circostanze dalla teste non riferite e che avrebbero, a parere del giudicante, reso la testimonianza scarna e generica osserva il
Tribunale che, come rilevato anche dalla difesa di parte appellante, il giudice di merito non è un “mero registratore passivo” di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale al quale l'ordinamento attribuisce, in primo luogo, il potere – dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone e, in secondo luogo, di acquisire dal testimone con domande a chiarimento ad esempio, tutte le informazioni ritenute necessarie ed indispensabili per una giusta
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decisione (cfr. Cass. ordinanza n. 17981 del 28/08/2020 che richiama Cass.
n. 18896/2015). Ed invero, il giudice non può, senza cadere in una evidente contraddizione logica, da un lato, non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo e dall'altro ritenere lacunosa la testimonianza perché carente su circostanze non capitolate e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire.
Pertanto, le carenze nell'escussione del testimone non possono andare a danno della parte.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato ritiene il Tribunale che l'attore abbia provato il verificarsi del sinistro oggetto di causa;
in particolare è emerso che la Smart di parte attrice veniva tamponata dal
Ford Transit tg. CZ501TH, di proprietà di privo di Controparte_1
valida copertura assicurativa, e, poi, a sua volta tamponava il veicolo tg.
CN106PY.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione in tali ipotesi di tamponamento a catena opera la presunzione di pari responsabilità “di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante”. Detta presunzione può essere superata fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ciò premesso, se la prova liberatoria non è fornita, opera il principio di responsabilità in egual misura dei conducenti (cfr. Cass.
Sezione III, sent. n. 15923 del 7/06/2024).
Ciò posto poteva richiedere al conducente del Ford Parte_1
Transit solo i danni da quest'ultimo causati alla parte posteriore della
Smart, causalmente ricollegabili alla sua condotta imprudente e non rispettosa del dettato di cui all'art. 149 cod. della strada secondo “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e non
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anche quelli causati alla parte anteriore.
Sul punto ritiene questo giudice che, pur provata, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado la dinamica dei fatti per come descritti in citazione, l'attore non abbia poi assolto all'onere che sullo stesso gravava in merito alla prova dei danni asseritamente subiti. Ed invero, come costantemente affermato dalla Suprema Corte “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare
e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte” (cfr. Cass. civ., sent. n. 3794 del 15/2/2008).
Nel caso di specie parte appella, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha ridepositato al pct anche la produzione di primo grado. Negli allegati sono presenti alcune foto in bianco e nero della Smart che appaiono sbiadite: dalle stesse, quindi, non è possibile riscontrare la presenza dei danni lamentati in citazione e non è neanche possibile, stante l'assenza di data sulle predette foto, risalire all'epoca in cui lo stesse sono state scattate.
A ciò si aggiunga anche che nella produzione di parte appellante è presente un preventivo che inspiegabilmente reca la data del 20/06/2019 laddove l'atto di citazione depositato innanzi al Giudice di Pace di Napoli era stato depositato in data 2 dicembre 2015 a fronte del sinistro verificatosi in data 23/04/2025.
Il preventivo in atti non può, quindi, certamente, essere quello depositato in primo grado e allegato all'atto di citazione come risulta dal foliario. Pertanto, il suo deposito risulta inammissibile.
In assenza di documentazione idonea a provare i danni subiti dall'auto di proprietà di la domanda risarcitoria non può che essere Parte_1
rigettata.
L'appello proposto, di conseguenza, va rigettato con conseguente
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conferma della sentenza di primo grado resa dal giudice di Pace di Napoli in data 11/06/2021.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi di liquidazione stante la non particolare complessità del caso di specie.
Inoltre, si rileva che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 30/5/2002, n. 115 “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Pertanto, stante il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 17269/2021 depositata il 15/06/2021 del Giudice di Pace di
Napoli, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nonché della in qualità di FGVS, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.
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17269/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data
11/06/2021 e depositata in data 15/06/2021;
3) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del presente grado di Controparte_2 giudizio che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
4) Nulla per spese nei confronti di stante la sua Controparte_1
contumacia;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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