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Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/12/2024, n. 5204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5204 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4933/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Ettore Santaniello;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 21/11/2024, celebrata nella contumacia della resistente, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore del ricorrente;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del 27.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/04/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto a Bari l'01/08/1974 con
[...]
, dalla cui unione era nata la figlia (02/01/1977). Controparte_1 Per_1
A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva che con decreto n. 17250/2023 del
20/07/2023, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dei coniugi prevedendo la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento.
Chiedeva confermarsi gli accordi assunti in sede di separazione consensuale. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 21/11/2024 Controparte_1 pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e il Giudice, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato separativo e, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con nota del 27.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito
è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia del decreto e del termine di sei mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 21/11/2024, alle quali il ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/22, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21/05/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Bari l'01/08/1974 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Bari al n.1595, parte II, serie A, anno 1974;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 21/11/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 17/12/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4933/2024 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Ettore Santaniello;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 21/11/2024, celebrata nella contumacia della resistente, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore del ricorrente;
il P.M. interveniva in giudizio con nota del 27.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/04/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto a Bari l'01/08/1974 con
[...]
, dalla cui unione era nata la figlia (02/01/1977). Controparte_1 Per_1
A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva che con decreto n. 17250/2023 del
20/07/2023, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dei coniugi prevedendo la rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento.
Chiedeva confermarsi gli accordi assunti in sede di separazione consensuale. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 21/11/2024 Controparte_1 pur ritualmente citata in giudizio, non si costituiva e il Giudice, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava i provvedimenti regolanti lo stato separativo e, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con nota del 27.05.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito
è risultato vano per la mancata comparizione della resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia del decreto e del termine di sei mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 21/11/2024, alle quali il ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/22, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21/05/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Bari l'01/08/1974 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Bari al n.1595, parte II, serie A, anno 1974;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 21/11/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna la resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 17/12/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera