TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 13896/2024 tra le parti:
PARTE APPELLANTE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta GIULIANO MARIANA;
− Domicilio: 70010 ADELFIA presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'Avv.ta Mariana Giuliano
PARTE APPELLATA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 contumace
Decisa a Bologna il 30/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Appellante:
“in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 567/2024, pubblicata in data 24 febbraio 2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Bologna, in persona della Dott.ssa Stefania Trincanato, nella causa iscritta al R.G. n. 9193/2022, tra la deducente e accogliere la domanda spiegata in prime cure CP_1 dall'odierna appellante e cioè condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ad essa ceduta dal passeggero di cui si è dato conto, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
appella la sentenza n. 567/2024 con cui il Giudice di Pace di Parte_1 Bologna respinto la sua domanda di condanna di al Controparte_2 pagamento di euro 250,00, credito per compensazione pecuniaria per effetto del Regolamento CE n. 261/04 cedutole da Controparte_3
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto addossare su CP_1 l'onere di provare che il cliente non avesse fruito del volo in ritardo.
Pertanto, chiede che sia Parte_1 Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 250,00.
regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_4
2.
L'appello è fondato.
La Corte di Giustizia UE (causa C-756/18, ordinanza del 24.10.2019), ha dichiarato “che il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretato nel senso che ai passeggeri di un volo ritardato di tre o più ore all'arrivo, che dispongano di una prenotazione confermata su tale volo, non può essere rifiutata la compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento per il semplice motivo che, al momento della loro richiesta di compensazione, essi non hanno dimostrato la propria presenza all'accettazione per detto volo, in particolare mediante la carta d'imbarco, a meno che venga dimostrato che tali passeggeri non sono stati trasportati sul volo ritardato di cui trattasi”.
Nel caso di specie, parte appellata non ha dimostrato, come pure avrebbe potuto, il no- show del passeggero all'imbarco del volo che ha subito il ritardo, né, a fronte della produzione documentale indicativa del ritardo prodotta in primo grado, che il volo sia stato invece puntuale o abbia subito un ritardo inferiore alle tre ore.
Sussiste peraltro il credito per compensazione, in astratto cedibile e in concreto ceduto all'appellante come dimostrato in primo grado.
3.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna Controparte_4
a pagare ad euro 250,00; Parte_1 2) condanna a rifondere ad Controparte_4 Parte_1 le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 321,00 (di cui 43,00
[...] per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
3) condanna a rifondere ad Controparte_4 Parte_1 le spese del giudizio di lite, liquidate in euro 558,50 (di cui 64,50 per
[...] esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 30/10/2025
Il giudice
AO CU
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 13896/2024 tra le parti:
PARTE APPELLANTE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta GIULIANO MARIANA;
− Domicilio: 70010 ADELFIA presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'Avv.ta Mariana Giuliano
PARTE APPELLATA
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 contumace
Decisa a Bologna il 30/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Appellante:
“in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 567/2024, pubblicata in data 24 febbraio 2024, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Bologna, in persona della Dott.ssa Stefania Trincanato, nella causa iscritta al R.G. n. 9193/2022, tra la deducente e accogliere la domanda spiegata in prime cure CP_1 dall'odierna appellante e cioè condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ad essa ceduta dal passeggero di cui si è dato conto, con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio”
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
appella la sentenza n. 567/2024 con cui il Giudice di Pace di Parte_1 Bologna respinto la sua domanda di condanna di al Controparte_2 pagamento di euro 250,00, credito per compensazione pecuniaria per effetto del Regolamento CE n. 261/04 cedutole da Controparte_3
Secondo l'appellante, la giudice di primo grado avrebbe dovuto addossare su CP_1 l'onere di provare che il cliente non avesse fruito del volo in ritardo.
Pertanto, chiede che sia Parte_1 Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 250,00.
regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_4
2.
L'appello è fondato.
La Corte di Giustizia UE (causa C-756/18, ordinanza del 24.10.2019), ha dichiarato “che il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretato nel senso che ai passeggeri di un volo ritardato di tre o più ore all'arrivo, che dispongano di una prenotazione confermata su tale volo, non può essere rifiutata la compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento per il semplice motivo che, al momento della loro richiesta di compensazione, essi non hanno dimostrato la propria presenza all'accettazione per detto volo, in particolare mediante la carta d'imbarco, a meno che venga dimostrato che tali passeggeri non sono stati trasportati sul volo ritardato di cui trattasi”.
Nel caso di specie, parte appellata non ha dimostrato, come pure avrebbe potuto, il no- show del passeggero all'imbarco del volo che ha subito il ritardo, né, a fronte della produzione documentale indicativa del ritardo prodotta in primo grado, che il volo sia stato invece puntuale o abbia subito un ritardo inferiore alle tre ore.
Sussiste peraltro il credito per compensazione, in astratto cedibile e in concreto ceduto all'appellante come dimostrato in primo grado.
3.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) in riforma dell'appellata sentenza, condanna Controparte_4
a pagare ad euro 250,00; Parte_1 2) condanna a rifondere ad Controparte_4 Parte_1 le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 321,00 (di cui 43,00
[...] per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
3) condanna a rifondere ad Controparte_4 Parte_1 le spese del giudizio di lite, liquidate in euro 558,50 (di cui 64,50 per
[...] esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 30/10/2025
Il giudice
AO CU
3