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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3713/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII, pendente
TRA
nato ad [...] l'[...] (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
S. Angelo dei BA (AV), alla Via Don Ruggiero Mastrilli n. 8, , nata a Parte_2
US (NA) il 28 novembre 1950 (C.F. ), residente in S. Angelo dei C.F._2
BA (AV) alla Via Sandro Pertini n. 55, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Maglio (C.F. ; C.F._3
Reclamanti
E
Liquidazione Giudiziale della (C.F. ), in persona del Curatore Parte_3 P.IVA_1 dott. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_4 C.F._4
CO (C.F. ; C.F._5
Reclamata
E
in persona dell'amministratore dott. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Pagani (Sa) alla via De Gasperi n. 125, rappresentata e difesa C.F._6
1 dall'avv. Luigi Canale (C.F. ) e dall'avv. Rosario Cozzolino (C.F. C.F._7
); C.F._8
Reclamata
E
P.G. della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
Interventore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 giugno 2025 la ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_3
Con sentenza n. 53/2025, pubblicata il 24 luglio 2025, il Tribunale di Avellino, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la ricorrenza dei presupposti di legge, ha accolto il ricorso, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale della società predetta.
Avverso tale sentenza hanno proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in qualità di Parte_2 erede del defunto socio unico ed amministratore della società ( e Testimone_1 [...]
quale ex amministratore ed ex socio. Pt_1
A sostegno della domanda i reclamanti hanno dedotto in primo luogo la nullità della notifica del ricorso e, di conseguenza, la nullità della sentenza, con richiesta di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rimessione della causa al Tribunale, ai sensi dell'art. 354
c.p.c.; in via subordinata, hanno chiesto la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per l'insussistenza dei presupposti di legge.
La Liquidazione Giudiziale ed il creditore ricorrente si sono costituti eccependo il difetto di legittimazione attiva dei reclamanti, chiedendo nel merito il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Quanto alla legittimazione attiva dei reclamanti, il Collegio osserva che il reclamo ex art. 51
CCII può essere proposto non solo dalle parti, ma anche da qualunque interessato, dovendosi intendere come tale chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante alla revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura concorsuale.
2 Nel caso in esame, dalla lettura del reclamo emerge che entrambi i reclamanti hanno un interesse giuridicamente rilevante alla proposizione del reclamo, consistente:
- per la , nella conservazione dell'integrità del valore della partecipazione sociale a lei Pt_2 pervenuta a seguito dell'accettazione dell'eredità del coniuge;
- per il nel prevenire il rischio di subire azioni di responsabilità per le condotte tenute Pt_1 durante l'esercizio della carica di amministratore della società.
Ciò posto, la sentenza reclamata va dichiarata nulla ai sensi dell'art. 354 cpc, per la nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
Dall'esame degli atti risulta che la notifica del ricorso proposto dalla creditrice è stata eseguita dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 40, commi VI e VII, del CCII, secondo il quale "il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”.
In virtù di tali disposizioni, la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza può essere eseguita mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal se la precedente notifica inviata all'indirizzo Pec del debitore non sia Controparte_3 andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.
Nel caso in esame, la creditrice reclamata ha depositato il certificato di avvenuta notifica dell'atto inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, ai sensi del comma VII dell'art. 40 (doc. 11) e la comunicazione al difensore dell'esito della notifica inviata ai sensi del comma VI della medesima norma. La notifica, pertanto, è regolare da un punto di vista
3 formale, essendo state compiute tutte le formalità prescritte dalla legge per assicurare la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
Tuttavia, come risulta dal certificato di morte depositato dai reclamanti, , che Testimone_1 rivestiva all'epoca la carica di amministratore unico e deteneva l'intera partecipazione sociale della suddetta società, era deceduto già in data 9 gennaio 2025, quindi prima del deposito del ricorso introduttivo (avvenuto il 4 giugno 2025) e della relativa notifica (perfezionatasi il 12 giugno 2025).
Al momento della notifica, dunque, la società destinataria dell'atto era sprovvista del legale rappresentante, né era stato possibile provvedere alla sua sostituzione, tenuto conto che la società era rimasta priva anche dell'unico socio e che non vi erano sindaci che avrebbero potuto chiedere la nuova nomina al Tribunale.
In casi analoghi la Suprema Corte ha precisato che nell'ipotesi in cui l'amministratore sia deceduto e non sia stato sostituito, la proposizione della domanda giudiziale nei confronti della società deve essere preceduta dalla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., determinandosi altrimenti la nullità dell'atto di citazione ad essa diretto e del processo conseguentemente svoltosi in sua assenza, per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. I, Ordinanza del 07/08/2023, n. 23909).
Secondo i reclamati la notifica sarebbe valida ed il contraddittorio regolarmente instaurato, in quanto il decesso dell'amministratore non era stato iscritto nel Registro delle Imprese.
La tesi non è condivisibile in quanto l'iscrizione della nomina, della revoca o del decesso dell'amministratore di una società di capitali nel Registro delle Imprese ha solo efficacia dichiarativa e non costitutiva, nel senso che il mutamento di composizione dell'organo amministrativo è efficace sin dal momento del relativo evento (adozione della delibera assembleare di nomina o revoca, morte dell'amministratore) e non dal successivo momento dell'iscrizione nel
Registro delle Imprese che assume, invece, rilievo solo ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2448 c.c.
Pertanto, così come la nomina o la revoca dell'amministratore hanno effetto immediato, a prescindere dall'iscrizione del Registro delle Imprese, anche la morte determina l'istantanea interruzione del rapporto rappresentativo. Ne consegue che, dal momento del decesso dell'amministratore unico, la società resta priva del soggetto munito della sua rappresentanza legale.
La successiva pubblicità dell'evento mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha il solo scopo di renderlo opponibile ai terzi.
4 Dunque, poiché nel caso in esame la società dal 9 gennaio 2025 non aveva alcun legale rappresentante né soci, la notifica eseguita all'indirizzo pec dell'ente è nulla, con conseguente mancata instaurazione del regolare contraddittorio tra le parti.
La mancanza di pubblicità dell'evento nel Registro delle Imprese rende certamente incolpevole il comportamento del creditore, che non aveva avuto conoscenza del decesso, ma non elimina il fatto che il contraddittorio non si sia validamente instaurato e che a tale vizio vada posto rimedio a tutela del diritto di difesa.
Va, infine, precisato che la violazione dell'obbligo di eseguire tempestivamente l'iscrizione del decesso dell'amministratore nel Registro delle Imprese potrebbe avere, in teoria, rilevanza solo sul piano risarcitorio, non essendo però idonea a far ritenere validamente instaurato il contraddittorio per l'insuperabile ragione che la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita nei confronti di un soggetto giuridico privo di rappresentante legale. Sul punto va, tuttavia, chiarito che l'obbligo di iscrizione graverebbe sull'erede dell'unico socio defunto e non anche sul chiamato all'eredità il quale, come tale, non ha ancora la proprietà della quota del capitale sociale.
Nella specie, non vi è prova che la , al momento della notifica del ricorso, avesse già Pt_2 accettato l'eredità del marito, per cui deve presumersi che fosse ancora solo chiamata all'eredità. Il primo atto di accettazione tacita di cui si ha prova in atti è costituito dalla proposizione dell'odierno reclamo, momento a partire dal quale può affermarsi che vi sia l'obbligo dell'erede di iscrivere presso il Registro delle Imprese il decesso del coniuge e di provvedere, in qualità di socia, alla nomina del nuovo amministratore.
In conclusione, per le ragioni sopra illustrate deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, con revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino ex 354 c.p.c.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 del CCII, dalla pubblicazione della presente sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del Curatore, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati dalla norma.
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore, con
5 l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
Non può trovare applicazione l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, posto che nella fattispecie l'apertura della liquidazione giudiziale revocata non risulta imputabile né al creditore istante né alla società debitrice (vedi anche Cass. 28/09/2023, n. 27523; Cass. 13/01/2025, n.830).
Infine, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate, tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
in accoglimento del reclamo, dichiara la nullità della sentenza n. 53/2025 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 24 luglio 2025, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino ex 354 c.p.c.; Parte_3
dispone che il debitore, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 90 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore;
dichiara compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Napoli, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3713/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII, pendente
TRA
nato ad [...] l'[...] (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
S. Angelo dei BA (AV), alla Via Don Ruggiero Mastrilli n. 8, , nata a Parte_2
US (NA) il 28 novembre 1950 (C.F. ), residente in S. Angelo dei C.F._2
BA (AV) alla Via Sandro Pertini n. 55, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Maglio (C.F. ; C.F._3
Reclamanti
E
Liquidazione Giudiziale della (C.F. ), in persona del Curatore Parte_3 P.IVA_1 dott. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_4 C.F._4
CO (C.F. ; C.F._5
Reclamata
E
in persona dell'amministratore dott. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Pagani (Sa) alla via De Gasperi n. 125, rappresentata e difesa C.F._6
1 dall'avv. Luigi Canale (C.F. ) e dall'avv. Rosario Cozzolino (C.F. C.F._7
); C.F._8
Reclamata
E
P.G. della PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
Interventore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4 giugno 2025 la ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_3
Con sentenza n. 53/2025, pubblicata il 24 luglio 2025, il Tribunale di Avellino, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la ricorrenza dei presupposti di legge, ha accolto il ricorso, dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale della società predetta.
Avverso tale sentenza hanno proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. in qualità di Parte_2 erede del defunto socio unico ed amministratore della società ( e Testimone_1 [...]
quale ex amministratore ed ex socio. Pt_1
A sostegno della domanda i reclamanti hanno dedotto in primo luogo la nullità della notifica del ricorso e, di conseguenza, la nullità della sentenza, con richiesta di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rimessione della causa al Tribunale, ai sensi dell'art. 354
c.p.c.; in via subordinata, hanno chiesto la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale per l'insussistenza dei presupposti di legge.
La Liquidazione Giudiziale ed il creditore ricorrente si sono costituti eccependo il difetto di legittimazione attiva dei reclamanti, chiedendo nel merito il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Quanto alla legittimazione attiva dei reclamanti, il Collegio osserva che il reclamo ex art. 51
CCII può essere proposto non solo dalle parti, ma anche da qualunque interessato, dovendosi intendere come tale chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante alla revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura concorsuale.
2 Nel caso in esame, dalla lettura del reclamo emerge che entrambi i reclamanti hanno un interesse giuridicamente rilevante alla proposizione del reclamo, consistente:
- per la , nella conservazione dell'integrità del valore della partecipazione sociale a lei Pt_2 pervenuta a seguito dell'accettazione dell'eredità del coniuge;
- per il nel prevenire il rischio di subire azioni di responsabilità per le condotte tenute Pt_1 durante l'esercizio della carica di amministratore della società.
Ciò posto, la sentenza reclamata va dichiarata nulla ai sensi dell'art. 354 cpc, per la nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
Dall'esame degli atti risulta che la notifica del ricorso proposto dalla creditrice è stata eseguita dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 40, commi VI e VII, del CCII, secondo il quale "il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”.
In virtù di tali disposizioni, la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza può essere eseguita mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal se la precedente notifica inviata all'indirizzo Pec del debitore non sia Controparte_3 andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.
Nel caso in esame, la creditrice reclamata ha depositato il certificato di avvenuta notifica dell'atto inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, ai sensi del comma VII dell'art. 40 (doc. 11) e la comunicazione al difensore dell'esito della notifica inviata ai sensi del comma VI della medesima norma. La notifica, pertanto, è regolare da un punto di vista
3 formale, essendo state compiute tutte le formalità prescritte dalla legge per assicurare la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
Tuttavia, come risulta dal certificato di morte depositato dai reclamanti, , che Testimone_1 rivestiva all'epoca la carica di amministratore unico e deteneva l'intera partecipazione sociale della suddetta società, era deceduto già in data 9 gennaio 2025, quindi prima del deposito del ricorso introduttivo (avvenuto il 4 giugno 2025) e della relativa notifica (perfezionatasi il 12 giugno 2025).
Al momento della notifica, dunque, la società destinataria dell'atto era sprovvista del legale rappresentante, né era stato possibile provvedere alla sua sostituzione, tenuto conto che la società era rimasta priva anche dell'unico socio e che non vi erano sindaci che avrebbero potuto chiedere la nuova nomina al Tribunale.
In casi analoghi la Suprema Corte ha precisato che nell'ipotesi in cui l'amministratore sia deceduto e non sia stato sostituito, la proposizione della domanda giudiziale nei confronti della società deve essere preceduta dalla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., determinandosi altrimenti la nullità dell'atto di citazione ad essa diretto e del processo conseguentemente svoltosi in sua assenza, per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. I, Ordinanza del 07/08/2023, n. 23909).
Secondo i reclamati la notifica sarebbe valida ed il contraddittorio regolarmente instaurato, in quanto il decesso dell'amministratore non era stato iscritto nel Registro delle Imprese.
La tesi non è condivisibile in quanto l'iscrizione della nomina, della revoca o del decesso dell'amministratore di una società di capitali nel Registro delle Imprese ha solo efficacia dichiarativa e non costitutiva, nel senso che il mutamento di composizione dell'organo amministrativo è efficace sin dal momento del relativo evento (adozione della delibera assembleare di nomina o revoca, morte dell'amministratore) e non dal successivo momento dell'iscrizione nel
Registro delle Imprese che assume, invece, rilievo solo ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2448 c.c.
Pertanto, così come la nomina o la revoca dell'amministratore hanno effetto immediato, a prescindere dall'iscrizione del Registro delle Imprese, anche la morte determina l'istantanea interruzione del rapporto rappresentativo. Ne consegue che, dal momento del decesso dell'amministratore unico, la società resta priva del soggetto munito della sua rappresentanza legale.
La successiva pubblicità dell'evento mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha il solo scopo di renderlo opponibile ai terzi.
4 Dunque, poiché nel caso in esame la società dal 9 gennaio 2025 non aveva alcun legale rappresentante né soci, la notifica eseguita all'indirizzo pec dell'ente è nulla, con conseguente mancata instaurazione del regolare contraddittorio tra le parti.
La mancanza di pubblicità dell'evento nel Registro delle Imprese rende certamente incolpevole il comportamento del creditore, che non aveva avuto conoscenza del decesso, ma non elimina il fatto che il contraddittorio non si sia validamente instaurato e che a tale vizio vada posto rimedio a tutela del diritto di difesa.
Va, infine, precisato che la violazione dell'obbligo di eseguire tempestivamente l'iscrizione del decesso dell'amministratore nel Registro delle Imprese potrebbe avere, in teoria, rilevanza solo sul piano risarcitorio, non essendo però idonea a far ritenere validamente instaurato il contraddittorio per l'insuperabile ragione che la notifica dell'atto introduttivo è stata eseguita nei confronti di un soggetto giuridico privo di rappresentante legale. Sul punto va, tuttavia, chiarito che l'obbligo di iscrizione graverebbe sull'erede dell'unico socio defunto e non anche sul chiamato all'eredità il quale, come tale, non ha ancora la proprietà della quota del capitale sociale.
Nella specie, non vi è prova che la , al momento della notifica del ricorso, avesse già Pt_2 accettato l'eredità del marito, per cui deve presumersi che fosse ancora solo chiamata all'eredità. Il primo atto di accettazione tacita di cui si ha prova in atti è costituito dalla proposizione dell'odierno reclamo, momento a partire dal quale può affermarsi che vi sia l'obbligo dell'erede di iscrivere presso il Registro delle Imprese il decesso del coniuge e di provvedere, in qualità di socia, alla nomina del nuovo amministratore.
In conclusione, per le ragioni sopra illustrate deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado, con revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino ex 354 c.p.c.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 del CCII, dalla pubblicazione della presente sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del Curatore, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati dalla norma.
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore, con
5 l'avvertimento che, in caso di violazione, il Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
Non può trovare applicazione l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, posto che nella fattispecie l'apertura della liquidazione giudiziale revocata non risulta imputabile né al creditore istante né alla società debitrice (vedi anche Cass. 28/09/2023, n. 27523; Cass. 13/01/2025, n.830).
Infine, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate, tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
in accoglimento del reclamo, dichiara la nullità della sentenza n. 53/2025 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 24 luglio 2025, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino ex 354 c.p.c.; Parte_3
dispone che il debitore, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 90 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore;
dichiara compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Napoli, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr. Paolo Celentano
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