Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 275 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 243/2021(RG 6977/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di riliquidazione di pensione, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti L. MARAGLINO e M. CARANO
-Appellante - contro
.in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr. e difeso dagli avv.ti F. CERTOMA' e A. ANDRIULLI
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione di pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 31/7/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere dichiarato cessata la materia del contendere atteso il riconoscimento della prestazione domandata in CP ricorso da parte dell' dopo l'instaurazione del giudizio, ha compensato le spese del giudizio senza alcuna valida ragione. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, chiedendo la liquidazione delle spese in conformità ai parametri di legge con la liquidazione in favore dei difensori anticipanti di € 1215,00.
L'appello è fondato. Nelle conclusioni del ricorso di primo grado l'istante ha domandato la ricostituzione della pensione dalla data di decorrenza originaria e la corresponsione delle differenze di pensione maturate dalla stessa data o “da quell'altra anche successiva che sarà individuata in corso di causa". Parte ricorrente dunque sostanzialmente chiedeva una ricostituzione della pensione e in ordine alle differenze maturate, le domandava con la decorrenza che il giudice avrebbe CP accertato in corso di causa. Alla prima udienza l' Idava atto di avere ricostituito la pensione dalla decorrenza originaria ma di avere versato le differenze maturate con riferimento all'ultimo quinquennio, tenendo conto della prescrizione dei ratei pregressi. E l'istante si acquietava ritenendosi soddisfatto, ragion per cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non ricorre dunque una vera e propria soccombenza reciproca, ragion per cui le spese avrebbero dovuto essere liquidate in favore della parte vincitrice, in base al criterio della soccombenza virtuale, avendo 1,CP riconosciuto la fondatezza della domanda successivamente al deposito del ricorso giudiziario.
Può essere liquidato allora il compenso così come richiesto in misura pari ad € 1215,00.
Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in base alle tariffe vigenti, secondo il valore della somma domandata di € 1215,00 ed escludendo la fase istruttoria che non c'è stata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo sulle spese, condanna 1, CP alla rifusione delle spese di primo grado, che liquida in € 1215,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con
,CP_ distrazione in favore degli avvocati anticipanti. Condanna 12 alla rifusione delle spese di questo grado, che liquida in € 1700,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione.
Taranto, 26/2/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro