Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 809
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Condotta successiva alla realizzazione del reato (post factum non punibile)

    Il Tribunale ha ritenuto che la condotta della ricorrente di raccogliere e consegnare il denaro per il cellulare si sia inserita nella sequenza causale del reato, perfezionando l'accordo e garantendo la disponibilità degli strumenti di comunicazione al detenuto. Il concorso nel fornire la ricompensa, con la consapevolezza della consegna, costituisce concorso nella realizzazione del reato, non un post factum non punibile.

  • Rigettato
    Insussistenza della consapevolezza della detenzione delle armi

    Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse consapevole della detenzione delle armi da parte del marito, basandosi su diverse conversazioni intercettate in cui il marito fa riferimento alle armi, alla necessità di disporne, alla loro consegna e occultamento, e in cui la moglie informa il marito della presenza dei carabinieri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 809
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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