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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7705 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 18/12/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1980 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
presso la Corte Parte_1
d'Appello di Roma ( P.IVA_1 ) in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Via dei Portoghesi 12 Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E C.F. 1 ), domiciliata in Via Casilina Nord 38 CP_1
RO, presso lo studio dell'Avv. Nadia Patrizi che la rappresenta e difende;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 249/2022 emessa dal Tribunale di
RO in data 08.03.2022.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra CP_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RO il Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte
d'Appello, in persona del suo Presidente, impugnando l'ordinanza- ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/1981, n. 108/2020, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.823,00 per violazione dell'art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 515/1993, ossia per la mancata presentazione del candidato alle elezioni per rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ferentino del giugno 2018 della necessaria dichiarazione sulle spese elettorali, sostenute quale candidata della su citata consultazione elettorale. Assumeva parte ricorrente la decadenza della violazione amministrativa per la notifica della stessa entro il termine di g. 90. Si costituiva il Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d'Appello tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di RO in favore di quello di Roma, nonché l'infondatezza del ricorso nel merito.».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
ha dichiarato la propria competenza a giudicare sulla questione;
ha ritenuto applicabile l'art. 14 L. 689/1981, secondo cui in caso di contestazione non immediata - gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine decadenziale di 90 giorni dall'accertamento. Il tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, l'illecito deve considerarsi definitivamente accertato alla data del 28 giugno 2018 (proclamazione degli eletti), mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il 9 ottobre 2020 e notificata il 17 dicembre 2020, oltre il termine di legge. Ha inoltre ritenuto che la diffida dell'11 settembre 2019 non potesse supplire alla contestazione ex art. 14 L. 689/1981, trattandosi di atto distinto e non idoneo ad elidere l'obbligo di notificare la violazione nei 90 giorni previsti.
Ha proposto appello il Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte di Appello di
Roma al quale resiste CP_1 All'udienza del giorno 18/12/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene due motivi:
I) con il primo motivo l'appellante ha riproposto in questa sede l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di RO, già formulata nel precedente grado di giudizio, deducendo la competenza per territorio del Tribunale di
Roma ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 150/2011, richiamato dall'art. 22 L. 689/1981.
In particolare, è stato evidenziato che, trattandosi di illecito omissivo - segnatamente la mancata dichiarazione prevista dall'art. 7 L. 515/1993 – la violazione deve considerarsi consumata nel luogo in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa, ossia Roma, presso la Corte d'Appello ove è istituito il CRGE. Secondo l'appellante, il Tribunale di
RO ha rigettato l'eccezione con motivazione meramente apparente, limitandosi a dichiarare la propria competenza senza dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto;
II) con il secondo motivo, in via subordinata rispetto all'eccezione di incompetenza territoriale, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 da parte del primo giudice. La ricorrente aveva lamentato la violazione del termine di 90 giorni previsto da tale disposizione per la contestazione della mancata trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 7, commi 6 e 7, L. 515/1993. L'odierno appellante, costituendosi, aveva invece evidenziato che, nel procedimento sanzionatorio in esame, non trova applicazione l'obbligo di contestazione ex art. 14 L. 689/1981, essendo previsto unicamente l'invio della diffida disciplinata dall'art. 15, comma 8, L. 515/1993.
Il Tribunale di RO avrebbe errato ad accogliere l'eccezione della ricorrente ritenendo operante il termine decadenziale di 90 giorni per la contestazione dell'illecito e affermando che la diffida non escludesse la necessità della contestazione prevista dall'art. 14. Tale conclusione non sarebbe condivisibile, secondo l'appellante il primo giudice non ha motivato in modo adeguato le ragioni per cui il Collegio avrebbe dovuto procedere sia alla contestazione ex art. 14 sia alla diffida ex art. 15, trattandosi di istituti entrambi finalizzati a portare a conoscenza dell'interessato l'addebito e a consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma integrale della sentenza del Tribunale di RO e la condanna dell'appellante alle spese del grado. L'appellata evidenzia, in via preliminare, di essere stata una mera
"candidata riempilista" e di non avere alcuna esperienza politica né consapevolezza dell'obbligo dichiarativo, ribadisce inoltre che - in materia di sanzioni amministrative ex
L. 689/1981 - è competente il giudice del luogo in cui si è verificata la violazione, deduce la tardività dell'ordinanza ingiunzione poiché avrebbe dovuto essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 14 L. 689/81 e che la diffida del 2019 (ex art. 15 co. 8 L. 515/1993) non le sarebbe mai stata notificata risultando consegnata ad un soggetto estraneo al suo nucleo familiare.
All'udienza del 18.12.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, che viene decisa nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è fondato e conseguentemente gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma dinanzi al quale il procedimento dovrà essere riassunto. Come già di recente statuito da questa Corte in altre cause involgenti le medesime questioni (sentt. nn. 4069/2024 e 7012/2024), l'opposizione ad ordinanza ingiunzione va proposta, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.L.vo 150/2011, davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e laddove si tratti di illecito di natura omissiva è competente il giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile
(v. Cass. n. 8754/2017).
La violazione di cui si discute ha senza alcun dubbio natura omissiva, consistendo nel mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 6 legge n. 515/1993 presso il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di Appello di
Roma. L'articolo 7 comma 6 legge cit. stabilisce che: "La dichiarazione di cui all'articolo
2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione (...) al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità”. Il comma 7 dello stesso articolo prevede che:
"Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti". A sua volta, l'art. 13 legge n.
515/1993 prevede l'istituzione del Collegio regionale di garanzia elettorale "presso la corte di appello, o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione"
(dunque, trattandosi nel caso di specie, di dichiarazione di spesa concernente la candidatura al Consiglio comunale di Ferentino, presso la Corte d'Appello di Roma). L'art. 15 comma 5 legge n. 515/1993 infine stabilisce: "In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni".
Dal quadro normativo appena delineato emerge con chiarezza come l'illecito omissivo in questione si sia perfezionato nel luogo (Corte di Appello di Roma ove era istituito il
Collegio regionale di garanzia elettorale) in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere depositata. Ne consegue che il Giudice dinanzi al quale l'opposizione al provvedimento sanzionatorio andava presentata è il Tribunale di Roma. E dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio andrà riassunto “non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione non può
trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto" (così,
Cass. ord. n. 13439/2020; v. anche C. App. Napoli, sent. n. 2232/2022).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità della stessa, che giustifica l'applicazione di valori prossimi a quelli minimi, mentre per il precedente grado di giudizio la soccombenza su una questione processuale, mal valutata dal Giudice di prime cure, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di RO e annulla la sentenza impugnata;
b) fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma;
c) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il presente giudizio, mentre dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per il precedente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Presidente relatore dr. Nicola Saracino dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Genna Marco Consigliere
all'udienza del 18/12/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1980 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
presso la Corte Parte_1
d'Appello di Roma ( P.IVA_1 ) in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in Via dei Portoghesi 12 Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E C.F. 1 ), domiciliata in Via Casilina Nord 38 CP_1
RO, presso lo studio dell'Avv. Nadia Patrizi che la rappresenta e difende;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 249/2022 emessa dal Tribunale di
RO in data 08.03.2022.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra CP_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RO il Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte
d'Appello, in persona del suo Presidente, impugnando l'ordinanza- ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/1981, n. 108/2020, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.823,00 per violazione dell'art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 515/1993, ossia per la mancata presentazione del candidato alle elezioni per rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ferentino del giugno 2018 della necessaria dichiarazione sulle spese elettorali, sostenute quale candidata della su citata consultazione elettorale. Assumeva parte ricorrente la decadenza della violazione amministrativa per la notifica della stessa entro il termine di g. 90. Si costituiva il Collegio Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d'Appello tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di RO in favore di quello di Roma, nonché l'infondatezza del ricorso nel merito.».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
ha dichiarato la propria competenza a giudicare sulla questione;
ha ritenuto applicabile l'art. 14 L. 689/1981, secondo cui in caso di contestazione non immediata - gli estremi della violazione devono essere notificati entro il termine decadenziale di 90 giorni dall'accertamento. Il tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, l'illecito deve considerarsi definitivamente accertato alla data del 28 giugno 2018 (proclamazione degli eletti), mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il 9 ottobre 2020 e notificata il 17 dicembre 2020, oltre il termine di legge. Ha inoltre ritenuto che la diffida dell'11 settembre 2019 non potesse supplire alla contestazione ex art. 14 L. 689/1981, trattandosi di atto distinto e non idoneo ad elidere l'obbligo di notificare la violazione nei 90 giorni previsti.
Ha proposto appello il Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte di Appello di
Roma al quale resiste CP_1 All'udienza del giorno 18/12/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello contiene due motivi:
I) con il primo motivo l'appellante ha riproposto in questa sede l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di RO, già formulata nel precedente grado di giudizio, deducendo la competenza per territorio del Tribunale di
Roma ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 150/2011, richiamato dall'art. 22 L. 689/1981.
In particolare, è stato evidenziato che, trattandosi di illecito omissivo - segnatamente la mancata dichiarazione prevista dall'art. 7 L. 515/1993 – la violazione deve considerarsi consumata nel luogo in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa, ossia Roma, presso la Corte d'Appello ove è istituito il CRGE. Secondo l'appellante, il Tribunale di
RO ha rigettato l'eccezione con motivazione meramente apparente, limitandosi a dichiarare la propria competenza senza dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto;
II) con il secondo motivo, in via subordinata rispetto all'eccezione di incompetenza territoriale, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 14 L. 689/1981 da parte del primo giudice. La ricorrente aveva lamentato la violazione del termine di 90 giorni previsto da tale disposizione per la contestazione della mancata trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 7, commi 6 e 7, L. 515/1993. L'odierno appellante, costituendosi, aveva invece evidenziato che, nel procedimento sanzionatorio in esame, non trova applicazione l'obbligo di contestazione ex art. 14 L. 689/1981, essendo previsto unicamente l'invio della diffida disciplinata dall'art. 15, comma 8, L. 515/1993.
Il Tribunale di RO avrebbe errato ad accogliere l'eccezione della ricorrente ritenendo operante il termine decadenziale di 90 giorni per la contestazione dell'illecito e affermando che la diffida non escludesse la necessità della contestazione prevista dall'art. 14. Tale conclusione non sarebbe condivisibile, secondo l'appellante il primo giudice non ha motivato in modo adeguato le ragioni per cui il Collegio avrebbe dovuto procedere sia alla contestazione ex art. 14 sia alla diffida ex art. 15, trattandosi di istituti entrambi finalizzati a portare a conoscenza dell'interessato l'addebito e a consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.
L'appellata ha resistito al gravame, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma integrale della sentenza del Tribunale di RO e la condanna dell'appellante alle spese del grado. L'appellata evidenzia, in via preliminare, di essere stata una mera
"candidata riempilista" e di non avere alcuna esperienza politica né consapevolezza dell'obbligo dichiarativo, ribadisce inoltre che - in materia di sanzioni amministrative ex
L. 689/1981 - è competente il giudice del luogo in cui si è verificata la violazione, deduce la tardività dell'ordinanza ingiunzione poiché avrebbe dovuto essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 14 L. 689/81 e che la diffida del 2019 (ex art. 15 co. 8 L. 515/1993) non le sarebbe mai stata notificata risultando consegnata ad un soggetto estraneo al suo nucleo familiare.
All'udienza del 18.12.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, che viene decisa nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo di appello è fondato e conseguentemente gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma dinanzi al quale il procedimento dovrà essere riassunto. Come già di recente statuito da questa Corte in altre cause involgenti le medesime questioni (sentt. nn. 4069/2024 e 7012/2024), l'opposizione ad ordinanza ingiunzione va proposta, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.L.vo 150/2011, davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e laddove si tratti di illecito di natura omissiva è competente il giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile
(v. Cass. n. 8754/2017).
La violazione di cui si discute ha senza alcun dubbio natura omissiva, consistendo nel mancato deposito della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 6 legge n. 515/1993 presso il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di Appello di
Roma. L'articolo 7 comma 6 legge cit. stabilisce che: "La dichiarazione di cui all'articolo
2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione (...) al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità”. Il comma 7 dello stesso articolo prevede che:
"Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti". A sua volta, l'art. 13 legge n.
515/1993 prevede l'istituzione del Collegio regionale di garanzia elettorale "presso la corte di appello, o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione"
(dunque, trattandosi nel caso di specie, di dichiarazione di spesa concernente la candidatura al Consiglio comunale di Ferentino, presso la Corte d'Appello di Roma). L'art. 15 comma 5 legge n. 515/1993 infine stabilisce: "In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni".
Dal quadro normativo appena delineato emerge con chiarezza come l'illecito omissivo in questione si sia perfezionato nel luogo (Corte di Appello di Roma ove era istituito il
Collegio regionale di garanzia elettorale) in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere depositata. Ne consegue che il Giudice dinanzi al quale l'opposizione al provvedimento sanzionatorio andava presentata è il Tribunale di Roma. E dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio andrà riassunto “non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione non può
trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto" (così,
Cass. ord. n. 13439/2020; v. anche C. App. Napoli, sent. n. 2232/2022).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità della stessa, che giustifica l'applicazione di valori prossimi a quelli minimi, mentre per il precedente grado di giudizio la soccombenza su una questione processuale, mal valutata dal Giudice di prime cure, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di RO e annulla la sentenza impugnata;
b) fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma;
c) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il presente giudizio, mentre dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite per il precedente grado di giudizio.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino