TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/11/2024, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 599/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 599/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valerio Alfonsi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Carla Traficante
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 005420229000824326/000 emessa da Controparte_1
e notificatagli in data 19.4.2022, nonché, in particolare, dei sottesi avvisi di addebito
[...]
n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000, 35420130001429590000.
Il ricorrente deduceva, in particolare, la nullità ed inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata poiché avente ad oggetto, tra gli altri, sia i predetti avvisi di addebito, sia le cartelle di pagamento n. 05420120004039987000 e n. 05420130004254678000, già presupposto del preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000, nullo ed inesistente per vizio insanabile della procedura notificatoria, in quanto affidata ad operatore di poste private Nexive Tnt Traco;
che, attesa la nullità/inesistenza della notifica di tale notifica, era maturata la prescrizione dei crediti oggetto dei predetti avvisi di addebito sottesi anche all'intimazione di pagamento impugnata;
che la stessa intimazione di pagamento era travolta dall'invalidità/inesistenza degli atti presupposti. Deduceva, inoltre, la decadenza ex art. 25, D.P.R. n. 602/1973, per non essere le predette cartelle notificante entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
il difetto di motivazione dell'intimazione in violazione dell'art. 7 dello Stato del Contribuente (legge n. 212/2000) e dell'art. 3, legge proc. amm. (legge n. 241/1990); l'illegittimità per violazione degli artt. 21-septies e 21-octies della legge n. 241/1990.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto in quanto infondato.
La causa veniva istruita sulla documentazione depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto. Parte_1
Assume il ricorrente che l'intimazione di pagamento impugnata, di cui non contesta la notifica, sarebbe invalida in quanto ad essa sarebbero sottese cartelle di pagamento e avvisi di addebito già presupposto anche del preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000, tuttavia nullo e/o inesistente in quanto notificato a mezzo di operatore postale privato.
La tesi non può essere condivisa.
Anche un'eventuale nullità e/o inesistenza della notifica del preavviso di fermo richiamato non sarebbe giammai idonea a travolgere la validità dell'intimazione di pagamento qui impugnata sulla mera base della comunanza di alcuni atti ad essi sottesi, non potendosi sostenere una sorta di invalidità doppiamente derivata (dall'atto consequenziale, costituito dal preavviso di fermo, agli atti presupposti, costituiti dalle cartelle e dagli avvisi di addebito, e da questi ultimi di nuovo al diverso atto consequenziale costituito dall'intimazione di pagamento).
Ad ogni modo, la dedotta inesistenza o nullità della notifica relativa al preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000, in quanto eseguita a mezzo di operatore postale privato
(Nexive Tnt Traco) è destituita di fondamento.
Lo stesso ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell'atto impugnato, notificato in data 24.10.2014.
Va chiarito che tale notificazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, prima parte, D.P.R. n.
602/1973, a mezzo di messo notificatore (con deposito dell'avviso in comune e affissione alla porta dell'indirizzo di destinazione, attesa la temporanea assenza del destinatario), mentre a mezzo di poste private (Nexive S.p.A.) è stato eseguito l'invio della raccomandata informativa nn.
EQU731018519545, prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973 (al quale fa rinvio l'art. 26, ult. comma, D.P.R. n. 602/1973), anch'esse depositata dallo stesso ricorrente.
Orbene, con riguardo alla regolarità di tali notifiche va in particolare osservato quanto segue. L'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale (espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell' , da , includendo tra i servizi ad esso riservati CP_2 Controparte_3
“gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.
Alla predetta Direttiva del 1997 è, poi, seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con il D.Lgs. n.
58/2011, che ha modificato (con decorrenza dal 30.4.2011) l'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, limitando l'affidamento in esclusiva al “fornitore del servizio universale” (ossia Controparte_3 unicamente a: “a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Tale norma è stata successivamente abrogata (con decorrenza dal 10.9.2017), dall'art. 1, comma 57, lett. b), legge n. 124/2017, che ha conseguentemente soppresso definitivamente l'attribuzione in via esclusiva alla società quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi Controparte_3
inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 201, D.Lgs. n.
285/1992.
Anche nel vigore dell'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, nella sua ultima versione prima della richiamata abrogazione, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente la riserva della notifica a mezzo posta a nel quadro della progressiva liberalizzazione del mercato dei Controparte_3
servizi postali previsto dalla Direttiva 97/67/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 261/1999, e, successivamente, dalla Direttiva 2008/6/CE, recepita dal D.Lgs. n. 58/2011, limitandola ai soli atti giudiziari, oltre che a quelli relativi alle violazioni del Codice della Strada.
Tale indirizzo restrittivo è stato segnatamente seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione che, in tema di notifica delle ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi della legge n. 689/1981, hanno escluso l'applicabilità della riserva in favore del fornitore del servizio postale universale prevista dall'art. 4,
D.Lgs. n. 261/1999 alla notifica tali provvedimenti, osservando come, a prescindere dal riferimento alle modalità di notifica di cui alla legge n. 890/1982 – contenuto, per le ordinanze-ingiunzione, nell'art. 18, legge n. 689/1981 - “decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della
L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo… e non già giudiziario, e non concerne violazioni del Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata” (Cass., SS.UU., 26.3.2019, n. 8416).
Non trattandosi, pertanto, nel caso che occupa, né di atto giudiziario, né di verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, non può ritenersi applicabile la riserva prevista dall'art. 4, D.Lgs.
n. 261/1999, vigente ratione temporis (ossia nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 58/2011), con riferimento alla notifica del preavviso di fermo, avvenuta il 24.10.2014.
E' stato, del resto, anche chiarito che, sempre nel vigore dell'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, prima della sua abrogazione, la notifica di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non già inesistente, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva
2008/6/CE è prevista la possibilità di tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri una oggettiva giustificazione ostativa (l'astratta compatibilità di tale notifica col complessivo sistema normativo esclude quindi che si possa parlare di inesistenza); ne discende che detta nullità viene sanata per raggiungimento dello scopo allorquando la parte destinataria della notifica si costituisca in giudizio (Cass., SS.UU., 10.1.2020, n. 299).
I predetti principi sono stati, del resto, confermati da più recente giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento a fattispecie, del tutto analoghe a quella che occupa, in cui la notifica dell'atto amministrativo era stata tentata dal messo notificatore presso l'indirizzo del destinatario, temporaneamente assente, e si era poi proceduto all'invio della raccomandata informativa tramite servizio postale privato.
Nel ribadire la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58/2011, tramite operatore postale privato, la S.C. ha, peraltro, chiarito come il principio affermato dalla pronuncia a SS.UU. n. 299/2020 (sopra cit.) – secondo cui è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della Direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017 – “non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017” (Cass., Sez. VI-5, 18.1.2022,
n. 1357, la quale ha così cassato la sentenza della C.T.R. impugnata là ove aveva ritenuto insussistente la notifica completata – peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto – con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale tramite il licenziatario privato;
v. anche Cass., Sez. V, 20.7.2020, n. 15360, sul chiarito presupposto che la fattispecie all'esame atteneva alla notifica tramite posta privata di atto impositivo tributario, al di fuori, quindi, della fattispecie della notifica per mezzo di posta privata di ricorso giurisdizionale).
Non essendo stata contesta dal ricorrente la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
005420229000824326/000 (avvenuta in data 19.4.2022) e neppure dei sottesi avvisi di addebito n.
35420120000598776000 (in data 23.6.2012), n. 35420120002023603000 (in data 28.1.2013),
35420130001429590000 (in data 9.1.2014) ed una volta accertata, peraltro, la regolarità della notifica del preavviso di fermo n. 05480201400000589000, ne discende l'inammissibilità di quei vizi che il ricorrente aveva l'onere di censurare nei termini decadenziali di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999 e all'art. 617 c.p.c.
Va, al riguardo, osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti forme di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (quali contestazioni sull'an e sul quantum; eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito avvenuti prima della notifica della cartella o dell'avviso di addebito;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo) ai sensi dell'art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (in virtù del richiamo alle forme ordinarie di opposizione contenuto nell'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999) non sottoposta a termini di decadenza, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche al difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo quali prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni, in relazione a motivi attinenti la regolarità formale del titolo esecutivo, degli atti della riscossione e della stessa procedura di riscossione (Trib. Catania, Sez. Lav., 19.1.2018;
Trib. Roma, Sez. Lav. 1.3.2017).
Alla luce delle predette considerazioni, nel caso di specie, sono inammissibili i lamentati vizi di decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art 6, lett. c), D.Lgs. n. 46/1999 e per tardiva della notifica della cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di vizi formali degli avvisi di addebito in contestazione da far valere come tali mediante opposizione agli atti esecutivi nel termine decadenziale di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Per altro verso, deve ritenersi infondata anche la dedotta prescrizione (quinquennale) dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, che, se intesa quale fatto estintivo maturato anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, andava contestata con la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione, entro il relativo termine decadenziale dalla notifica;
quanto, invece, alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito in questione, deducibile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è di palmare evidenza come il termine quinquennale non sia decorso tra la notifica del degli stessi (avviso di addebito n.
35420120000598776000 in data 23.6.2012; avviso di addebito n. 35420120002023603000 in data
28.1.2013; avviso di addebito n. 35420130001429590000 in data 9.1.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 005420229000824326/000 (avvenuta in data 19.4.2022), avendo dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi, Controparte_1
anche in aggiunta al preavviso di fermo, come osservato validamente notificato il 24.10.2014.
Risulta, infatti, documentata la regolare notifica da parte di delle seguenti intimazioni di CP_4
pagamento:
1) n. 05420159000704967000 notificata il 20.8.2015 (con le medesime modalità del preavviso di fermo n. 05480201400000589000, per la cui validità si rimanda a quanto già poc'anzi osservato), avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n.
35420120000598776000 e n. 35420130001429590000;
2) n. 05420169000631459000 notificata a mezzo pec il 4.4.2016, avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000 e n.
35420130001429590000;
3) n. 05420189003335200000 notificata a mezzo pec il 15.10.2018, avente ad oggetto, tra gli atri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000 e n.
35420130001429590000;
4) n. 05420199001581018000 notificata a mezzo pec il 26.4.2019, avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000 e n.
35420130001429590000;
5) n. 05420229000824326/000 notificata a mezzo pec il 19.4.2022, avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. CP_5
35420120002023603000 e n. 35420130001429590000.
Destituita di fondamento è poi la tesi del ricorrente secondo cui la nullità della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000 sarebbe coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 1/2023 emessa il 10.1.2023 nel giudizio iscritto al n.
1379/2022 R.G.
Va, infatti, osservato che il preavviso di fermo in questione, nel giudizio n. 1379/2022 R.G, è stato impugnato per la parte relativa ai crediti di competenza del Giudice di Pace ed, in funzione di ciò, la sentenza n. 1/2023 richiamata da controparte ha accertato incidenter tantum la ritenuta invalidità della notifica eseguita a mezzo di operatore postale privato, tanto che nel dispositivo di quella pronuncia si legge: “Il G.d.P. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigetta le eccezioni svolte dalla parte convenuta;
accoglie parzialmente la domanda attrice
e per l'effetto annulla il preavviso di fermo n. 0548201400000589000 del 16/06/2014, limitatamente alle cartelle esattoriali: nn. 0540110007112749000, 05420120013900520000 e
05420130004254678000. Dichiara la propria incompetenza per materia della cartella esattoriale n.
054201200020236030000 in favore del Tribunale di Avezzano da riassumere nei termini di legge”.
Né potrebbe sostenersi che l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 005420229000824326/000, qui impugnata, sarebbe coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di
Avezzano n. 2/2023 emessa il 10.1.2023, nel giudizio iscritto al n. 1345/22 R.G.
La sentenza in questione, infatti, attiene all'opposizione sì avverso la medesima intimazione di pagamento, ma relativamente ad altre cartelle in essa elencate, diverse da quelle (rectius: dagli avvisi di addebito) oggetto del presente giudizio e relative a crediti di differente natura, ossia a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (non a caso contestate in quella diversa sede).
Tanto è vero che nel dispositivo della sentenza n. 2/2023 da ultimo richiamata, il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda proposta da dichiarando “la prescrizione del Parte_1
diritto di credito della cartella n. 0542013004254678000, con conseguente parziale annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata n. 05420229000824326/000”.
Va sul punto, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento ha funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando l'azione esecutiva c.d. esattoriale.
Orbene non v'è dubbio che a fronte di un precetto intimante una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il giudice non debba dichiarare la nullità totale dello stesso, dovendosi limitare a dichiarare, invece, la nullità o l'inefficacia parziale per la sola somma eccedente. Ne consegue che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (v. Trib. Cassino, 26.7.2016; Trib.
Frosinone, 7.7.2016). E' ben possibile anche che l'opposizione all'esecuzione riguardi solo una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento ed, in tal caso, l'intimazione rimane valida per la somma non oggetto di contestazione dall'opponente (Cass., Sez. III, 10.12.2013, n. 27538).
Non può pertanto sostenersi che l'accertamento (in altri giudizi) dell'insussistenza del credito portato da altre cartelle, egualmente sottese alla medesima intimazione di pagamento n.
005420229002186368/000, travolga di per sé anche la validità di quest'ultima.
Infondato è, infine, il dedotto difetto di motivazione nonché degli elementi essenziali dell'intimazione di pagamento n. 005420229002186368/000. L'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, commi 2 e 3, D.P.R. n. 602/1973 che così dispongono: “
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Ne discende che l'avviso di intimazione è un atto vincolato in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
E', quindi, sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 9.11.2018, n. 28689), né l'avviso di intimazione può ritenersi annullabile a causa dell'insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass., Sez V, 4.7.2022, n. 21065).
Orbene, l'intimazione in contestazione non risulta difforme dal modello ministeriale ed, in particolare, reca adeguata motivazione mediante riferimento dettagliato alle singole cartelle di pagamento ad esso sottese.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.773,70, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte resistente, avv. Carla
Traficante, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 19 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 599/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valerio Alfonsi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Carla Traficante
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per proporre opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 005420229000824326/000 emessa da Controparte_1
e notificatagli in data 19.4.2022, nonché, in particolare, dei sottesi avvisi di addebito
[...]
n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000, 35420130001429590000.
Il ricorrente deduceva, in particolare, la nullità ed inesistenza dell'intimazione di pagamento impugnata poiché avente ad oggetto, tra gli altri, sia i predetti avvisi di addebito, sia le cartelle di pagamento n. 05420120004039987000 e n. 05420130004254678000, già presupposto del preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000, nullo ed inesistente per vizio insanabile della procedura notificatoria, in quanto affidata ad operatore di poste private Nexive Tnt Traco;
che, attesa la nullità/inesistenza della notifica di tale notifica, era maturata la prescrizione dei crediti oggetto dei predetti avvisi di addebito sottesi anche all'intimazione di pagamento impugnata;
che la stessa intimazione di pagamento era travolta dall'invalidità/inesistenza degli atti presupposti. Deduceva, inoltre, la decadenza ex art. 25, D.P.R. n. 602/1973, per non essere le predette cartelle notificante entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
il difetto di motivazione dell'intimazione in violazione dell'art. 7 dello Stato del Contribuente (legge n. 212/2000) e dell'art. 3, legge proc. amm. (legge n. 241/1990); l'illegittimità per violazione degli artt. 21-septies e 21-octies della legge n. 241/1990.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto in quanto infondato.
La causa veniva istruita sulla documentazione depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto. Parte_1
Assume il ricorrente che l'intimazione di pagamento impugnata, di cui non contesta la notifica, sarebbe invalida in quanto ad essa sarebbero sottese cartelle di pagamento e avvisi di addebito già presupposto anche del preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000, tuttavia nullo e/o inesistente in quanto notificato a mezzo di operatore postale privato.
La tesi non può essere condivisa.
Anche un'eventuale nullità e/o inesistenza della notifica del preavviso di fermo richiamato non sarebbe giammai idonea a travolgere la validità dell'intimazione di pagamento qui impugnata sulla mera base della comunanza di alcuni atti ad essi sottesi, non potendosi sostenere una sorta di invalidità doppiamente derivata (dall'atto consequenziale, costituito dal preavviso di fermo, agli atti presupposti, costituiti dalle cartelle e dagli avvisi di addebito, e da questi ultimi di nuovo al diverso atto consequenziale costituito dall'intimazione di pagamento).
Ad ogni modo, la dedotta inesistenza o nullità della notifica relativa al preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000, in quanto eseguita a mezzo di operatore postale privato
(Nexive Tnt Traco) è destituita di fondamento.
Lo stesso ricorrente ha prodotto in giudizio copia dell'atto impugnato, notificato in data 24.10.2014.
Va chiarito che tale notificazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, prima parte, D.P.R. n.
602/1973, a mezzo di messo notificatore (con deposito dell'avviso in comune e affissione alla porta dell'indirizzo di destinazione, attesa la temporanea assenza del destinatario), mentre a mezzo di poste private (Nexive S.p.A.) è stato eseguito l'invio della raccomandata informativa nn.
EQU731018519545, prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600/1973 (al quale fa rinvio l'art. 26, ult. comma, D.P.R. n. 602/1973), anch'esse depositata dallo stesso ricorrente.
Orbene, con riguardo alla regolarità di tali notifiche va in particolare osservato quanto segue. L'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale (espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell' , da , includendo tra i servizi ad esso riservati CP_2 Controparte_3
“gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”.
Alla predetta Direttiva del 1997 è, poi, seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con il D.Lgs. n.
58/2011, che ha modificato (con decorrenza dal 30.4.2011) l'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, limitando l'affidamento in esclusiva al “fornitore del servizio universale” (ossia Controparte_3 unicamente a: “a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Tale norma è stata successivamente abrogata (con decorrenza dal 10.9.2017), dall'art. 1, comma 57, lett. b), legge n. 124/2017, che ha conseguentemente soppresso definitivamente l'attribuzione in via esclusiva alla società quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi Controparte_3
inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell'art. 201, D.Lgs. n.
285/1992.
Anche nel vigore dell'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, nella sua ultima versione prima della richiamata abrogazione, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente la riserva della notifica a mezzo posta a nel quadro della progressiva liberalizzazione del mercato dei Controparte_3
servizi postali previsto dalla Direttiva 97/67/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 261/1999, e, successivamente, dalla Direttiva 2008/6/CE, recepita dal D.Lgs. n. 58/2011, limitandola ai soli atti giudiziari, oltre che a quelli relativi alle violazioni del Codice della Strada.
Tale indirizzo restrittivo è stato segnatamente seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione che, in tema di notifica delle ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi della legge n. 689/1981, hanno escluso l'applicabilità della riserva in favore del fornitore del servizio postale universale prevista dall'art. 4,
D.Lgs. n. 261/1999 alla notifica tali provvedimenti, osservando come, a prescindere dal riferimento alle modalità di notifica di cui alla legge n. 890/1982 – contenuto, per le ordinanze-ingiunzione, nell'art. 18, legge n. 689/1981 - “decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della
L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo… e non già giudiziario, e non concerne violazioni del Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata” (Cass., SS.UU., 26.3.2019, n. 8416).
Non trattandosi, pertanto, nel caso che occupa, né di atto giudiziario, né di verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, non può ritenersi applicabile la riserva prevista dall'art. 4, D.Lgs.
n. 261/1999, vigente ratione temporis (ossia nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 58/2011), con riferimento alla notifica del preavviso di fermo, avvenuta il 24.10.2014.
E' stato, del resto, anche chiarito che, sempre nel vigore dell'art. 4, D.Lgs. n. 261/1999, prima della sua abrogazione, la notifica di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non già inesistente, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva
2008/6/CE è prevista la possibilità di tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri una oggettiva giustificazione ostativa (l'astratta compatibilità di tale notifica col complessivo sistema normativo esclude quindi che si possa parlare di inesistenza); ne discende che detta nullità viene sanata per raggiungimento dello scopo allorquando la parte destinataria della notifica si costituisca in giudizio (Cass., SS.UU., 10.1.2020, n. 299).
I predetti principi sono stati, del resto, confermati da più recente giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento a fattispecie, del tutto analoghe a quella che occupa, in cui la notifica dell'atto amministrativo era stata tentata dal messo notificatore presso l'indirizzo del destinatario, temporaneamente assente, e si era poi proceduto all'invio della raccomandata informativa tramite servizio postale privato.
Nel ribadire la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 58/2011, tramite operatore postale privato, la S.C. ha, peraltro, chiarito come il principio affermato dalla pronuncia a SS.UU. n. 299/2020 (sopra cit.) – secondo cui è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della Direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124/2017 – “non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017” (Cass., Sez. VI-5, 18.1.2022,
n. 1357, la quale ha così cassato la sentenza della C.T.R. impugnata là ove aveva ritenuto insussistente la notifica completata – peraltro ad iniziativa del messo comunale incaricato, una volta non rinvenuto il destinatario della notifica presso il domicilio indicato perché temporaneamente assente, in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto – con spedizione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale tramite il licenziatario privato;
v. anche Cass., Sez. V, 20.7.2020, n. 15360, sul chiarito presupposto che la fattispecie all'esame atteneva alla notifica tramite posta privata di atto impositivo tributario, al di fuori, quindi, della fattispecie della notifica per mezzo di posta privata di ricorso giurisdizionale).
Non essendo stata contesta dal ricorrente la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
005420229000824326/000 (avvenuta in data 19.4.2022) e neppure dei sottesi avvisi di addebito n.
35420120000598776000 (in data 23.6.2012), n. 35420120002023603000 (in data 28.1.2013),
35420130001429590000 (in data 9.1.2014) ed una volta accertata, peraltro, la regolarità della notifica del preavviso di fermo n. 05480201400000589000, ne discende l'inammissibilità di quei vizi che il ricorrente aveva l'onere di censurare nei termini decadenziali di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999 e all'art. 617 c.p.c.
Va, al riguardo, osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ed in genere per quelle non tributarie, prevede le seguenti forme di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (quali contestazioni sull'an e sul quantum; eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito avvenuti prima della notifica della cartella o dell'avviso di addebito;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo) ai sensi dell'art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (in virtù del richiamo alle forme ordinarie di opposizione contenuto nell'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999) non sottoposta a termini di decadenza, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche al difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo quali prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni, in relazione a motivi attinenti la regolarità formale del titolo esecutivo, degli atti della riscossione e della stessa procedura di riscossione (Trib. Catania, Sez. Lav., 19.1.2018;
Trib. Roma, Sez. Lav. 1.3.2017).
Alla luce delle predette considerazioni, nel caso di specie, sono inammissibili i lamentati vizi di decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art 6, lett. c), D.Lgs. n. 46/1999 e per tardiva della notifica della cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di vizi formali degli avvisi di addebito in contestazione da far valere come tali mediante opposizione agli atti esecutivi nel termine decadenziale di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Per altro verso, deve ritenersi infondata anche la dedotta prescrizione (quinquennale) dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, che, se intesa quale fatto estintivo maturato anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, andava contestata con la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione, entro il relativo termine decadenziale dalla notifica;
quanto, invece, alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito in questione, deducibile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è di palmare evidenza come il termine quinquennale non sia decorso tra la notifica del degli stessi (avviso di addebito n.
35420120000598776000 in data 23.6.2012; avviso di addebito n. 35420120002023603000 in data
28.1.2013; avviso di addebito n. 35420130001429590000 in data 9.1.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 005420229000824326/000 (avvenuta in data 19.4.2022), avendo dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi, Controparte_1
anche in aggiunta al preavviso di fermo, come osservato validamente notificato il 24.10.2014.
Risulta, infatti, documentata la regolare notifica da parte di delle seguenti intimazioni di CP_4
pagamento:
1) n. 05420159000704967000 notificata il 20.8.2015 (con le medesime modalità del preavviso di fermo n. 05480201400000589000, per la cui validità si rimanda a quanto già poc'anzi osservato), avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n.
35420120000598776000 e n. 35420130001429590000;
2) n. 05420169000631459000 notificata a mezzo pec il 4.4.2016, avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000 e n.
35420130001429590000;
3) n. 05420189003335200000 notificata a mezzo pec il 15.10.2018, avente ad oggetto, tra gli atri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000 e n.
35420130001429590000;
4) n. 05420199001581018000 notificata a mezzo pec il 26.4.2019, avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. 35420120002023603000 e n.
35420130001429590000;
5) n. 05420229000824326/000 notificata a mezzo pec il 19.4.2022, avente ad oggetto, tra gli altri atti, gli avvisi di addebito n. 35420120000598776000, n. CP_5
35420120002023603000 e n. 35420130001429590000.
Destituita di fondamento è poi la tesi del ricorrente secondo cui la nullità della notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 05480201400000589000 sarebbe coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 1/2023 emessa il 10.1.2023 nel giudizio iscritto al n.
1379/2022 R.G.
Va, infatti, osservato che il preavviso di fermo in questione, nel giudizio n. 1379/2022 R.G, è stato impugnato per la parte relativa ai crediti di competenza del Giudice di Pace ed, in funzione di ciò, la sentenza n. 1/2023 richiamata da controparte ha accertato incidenter tantum la ritenuta invalidità della notifica eseguita a mezzo di operatore postale privato, tanto che nel dispositivo di quella pronuncia si legge: “Il G.d.P. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigetta le eccezioni svolte dalla parte convenuta;
accoglie parzialmente la domanda attrice
e per l'effetto annulla il preavviso di fermo n. 0548201400000589000 del 16/06/2014, limitatamente alle cartelle esattoriali: nn. 0540110007112749000, 05420120013900520000 e
05420130004254678000. Dichiara la propria incompetenza per materia della cartella esattoriale n.
054201200020236030000 in favore del Tribunale di Avezzano da riassumere nei termini di legge”.
Né potrebbe sostenersi che l'invalidità dell'intimazione di pagamento n. 005420229000824326/000, qui impugnata, sarebbe coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di
Avezzano n. 2/2023 emessa il 10.1.2023, nel giudizio iscritto al n. 1345/22 R.G.
La sentenza in questione, infatti, attiene all'opposizione sì avverso la medesima intimazione di pagamento, ma relativamente ad altre cartelle in essa elencate, diverse da quelle (rectius: dagli avvisi di addebito) oggetto del presente giudizio e relative a crediti di differente natura, ossia a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (non a caso contestate in quella diversa sede).
Tanto è vero che nel dispositivo della sentenza n. 2/2023 da ultimo richiamata, il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda proposta da dichiarando “la prescrizione del Parte_1
diritto di credito della cartella n. 0542013004254678000, con conseguente parziale annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata n. 05420229000824326/000”.
Va sul punto, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento ha funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando l'azione esecutiva c.d. esattoriale.
Orbene non v'è dubbio che a fronte di un precetto intimante una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il giudice non debba dichiarare la nullità totale dello stesso, dovendosi limitare a dichiarare, invece, la nullità o l'inefficacia parziale per la sola somma eccedente. Ne consegue che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (v. Trib. Cassino, 26.7.2016; Trib.
Frosinone, 7.7.2016). E' ben possibile anche che l'opposizione all'esecuzione riguardi solo una parte della somma per cui vi è stata intimazione di pagamento ed, in tal caso, l'intimazione rimane valida per la somma non oggetto di contestazione dall'opponente (Cass., Sez. III, 10.12.2013, n. 27538).
Non può pertanto sostenersi che l'accertamento (in altri giudizi) dell'insussistenza del credito portato da altre cartelle, egualmente sottese alla medesima intimazione di pagamento n.
005420229002186368/000, travolga di per sé anche la validità di quest'ultima.
Infondato è, infine, il dedotto difetto di motivazione nonché degli elementi essenziali dell'intimazione di pagamento n. 005420229002186368/000. L'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50, commi 2 e 3, D.P.R. n. 602/1973 che così dispongono: “
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Ne discende che l'avviso di intimazione è un atto vincolato in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
E', quindi, sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., Sez. V, 9.11.2018, n. 28689), né l'avviso di intimazione può ritenersi annullabile a causa dell'insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato (Cass., Sez V, 4.7.2022, n. 21065).
Orbene, l'intimazione in contestazione non risulta difforme dal modello ministeriale ed, in particolare, reca adeguata motivazione mediante riferimento dettagliato alle singole cartelle di pagamento ad esso sottese.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.773,70, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte resistente, avv. Carla
Traficante, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 19 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia