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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 162/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. LUPIS DOMENICO MARIA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. LUPIS DOMENICO MARIA
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. Controparte_1
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte e : rimettere Parte_1 Parte_2 preliminarmente la causa sul ruolo ai fini della riapertura dell'istruttoria e per l'ammissione dei mezzi di prova illegittimamente pretermessi in primo grado, con conseguente espletamento dell'attività istruttoria omessa;
nel merito ed in riforma della sentenza n. 914/2019 del Tribunale Civile di Locri, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della domanda di pagamento avanzata dall'avv. e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare l'irrepetibilità della somma di complessivi € 41.484,01
(comprensivo delle spese e degli ulteriori accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo), di cui € 12.760,08 ad esclusivo carico di Parte_1
e di € 28.723,93 a carico solidale di
[...] Parte_1
e in subordine, accertare e dichiarare, sempre in riforma Parte_2 dell'impugnata sentenza, l'irrepetibilità della somma di € 11.972,39 relativa al giudizio n. 192/2007 R.G. (conclusosi in data 02.02.2009) e di euro 5.215,18, Controparte_2
oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA per come calcolati dallo stesso avv. , CP_1 relativa al giudizio n. 2172/2005 R.G. Cassazione (conclusosi nell'anno 2007), per intervenuta prescrizione presuntiva del credito dell'avv. nei confronti dei CP_1
germani ; in via gradata, accertare e dichiarare, ancora in riforma dell'impugnata Pt_1 sentenza, l'irrepetibilità della somma di € 6.882,95 (di cui 785,00 per diritti, 405,45 per spese e 5.692,50 di onorari), oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA per come calcolati, relativa al giudizio n. 310/2008 R.G. Corte d'Appello di ME, non patrocinato dall'avv. ; in estremo subordine, accertare e dichiarare, ancora in CP_1
riforma della impugnata sentenza, che il calcolo delle somme, così come effettuato dall'avv. è errato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme dovute CP_1 sono, in realtà, corrispondenti a quelle debitamente ricalcolate nell'ambito dalla CTP a firma del dott. Commercialista , ritualmente depositata ed i cui Persona_1
risultati non sono MAI stati contestati da controparte, sulla base del reale valore delle controverse stesse e di tutta la documentazione prodotta da parte appellata, anche eventualmente previa nomina di C.T.U. da disporsi in seno alla richiesta riapertura dell'istruttoria; rigettare l'appello incidentale proposto dall'avv. , poiché CP_1
infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite per entrambe le fasi del giudizio.
per : a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avanzato da Controparte_1
e ; b) in accoglimento dell'incidentale appello avanzato Parte_1 Parte_2
dal deducente, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie parzialmente l'opposizione proposta in primo grado dagli odierni appellanti pag. 2/13 principali e revoca il decreto ingiuntivo n. 243/2015 emesso dal Tribunale di Locri e, per l'effetto: b1) confermare l'anzidetto medesimo decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge anche quanto alla condanna dei sigg.ri al pagamento delle Pt_1
spese e dei compensi dei due gradi del giudizio di opposizione;
b2) in via subordinata, salvo gravame, rideterminare in euro 29.238,63 (30.600,68 – 1.362,05), l'importo dovuto in solido da e (a fronte del minore importo di Parte_1 Parte_2
euro 28,723,93 erroneamente liquidato per il medesimo titolo nella sentenza di primo grado) oltre interessi, mantenendo ferma la condanna di al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 12.760,08, oltre interessi;
sempre con vittoria di spese e compensi di causa relativi al doppio grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 11.12.2015 gli avvocati proponevano opposizione al DI n. 243/2015, con il quale veniva ingiunto Pt_1 il pagamento della somma di € 12.760,08 nei confronti dell'Avv. e Parte_1 della ulteriore somma di € 30.600,68 in solido nei confronti di entrambi gli opponenti, a titolo di compensi professionali in favore di , difensore nei Controparte_1 procedimenti: 1) n. 192/2007 R.G. –Sezione staccata di Reggio Controparte_2
Calabria; 2) n. 2172/2005 R.G. Cassazione e successivo n. 310/2008 R.G. Corte
d'Appello di ME;
3) n. 39/2009 R.G. Corte d'Appello di Reggio Calabria;
4) n.
369/2011 R.G. Tribunale di Locri;
5) n. 908/2011 R.G. Tribunale di Locri;
6) n.
381/2011 R.G. Giudice di Pace di Locri.
Gli opponenti contestavano la sussistenza della prova scritta, ed eccepivano la prescrizione presuntiva del credito rispetto ai compensi richiesti per il giudizio dinanzi al Tar Calabria, conclusosi nel 2009, e dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi nel
2007, e contestava la richiesta per gli altri giudizi in cui la controparte era l'
[...]
(n. 39/2009 RG Corte d'appello di Reggio Controparte_3
Calabria, nn. 369/2011 e 908/2011 RG Tribunale di Locri e n. 381/2011 Giudice di Pace di Locri), avendo l'opposto dichiarato di non aver nulla da pretendere. Rispetto agli ulteriori giudizi, gli opponenti eccepivano l'inadempimento (giudizi pendente dinanzi alla Corte d'appello di ME e giudizi contro ). Inoltre, gli opponenti CP_4
pag. 3/13 spiegavano domanda riconvenzionale per la somma di € 3.526,26, differenza tra l'importo preteso dall'avv. per compensi rispetto alla somma liquidata in CP_1
sentenza ed incassata dagli opponenti a seguito di procedura esecutiva. In subordine, gli opponenti chiedevano la compensazione di detta somma con i compensi richiesti nel decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'avv. , il quale contestava le affermazioni degli Controparte_1
opponenti, produceva documentazione relativa alle prestazioni professionali svolte e facendo rilevare che la difesa degli opponenti era in contrasto con l'eccezione di prescrizione, che comunque non potrebbe applicarsi ai compensi relativi al giudizio di legittimità, posto che lo stesso proseguiva al momento della revoca del mandato
(23.03.2012) dinanzi alla Corte d'appello di ME. L'opposto precisava che le somme ricevute dagli opponenti e derivanti dalla esecuzione della sentenza nei confronti dell'IDSC erano state corrisposte a titolo di parziale pagamento di altri compensi, regolarmente fatturati e non inseriti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Rigettate le richieste di prova articolate dalle parti, con sentenza n. 914/2019 il
Tribunale di Locri riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, accoglieva parzialmente l'opposizione rispetto al solo giudizio 908/2011 RG Tribunale di Locri, per cui rideterminava l'importo in € €.12.760,08 a carico solo di
[...]
e di €.28.723,93 a carico solidale di e Parte_1 Parte_1 Parte_2
rigettando per il resto l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
Con atto di citazione notificato il 5.3.2020, e proponevano Pt_2 Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, deducendo l'errata ricostruzione e travisamento dei fatti;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; motivazione inadeguata e/o insufficiente:
A. rispetto alla pronuncia di inammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva, perché per i due giudizi (dinanzi al Tar ed alla Corte di cassazione) gli CP_2
opponenti non avevano mai contestato il credito, come specificamente ribadito anche nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.;
pag. 4/13 B. per il rigetto parziale della eccezione di intervenuto pagamento dei compensi per tutti i giudizi con controparte , in base alle dichiarazioni rese dall'avv. nella CP_4 CP_1
missiva diretta allo zio degli opponenti;
C. per il mancato esame delle specifiche contestazioni mosse alle parcelle, sia per l'indicazione di valore sia per l'assenza di prova dello svolgimento delle prestazioni fatturate, nonché per non aver utilizzato la consulenza di parte opponente, non contestata dall'opposto;
D. per aver rigettato la domanda riconvenzionale, pur non essendo dimostrata la sussistenza di un credito professionale dell'opposto.
Gli appellanti concludevano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, o in subordine la riduzione delle somme mediante compensazione.
Si costituiva l'appellato, che contestava l'appello, ritenendolo inammissibile ed infondato, e in via incidentale proponeva appello avverso il capo della sentenza che ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi
(n. 908/2011 RG Tribunale di Locri) non dovesse essere ricompreso nel novero dei
“giudizi definiti” e che pertanto erroneamente il giudice di primo grado avesse escluso detti compensi, peraltro commettendo anche un errore di calcolo in danno dell'avv.
. CP_1
Con ordinanza del 1.10.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che si andranno ad illustrare.
Occorre evidenziare che le richieste istruttorie avanzate nelle conclusioni in appello non sono ammissibili. Nel corso del giudizio di primo grado, le richieste istruttorie non sono state reiterate, al contrario di tutte le altre richieste ed eccezioni, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.3.2019, dovendosi pertanto ritenere che gli opponenti vi avessero rinunciato.
pag. 5/13 Né il rigetto delle richieste istruttorie è stato oggetto di motivo di appello, e difatti gli appellanti hanno indicato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori solo nelle conclusioni, mentre i motivi della reiterazione della richiesta istruttoria e della illegittimità dell'ordinanza di rigetto sono stati esplicitati nella comparsa conclusionale.
2.1. Passando al merito, si osserva che gli opponenti hanno specificato, nell'atto di opposizione e nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., che non vi è nessuna contestazione in merito ai compensi relativi ai giudizi 1) e 2) indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (n. 192/2007 R.G. T.A.R. –Sezione staccata di Reggio CP_2
Calabria; n. 2172/2005 R.G. Cassazione, escluso il successivo n. 310/2008 R.G. Corte
d'Appello di ME), affermando anzi di aver già corrisposto il relativo compenso e sollevando, solo rispetto a questi, l'eccezione di compensazione.
Le contestazioni in merito alla esistenza di prova scritta sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, alla gratuità di alcuni incarichi ed all'inadempimento si riferiscono ad altri giudizi, ossia ai giudizi che vedono come controparte l' e il giudizio CP_4 dinanzi alla Corte d'appello di ME.
Tanto si ricava dalla lettura del punto 5 della seconda pagina dell'atto di opposizione
(agisce in giudizio nella consapevolezza di aver ricevuto gli interi importi per cui è causa), del paragrafo I (pagine3-4) dove, nel contestare le voci delle parcelle, si specifica che gli opponenti avevano “a suo tempo assolto ogni obbligazione nei confronti del professionista”, per poi essere chiaramente indicata al paragrafo II. In verità, tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti sono compatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva, visto che il leitmotiv dell'opposizione è, appunto, che i compensi sono già stati in precedenza corrisposti.
Non è convincente, quindi, la motivazione della sentenza di primo grado, che ricava l'inammissibilità dell'eccezione dal tenore delle eccezioni di merito, incompatibili con l'affermazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, visto che dette eccezioni sono state sollevate con riferimento solo ad alcuni giudizi, per i quali non può essersi verificata alcuna prescrizione, e che il motivo principale dell'opposizione è
l'intervenuto pagamento di tutti i compensi.
La specificazione contenuta nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. degli opponenti non costituisce l'ammissione della iniziale contestazione del credito, con pag. 6/13 conseguente modifica della domanda, ma una precisazione della stessa a seguito delle difese della controparte.
Non si può, infatti, pretendere che nell'opposizione si precisi costantemente e per ogni affermazione che devono essere esclusi i due giudizi per i quali viene eccepita la prescrizione presuntiva, essendo invece evidente da una lettura attenta dell'atto che le eccezioni incompatibili con la prescrizione attengono ad altri giudizi.
Ritenuta, pertanto, ammissibile l'eccezione, questa può essere accolta rispetto al giudizio indicato al n. 1 (n. 192/2007 R.G. T.A.R. –Sezione staccata di Reggio CP_2
Calabria) conclusosi nel 2009, poiché alla data della richiesta del pagamento dei compensi del 8.6.2013 era certamente decorso il termine triennale di cui all'art. 2956
c.c.
Il termine non era invece maturato per il giudizio n. 2172/2005 R.G. Cassazione, trattandosi di giudizio che è proseguito a seguito di rimessione (n. 310/2008 R.G. Corte
d'Appello di ME) ed era ancora pendente al momento della revoca del mandato nel
2012. Non può sostenersi che detto giudizio fosse irrevocabile per una fase, quella di legittimità, visto che la fase dinanzi alla Corte d'appello di ME era la prosecuzione del giudizio, e che proprio in quel processo dovevano essere liquidate le spese anche del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Ai fini della decorrenza della prescrizione, infatti, la prestazione del professionista si riferisce all'intero procedimento e si conclude con la definizione, determinata dalla irrevocabilità della sentenza, ovvero con la revoca del mandato.
2.2. Gli opponenti ritengono che l'avv. abbia rinunciato a tutti i compensi CP_1
relativi ai giudizi in cui la controparte è , affermando di aver già corrisposto i CP_4
relativi compensi, ovvero che in parte fossero gratuiti. Detta affermazione sarebbe provata dalla confessione stragiudiziale contenuta nella missiva del 15.3.2012 diretta a ed all'avv. Enrico Vinci del foro di ME, codifensore nel giudizio Parte_2 dinanzi alla Corte d'appello di ME.
L'avv. precisava nella predetta missiva che, a seguito della richiesta di CP_1
, non avrebbe più prestato la sua attività professionale e, in merito alla Parte_1
richiesta restituzione degli atti processuali, indicava lo stato in cui si trovavano i giudizi
(1. Corte d'appello di Reggio Calabria, 2. Tribunale di Locri opposizione agli atti pag. 7/13 esecutivi, 3. Giudice di pace di Locri, opposizione all'esecuzione, 4. Corte d'appello di
ME). L'avv. infine concludeva “Quanto al pagamento del mio CP_1
compenso, nulla da me è richiesto per i giudizi già definiti che vedono quale controparte l' . Quanto agli altri giudizi, stante i pregressi rapporti di cordialità ed Controparte_3
amicizia, potrai riferire ai tuoi nipoti che potranno provvedere quanto lo riterranno e nei modi che loro vorranno indicarmi”.
Il riferimento non è, come intendono gli appellanti, a tutti i giudizi in cui sia controparte l' , ma solo quelli già definiti, perché l'affermazione dell'avv. è chiara e CP_4 CP_1
non si presta a fraintendimenti sotto questo profilo. Certamente, non potevano essere definiti i giudizi dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria e quello dinanzi alla
Corte d'appello di ME (che costituisce la prosecuzione di quello dinanzi alla Corte di Cassazione), così come quello pendente dinanzi al Giudice di pace di Locri, poiché per questi giudizi non era avvenuta alcuna definizione.
Occorre, invece, verificare se con il termine “definiti” si debba intendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ovvero che l'avv. abbia CP_1
inteso riferirsi a giudizi conclusi, anche solo in una fase.
A parere di questa Corte, l'utilizzo del termine “definiti” nella missiva non va inteso in senso tecnico giuridico, ma va interpretato leggendo nell'insieme tutta la lettera, diretta ad un collega e con sentimento di amicizia e correttezza professionale, e cogliendo anche l'utilizzo del medesimo termine proprio con riferimento al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che viene indicato come “già favorevolmente definito con pronuncia di improcedibilità”. Si può pertanto ritenere che i procedimenti “definiti” per i quali l'avv. non richiede alcunché sono quelli decisi al momento della CP_1
missiva, sebbene con termini pendenti per appello o fase di merito, che sarebbero poi proseguiti con il patrocinio del nuovo difensore.
Si deve, pertanto, ritenere definito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi per la fase sommaria, poiché la fase di merito era solo eventuale e rispetto a questa l'attività del difensore era ormai cessata. Allo stesso modo deve ritenersi “definito”, nel senso inteso dalla missiva, il giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Locri (n. 369/2011 RG) definito con sentenza 257/2011, non ancora passata in giudicato.
pag. 8/13 D'altra parte, non avrebbe avuto alcun senso la specificazione “nulla da me è richiesto per i giudizi già definiti” se fosse riferita a quelli per i quali era intervenuto il pagamento e la relativa fatturazione. Se l'appellato avesse fatto riferimento ai giudizi per i quali aveva già percepito la parcella, avrebbe utilizzato altro termine, non una espressione che rimanda alla volontà di non richiedere alcun compenso per detti giudizi.
2.3. Gli appellanti contestano, inoltre, le somme richieste dall'avv. sia sotto il CP_1
profilo dello scaglione di valore sia per le attività contabilizzate, deducendo altresì
l'inadempimento del difensore rispetto al giudizio presso la Corte d'appello di ME.
La sentenza di primo grado motiva chiaramente sulla diligente esecuzione del mandato e sulla corretta indicazione dei compensi per detto giudizio, mentre fa un generico riferimento alla prova delle attività per le quali è richiesto il compenso ed al valore del giudizio.
La doglianza degli appellanti è infondata rispetto all'eccezione di inadempimento rispetto al giudizio dinanzi alla Corte d'appello di ME, visto che l'avv. CP_1
ha dimostrato di aver partecipato attivamente alla difesa, anche nei casi in cui non ha presenziato personalmente all'udienza, inviando le proprie considerazioni ed istruzioni al codifensore. Per gli altri giudizi, l'eccezione di inadempimento è formulata in modo del tutto generico, a fronte della documentata ed efficace attività del difensore.
La collaborazione offerta dagli appellati nell'approntare le difese per alcuni procedimenti (si veda l'email del 21.11.2011, che costituisce il seguito di una discussione avvenuta nello studio del difensore e si limita alla segnalazione di una sentenza utile per il contenzioso in atto) non incide in alcun modo sulla corretta esecuzione del mandato ovvero sulla necessità di retribuire la prestazione professionale del difensore, tanto più che i rapporti tra i germani e l'avv. erano Pt_1 CP_1
caratterizzati da amicizia ed informalità, ma non da gratuità, come si desume dalle modalità di pagamento e dal tenore della missiva del 15.3.2012, nonché dallo stesso contenuto della mail, che allude ad un rapporto tra assistito e difensore e non di partecipazione all'attività difensiva da parte dell'assistito.
In merito alla correttezza della richiesta rispetto al valore del giudizio ed all'attività prestata, occorre esaminare solo le parcelle relative ai giudizi a) n. 2172/2005 R.G.
Cassazione e successivo n. 310/2008 R.G. Corte d'Appello di ME;
b) n. 39/2009
pag. 9/13 R.G. Corte d'Appello di Reggio Calabria;
c) n. 381/2011 R.G. Giudice di Pace di Locri, evidenziando che l'avv. ha contestato le difese degli attuali appellanti anche CP_1
rispetto alle conclusioni tratte dal consulente di parte, per cui non vi è alcuna circostanza di fatto che possa essere considerata come ammessa dall'opposto.
Si deve, inoltre, evidenziare che la relazione di ctp ha rideterminato diritti ed onorari senza specificare le singole voci incluse o escluse, escludendo immotivatamente alcuni diritti, visto che per ogni giudizio di merito si deve liquidare almeno una consultazione con il cliente, e che la voce ricerca documenti può essere applicata quando vi sia stato deposito di documenti.
2.3.A. Partendo dalla parcella per il giudizio n. 2172/2005 R.G. Cassazione e per il successivo n. 310/2008 R.G. Corte d'Appello di ME, si deve osservare che è pacifico che dinanzi alla Corte di cassazione non competono diritti di procuratore (cfr.
Cass. sez. 3, ordinanza 29577 del 2008) mentre appare corretta la richiesta per le spese ed i diritti. Lo scaglione di valore utilizzato non è stato contestato e la quantificazione è coerente con l'importanza della questione e l'attività prestata. L'avv. ha CP_1
documentato gli esborsi sostenuti per il versamento del contributo unificato e spese postali. La dichiarazione di aver anticipato le spese è necessaria solo ai fini di richiedere la distrazione ex art. 93 c.p.c., per cui la sua assenza non costituisce ammissione di non averle anticipate. A fronte della documentazione sull'esborso delle spese vive e della spettanza delle spese per copie, spettava agli opponenti dimostrare di aver corrisposto al difensore un anticipo, e detta prova non è stata fornita nel corso del giudizio.
La medesima conclusione si può trarre per la parcella relativa al giudizio di rinvio presso la Corte d'appello di ME, in cui il difensore ha documentato di aver le attività per le quali ha richiesto il pagamento, calcolando i compensi per lo scaglione di valore indeterminabile ed applicando i diritti nella misura minima, limitatamente alle attività documentate o ricavabili dalla documentazione in atti, e gli onorari in misura media. Si devono escludere anche € 30,00 di spese per dattilografia, cancelleria e fotocopie varie, non documentate e pertanto da ritenersi incluse nelle spese forfetarie.
Si deve rideterminare il compenso richiesto dall'avv. per il procedimento CP_1
dinanzi alla Corte di cassazione ed alla Corte d'appello di ME in € 821,00 per pag. 10/13 diritti, € 9.887,50 per onorari, € 764,63 per spese, oltre spese forfetarie al 12,50%, pari ad € 1.338,56, per un totale di € 12.811,69.
2.3.B. Per il procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria (n. 39/2009
RG), si deve osservare che i diritti sono dovuti per tutte le voci indicate nella parcella, risultando documentate le attività ivi indicate, e sono stati correttamente calcolati applicando i diritti previsti per le cause di valore fino ad € 5.200,00, mentre gli onorari sono stati calcolati nella misura media, che appare adeguata.
Anche in questo caso, tra i diritti viene considerata almeno una consultazione con il cliente e la ricerca documentale, vista la produzione di documenti. Si devono escludere solo € 15,00 di spese per dattilografia, cancelleria e fotocopie varie, non documentate e pertanto da ritenersi incluse nelle spese forfetarie.
Il compenso per questo procedimento è pari, dunque, ad € 10,00 per spese, € 435,00 per diritti ed 620,00 per onorari, oltre € 131,88 di spese forfetarie, per un totale di €
1196,88.
2.3.C. Le medesime considerazioni possono essere ripetute per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Locri (381/2011 RG), visto che la parcella tiene conto del corretto valore del giudizio e conteggia i diritti per le attività documentate o ricavabili dagli atti di causa, e gli onorari in misura media. Anche in questo caso devono essere € 15,00 di spese per dattilografia, cancelleria e fotocopie varie, non documentate e pertanto da ritenersi incluse nelle spese forfetarie.
I compensi per questo procedimento sono pari ad € 10,00 per spese, € 372,00 per diritti ed € 405,00 per onorari, oltre € 97,13 per rimborso forfetario, per un totale di € 884,13.
2.4. Il quarto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
La domanda riconvenzionale proposta dagli originari opponenti è infondata e la motivazione del rigetto è indicata in modo chiaro e coerente con le risultanze istruttorie.
La tesi difensiva degli appellanti, pur suggestiva, non è aderente alla realtà dei fatti documentata in giudizio ed allegata dagli stessi opponenti. Nell'ipotesi in esame, il difensore non si è appropriato dell'intera somma spettante al cliente in esecuzione della sentenza, quindi trattenendo una somma ulteriore rispetto alle spese legali liquidate, ma
è stato il cliente a versare l'intero importo di una somma ricevuta in esecuzione di una pag. 11/13 sentenza, per pagare il compenso del giudizio cui detta sentenza si riferiva, nonché altri compensi spettanti al difensore.
Si tratta, evidentemente, di due situazioni non assimilabili in alcun modo, per cui la domanda di ripetizione sotto questo profilo è infondata. Inoltre, il pagamento contestato si riferisce a somme dovute per giudizi patrocinati dall'avv. e regolarmente CP_1
fatturati, per cui non sussiste il presupposto per la ripetizione né per la compensazione con le somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo. Il pagamento è stato effettuato nel 2011, per cui certamente non potevano esserci alcun riferimento a detti giudizi nella missiva del 2012.
Anche l'eccezione riferita alla fatturazione differita non coglie nel segno, poiché
l'eventuale violazione delle disposizioni in merito alla emissione delle fatture non incide sulla legittimità della richiesta dei compensi e non fa venir meno l'obbligo di retribuzione delle prestazioni professionali.
3. Dalle motivazioni sopra esposte si ricava agevolmente il rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellante, poiché i compensi per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi sono stati ritenuti inesigibili per i motivi esposti al paragrafo 2.2.
Il secondo motivo di appello, condizionato, resta invece assorbito dalla intervenuta rideterminazione del credito nei termini indicati al paragrafo 2.3.
4. L'appello deve, pertanto, essere parzialmente accolto, dovendosi rideterminare la somma dovuta dagli appellanti in solido in € 784,00 per spese vive, € 14.672,39 per compensi, compresivi di spese forfetarie e cpa, oltre iva (nella misura prevista al momento della fatturazione), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
5. L'accoglimento parziale dell'appello, con modifica solo parziale della sentenza di primo grado, consente la conferma della decisione sulle spese in primo grado e la compensazione delle spese anche per il presente giudizio. Difatti, la decisione di primo grado non è stata impugnata specificamente, avendo parte appellante chiesto la sua riforma solo in conseguenza della pretesa riforma della sentenza con accoglimento totale dell'appello, e non per ingiustizia della decisione. L'accoglimento parziale dell'appello della parte già parzialmente vittoriosa non consente la reformatio in peius della pronuncia sulle spese di primo grado, in difetto di appello dell'avv. sul CP_1
capo specifico. Le spese del presente grado vanno compensate, in ragione pag. 12/13 dell'accoglimento parziale della domanda dell'avv. e dell'accoglimento solo CP_1 parziale dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Controparte_1
914/2019, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1
e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_2 [...]
e in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. , della somma di € 784,00 per spese vive, € Controparte_1
14.672,39 per compensi, spese forfetarie e cpa, oltre iva, ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da e dichiara Controparte_1 assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 162/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. LUPIS DOMENICO MARIA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. LUPIS DOMENICO MARIA
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. Controparte_1
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte e : rimettere Parte_1 Parte_2 preliminarmente la causa sul ruolo ai fini della riapertura dell'istruttoria e per l'ammissione dei mezzi di prova illegittimamente pretermessi in primo grado, con conseguente espletamento dell'attività istruttoria omessa;
nel merito ed in riforma della sentenza n. 914/2019 del Tribunale Civile di Locri, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della domanda di pagamento avanzata dall'avv. e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare l'irrepetibilità della somma di complessivi € 41.484,01
(comprensivo delle spese e degli ulteriori accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo), di cui € 12.760,08 ad esclusivo carico di Parte_1
e di € 28.723,93 a carico solidale di
[...] Parte_1
e in subordine, accertare e dichiarare, sempre in riforma Parte_2 dell'impugnata sentenza, l'irrepetibilità della somma di € 11.972,39 relativa al giudizio n. 192/2007 R.G. (conclusosi in data 02.02.2009) e di euro 5.215,18, Controparte_2
oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA per come calcolati dallo stesso avv. , CP_1 relativa al giudizio n. 2172/2005 R.G. Cassazione (conclusosi nell'anno 2007), per intervenuta prescrizione presuntiva del credito dell'avv. nei confronti dei CP_1
germani ; in via gradata, accertare e dichiarare, ancora in riforma dell'impugnata Pt_1 sentenza, l'irrepetibilità della somma di € 6.882,95 (di cui 785,00 per diritti, 405,45 per spese e 5.692,50 di onorari), oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA per come calcolati, relativa al giudizio n. 310/2008 R.G. Corte d'Appello di ME, non patrocinato dall'avv. ; in estremo subordine, accertare e dichiarare, ancora in CP_1
riforma della impugnata sentenza, che il calcolo delle somme, così come effettuato dall'avv. è errato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme dovute CP_1 sono, in realtà, corrispondenti a quelle debitamente ricalcolate nell'ambito dalla CTP a firma del dott. Commercialista , ritualmente depositata ed i cui Persona_1
risultati non sono MAI stati contestati da controparte, sulla base del reale valore delle controverse stesse e di tutta la documentazione prodotta da parte appellata, anche eventualmente previa nomina di C.T.U. da disporsi in seno alla richiesta riapertura dell'istruttoria; rigettare l'appello incidentale proposto dall'avv. , poiché CP_1
infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite per entrambe le fasi del giudizio.
per : a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avanzato da Controparte_1
e ; b) in accoglimento dell'incidentale appello avanzato Parte_1 Parte_2
dal deducente, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie parzialmente l'opposizione proposta in primo grado dagli odierni appellanti pag. 2/13 principali e revoca il decreto ingiuntivo n. 243/2015 emesso dal Tribunale di Locri e, per l'effetto: b1) confermare l'anzidetto medesimo decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge anche quanto alla condanna dei sigg.ri al pagamento delle Pt_1
spese e dei compensi dei due gradi del giudizio di opposizione;
b2) in via subordinata, salvo gravame, rideterminare in euro 29.238,63 (30.600,68 – 1.362,05), l'importo dovuto in solido da e (a fronte del minore importo di Parte_1 Parte_2
euro 28,723,93 erroneamente liquidato per il medesimo titolo nella sentenza di primo grado) oltre interessi, mantenendo ferma la condanna di al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 12.760,08, oltre interessi;
sempre con vittoria di spese e compensi di causa relativi al doppio grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, notificato il 11.12.2015 gli avvocati proponevano opposizione al DI n. 243/2015, con il quale veniva ingiunto Pt_1 il pagamento della somma di € 12.760,08 nei confronti dell'Avv. e Parte_1 della ulteriore somma di € 30.600,68 in solido nei confronti di entrambi gli opponenti, a titolo di compensi professionali in favore di , difensore nei Controparte_1 procedimenti: 1) n. 192/2007 R.G. –Sezione staccata di Reggio Controparte_2
Calabria; 2) n. 2172/2005 R.G. Cassazione e successivo n. 310/2008 R.G. Corte
d'Appello di ME;
3) n. 39/2009 R.G. Corte d'Appello di Reggio Calabria;
4) n.
369/2011 R.G. Tribunale di Locri;
5) n. 908/2011 R.G. Tribunale di Locri;
6) n.
381/2011 R.G. Giudice di Pace di Locri.
Gli opponenti contestavano la sussistenza della prova scritta, ed eccepivano la prescrizione presuntiva del credito rispetto ai compensi richiesti per il giudizio dinanzi al Tar Calabria, conclusosi nel 2009, e dinanzi alla Corte di Cassazione, conclusosi nel
2007, e contestava la richiesta per gli altri giudizi in cui la controparte era l'
[...]
(n. 39/2009 RG Corte d'appello di Reggio Controparte_3
Calabria, nn. 369/2011 e 908/2011 RG Tribunale di Locri e n. 381/2011 Giudice di Pace di Locri), avendo l'opposto dichiarato di non aver nulla da pretendere. Rispetto agli ulteriori giudizi, gli opponenti eccepivano l'inadempimento (giudizi pendente dinanzi alla Corte d'appello di ME e giudizi contro ). Inoltre, gli opponenti CP_4
pag. 3/13 spiegavano domanda riconvenzionale per la somma di € 3.526,26, differenza tra l'importo preteso dall'avv. per compensi rispetto alla somma liquidata in CP_1
sentenza ed incassata dagli opponenti a seguito di procedura esecutiva. In subordine, gli opponenti chiedevano la compensazione di detta somma con i compensi richiesti nel decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'avv. , il quale contestava le affermazioni degli Controparte_1
opponenti, produceva documentazione relativa alle prestazioni professionali svolte e facendo rilevare che la difesa degli opponenti era in contrasto con l'eccezione di prescrizione, che comunque non potrebbe applicarsi ai compensi relativi al giudizio di legittimità, posto che lo stesso proseguiva al momento della revoca del mandato
(23.03.2012) dinanzi alla Corte d'appello di ME. L'opposto precisava che le somme ricevute dagli opponenti e derivanti dalla esecuzione della sentenza nei confronti dell'IDSC erano state corrisposte a titolo di parziale pagamento di altri compensi, regolarmente fatturati e non inseriti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Rigettate le richieste di prova articolate dalle parti, con sentenza n. 914/2019 il
Tribunale di Locri riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, accoglieva parzialmente l'opposizione rispetto al solo giudizio 908/2011 RG Tribunale di Locri, per cui rideterminava l'importo in € €.12.760,08 a carico solo di
[...]
e di €.28.723,93 a carico solidale di e Parte_1 Parte_1 Parte_2
rigettando per il resto l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti.
Con atto di citazione notificato il 5.3.2020, e proponevano Pt_2 Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, deducendo l'errata ricostruzione e travisamento dei fatti;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; motivazione inadeguata e/o insufficiente:
A. rispetto alla pronuncia di inammissibilità della eccezione di prescrizione presuntiva, perché per i due giudizi (dinanzi al Tar ed alla Corte di cassazione) gli CP_2
opponenti non avevano mai contestato il credito, come specificamente ribadito anche nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.;
pag. 4/13 B. per il rigetto parziale della eccezione di intervenuto pagamento dei compensi per tutti i giudizi con controparte , in base alle dichiarazioni rese dall'avv. nella CP_4 CP_1
missiva diretta allo zio degli opponenti;
C. per il mancato esame delle specifiche contestazioni mosse alle parcelle, sia per l'indicazione di valore sia per l'assenza di prova dello svolgimento delle prestazioni fatturate, nonché per non aver utilizzato la consulenza di parte opponente, non contestata dall'opposto;
D. per aver rigettato la domanda riconvenzionale, pur non essendo dimostrata la sussistenza di un credito professionale dell'opposto.
Gli appellanti concludevano, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, o in subordine la riduzione delle somme mediante compensazione.
Si costituiva l'appellato, che contestava l'appello, ritenendolo inammissibile ed infondato, e in via incidentale proponeva appello avverso il capo della sentenza che ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi
(n. 908/2011 RG Tribunale di Locri) non dovesse essere ricompreso nel novero dei
“giudizi definiti” e che pertanto erroneamente il giudice di primo grado avesse escluso detti compensi, peraltro commettendo anche un errore di calcolo in danno dell'avv.
. CP_1
Con ordinanza del 1.10.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che si andranno ad illustrare.
Occorre evidenziare che le richieste istruttorie avanzate nelle conclusioni in appello non sono ammissibili. Nel corso del giudizio di primo grado, le richieste istruttorie non sono state reiterate, al contrario di tutte le altre richieste ed eccezioni, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.3.2019, dovendosi pertanto ritenere che gli opponenti vi avessero rinunciato.
pag. 5/13 Né il rigetto delle richieste istruttorie è stato oggetto di motivo di appello, e difatti gli appellanti hanno indicato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori solo nelle conclusioni, mentre i motivi della reiterazione della richiesta istruttoria e della illegittimità dell'ordinanza di rigetto sono stati esplicitati nella comparsa conclusionale.
2.1. Passando al merito, si osserva che gli opponenti hanno specificato, nell'atto di opposizione e nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., che non vi è nessuna contestazione in merito ai compensi relativi ai giudizi 1) e 2) indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (n. 192/2007 R.G. T.A.R. –Sezione staccata di Reggio CP_2
Calabria; n. 2172/2005 R.G. Cassazione, escluso il successivo n. 310/2008 R.G. Corte
d'Appello di ME), affermando anzi di aver già corrisposto il relativo compenso e sollevando, solo rispetto a questi, l'eccezione di compensazione.
Le contestazioni in merito alla esistenza di prova scritta sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, alla gratuità di alcuni incarichi ed all'inadempimento si riferiscono ad altri giudizi, ossia ai giudizi che vedono come controparte l' e il giudizio CP_4 dinanzi alla Corte d'appello di ME.
Tanto si ricava dalla lettura del punto 5 della seconda pagina dell'atto di opposizione
(agisce in giudizio nella consapevolezza di aver ricevuto gli interi importi per cui è causa), del paragrafo I (pagine3-4) dove, nel contestare le voci delle parcelle, si specifica che gli opponenti avevano “a suo tempo assolto ogni obbligazione nei confronti del professionista”, per poi essere chiaramente indicata al paragrafo II. In verità, tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti sono compatibili con l'eccezione di prescrizione presuntiva, visto che il leitmotiv dell'opposizione è, appunto, che i compensi sono già stati in precedenza corrisposti.
Non è convincente, quindi, la motivazione della sentenza di primo grado, che ricava l'inammissibilità dell'eccezione dal tenore delle eccezioni di merito, incompatibili con l'affermazione dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, visto che dette eccezioni sono state sollevate con riferimento solo ad alcuni giudizi, per i quali non può essersi verificata alcuna prescrizione, e che il motivo principale dell'opposizione è
l'intervenuto pagamento di tutti i compensi.
La specificazione contenuta nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. degli opponenti non costituisce l'ammissione della iniziale contestazione del credito, con pag. 6/13 conseguente modifica della domanda, ma una precisazione della stessa a seguito delle difese della controparte.
Non si può, infatti, pretendere che nell'opposizione si precisi costantemente e per ogni affermazione che devono essere esclusi i due giudizi per i quali viene eccepita la prescrizione presuntiva, essendo invece evidente da una lettura attenta dell'atto che le eccezioni incompatibili con la prescrizione attengono ad altri giudizi.
Ritenuta, pertanto, ammissibile l'eccezione, questa può essere accolta rispetto al giudizio indicato al n. 1 (n. 192/2007 R.G. T.A.R. –Sezione staccata di Reggio CP_2
Calabria) conclusosi nel 2009, poiché alla data della richiesta del pagamento dei compensi del 8.6.2013 era certamente decorso il termine triennale di cui all'art. 2956
c.c.
Il termine non era invece maturato per il giudizio n. 2172/2005 R.G. Cassazione, trattandosi di giudizio che è proseguito a seguito di rimessione (n. 310/2008 R.G. Corte
d'Appello di ME) ed era ancora pendente al momento della revoca del mandato nel
2012. Non può sostenersi che detto giudizio fosse irrevocabile per una fase, quella di legittimità, visto che la fase dinanzi alla Corte d'appello di ME era la prosecuzione del giudizio, e che proprio in quel processo dovevano essere liquidate le spese anche del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Ai fini della decorrenza della prescrizione, infatti, la prestazione del professionista si riferisce all'intero procedimento e si conclude con la definizione, determinata dalla irrevocabilità della sentenza, ovvero con la revoca del mandato.
2.2. Gli opponenti ritengono che l'avv. abbia rinunciato a tutti i compensi CP_1
relativi ai giudizi in cui la controparte è , affermando di aver già corrisposto i CP_4
relativi compensi, ovvero che in parte fossero gratuiti. Detta affermazione sarebbe provata dalla confessione stragiudiziale contenuta nella missiva del 15.3.2012 diretta a ed all'avv. Enrico Vinci del foro di ME, codifensore nel giudizio Parte_2 dinanzi alla Corte d'appello di ME.
L'avv. precisava nella predetta missiva che, a seguito della richiesta di CP_1
, non avrebbe più prestato la sua attività professionale e, in merito alla Parte_1
richiesta restituzione degli atti processuali, indicava lo stato in cui si trovavano i giudizi
(1. Corte d'appello di Reggio Calabria, 2. Tribunale di Locri opposizione agli atti pag. 7/13 esecutivi, 3. Giudice di pace di Locri, opposizione all'esecuzione, 4. Corte d'appello di
ME). L'avv. infine concludeva “Quanto al pagamento del mio CP_1
compenso, nulla da me è richiesto per i giudizi già definiti che vedono quale controparte l' . Quanto agli altri giudizi, stante i pregressi rapporti di cordialità ed Controparte_3
amicizia, potrai riferire ai tuoi nipoti che potranno provvedere quanto lo riterranno e nei modi che loro vorranno indicarmi”.
Il riferimento non è, come intendono gli appellanti, a tutti i giudizi in cui sia controparte l' , ma solo quelli già definiti, perché l'affermazione dell'avv. è chiara e CP_4 CP_1
non si presta a fraintendimenti sotto questo profilo. Certamente, non potevano essere definiti i giudizi dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria e quello dinanzi alla
Corte d'appello di ME (che costituisce la prosecuzione di quello dinanzi alla Corte di Cassazione), così come quello pendente dinanzi al Giudice di pace di Locri, poiché per questi giudizi non era avvenuta alcuna definizione.
Occorre, invece, verificare se con il termine “definiti” si debba intendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ovvero che l'avv. abbia CP_1
inteso riferirsi a giudizi conclusi, anche solo in una fase.
A parere di questa Corte, l'utilizzo del termine “definiti” nella missiva non va inteso in senso tecnico giuridico, ma va interpretato leggendo nell'insieme tutta la lettera, diretta ad un collega e con sentimento di amicizia e correttezza professionale, e cogliendo anche l'utilizzo del medesimo termine proprio con riferimento al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che viene indicato come “già favorevolmente definito con pronuncia di improcedibilità”. Si può pertanto ritenere che i procedimenti “definiti” per i quali l'avv. non richiede alcunché sono quelli decisi al momento della CP_1
missiva, sebbene con termini pendenti per appello o fase di merito, che sarebbero poi proseguiti con il patrocinio del nuovo difensore.
Si deve, pertanto, ritenere definito il giudizio di opposizione agli atti esecutivi per la fase sommaria, poiché la fase di merito era solo eventuale e rispetto a questa l'attività del difensore era ormai cessata. Allo stesso modo deve ritenersi “definito”, nel senso inteso dalla missiva, il giudizio dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Locri (n. 369/2011 RG) definito con sentenza 257/2011, non ancora passata in giudicato.
pag. 8/13 D'altra parte, non avrebbe avuto alcun senso la specificazione “nulla da me è richiesto per i giudizi già definiti” se fosse riferita a quelli per i quali era intervenuto il pagamento e la relativa fatturazione. Se l'appellato avesse fatto riferimento ai giudizi per i quali aveva già percepito la parcella, avrebbe utilizzato altro termine, non una espressione che rimanda alla volontà di non richiedere alcun compenso per detti giudizi.
2.3. Gli appellanti contestano, inoltre, le somme richieste dall'avv. sia sotto il CP_1
profilo dello scaglione di valore sia per le attività contabilizzate, deducendo altresì
l'inadempimento del difensore rispetto al giudizio presso la Corte d'appello di ME.
La sentenza di primo grado motiva chiaramente sulla diligente esecuzione del mandato e sulla corretta indicazione dei compensi per detto giudizio, mentre fa un generico riferimento alla prova delle attività per le quali è richiesto il compenso ed al valore del giudizio.
La doglianza degli appellanti è infondata rispetto all'eccezione di inadempimento rispetto al giudizio dinanzi alla Corte d'appello di ME, visto che l'avv. CP_1
ha dimostrato di aver partecipato attivamente alla difesa, anche nei casi in cui non ha presenziato personalmente all'udienza, inviando le proprie considerazioni ed istruzioni al codifensore. Per gli altri giudizi, l'eccezione di inadempimento è formulata in modo del tutto generico, a fronte della documentata ed efficace attività del difensore.
La collaborazione offerta dagli appellati nell'approntare le difese per alcuni procedimenti (si veda l'email del 21.11.2011, che costituisce il seguito di una discussione avvenuta nello studio del difensore e si limita alla segnalazione di una sentenza utile per il contenzioso in atto) non incide in alcun modo sulla corretta esecuzione del mandato ovvero sulla necessità di retribuire la prestazione professionale del difensore, tanto più che i rapporti tra i germani e l'avv. erano Pt_1 CP_1
caratterizzati da amicizia ed informalità, ma non da gratuità, come si desume dalle modalità di pagamento e dal tenore della missiva del 15.3.2012, nonché dallo stesso contenuto della mail, che allude ad un rapporto tra assistito e difensore e non di partecipazione all'attività difensiva da parte dell'assistito.
In merito alla correttezza della richiesta rispetto al valore del giudizio ed all'attività prestata, occorre esaminare solo le parcelle relative ai giudizi a) n. 2172/2005 R.G.
Cassazione e successivo n. 310/2008 R.G. Corte d'Appello di ME;
b) n. 39/2009
pag. 9/13 R.G. Corte d'Appello di Reggio Calabria;
c) n. 381/2011 R.G. Giudice di Pace di Locri, evidenziando che l'avv. ha contestato le difese degli attuali appellanti anche CP_1
rispetto alle conclusioni tratte dal consulente di parte, per cui non vi è alcuna circostanza di fatto che possa essere considerata come ammessa dall'opposto.
Si deve, inoltre, evidenziare che la relazione di ctp ha rideterminato diritti ed onorari senza specificare le singole voci incluse o escluse, escludendo immotivatamente alcuni diritti, visto che per ogni giudizio di merito si deve liquidare almeno una consultazione con il cliente, e che la voce ricerca documenti può essere applicata quando vi sia stato deposito di documenti.
2.3.A. Partendo dalla parcella per il giudizio n. 2172/2005 R.G. Cassazione e per il successivo n. 310/2008 R.G. Corte d'Appello di ME, si deve osservare che è pacifico che dinanzi alla Corte di cassazione non competono diritti di procuratore (cfr.
Cass. sez. 3, ordinanza 29577 del 2008) mentre appare corretta la richiesta per le spese ed i diritti. Lo scaglione di valore utilizzato non è stato contestato e la quantificazione è coerente con l'importanza della questione e l'attività prestata. L'avv. ha CP_1
documentato gli esborsi sostenuti per il versamento del contributo unificato e spese postali. La dichiarazione di aver anticipato le spese è necessaria solo ai fini di richiedere la distrazione ex art. 93 c.p.c., per cui la sua assenza non costituisce ammissione di non averle anticipate. A fronte della documentazione sull'esborso delle spese vive e della spettanza delle spese per copie, spettava agli opponenti dimostrare di aver corrisposto al difensore un anticipo, e detta prova non è stata fornita nel corso del giudizio.
La medesima conclusione si può trarre per la parcella relativa al giudizio di rinvio presso la Corte d'appello di ME, in cui il difensore ha documentato di aver le attività per le quali ha richiesto il pagamento, calcolando i compensi per lo scaglione di valore indeterminabile ed applicando i diritti nella misura minima, limitatamente alle attività documentate o ricavabili dalla documentazione in atti, e gli onorari in misura media. Si devono escludere anche € 30,00 di spese per dattilografia, cancelleria e fotocopie varie, non documentate e pertanto da ritenersi incluse nelle spese forfetarie.
Si deve rideterminare il compenso richiesto dall'avv. per il procedimento CP_1
dinanzi alla Corte di cassazione ed alla Corte d'appello di ME in € 821,00 per pag. 10/13 diritti, € 9.887,50 per onorari, € 764,63 per spese, oltre spese forfetarie al 12,50%, pari ad € 1.338,56, per un totale di € 12.811,69.
2.3.B. Per il procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria (n. 39/2009
RG), si deve osservare che i diritti sono dovuti per tutte le voci indicate nella parcella, risultando documentate le attività ivi indicate, e sono stati correttamente calcolati applicando i diritti previsti per le cause di valore fino ad € 5.200,00, mentre gli onorari sono stati calcolati nella misura media, che appare adeguata.
Anche in questo caso, tra i diritti viene considerata almeno una consultazione con il cliente e la ricerca documentale, vista la produzione di documenti. Si devono escludere solo € 15,00 di spese per dattilografia, cancelleria e fotocopie varie, non documentate e pertanto da ritenersi incluse nelle spese forfetarie.
Il compenso per questo procedimento è pari, dunque, ad € 10,00 per spese, € 435,00 per diritti ed 620,00 per onorari, oltre € 131,88 di spese forfetarie, per un totale di €
1196,88.
2.3.C. Le medesime considerazioni possono essere ripetute per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Locri (381/2011 RG), visto che la parcella tiene conto del corretto valore del giudizio e conteggia i diritti per le attività documentate o ricavabili dagli atti di causa, e gli onorari in misura media. Anche in questo caso devono essere € 15,00 di spese per dattilografia, cancelleria e fotocopie varie, non documentate e pertanto da ritenersi incluse nelle spese forfetarie.
I compensi per questo procedimento sono pari ad € 10,00 per spese, € 372,00 per diritti ed € 405,00 per onorari, oltre € 97,13 per rimborso forfetario, per un totale di € 884,13.
2.4. Il quarto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
La domanda riconvenzionale proposta dagli originari opponenti è infondata e la motivazione del rigetto è indicata in modo chiaro e coerente con le risultanze istruttorie.
La tesi difensiva degli appellanti, pur suggestiva, non è aderente alla realtà dei fatti documentata in giudizio ed allegata dagli stessi opponenti. Nell'ipotesi in esame, il difensore non si è appropriato dell'intera somma spettante al cliente in esecuzione della sentenza, quindi trattenendo una somma ulteriore rispetto alle spese legali liquidate, ma
è stato il cliente a versare l'intero importo di una somma ricevuta in esecuzione di una pag. 11/13 sentenza, per pagare il compenso del giudizio cui detta sentenza si riferiva, nonché altri compensi spettanti al difensore.
Si tratta, evidentemente, di due situazioni non assimilabili in alcun modo, per cui la domanda di ripetizione sotto questo profilo è infondata. Inoltre, il pagamento contestato si riferisce a somme dovute per giudizi patrocinati dall'avv. e regolarmente CP_1
fatturati, per cui non sussiste il presupposto per la ripetizione né per la compensazione con le somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo. Il pagamento è stato effettuato nel 2011, per cui certamente non potevano esserci alcun riferimento a detti giudizi nella missiva del 2012.
Anche l'eccezione riferita alla fatturazione differita non coglie nel segno, poiché
l'eventuale violazione delle disposizioni in merito alla emissione delle fatture non incide sulla legittimità della richiesta dei compensi e non fa venir meno l'obbligo di retribuzione delle prestazioni professionali.
3. Dalle motivazioni sopra esposte si ricava agevolmente il rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellante, poiché i compensi per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi sono stati ritenuti inesigibili per i motivi esposti al paragrafo 2.2.
Il secondo motivo di appello, condizionato, resta invece assorbito dalla intervenuta rideterminazione del credito nei termini indicati al paragrafo 2.3.
4. L'appello deve, pertanto, essere parzialmente accolto, dovendosi rideterminare la somma dovuta dagli appellanti in solido in € 784,00 per spese vive, € 14.672,39 per compensi, compresivi di spese forfetarie e cpa, oltre iva (nella misura prevista al momento della fatturazione), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
5. L'accoglimento parziale dell'appello, con modifica solo parziale della sentenza di primo grado, consente la conferma della decisione sulle spese in primo grado e la compensazione delle spese anche per il presente giudizio. Difatti, la decisione di primo grado non è stata impugnata specificamente, avendo parte appellante chiesto la sua riforma solo in conseguenza della pretesa riforma della sentenza con accoglimento totale dell'appello, e non per ingiustizia della decisione. L'accoglimento parziale dell'appello della parte già parzialmente vittoriosa non consente la reformatio in peius della pronuncia sulle spese di primo grado, in difetto di appello dell'avv. sul CP_1
capo specifico. Le spese del presente grado vanno compensate, in ragione pag. 12/13 dell'accoglimento parziale della domanda dell'avv. e dell'accoglimento solo CP_1 parziale dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Controparte_1
914/2019, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1
e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_2 [...]
e in solido al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. , della somma di € 784,00 per spese vive, € Controparte_1
14.672,39 per compensi, spese forfetarie e cpa, oltre iva, ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da e dichiara Controparte_1 assorbito l'appello incidentale condizionato;
3. Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11/02/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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