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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2752/2024 R.G., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente tra
(c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. SAVI GIANCARLO;
ricorrente e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RICOTTA NARCISO;
resistente con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza dell'8.5.2025.
Il P.M. nulla ha opposto.
Fatto e Diritto
Instaurato il procedimento con modalità contenziosa, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore all'udienza dell'8.5.2025; il giudice relatore ha quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, disponendo la rimessione della causa al collegio per la decisione.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Dubai in data 30.6.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia, atto n. 73, parte 2, Serie C. La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n.
143/2021 emessa da questo Tribunale in data 11.2.2021 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al31.12.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine annuale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio;
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadita anche personalmente dinanzi al giudice relatore all'udienza dell'8.5.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse.
Stante l'esito concordato del giudizio, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e in conformità alle
[...] Controparte_1 condizioni da loro concordate, di cui alla proposta conciliativa formulata dal giu- dice relatore all'udienza dell'8.5.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 5 giugno 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3