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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3493/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale di Benevento, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) dott. Aldo De Luca Giudice
3) dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3493 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente ad oggetto: impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Cerulo, presso il quale elettivamente domicilia in Telese Terme (Bn), alla via Benevento n. 15
ATTORE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fiorita CP_1 C.F._2
Luciano, presso la quale elettivamente domicilia in Airola (Bn), alla traversa via Cappella n.
15
CONVENUTO
E
, c.f. in persona del curatore speciale, Controparte_2 C.F._3
avv. che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione del g.t. di Parte_2
Benevento, e presso la quale elettivamente domicilia in Benevento, alla via Raoul Follerau n.
28
CONVENUTO
- Pagina 1 - NONCHÉ con l'intervento del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte in vista dell'udienza figurata del 13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sul minore , conveniva in giudizio quest'ultimo e la madre Controparte_2
, deducendo: di aver convissuto con la dal gennaio 2020 al maggio 2021; CP_1 CP_1
che da tale relazione il 27.11.2020 nasceva , il quale veniva riconosciuto dall'attore; CP_2
che nel maggio 2021, a causa dell'insostenibilità della relazione, era costretto ad andarsene di casa;
che, venuto a conoscenza di una nuova relazione della convenuta e insospettitosi del fatto che questa non voleva fargli vedere più il figlio, iniziava a nutrire sospetti sulla paternità del minore;
che con raccomandate del 24.1.2022 e del 24.2.2022 chiedeva alla il CP_1
consenso per effettuare il test del dna, non ricevendo riscontro.
Chiedeva, pertanto, previa ctu, accertarsi che non era suo figlio. Controparte_2
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del CP_1 termine di cui all'art. 263 c.c. e, comunque, l'infondatezza della stessa.
Si costituiva, altresì, il minore , a mezzo del curatore speciale, il quale non Controparte_2
si opponeva alla consulenza ematologica.
Senonché disposta ed espletata ctu ematologica e riassegnato il fascicolo a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.3.2025, ove veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Risulta proposta domanda di impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., in base al quale, nella formulazione vigente a seguito della novella del d. lg.
28 dicembre 2013, n. 154, “I. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. II. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. III. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita (comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 133/2021 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità). Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il
- Pagina 2 - termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. IV. L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.”
Orbene, secondo la consolidata interpretazione dell'art. 263 c.c., conforme al dato testuale e a quello logico e sistematico, l'azione di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità è ispirata al principio di corrispondenza tra «certezza formale» e «realtà naturale» e mira, pertanto, a sanare un contrasto tra quanto documentato nell'atto di riconoscimento e la realtà del rapporto di filiazione (cfr. Cass. n. 4791/2020).
Tradizionalmente si è chiarito che:
A) attraverso tale forma di tutela il legislatore riconosce prevalenza all'interesse alla corrispondenza tra gli stati personali e familiari e la realtà di fatto, privilegiando il rapporto procreativo biologico rispetto alla finzione del mero rapporto giuridico formale;
peculiare valore assume, quindi, il diritto del riconosciuto come figlio alla verità della propria origine ed identità, ovvero, se si vuole, a non vedersi attribuita una falsa paternità (o maternità), di talché la verità non si pone neppure in conflitto con l'interesse dello stesso riconosciuto alla conservazione di uno stato di filiazione solo apparente o fittizio, in quanto garantisce proprio il suo diritto al vero stato filiale.
Tali conclusioni, tuttavia, sono state rimeditate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 4791/2020, 18140/2018, 30122/2017) in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 272/2017, la quale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 263
c.c., ha statuito che il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale è sempre tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra interesse alla verità e interesse del minore, dovendosi escludere che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello status di figlio;
B) tale azione ha natura costitutivo-necessaria ed è esplicazione di un diritto potestativo, sottratto, quanto all'oggetto, alla disponibilità delle parti;
tuttavia, essa è rimessa alla domanda degli interessati, che, pertanto, dispongono dell'an e del quando del suo concreto esercizio;
- Pagina 3 - C) legittimato ad esperire l'azione, oltre all'autore del riconoscimento e a colui che è stato riconosciuto, risulta «chiunque vi abbia interesse», sia questo di ordine soltanto morale o anche patrimoniale;
tra i quali soggetti si annoverano certamente l'altro genitore, il vero genitore, i parenti, gli eredi, i legatari o i donatari;
è esclusa, invece, la legittimazione dell'organo requirente a proporre tale impugnazione (Cass. n. 2515/1994), pur rivestendo egli la qualità di parte che, a tenore dell'art. 70, n. 3, c.p.c., deve intervenire nel giudizio sotto pena di nullità;
D) nel dispiegamento dell'azione, il difetto di veridicità assume una portata oggettiva, il che comporta l'irrilevanza dello stato soggettivo in cui si trovava l'autore del riconoscimento al momento della formazione dell'atto dichiarativo (Cass. n. 10585/209);
E) l'azione è insensibile al decorso del tempo rispetto al minore siccome dichiarata espressamente imprescrittibile;
F) la prova della non veridicità del riconoscimento può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo (cfr. Cass. nn. 1507/1978, 3976/2002) o con la prova dell'altrui paternità (Cass. n.
6136/2015); tale dimostrazione non può essere data, invece, con la confessione (esclusa, peraltro, dall'art. 2733, co. 2, c.c. se vertente su diritti indisponibili), il giuramento o mediante la mancata contestazione, ex art. 115 c.p.c., della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento, in quanto, vertendosi in materia di diritti indisponibili, non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinuncia (cfr. Cass. 8087/1998, 4462/2003);
G) la consulenza tecnica immuno-ematologica costituisce lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e, data la particolare valenza di tale accertamento, il rifiuto di sottoporvisi integra una scelta non coercibile ma suscettibile di esser valutata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, sempre che, tuttavia, il rifiuto stesso risulti aprioristico ed ingiustificato (cfr. Cass. nn. 3563/2006,
14462/2008, 23290/2015, 18626/2017)
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche tracciate al caso di specie, deve convenirsi che ad agire per l'impugnativa è stato, senza dubbio, un soggetto legittimato dalla norma, in quanto portatore di un interesse diretto e concreto alla caducazione dell'atto di riconoscimento, ovvero il padre del minore, autore del riconoscimento stesso.
Quanto, invece, alla legittimazione passiva, corretta è l'evocazione in giudizio sia del minore
(Cass. n. 1957/2016: In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il
- Pagina 4 - minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al
d.lgs. n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi
“ex ante” una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello
“status”, né alla scelta contrapposta, fondata sul “favor veritatis” e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.) che dell'altro genitore, parimenti litisconsorte necessario (cfr. Cass. nn. 10775/2019, 95/2021),
Risulta, poi, rispettato il termine di un anno dalla conoscenza della non paternità (o, comunque, dal fondato dubbio) cui all'art. 263 c.p.c., per come rimodulato dalla sentenza n.
133/2021 della Corte Costituzionale, dal momento che, in data 24.1.2022, l'attore, autore del riconoscimento, rendeva edotta la convenuta, con raccomandata a/r, del metus relativo alla non paternità, chiedendo l'effettuazione del test del dna. A tutto voler concedere, poi, il minore, per il quale l'azione è imprescrittibile (art. 263, co. 2, c.c.), ha, tramite il curatore, fatto propria l'azione.
Quanto alla prova della paternità, la consulenza tecnica d'ufficio a carattere ematico, a cura del c.t.u. prof. esperita mediante il prelievo di cellule della mucosa orale Persona_1
con tamponi buccali sul , sulla e sul minore, non ha rilevato correlazione tra CP_2 CP_1 il profilo genetico di e quello di secondo l'ipotesi Parte_1 Controparte_2
padre/figlio, escludendone, pertanto, la paternità.
Orbene tali esiti peritali vanno condivisi, essendo la consulenza corroborata da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico, né essendo pervenute osservazioni delle parti a riguardo.
Conseguentemente, la domanda di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità va accolta e, pertanto, deve dichiararsi che non è figlio di : il Controparte_2 Parte_1
minore, pertanto, perderà il cognome dell'autore del riconoscimento (Cass. n. 1507/1978) e acquisirà ex se quello dell'altro genitore che l'ha riconosciuto, ovvero la madre CP_1
(cfr. Trib. Trani del 12.6.2018 est. . Per_2
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei confronti della (scaglione CP_1
indeterminabile basso, d.m. n. 147/2022), mentre, vista la non opposizione del curatore e considerati gli interessi in gioco, vanno compensate nei confronti del minore.
- Pagina 5 - È bene precisare che, avendo il curatore speciale reso noto di non avere fatto, in relazione al minore, domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il suo compenso non potrà che essere corrisposto dal (rappresentane legale del) minore medesimo.
Non vanno, invece, regolate le spese di ctu, non essendo pervenuta richiesta di compenso dall'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato a Controparte_2
Benevento il 27.11.2020, non è figlio di;
Parte_1
2. ordina, ai sensi dell'art. 48 D.p.r. n. 396/2000, che le parti notifichino, al passaggio in giudicato, la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile di Airola (Bn) affinché ne faccia annotazione nell'atto di nascita della minore (atto n. 56, parte I, serie A, anno 2020);
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 27,00 CP_1 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
4. compensa interamente le spese di giudizio tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale di Benevento, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2) dott. Aldo De Luca Giudice
3) dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3493 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente ad oggetto: impugnativa di riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Cerulo, presso il quale elettivamente domicilia in Telese Terme (Bn), alla via Benevento n. 15
ATTORE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Fiorita CP_1 C.F._2
Luciano, presso la quale elettivamente domicilia in Airola (Bn), alla traversa via Cappella n.
15
CONVENUTO
E
, c.f. in persona del curatore speciale, Controparte_2 C.F._3
avv. che lo rappresenta e difende, giusta autorizzazione del g.t. di Parte_2
Benevento, e presso la quale elettivamente domicilia in Benevento, alla via Raoul Follerau n.
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CONVENUTO
- Pagina 1 - NONCHÉ con l'intervento del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte in vista dell'udienza figurata del 13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità sul minore , conveniva in giudizio quest'ultimo e la madre Controparte_2
, deducendo: di aver convissuto con la dal gennaio 2020 al maggio 2021; CP_1 CP_1
che da tale relazione il 27.11.2020 nasceva , il quale veniva riconosciuto dall'attore; CP_2
che nel maggio 2021, a causa dell'insostenibilità della relazione, era costretto ad andarsene di casa;
che, venuto a conoscenza di una nuova relazione della convenuta e insospettitosi del fatto che questa non voleva fargli vedere più il figlio, iniziava a nutrire sospetti sulla paternità del minore;
che con raccomandate del 24.1.2022 e del 24.2.2022 chiedeva alla il CP_1
consenso per effettuare il test del dna, non ricevendo riscontro.
Chiedeva, pertanto, previa ctu, accertarsi che non era suo figlio. Controparte_2
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del CP_1 termine di cui all'art. 263 c.c. e, comunque, l'infondatezza della stessa.
Si costituiva, altresì, il minore , a mezzo del curatore speciale, il quale non Controparte_2
si opponeva alla consulenza ematologica.
Senonché disposta ed espletata ctu ematologica e riassegnato il fascicolo a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.3.2025, ove veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Risulta proposta domanda di impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., in base al quale, nella formulazione vigente a seguito della novella del d. lg.
28 dicembre 2013, n. 154, “I. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. II. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. III. L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita (comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 133/2021 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità). Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il
- Pagina 2 - termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento. IV. L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.”
Orbene, secondo la consolidata interpretazione dell'art. 263 c.c., conforme al dato testuale e a quello logico e sistematico, l'azione di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità è ispirata al principio di corrispondenza tra «certezza formale» e «realtà naturale» e mira, pertanto, a sanare un contrasto tra quanto documentato nell'atto di riconoscimento e la realtà del rapporto di filiazione (cfr. Cass. n. 4791/2020).
Tradizionalmente si è chiarito che:
A) attraverso tale forma di tutela il legislatore riconosce prevalenza all'interesse alla corrispondenza tra gli stati personali e familiari e la realtà di fatto, privilegiando il rapporto procreativo biologico rispetto alla finzione del mero rapporto giuridico formale;
peculiare valore assume, quindi, il diritto del riconosciuto come figlio alla verità della propria origine ed identità, ovvero, se si vuole, a non vedersi attribuita una falsa paternità (o maternità), di talché la verità non si pone neppure in conflitto con l'interesse dello stesso riconosciuto alla conservazione di uno stato di filiazione solo apparente o fittizio, in quanto garantisce proprio il suo diritto al vero stato filiale.
Tali conclusioni, tuttavia, sono state rimeditate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 4791/2020, 18140/2018, 30122/2017) in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 272/2017, la quale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 263
c.c., ha statuito che il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale è sempre tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra interesse alla verità e interesse del minore, dovendosi escludere che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello status di figlio;
B) tale azione ha natura costitutivo-necessaria ed è esplicazione di un diritto potestativo, sottratto, quanto all'oggetto, alla disponibilità delle parti;
tuttavia, essa è rimessa alla domanda degli interessati, che, pertanto, dispongono dell'an e del quando del suo concreto esercizio;
- Pagina 3 - C) legittimato ad esperire l'azione, oltre all'autore del riconoscimento e a colui che è stato riconosciuto, risulta «chiunque vi abbia interesse», sia questo di ordine soltanto morale o anche patrimoniale;
tra i quali soggetti si annoverano certamente l'altro genitore, il vero genitore, i parenti, gli eredi, i legatari o i donatari;
è esclusa, invece, la legittimazione dell'organo requirente a proporre tale impugnazione (Cass. n. 2515/1994), pur rivestendo egli la qualità di parte che, a tenore dell'art. 70, n. 3, c.p.c., deve intervenire nel giudizio sotto pena di nullità;
D) nel dispiegamento dell'azione, il difetto di veridicità assume una portata oggettiva, il che comporta l'irrilevanza dello stato soggettivo in cui si trovava l'autore del riconoscimento al momento della formazione dell'atto dichiarativo (Cass. n. 10585/209);
E) l'azione è insensibile al decorso del tempo rispetto al minore siccome dichiarata espressamente imprescrittibile;
F) la prova della non veridicità del riconoscimento può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo (cfr. Cass. nn. 1507/1978, 3976/2002) o con la prova dell'altrui paternità (Cass. n.
6136/2015); tale dimostrazione non può essere data, invece, con la confessione (esclusa, peraltro, dall'art. 2733, co. 2, c.c. se vertente su diritti indisponibili), il giuramento o mediante la mancata contestazione, ex art. 115 c.p.c., della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento, in quanto, vertendosi in materia di diritti indisponibili, non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinuncia (cfr. Cass. 8087/1998, 4462/2003);
G) la consulenza tecnica immuno-ematologica costituisce lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e, data la particolare valenza di tale accertamento, il rifiuto di sottoporvisi integra una scelta non coercibile ma suscettibile di esser valutata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, sempre che, tuttavia, il rifiuto stesso risulti aprioristico ed ingiustificato (cfr. Cass. nn. 3563/2006,
14462/2008, 23290/2015, 18626/2017)
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche tracciate al caso di specie, deve convenirsi che ad agire per l'impugnativa è stato, senza dubbio, un soggetto legittimato dalla norma, in quanto portatore di un interesse diretto e concreto alla caducazione dell'atto di riconoscimento, ovvero il padre del minore, autore del riconoscimento stesso.
Quanto, invece, alla legittimazione passiva, corretta è l'evocazione in giudizio sia del minore
(Cass. n. 1957/2016: In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il
- Pagina 4 - minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al
d.lgs. n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi
“ex ante” una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello
“status”, né alla scelta contrapposta, fondata sul “favor veritatis” e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.) che dell'altro genitore, parimenti litisconsorte necessario (cfr. Cass. nn. 10775/2019, 95/2021),
Risulta, poi, rispettato il termine di un anno dalla conoscenza della non paternità (o, comunque, dal fondato dubbio) cui all'art. 263 c.p.c., per come rimodulato dalla sentenza n.
133/2021 della Corte Costituzionale, dal momento che, in data 24.1.2022, l'attore, autore del riconoscimento, rendeva edotta la convenuta, con raccomandata a/r, del metus relativo alla non paternità, chiedendo l'effettuazione del test del dna. A tutto voler concedere, poi, il minore, per il quale l'azione è imprescrittibile (art. 263, co. 2, c.c.), ha, tramite il curatore, fatto propria l'azione.
Quanto alla prova della paternità, la consulenza tecnica d'ufficio a carattere ematico, a cura del c.t.u. prof. esperita mediante il prelievo di cellule della mucosa orale Persona_1
con tamponi buccali sul , sulla e sul minore, non ha rilevato correlazione tra CP_2 CP_1 il profilo genetico di e quello di secondo l'ipotesi Parte_1 Controparte_2
padre/figlio, escludendone, pertanto, la paternità.
Orbene tali esiti peritali vanno condivisi, essendo la consulenza corroborata da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico, né essendo pervenute osservazioni delle parti a riguardo.
Conseguentemente, la domanda di impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità va accolta e, pertanto, deve dichiararsi che non è figlio di : il Controparte_2 Parte_1
minore, pertanto, perderà il cognome dell'autore del riconoscimento (Cass. n. 1507/1978) e acquisirà ex se quello dell'altro genitore che l'ha riconosciuto, ovvero la madre CP_1
(cfr. Trib. Trani del 12.6.2018 est. . Per_2
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei confronti della (scaglione CP_1
indeterminabile basso, d.m. n. 147/2022), mentre, vista la non opposizione del curatore e considerati gli interessi in gioco, vanno compensate nei confronti del minore.
- Pagina 5 - È bene precisare che, avendo il curatore speciale reso noto di non avere fatto, in relazione al minore, domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il suo compenso non potrà che essere corrisposto dal (rappresentane legale del) minore medesimo.
Non vanno, invece, regolate le spese di ctu, non essendo pervenuta richiesta di compenso dall'ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato a Controparte_2
Benevento il 27.11.2020, non è figlio di;
Parte_1
2. ordina, ai sensi dell'art. 48 D.p.r. n. 396/2000, che le parti notifichino, al passaggio in giudicato, la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile di Airola (Bn) affinché ne faccia annotazione nell'atto di nascita della minore (atto n. 56, parte I, serie A, anno 2020);
3. condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 27,00 CP_1 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
4. compensa interamente le spese di giudizio tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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