Articolo 4 della Legge 19 ottobre 2015, n. 173
Articolo 3
Versione
13 novembre 2015
Art. 4. 1. All' articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 44, comma 1, della citata legge 4 maggio 1983, n. 184 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall' art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo.».
Entrata in vigore il 13 novembre 2015
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