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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 293/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LU ZI;
contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AR CA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“ trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle Per_1
16 alle 19. Il fine settimana il minore starà con il padre o il sabato o la domenica, come da accordi che verranno presi dai genitori di volta in volta, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
fino a quando non reperirà una nuova occupazione lavorativa verserà a Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 25 di ogni Parte_1 mese la somma di euro 150. Quando il signor reperirà un'occupazione lavorativa CP_1 con stipendio analogo a quello che percepiva presso il precedente datore di lavoro (circa
1.400/1.500 euro) verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 250.
- 1 - Le spese straordinarie così come previste dal protocollo distrettuale vengono suddivise al
50% tra i genitori.
L'assegno unico viene percepito integralmente da Parte_1
Le parti proseguiranno il percorso di sostegno alla genitorialità iniziato presso il
Consultorio di Loreto.
Spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente al figlio , nato fuori del matrimonio da una Persona_2 relazione avuta con . Controparte_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 6.3.2025 e nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo tanto che alla successiva udienza del 25.9.2025 hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, considerato in particolare che dalla relazione predisposta il 15.9.2025 dal Consultorio di Loreto, presso cui entrambi i genitori hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità, che peraltro intendono proseguire, è emerso che “entrambi i genitori si sono mostrati motivati e partecipi al percorso proposto, riferendo di mantenere un clima relazionale sereno e caratterizzato da una comunicazione positiva” e che “non sono emersi elementi di crititicà o di pregiudizio nei confronti del minore . Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
dispone che il Consultorio di Loreto prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità; compensa le spese di lite.
- 2 - Si comunichi alle parti ed al Consultorio di Loreto.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 293/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LU ZI;
contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AR CA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“ trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle Per_1
16 alle 19. Il fine settimana il minore starà con il padre o il sabato o la domenica, come da accordi che verranno presi dai genitori di volta in volta, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
fino a quando non reperirà una nuova occupazione lavorativa verserà a Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 25 di ogni Parte_1 mese la somma di euro 150. Quando il signor reperirà un'occupazione lavorativa CP_1 con stipendio analogo a quello che percepiva presso il precedente datore di lavoro (circa
1.400/1.500 euro) verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 250.
- 1 - Le spese straordinarie così come previste dal protocollo distrettuale vengono suddivise al
50% tra i genitori.
L'assegno unico viene percepito integralmente da Parte_1
Le parti proseguiranno il percorso di sostegno alla genitorialità iniziato presso il
Consultorio di Loreto.
Spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente al figlio , nato fuori del matrimonio da una Persona_2 relazione avuta con . Controparte_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 6.3.2025 e nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo tanto che alla successiva udienza del 25.9.2025 hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, considerato in particolare che dalla relazione predisposta il 15.9.2025 dal Consultorio di Loreto, presso cui entrambi i genitori hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità, che peraltro intendono proseguire, è emerso che “entrambi i genitori si sono mostrati motivati e partecipi al percorso proposto, riferendo di mantenere un clima relazionale sereno e caratterizzato da una comunicazione positiva” e che “non sono emersi elementi di crititicà o di pregiudizio nei confronti del minore . Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
dispone che il Consultorio di Loreto prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità; compensa le spese di lite.
- 2 - Si comunichi alle parti ed al Consultorio di Loreto.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -