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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 649/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lepri Mitia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Neri Francesca CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.06.2025, le parti chiedevano concordemente di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito interamente riportate: “affido condiviso, collocamento prevalente presso la madre con conseguente assegnazione della casa. Quanto alla frequentazione: la minore starà con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica senza pernotto e due giorni a settimana quando non vi è il week end paterno e un giorno quando vi è il week end paterno.
I giorni verranno scelti a seconda del turno della madre che quest'ultima si obbliga a comunicare al padre non appena disponibili.
La minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie
(dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore.
Ove il padre non abbia trovato un alloggio e non vada in vacanza, durante il suo periodo la terrà senza pernotti.
La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
Ove il padre non abbia trovato un alloggio e non vada in vacanza, durante il suo periodo la terrà senza pernotti.
Qualora entrambi i genitori lavorino e i nonni non fossero disponibili, ricorreranno ad una baby sitter le cui spese saranno divise al 50%.
La minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 21 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno.
Il padre verserà alla madre € 500 al mese, oltre rivalutazione annua, entro il 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e l'AUU sarà percepito dalla madre.
Ove il contratto della madre non dovesse essere rinnovato e la fosse inferiore ad €800, per CP_2 quei mesi di disoccupazione il padre verserà €200 in più. Detto obbligo verrà automaticamente meno non appena la madre troverà un'altra occupazione.
Il padre si impegna per quest'anno ad accompagnare la bambina al campus estivo e a ritirala dal campus.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in data 15.02.2019 in Taormina (ME), optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni (doc. 1 ricorrente) e stabilivano come dimora
Pag. 2 di 4 abituale, da ultimo, l'abitazione sita in Busto Arsizio (VA), Viale Guido Gozzano n. 4, condotta in locazione al canone mensile di € 475,00 (doc. 7 ricorrente).
Dalla loro unione nasceva la figlia (il 26.05.2019). Per_1
Con ricorso depositato in data 23.02.2025 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, di disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, di regolamentare la frequentazione padre/figlia, di quantificare nell'importo mensile di €
350,00 il contributo paterno al mantenimento di , di ripartire nella misura del 50% ciascuno le Per_1 spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e di disporre l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte della madre.
In data 05.05.2025 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alle domande di separazione, di affido e di collocamento di , di ripartizione delle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50% ciascuno e di percezione dell'Assegno Unico da parte della madre. Tuttavia, chiedeva l'addebito della separazione al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento di e l'importo mensile di € 100,00 a titolo di assegno di Per_1
mantenimento.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza del
04.06.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata), tale da rendere ineluttabile la separazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche e in quanto appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di , idonee a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e Per_1 morale sana ed equilibrata e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e , Parte_1 CP_1
coniugatisi in Taormina (ME) in data 15.02.2019 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di
Pag. 3 di 4 matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte 2, Anno 2019) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
05.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 649/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Lepri Mitia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Neri Francesca CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.06.2025, le parti chiedevano concordemente di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito interamente riportate: “affido condiviso, collocamento prevalente presso la madre con conseguente assegnazione della casa. Quanto alla frequentazione: la minore starà con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica senza pernotto e due giorni a settimana quando non vi è il week end paterno e un giorno quando vi è il week end paterno.
I giorni verranno scelti a seconda del turno della madre che quest'ultima si obbliga a comunicare al padre non appena disponibili.
La minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie
(dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore.
Ove il padre non abbia trovato un alloggio e non vada in vacanza, durante il suo periodo la terrà senza pernotti.
La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
Ove il padre non abbia trovato un alloggio e non vada in vacanza, durante il suo periodo la terrà senza pernotti.
Qualora entrambi i genitori lavorino e i nonni non fossero disponibili, ricorreranno ad una baby sitter le cui spese saranno divise al 50%.
La minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 21 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno.
Il padre verserà alla madre € 500 al mese, oltre rivalutazione annua, entro il 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e l'AUU sarà percepito dalla madre.
Ove il contratto della madre non dovesse essere rinnovato e la fosse inferiore ad €800, per CP_2 quei mesi di disoccupazione il padre verserà €200 in più. Detto obbligo verrà automaticamente meno non appena la madre troverà un'altra occupazione.
Il padre si impegna per quest'anno ad accompagnare la bambina al campus estivo e a ritirala dal campus.
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio in data 15.02.2019 in Taormina (ME), optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni (doc. 1 ricorrente) e stabilivano come dimora
Pag. 2 di 4 abituale, da ultimo, l'abitazione sita in Busto Arsizio (VA), Viale Guido Gozzano n. 4, condotta in locazione al canone mensile di € 475,00 (doc. 7 ricorrente).
Dalla loro unione nasceva la figlia (il 26.05.2019). Per_1
Con ricorso depositato in data 23.02.2025 il Sig. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Pt_1
l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, di disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, di regolamentare la frequentazione padre/figlia, di quantificare nell'importo mensile di €
350,00 il contributo paterno al mantenimento di , di ripartire nella misura del 50% ciascuno le Per_1 spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e di disporre l'integrale percezione dell'Assegno Unico da parte della madre.
In data 05.05.2025 si costituiva la Sig.ra mediante comparsa di risposta con la quale aderiva CP_1
alle domande di separazione, di affido e di collocamento di , di ripartizione delle spese Per_1 straordinarie nella misura del 50% ciascuno e di percezione dell'Assegno Unico da parte della madre. Tuttavia, chiedeva l'addebito della separazione al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento di e l'importo mensile di € 100,00 a titolo di assegno di Per_1
mantenimento.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza del
04.06.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata), tale da rendere ineluttabile la separazione.
Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche e in quanto appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di , idonee a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e Per_1 morale sana ed equilibrata e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e , Parte_1 CP_1
coniugatisi in Taormina (ME) in data 15.02.2019 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di
Pag. 3 di 4 matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte 2, Anno 2019) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
05.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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