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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 20 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 692/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.12.1955, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Sfravara, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Controparte_2
, C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTI
OGGETTO: contratti a termine operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 8.2.2025 premetteva di lavorare in favore Parte_1
delle Amministrazioni resistenti da oltre 30 anni, come operaio a tempo determinato (OTD) con inquadramento di operaio qualificato (liv. 2 °), percependo la retribuzione prevista dal CCNL di categoria che, come risultava dalle buste paga in atti, la paga giornaliera era pari a € 69,680, con la conseguenza che la retribuzione mensile era pari a € 1.811,68.
Evidenziava che se da un lato l'inserimento nelle graduatorie previste dalla legge garantiva la possibilità di prestare un numero prestabilito di giornate di lavorative a tempo determinato
(101/151) ogni anno in favore della , dall'altro lato, nei fatti, ogni lavoratore Controparte_2 doveva rimanere costantemente a disposizione dell'Amministrazione, in attesa che essa decidesse di avviarlo al lavoro, non essendo fissate a priori né la data di inizio né quella di fine della prestazione lavorativa. Sottolineava che, in sostanza, egli ricorrente veniva assunto e poi licenziato anno dopo anno (e ciò per un periodo ben superiore a 36 mesi), senza che il suo rapporto di lavoro fosse mai trasformato a tempo indeterminato.
Evidenziava, quindi, l'illegittimità della reiterazione dei termini apposti ai contratti a tempo determinato, considerando, inoltre, che non era stato assunto per far fronte a esigenze straordinarie e/o temporanee dell'amministrazione, bensì per svolgere mansioni connesse a funzioni proprie e stabili dell'assessorato, quali la difesa, la conservazione e lo sviluppo dell'ambiente del suolo e del patrimonio boschivo. Deduceva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, al lavoratore assunto dalla Pubblica Amministrazione in violazione dell'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs. n. 368/2001, spetta il diritto al riconoscimento di un'indennità a titolo di risarcimento danno, nella misura direttamente prevista dalla legge.
Richiamando, a supporto della propria posizione processuale, pronunce della Corte di
Cassazione, rivendicava la corresponsione di un'indennità risarcitoria tesa a compensare l'abuso della sistematica reiterazione di contratti a tempo determinato ben oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti.
Sottolineava che, ai fini della determinazione dell'indennizzo, considerando l'attività lavorativa prestata, si doveva prendere come riferimento l'ultima retribuzione percepita. Evidenziava che la misura dell'indennizzo poteva essere determinata nella sua massima misura prevista dalla norma, dato che la reiterazione dei contratti a termine si era protratta per oltre un trentennio, includendo certamente tutti gli anni successivi al 2001.
2 Chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati dalle Amministrazioni resistenti avendo egli ricorrente prestato attività lavorativa in forza di ripetute proroghe di contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR e da prendere come base per il calcolo dell'indennizzo era pari a €
1.811,68, o al maggiore o minore importo che dovesse essere riconosciuto, e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in suo favore di una indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta dalla data della domanda;
in subordine, nell'ipotesi in cui nelle more del presente giudizio egli ricorrente fosse assunto a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, condannare le parti resistenti, singolarmente e/o in solido a rifondergli a titolo di risarcimento del danno provato, un importo pari a quanto egli, nel quinquennio precedente alla notifica del presente ricorso, avrebbe contrattualmente percepito mensilmente come operaio a tempo indeterminato (OTI) nei mesi in cui non ha prestato attività lavorativa come operaio a tempo determinato (OTD), il tutto oltre agli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- Con memoria depositata in data 15.4.2025 si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
, contestando il ricorso perché infondato in Controparte_2
fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepivano l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, anche con riguardo all'ultimo contratto a termine stipulato dal ricorrente.
Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dell'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in quanto evidenziavano che il ricorrente aveva svolto la propria prestazione lavorativa nell'interesse dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente fino al 2001, periodo nel quale non era ancora entrata in vigore la normativa comunitaria per la tutela del lavoro precario.
Deducevano altresì che il carattere stagionale dell'attività prestata dagli operatori forestali impediva di applicare ai contratti stagionali la tutela comunitaria prevista per l'abusiva
3 reiterazione dei contratti a termine. Deducevano che i contratti stagionali potevano avere un termine senza alcun limite o intervallo temporale, a prescindere da limitazioni percentuali rapportate alla totalità dei lavoratori a termine e che la reiterazione dei contratti e l'apposizione ad essi dei termini erano pienamente legittimi in quanto disciplinati dalla L.R. n. 16/1996 e poiché trattavasi di fattispecie esclusa dall'applicazione della tutela comunitaria contro il lavoro precario. Assumevano che la domanda risarcitoria non era meritevole di accoglimento in quanto il ricorrente aveva omesso di dimostrare la sussistenza di una condotta illecita ovvero la violazione della normativa sui contratti a termine e contestavano il criterio di calcolo dell'indennità risarcitoria operato dal ricorrente, deducendo che l'eventuale base di calcolo per l'indennità risarcitoria doveva essere individuata nella minor somma di € 992,04, piuttosto che nella somma indicata da controparte, in quanto priva di alcun riscontro in busta paga.
Concludevano chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dal termine per l'impugnazione del contratto a termine;
nel merito, instavano per il rigetto della domanda proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese vinte.
3.- L'udienza del 20.5.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione resistente.
Occorre specificare che proprio in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nel d.lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 2, e art. 36, il regime di decadenza dall'impugnazione del contratto a termine introdotto dall'art. 2 della legge n. 183/2010 opera anche nel pubblico impiego privatizzato. A tal proposito, giova precisare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4960 del 16 febbraio 2023).
4 Al riguardo, si evidenzia che la materia in questione è stata oggetto di diversi interventi normativi e dal complesso quadro normativo di riferimento (art. 32 legge n. 183/2010, d.l. n.
225/2010 conv. in legge n. 10/2011, d.lgs n. 81/2015) emerge in particolare che:
- i contratti di lavoro a termine cessati entro il 30 dicembre 2011, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni, e quindi entro il 28 febbraio 2012; entro i 270
giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
Controparte_3
- i contratti di lavoro a termine cessati dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 60 giorni dalla cessazione;
entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale, che a far data dal 18 luglio 2012 (per effetto della c.d. “riforma Fornero”) sono diventati 180, dovevano essere impugnati anche giudizialmente o,
in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
Controparte_3
- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2013, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la Controparte_3
;
[...]
- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015 e 1 gennaio 2016, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la . Controparte_3
Avuto riguardo al caso in esame, atteso che, come si evince dalle buste paga e dagli attestati di servizio in atti, l'ultimo servizio svolto dal ricorrente nell'interesse dell'
[...]
risale al novembre 2022, Controparte_1
5
considerato che
il ricorrente non ha allegato di aver proposto, in via stragiudiziale e nel rispetto dei termini sopra menzionati, alcuna impugnazione avverso i contratti a termine oggetto di causa, depositando il ricorso introduttivo del giudizio de quo solo in data 8.2.2025, l'eccezione di decadenza sollevata dagli Assessorati resistenti risulta fondata.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile a causa della maturata decadenza di cui all'art. 32 legge n. 183/2010.
5. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la serialità del contenzioso e la durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 8.2.2025 nei confronti di
[...]
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa
[...]
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali in favore degli Parte_1
Assessorati resistenti, che liquida in euro 4.628,50, oltre spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 20 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 692/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.12.1955, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Sfravara, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
, C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Controparte_2
, C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTI
OGGETTO: contratti a termine operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 8.2.2025 premetteva di lavorare in favore Parte_1
delle Amministrazioni resistenti da oltre 30 anni, come operaio a tempo determinato (OTD) con inquadramento di operaio qualificato (liv. 2 °), percependo la retribuzione prevista dal CCNL di categoria che, come risultava dalle buste paga in atti, la paga giornaliera era pari a € 69,680, con la conseguenza che la retribuzione mensile era pari a € 1.811,68.
Evidenziava che se da un lato l'inserimento nelle graduatorie previste dalla legge garantiva la possibilità di prestare un numero prestabilito di giornate di lavorative a tempo determinato
(101/151) ogni anno in favore della , dall'altro lato, nei fatti, ogni lavoratore Controparte_2 doveva rimanere costantemente a disposizione dell'Amministrazione, in attesa che essa decidesse di avviarlo al lavoro, non essendo fissate a priori né la data di inizio né quella di fine della prestazione lavorativa. Sottolineava che, in sostanza, egli ricorrente veniva assunto e poi licenziato anno dopo anno (e ciò per un periodo ben superiore a 36 mesi), senza che il suo rapporto di lavoro fosse mai trasformato a tempo indeterminato.
Evidenziava, quindi, l'illegittimità della reiterazione dei termini apposti ai contratti a tempo determinato, considerando, inoltre, che non era stato assunto per far fronte a esigenze straordinarie e/o temporanee dell'amministrazione, bensì per svolgere mansioni connesse a funzioni proprie e stabili dell'assessorato, quali la difesa, la conservazione e lo sviluppo dell'ambiente del suolo e del patrimonio boschivo. Deduceva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, al lavoratore assunto dalla Pubblica Amministrazione in violazione dell'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs. n. 368/2001, spetta il diritto al riconoscimento di un'indennità a titolo di risarcimento danno, nella misura direttamente prevista dalla legge.
Richiamando, a supporto della propria posizione processuale, pronunce della Corte di
Cassazione, rivendicava la corresponsione di un'indennità risarcitoria tesa a compensare l'abuso della sistematica reiterazione di contratti a tempo determinato ben oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti.
Sottolineava che, ai fini della determinazione dell'indennizzo, considerando l'attività lavorativa prestata, si doveva prendere come riferimento l'ultima retribuzione percepita. Evidenziava che la misura dell'indennizzo poteva essere determinata nella sua massima misura prevista dalla norma, dato che la reiterazione dei contratti a termine si era protratta per oltre un trentennio, includendo certamente tutti gli anni successivi al 2001.
2 Chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati dalle Amministrazioni resistenti avendo egli ricorrente prestato attività lavorativa in forza di ripetute proroghe di contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi;
chiedeva altresì di ritenere e dichiarare che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR e da prendere come base per il calcolo dell'indennizzo era pari a €
1.811,68, o al maggiore o minore importo che dovesse essere riconosciuto, e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in suo favore di una indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta dalla data della domanda;
in subordine, nell'ipotesi in cui nelle more del presente giudizio egli ricorrente fosse assunto a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato, condannare le parti resistenti, singolarmente e/o in solido a rifondergli a titolo di risarcimento del danno provato, un importo pari a quanto egli, nel quinquennio precedente alla notifica del presente ricorso, avrebbe contrattualmente percepito mensilmente come operaio a tempo indeterminato (OTI) nei mesi in cui non ha prestato attività lavorativa come operaio a tempo determinato (OTD), il tutto oltre agli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- Con memoria depositata in data 15.4.2025 si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' Controparte_1 [...]
, contestando il ricorso perché infondato in Controparte_2
fatto e in diritto.
In via preliminare, eccepivano l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, anche con riguardo all'ultimo contratto a termine stipulato dal ricorrente.
Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dell'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in quanto evidenziavano che il ricorrente aveva svolto la propria prestazione lavorativa nell'interesse dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente fino al 2001, periodo nel quale non era ancora entrata in vigore la normativa comunitaria per la tutela del lavoro precario.
Deducevano altresì che il carattere stagionale dell'attività prestata dagli operatori forestali impediva di applicare ai contratti stagionali la tutela comunitaria prevista per l'abusiva
3 reiterazione dei contratti a termine. Deducevano che i contratti stagionali potevano avere un termine senza alcun limite o intervallo temporale, a prescindere da limitazioni percentuali rapportate alla totalità dei lavoratori a termine e che la reiterazione dei contratti e l'apposizione ad essi dei termini erano pienamente legittimi in quanto disciplinati dalla L.R. n. 16/1996 e poiché trattavasi di fattispecie esclusa dall'applicazione della tutela comunitaria contro il lavoro precario. Assumevano che la domanda risarcitoria non era meritevole di accoglimento in quanto il ricorrente aveva omesso di dimostrare la sussistenza di una condotta illecita ovvero la violazione della normativa sui contratti a termine e contestavano il criterio di calcolo dell'indennità risarcitoria operato dal ricorrente, deducendo che l'eventuale base di calcolo per l'indennità risarcitoria doveva essere individuata nella minor somma di € 992,04, piuttosto che nella somma indicata da controparte, in quanto priva di alcun riscontro in busta paga.
Concludevano chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza dal termine per l'impugnazione del contratto a termine;
nel merito, instavano per il rigetto della domanda proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese vinte.
3.- L'udienza del 20.5.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione resistente.
Occorre specificare che proprio in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nel d.lgs. n. 165/2001, art. 2, comma 2, e art. 36, il regime di decadenza dall'impugnazione del contratto a termine introdotto dall'art. 2 della legge n. 183/2010 opera anche nel pubblico impiego privatizzato. A tal proposito, giova precisare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4960 del 16 febbraio 2023).
4 Al riguardo, si evidenzia che la materia in questione è stata oggetto di diversi interventi normativi e dal complesso quadro normativo di riferimento (art. 32 legge n. 183/2010, d.l. n.
225/2010 conv. in legge n. 10/2011, d.lgs n. 81/2015) emerge in particolare che:
- i contratti di lavoro a termine cessati entro il 30 dicembre 2011, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni, e quindi entro il 28 febbraio 2012; entro i 270
giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
Controparte_3
- i contratti di lavoro a termine cessati dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 60 giorni dalla cessazione;
entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale, che a far data dal 18 luglio 2012 (per effetto della c.d. “riforma Fornero”) sono diventati 180, dovevano essere impugnati anche giudizialmente o,
in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
Controparte_3
- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2013, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la Controparte_3
;
[...]
- i contratti cessati a far data dal 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015 e 1 gennaio 2016, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione, ed entro i 180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la . Controparte_3
Avuto riguardo al caso in esame, atteso che, come si evince dalle buste paga e dagli attestati di servizio in atti, l'ultimo servizio svolto dal ricorrente nell'interesse dell'
[...]
risale al novembre 2022, Controparte_1
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considerato che
il ricorrente non ha allegato di aver proposto, in via stragiudiziale e nel rispetto dei termini sopra menzionati, alcuna impugnazione avverso i contratti a termine oggetto di causa, depositando il ricorso introduttivo del giudizio de quo solo in data 8.2.2025, l'eccezione di decadenza sollevata dagli Assessorati resistenti risulta fondata.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile a causa della maturata decadenza di cui all'art. 32 legge n. 183/2010.
5. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerata la serialità del contenzioso e la durata del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 8.2.2025 nei confronti di
[...]
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa
[...]
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese giudiziali in favore degli Parte_1
Assessorati resistenti, che liquida in euro 4.628,50, oltre spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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