Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2523 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o la cessazione degli effetti civili del matrimonio , vertente
TRA
(CF: ); Parte_1 C.F._1
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Stella, presso il cui studio in
Roma (RM), via Fonteiana n. 22, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.08.2024, e Parte_1 [...]
hanno chiesto che fosse pronunciat a la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio contratto in Vicopisano (PI) il 29.09.2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, Atto n. 30, Parte 2, Serie A – anno
2007.
RG VG n. 2523/2024 - Pagina 1 di 4
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa con decreto n. 10808/2021 del
7.07.2021 che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nato in data [...], Persona_1 hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“a) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori e, al solo fine di assicurare Per_1 la dovuta continuità nelle abitudini di vita, avrà residenza privilegiata presso la madre. La potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nel tempo in cui il figlio permarrà presso di lui.
b) confermare i tempi e le modalità della presenza di ciascun genitore con il figlio, salva diversa possibilità di accordo tra le parti, come determinati: fine settimana alternati, un pernotto infrasettimanale presso il padre, possibilmente nel giorno di giovedì, e permanenza presso il padre per il pranzo nei giorni dal lunedì al venerdì, salva impossibilità del padre per motivi di lavoro. Le vacanze natalizie, seguendo una alternanza annuale dei periodi, saranno trascorse dal minore stando con un genitore dall'inizio delle vacanze, secondo il calendario scolastico, fino al 30/12 e, con l'altro, dal 31/12 fino al 06/01, mentre le vacanze pasquali saranno trascorse un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Nel periodo estivo,
RG VG n. 2523/2024 - Pagina 2 di 4 compatibilmente con gli obblighi scolastici del minore, ciascun genitore trascorrerà con il figlio, in via esclusiva, un periodo di 15 giorni da concordare entro il 30/06 di ogni anno.
c) assegnare la casa coniugale, sita in Via Pajetta n.37, alla Dott.ssa in Parte_1 quanto rispondente all'interesse della prole.
d) confermare a carico del Dott. la corresponsione alla D.ssa CP_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 450,00, (Quattrocentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli aggiornamenti Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fino Per_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio medesimo entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla del quale la medesima si Parte_2 impegna a comunicare le coordinate IBAN;
I coniugi sosterranno, per il 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie per il figlio, ovvero, a titolo non esaustivo, le spese mediche, scolastiche, quelle per attività ludiche e ricreative, nonché quelle sportive (includendo anche l'acquisto di eventuale opportuna attrezzatura), con impegno a rimborsarle per la metà al genitore che ne abbia anticipato il pagamento per l'intero. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori qualora la spesa unitaria superi l'ammontare di
Euro 100,00.
e) confermare il reciproco impegno del Dott. e della D.ssa a CP_1 Parte_1 provvedere al pagamento delle rate del mutuo ipotecario concesso ad entrambi i coniugi dalla di , con atto ai rogiti notaio , in data 20/12/2018, Controparte_2 CP_3 Persona_2 per la somma corrispondente al 50% della rata in scadenza e delle spese di gestione del conto corrente detto. Circa i conti correnti:
- il conto corrente cointestato, aperto presso banca CRV, i signori concordano e dichiarano che verrà a breve chiuso;
- i conti correnti ad oggi intestati a ciascuno dei coniugi rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità di ciascun intestatario”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Vicopisano (PI) il 29.09.2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, Atto n. 30, Parte 2, Serie A – anno 2007
tra:
RG VG n. 2523/2024 - Pagina 3 di 4 (CF: ) nata a [...] i l Parte_1 C.F._1
28.11.1972
E
(CF ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
2.10.1972;
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA interam ente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07.04.2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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