Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2025, proposto da
VA AN, AR MA, SI MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Puglia, Sede di Lecce, Sez. I, 10.07.2024, n. 1000, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 30.08.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 4 settembre 2025 e depositato in data 15 settembre 2025 i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. 1000/2024, chiedendo, in particolare, di dichiararsi l’obbligo del Comune di Gallipoli di provvedere al riesame dell’istanza edilizia da questi presentata in data 17 marzo 2022 e all’adozione di un nuovo provvedimento finale nel rispetto di quanto evidenziato nella suddetta sentenza.
1.1. il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e il Comune di Gallipoli si sono costituiti in giudizio rispettivamente in data 17 settembre 2025 e 23 settembre 2025 per resistere al ricorso.
1.2. In data 9 ottobre 2025 il Ministero ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto l’estromissione dal giudizio, non derivando dalla sentenza oggetto di ottemperanza specifici obblighi a suo carico.
1.3. In data 9 ottobre 2025 ha depositato una memoria difensiva anche il Comune di Gallipoli, il quale ha replicato al ricorso, evidenziando di aver provveduto, in conformità a quanto previsto dalla sentenza n. 1000/2024, a riattivare il procedimento, la cui istruttoria sarebbe ancora in corso, mentre, diversamente da quanto dedotto dal ricorso, la pronuncia in questione non avrebbe in alcun modo riconosciuto la spettanza del titolo richiesto dai ricorrenti. Sulla base di tali rilievi il Comune ha, quindi, eccepito l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, la sua improcedibilità e comunque ne ha dedotto l’infondatezza nel merito.
1.3. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 è stato disposto il rinvio della discussione su richiesta congiunta delle parti, in ragione della rappresentata imminente definizione del procedimento edilizio in questione.
1.4. Con atto depositato in data 7 aprile 2026 i ricorrenti hanno depositato copia del provvedimento prot. n. 0017375 del 31 marzo 2026, recante nuovo rigetto all’istanza edilizia.
1.5. A esito della camera di consiglio dell’8 aprile 2026, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la cessata materia del contendere in ragione della sopravvenuta conclusione del procedimento, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Deve, in primo luogo, essere rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da parte del Ministero della Cultura.
2.1. Sul punto è sufficiente evidenziare che detta amministrazione è ricompresa tra le parti della sentenza oggetto di ottemperanza e, per tale ragione, correttamente il contraddittorio è stato esteso anche nei suoi confronti nel presente giudizio.
3. Per il resto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
3.1. Sebbene i ricorrenti, all’udienza dell’8 aprile 2026, abbiano chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm., l’intervenuta conclusione del procedimento risulta, infatti, più correttamente riconducibile alla categoria della sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
3.2 Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: “ la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (ex multis, Cons. Stato, V, 7 maggio 2018, n. 2687; …), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (ex multis, Cons. Stato, III, 22 febbraio 2018, n. 1135; IV, 22 gennaio 2018, n. 383; IV, 7 maggio 2015, n. 2317). Invero la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., che invece si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638) ” (TAR Trento, sent. n. 204 del 18.12.2023).
3.3. Nel caso di specie, pur avendo l’amministrazione effettivamente provveduto alla riedizione del potere, concludendo nuovamente il procedimento mediante adozione di un nuovo atto finale in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza di questo TAR n. 1000/2024, deve evidenziarsi che nel ricorso sono stati anche contestati i rilievi contenuti negli atti endo-procedimentali poi successivamente posti dall’amministrazione a fondamento della determinazione finale negativa assunta, ragione per cui non può ritenersi che “ la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso ”, dovendosi, quindi, più correttamente ricondurre la volontà manifestata con la dichiarazione di cessata materia del contendere alla categoria del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
4. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | NI CA |
IL SEGRETARIO