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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3113/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3113/2025 promossa congiuntamente da natoa a FOLIGNO (PG) il 19/10/1970, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PERI MONIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da natoa a TORINO (TO) il 13/06/1972, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PERI MONIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Modificarsi le condizioni del divorzio, tra le stesse pronunciato, con le condizioni di cui al ricorso depositato il 18/04/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 18/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato tra
[...]
e con le condizioni di cui al ricorso Parte_1 CP_1 Controparte_1 depositato il 18/04/2025, da intendersi integralmente riportate.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 30/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3113/2025 promossa congiuntamente da natoa a FOLIGNO (PG) il 19/10/1970, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. PERI MONIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da natoa a TORINO (TO) il 13/06/1972, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. PERI MONIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Modificarsi le condizioni del divorzio, tra le stesse pronunciato, con le condizioni di cui al ricorso depositato il 18/04/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 18/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dispone la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato tra
[...]
e con le condizioni di cui al ricorso Parte_1 CP_1 Controparte_1 depositato il 18/04/2025, da intendersi integralmente riportate.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 30/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino