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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 385/2023 R.G.A.C. tra , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. P. Neri
(Ricorrente)
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. M.A. Baranello Parte_2
(Resistente)
NONCHE'
Il P.M. Sede (Interventore ex lege).
Oggetto: statuizioni patrimoniali divorzili.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 23/02/2023, proponeva domanda di scioglimento degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto in Ferrazzano (CB) in data 08/09/2007 con Parte_2
, trascritto al n.
4 - p. I s.A. - anno 2007 – nei registri di detto Comune.
[...]
Il ricorrente chiedeva:
- pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente
, con ordine di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Ferrazzano, provvedendo, in caso di opposizione e/o prosecuzione del giudizio all'adozione di sentenza parziale di scioglimento del vincolo matrimoniale;
- dichiarare, relativamente al rapporto economico patrimoniale tra i divorziandi, previa revoca del diritto a beneficiare dell'assegno di mantenimento, l'insussistenza del diritto della resistente a percepire somme a titolo di assegno divorzile;
- in estremo subordine, laddove ritenuto riconoscibile il diritto della a percepire Parte_2 somme a titolo di assegno divorzile, a parametrarlo nella somma massima di € 100,00, ovvero nel minor importo ritenuto di giustizia;
- emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e confacente, preordinato e/o connesso rispetto alle invocate declaratorie, con regolamentazione delle spese rimesso al prudente apprezzamento del Giudice.
Con memoria di costituzione e risposta del 02/05/2023 si costituiva , Parte_2 non opponendosi alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta dal ricorrente, ma formulando le seguenti richieste:
- dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
[...] Parte_2 di Ferrazzano di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri;
- disporre che il ricorrente versi, a titolo di assegno divorzile alla signora Pt_1 Parte_2
la somma di €.250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo il 100% degli
[...] indici ISTAT;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
§§§§§§§§§§§§§ In data 01/06/2023 veniva emessa l'ordinanza presidenziale con la quale venivano confermate le statuizioni della separazione consensuale già omologata dal Tribunale e nominato il G.I. sul presupposto che l'unico punto di dissidio fosse quello relativo alla domanda del ricorrente di vedersi eliminare/ridurre ad euro 100 l'entità dell'assegno di mantenimento mensile dell'ex-coniuge, data l'entità delle spese ed i diversi presupposti della fase divorzile rispetto a quella di separazione.
In data 27/10/2023 veniva emessa sentenza non definitiva n. 815/2023, che quivi si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale veniva pronunziato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Ferrazzano in data 8.09.2007 tra e Parte_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune indicato, anno Parte_2
2007, atto n. 4, parte I, Serie A ed ordinata l'annotazione della stessa ai sensi dell'art. 49, DPR
3-11- 2000 n. 396.
Dopo l'istruttoria orale e documentale, le parti precisavano le conclusioni e, trasmessi gli atti al PM, il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ad avviso di questo Collegio la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento parziale.
Non si riscontrano fatti diversi da quanto già emerso, sia riguardo al decreto di omologa della separazione sia da quanto emerso in corso di istruttoria, se non relativamente all'assegno di mantenimento.
Quanto alla richiesta di parte resistente relativa alla paventata perdita di chance per aver rinunciato allo svolgimento di attività lavorativa per dedicarsi al menage familiare, la stessa risulta da rigettare, non essendo adeguatamente motivata e non essendo emersi, in corso di istruttoria e nonostante le prove testimoniali espletate, elementi sufficienti per i quali fosse dimostrato quanto richiesto dalla . Parte_2
Inoltre, risulta in atti come i redditi del non abbiano subito alcun sostanziale aumento Pt_1
e, soprattutto, siano tutt'oggi gravati da una serie di spese (prestiti, mutui ipotecari e spese fisse mensili – tra le quali un finanziamento acceso per sostenere le spese di un Master svolto dal figlio di prime nozze della resistente, ) – tali da ridurre sensibilmente la Persona_1 disponibilità economica proprio del ricorrente.
D'altro canto, occorre rilevare che la resistente sia ancora in età abile allo svolgimento di attività lavorativa e abbia assunto dal 2024 un impiego stabile sia pur a tempo determinato.
Pertanto, l'assegno divorzile andrà riparametrato come si dirà in seguito. Alla luce di quanto esposto e su detto, attesa anche la necessità della resistente di vedersi garantito, anche successivamente allo scioglimento del matrimonio durato 14 anni, un assegno di mantenimento a titolo assistenziale che si ritiene congruo fissare in € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le ulteriori richieste formulate dalle parti sono, pertanto, inammissibili.
Stante il parziale accoglimento delle reciproche istanze, andranno compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da contro , con il parere favorevole Parte_1 Parte_2 del P.M., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- pone a carico di un assegno divorzile dell'importo di € 100,00 mensili in Parte_1 favore della resistente rivalutabili annualmente sulla base degli indici Parte_2
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo le modalità che le parti vorranno concordare;
- dichiara inammissibili tutte le altre domande;
- spese compensate.
Campobasso, 19.5.2025
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda