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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4120/2018 RG in materia di impugnazione di delibere condominiali
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.02.2018 n. 470), vertente tra
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto in Melito di Napoli, Via G. Matteotti 32, nello studio degli avv.ti Raffaele
Caiazza, c.f. e Marianna Caiazza, c.f. che li rappre- C.F._3 C.F._4
sentano e difendono giusta procura in atti, appellanti e
, c.f. procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., e Controparte_1 C.F._5
, c.f. in proprio e quale erede di dece- Controparte_2 C.F._6 Persona_1
duta il 20.03.2021, elettivamente domiciliato in Aversa, Via L. Giordano 20 nello studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellati Controparte_1
nonché
sito in Aversa, Via Carlo Pisacane 1/7, c.f. , in per- Controparte_3 P.IVA_1
sona dell'amministratore giudiziario ad acta avv. Davide Natale, c.f. C.F._7
procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto nel suo studio in Casagiove, Via
Arcivescovo Pontillo 75, appellato e
1 sito in Aversa, Via Carlo Pisacane 1/7, c.f. , in per- Controparte_3 P.IVA_1
sona dell'amministratore pro tempore avv. Marco Monica, con domicilio eletto in Aversa,
Viale Europa 54, nello studio dell'avv. Benedetto Assunto, che lo rappresenta e difende giu- sta procura in atti, appellato e
, in qualità di erede di deceduta il 20.03.2021, appellato CP_4 Persona_1
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.09.2024.
Motivi della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Si legge nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6.02.2018 n. 470 che:
-- e convennero in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_3
(proc. n. 901089/2012) per impugnare la delibera assembleare del 13.05.2011 in merito ai criteri di ripartizione della spesa per i lavori di manutenzione straordinaria per l'impermeabi- lizzazione del lastrico solare del corpo di fabbrica di cui alla scala A, spesa posta a carico di tutti i condomini anziché dei soli condomini della scala A;
-- si costituì il deducendo che nella riunione del 20.09.2012 l'as- Controparte_3
semblea dei condomini aveva revocato l'impugnata delibera del 13.05.2021;
-- intervennero in giudizio , e per Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
chiedere il rigetto della domanda attrice in quanto, in base al regolamento condominiale, le spese per i lastrici solari devono ricadere su tutti i condomini;
-- con ricorso del 5.12.2012 (proc. n. 902509/2012), , Controparte_1 Controparte_2
e impugnarono la delibera condominiale del 13.07.2012, deducendo che il Persona_1
criterio di ripartizione delle spese per i lastrici solari non erano all'ordine del giorno e che comunque esse dovevano essere poste a carico di tutti i condomini;
-- si costituì il per eccepire la decadenza dal termine per l'impugnazione; CP_3
-- con atto di citazione (proc. n. 902436/2012), , e Controparte_1 Controparte_2
impugnarono la delibera condominiale del 26.10.2012, deducendo che le Persona_1
spese per i lastrici solari dovevano ricadere su tutti i condomini;
2 -- si costituì il Condominio e dedusse che, a norma dell'art. 5 del regolamento di condominio e delle disposizioni generali del codice civile, i lastrici solari sono di proprietà dei soli gruppi di condomini che da essi traggono giovamento;
-- con atto di citazione (proc. n. 100/2013), impugnò la delibera con- Controparte_1
dominiale del 20.09.2012 deducendo ancora una volta che le spese per i lastrici solari dove- vano ricadere su tutti i condomini;
-- si costituì il Condominio, chiedendo il rigetto della domanda;
-- con ulteriore ricorso (proc. n. 2582/2012) e impugnarono Controparte_2 Persona_1
per gli stessi motivi la delibera del 20.09.2012;
-- si costituì il e chiese il rigetto della domanda;
CP_3
-- tutti i giudizi, vertenti sulla medesima questione (se le spese per i lastrici solari debbano ripartirsi tra tutti i condomini o soltanto tra quelli della scala A), furono riuniti.
2- Con sentenza del 6.02.2018 n. 470, il Tribunale ha ritenuto che sia preferibile la tesi che afferma che le spese per il lastrico solare vanno poste a carico di tutti i condomini, anche alla luce dell'art. 5 del regolamento condominiale e della conformazione del fabbricato. Di con- seguenza, il Tribunale ha così deciso:
-- in relazione al giudizio n. 901089/2012, ha dichiarato cessata la materia del contendere;
-- in relazione al giudizio n. 2436/2012, ha rigettato la domanda;
-- in relazione ai giudizi 902436/2012, 100/2013 e 2528/2012, ha annullato le deliberazioni del 20.09.2012 e 26.10.2012;
-- ha dichiarato compensate le spese di lite.
3- Hanno proposto appello e così concludendo: «In via Parte_1 Parte_2
principale e nel merito (…), in riforma della sentenza (…), così provvedere: a) accertare e di- chiarare che l'art. 5 del regolamento va interpretato nel senso che tutte le CP_5
spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei lastrici solari debbano esse- re ripartite secondo il criterio dettato dall'art. 1126 c.c., ovvero secondo il criterio della verti- cale sottostante ciascun lastrico solare, in proporzione al valore della porzione immobiliare sottostante;
b) conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte nei procedimenti recanti rg. 902436/2012, 902509/2012, 902509-1/2012, 2528/2012, 100/2013, tutti riuniti nel procedimento recante rg. 901089/2012; c) confermare la sentenza di primo grado nella sola parte in cui l'adito Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere tra i sigg.ri
) / e l'amministratore ad acta del ma riformandola Parte_3 CP_6 CP_7
3 laddove non ha condannato il alla refusione delle spese di lite in favore degli CP_7
odierni appellanti;
d) conseguentemente, condannare il alla refusione delle CP_7
spese del primo grado di giudizio da liquidare in favore dell'avv. Marianna Caiazza, antistata- ria. e) Condannare il in solido con le altre parti convenute nel presente giu- CP_7
dizio di appello, alla refusione delle spese e competenze di lite con attribuzione ad entrambi i procuratori che si dichiarano antistatari».
4- Il 13.11.2018 si sono costituiti , e Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
5- Il 4.12.2018 si è costituito il in persona dell'amministratore Controparte_3
giudiziario ad acta avv. Davide Natale, così concludendo: «accogliere parzialmente la do- manda di riforma della sentenza di primo grado, come formulata da parte appellante poiché fondata in fatto e in diritto (…), rigettando per l'effetto la sola richiesta di riforma relativa al- la condanna del alla refusione delle spese di lite in favore degli Controparte_3
odierni appellanti;
condannare, infine, gli appellati sigg. , e Controparte_2 CP_8
avv. , in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del presen- Controparte_1
te giudizio di appello in favore del sottoscritto difensore anticipatario (…)».
6- Il 4.12.2018 si è pure costituito il in persona dell'amministra- Controparte_3
tore pro tempore avv. Marco Monica, chiedendo in via principale la propria estromissione dal giudizio e in subordine, “preso atto dell'obiettiva complessità della materia del contende- re”, la compensazione delle spese.
7- Con note scritte del 10.11.2022 per l'udienza cartolare del 15.11.2022, l'avv.
[...]
ha dichiarato – “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 300 c.p.c.” (e dunque per CP_9
l'interruzione del processo) – il decesso, avvenuto il 20.03.2021, della propria assistita
[...]
. CP_10
8- Con ordinanza del 16.11.2022, la causa è stata introitata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
9- Con istanza del 28.11.2022, l'avv. ha chiesto correggersi l'ordinanza di questa CP_11
Corte del 16.11.2022 nella parte in cui ha dichiarato o comunque ritenuto la contumacia dei propri assistiti e Ha inoltre insistito per l'interruzione del Controparte_2 Persona_1
giudizio per la morte della propria assistita Persona_1
10- Con ordinanza del 31.05.2023, questa Corte ha dato atto dell'errore riguardante
[...]
e regolarmente costituiti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 Persona_1 CP_1
4 , e ha dichiarato l'interruzione del giudizio per la morte di CP_1 Persona_1
11- Con ricorso depositato il 2.10.2023, il , in persona dell'ammi- Controparte_3
nistratore avv. Davide Natale, ha riassunto il giudizio interrotto nei confronti degli eredi di e pertanto di , già costituito in proprio, e di , ri- Persona_1 Controparte_2 CP_4
masto poi contumace.
12- Il 31.05.2024 la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 10.09.2024, all'esito della quale è stata nuovamente introitata per la decisione.
13- Va premesso che la natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi [Cass. ord. 11.11.2024 n. 29042]. Che lo scopo della dichiarazione dell'avv. , resa con le no- CP_1
te del 10.11.2022 per l'udienza cartolare del 15.11.2022, fosse quella di provocare l'interru- zione del giudizio, è confermato dalla successiva e più esplicita istanza del 28.11.2022.
Ne consegue che il giudizio si è estinto per tardiva riassunzione in seguito all'evento inter- ruttivo costituito dalla morte di Persona_1
L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia di- chiarato in udienza – anche se svolta in forma cartolare [Cass. ord. 24.05.2022 n. 16797] – o noti- ficato alle altre parti dal procuratore della parte colpita da uno di detti eventi, produce, ai sensi dell'art. 300, 2° comma, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione. Il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procura- tore o la notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna rilevanza, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'in- tervenuta interruzione – avente natura meramente ricognitiva – pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti [cfr. Cass. ord.
29.11.2024 n. 30729; Cass. ord. 29.05.2024 n. 15004; Cass. ord.
6.02.2024 n. 3345; Cass. ord.
22.09.2022 n.27788].
Nel caso in esame, il difensore di dichiarò per la prima volta la morte della pro- Persona_1
pria assistita con note depositate, come già detto, il 10.11.2022 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in funzione dell'udienza cartolare del 15.11.2022.
5 Dunque, dal momento della dichiarazione della morte di per effetto dell'auto- Persona_1
matica interruzione, è iniziato a decorrere il termine di tre mesi stabilito a pena di decadenza per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, a nulla rilevando – alla luce dei principi sopra richia- mati – che la pronuncia dichiarativa (ricognitiva) della Corte sia intervenuta in data di molto suc- cessiva. Il giudizio è stato tardivamente riassunto con ricorso del 2.10.2023, ben oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c..
Il giudizio va perciò dichiarato estinto.
14- Le spese del grado restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, e , avverso la
[...] CP_4 Controparte_12
sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.02.2018 n. 470, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4120/2018 RG in materia di impugnazione di delibere condominiali
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.02.2018 n. 470), vertente tra
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto in Melito di Napoli, Via G. Matteotti 32, nello studio degli avv.ti Raffaele
Caiazza, c.f. e Marianna Caiazza, c.f. che li rappre- C.F._3 C.F._4
sentano e difendono giusta procura in atti, appellanti e
, c.f. procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., e Controparte_1 C.F._5
, c.f. in proprio e quale erede di dece- Controparte_2 C.F._6 Persona_1
duta il 20.03.2021, elettivamente domiciliato in Aversa, Via L. Giordano 20 nello studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellati Controparte_1
nonché
sito in Aversa, Via Carlo Pisacane 1/7, c.f. , in per- Controparte_3 P.IVA_1
sona dell'amministratore giudiziario ad acta avv. Davide Natale, c.f. C.F._7
procuratore di se stesso ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto nel suo studio in Casagiove, Via
Arcivescovo Pontillo 75, appellato e
1 sito in Aversa, Via Carlo Pisacane 1/7, c.f. , in per- Controparte_3 P.IVA_1
sona dell'amministratore pro tempore avv. Marco Monica, con domicilio eletto in Aversa,
Viale Europa 54, nello studio dell'avv. Benedetto Assunto, che lo rappresenta e difende giu- sta procura in atti, appellato e
, in qualità di erede di deceduta il 20.03.2021, appellato CP_4 Persona_1
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.09.2024.
Motivi della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 10.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Si legge nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6.02.2018 n. 470 che:
-- e convennero in giudizio il Parte_1 Parte_2 Controparte_3
(proc. n. 901089/2012) per impugnare la delibera assembleare del 13.05.2011 in merito ai criteri di ripartizione della spesa per i lavori di manutenzione straordinaria per l'impermeabi- lizzazione del lastrico solare del corpo di fabbrica di cui alla scala A, spesa posta a carico di tutti i condomini anziché dei soli condomini della scala A;
-- si costituì il deducendo che nella riunione del 20.09.2012 l'as- Controparte_3
semblea dei condomini aveva revocato l'impugnata delibera del 13.05.2021;
-- intervennero in giudizio , e per Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
chiedere il rigetto della domanda attrice in quanto, in base al regolamento condominiale, le spese per i lastrici solari devono ricadere su tutti i condomini;
-- con ricorso del 5.12.2012 (proc. n. 902509/2012), , Controparte_1 Controparte_2
e impugnarono la delibera condominiale del 13.07.2012, deducendo che il Persona_1
criterio di ripartizione delle spese per i lastrici solari non erano all'ordine del giorno e che comunque esse dovevano essere poste a carico di tutti i condomini;
-- si costituì il per eccepire la decadenza dal termine per l'impugnazione; CP_3
-- con atto di citazione (proc. n. 902436/2012), , e Controparte_1 Controparte_2
impugnarono la delibera condominiale del 26.10.2012, deducendo che le Persona_1
spese per i lastrici solari dovevano ricadere su tutti i condomini;
2 -- si costituì il Condominio e dedusse che, a norma dell'art. 5 del regolamento di condominio e delle disposizioni generali del codice civile, i lastrici solari sono di proprietà dei soli gruppi di condomini che da essi traggono giovamento;
-- con atto di citazione (proc. n. 100/2013), impugnò la delibera con- Controparte_1
dominiale del 20.09.2012 deducendo ancora una volta che le spese per i lastrici solari dove- vano ricadere su tutti i condomini;
-- si costituì il Condominio, chiedendo il rigetto della domanda;
-- con ulteriore ricorso (proc. n. 2582/2012) e impugnarono Controparte_2 Persona_1
per gli stessi motivi la delibera del 20.09.2012;
-- si costituì il e chiese il rigetto della domanda;
CP_3
-- tutti i giudizi, vertenti sulla medesima questione (se le spese per i lastrici solari debbano ripartirsi tra tutti i condomini o soltanto tra quelli della scala A), furono riuniti.
2- Con sentenza del 6.02.2018 n. 470, il Tribunale ha ritenuto che sia preferibile la tesi che afferma che le spese per il lastrico solare vanno poste a carico di tutti i condomini, anche alla luce dell'art. 5 del regolamento condominiale e della conformazione del fabbricato. Di con- seguenza, il Tribunale ha così deciso:
-- in relazione al giudizio n. 901089/2012, ha dichiarato cessata la materia del contendere;
-- in relazione al giudizio n. 2436/2012, ha rigettato la domanda;
-- in relazione ai giudizi 902436/2012, 100/2013 e 2528/2012, ha annullato le deliberazioni del 20.09.2012 e 26.10.2012;
-- ha dichiarato compensate le spese di lite.
3- Hanno proposto appello e così concludendo: «In via Parte_1 Parte_2
principale e nel merito (…), in riforma della sentenza (…), così provvedere: a) accertare e di- chiarare che l'art. 5 del regolamento va interpretato nel senso che tutte le CP_5
spese derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei lastrici solari debbano esse- re ripartite secondo il criterio dettato dall'art. 1126 c.c., ovvero secondo il criterio della verti- cale sottostante ciascun lastrico solare, in proporzione al valore della porzione immobiliare sottostante;
b) conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte nei procedimenti recanti rg. 902436/2012, 902509/2012, 902509-1/2012, 2528/2012, 100/2013, tutti riuniti nel procedimento recante rg. 901089/2012; c) confermare la sentenza di primo grado nella sola parte in cui l'adito Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere tra i sigg.ri
) / e l'amministratore ad acta del ma riformandola Parte_3 CP_6 CP_7
3 laddove non ha condannato il alla refusione delle spese di lite in favore degli CP_7
odierni appellanti;
d) conseguentemente, condannare il alla refusione delle CP_7
spese del primo grado di giudizio da liquidare in favore dell'avv. Marianna Caiazza, antistata- ria. e) Condannare il in solido con le altre parti convenute nel presente giu- CP_7
dizio di appello, alla refusione delle spese e competenze di lite con attribuzione ad entrambi i procuratori che si dichiarano antistatari».
4- Il 13.11.2018 si sono costituiti , e Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
5- Il 4.12.2018 si è costituito il in persona dell'amministratore Controparte_3
giudiziario ad acta avv. Davide Natale, così concludendo: «accogliere parzialmente la do- manda di riforma della sentenza di primo grado, come formulata da parte appellante poiché fondata in fatto e in diritto (…), rigettando per l'effetto la sola richiesta di riforma relativa al- la condanna del alla refusione delle spese di lite in favore degli Controparte_3
odierni appellanti;
condannare, infine, gli appellati sigg. , e Controparte_2 CP_8
avv. , in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del presen- Controparte_1
te giudizio di appello in favore del sottoscritto difensore anticipatario (…)».
6- Il 4.12.2018 si è pure costituito il in persona dell'amministra- Controparte_3
tore pro tempore avv. Marco Monica, chiedendo in via principale la propria estromissione dal giudizio e in subordine, “preso atto dell'obiettiva complessità della materia del contende- re”, la compensazione delle spese.
7- Con note scritte del 10.11.2022 per l'udienza cartolare del 15.11.2022, l'avv.
[...]
ha dichiarato – “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 300 c.p.c.” (e dunque per CP_9
l'interruzione del processo) – il decesso, avvenuto il 20.03.2021, della propria assistita
[...]
. CP_10
8- Con ordinanza del 16.11.2022, la causa è stata introitata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
9- Con istanza del 28.11.2022, l'avv. ha chiesto correggersi l'ordinanza di questa CP_11
Corte del 16.11.2022 nella parte in cui ha dichiarato o comunque ritenuto la contumacia dei propri assistiti e Ha inoltre insistito per l'interruzione del Controparte_2 Persona_1
giudizio per la morte della propria assistita Persona_1
10- Con ordinanza del 31.05.2023, questa Corte ha dato atto dell'errore riguardante
[...]
e regolarmente costituiti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 Persona_1 CP_1
4 , e ha dichiarato l'interruzione del giudizio per la morte di CP_1 Persona_1
11- Con ricorso depositato il 2.10.2023, il , in persona dell'ammi- Controparte_3
nistratore avv. Davide Natale, ha riassunto il giudizio interrotto nei confronti degli eredi di e pertanto di , già costituito in proprio, e di , ri- Persona_1 Controparte_2 CP_4
masto poi contumace.
12- Il 31.05.2024 la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 10.09.2024, all'esito della quale è stata nuovamente introitata per la decisione.
13- Va premesso che la natura negoziale della dichiarazione, da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non comporta la necessità che la volontà di conseguire l'effetto interruttivo sia espressamente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi [Cass. ord. 11.11.2024 n. 29042]. Che lo scopo della dichiarazione dell'avv. , resa con le no- CP_1
te del 10.11.2022 per l'udienza cartolare del 15.11.2022, fosse quella di provocare l'interru- zione del giudizio, è confermato dalla successiva e più esplicita istanza del 28.11.2022.
Ne consegue che il giudizio si è estinto per tardiva riassunzione in seguito all'evento inter- ruttivo costituito dalla morte di Persona_1
L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia di- chiarato in udienza – anche se svolta in forma cartolare [Cass. ord. 24.05.2022 n. 16797] – o noti- ficato alle altre parti dal procuratore della parte colpita da uno di detti eventi, produce, ai sensi dell'art. 300, 2° comma, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione. Il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procura- tore o la notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna rilevanza, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'in- tervenuta interruzione – avente natura meramente ricognitiva – pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti [cfr. Cass. ord.
29.11.2024 n. 30729; Cass. ord. 29.05.2024 n. 15004; Cass. ord.
6.02.2024 n. 3345; Cass. ord.
22.09.2022 n.27788].
Nel caso in esame, il difensore di dichiarò per la prima volta la morte della pro- Persona_1
pria assistita con note depositate, come già detto, il 10.11.2022 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in funzione dell'udienza cartolare del 15.11.2022.
5 Dunque, dal momento della dichiarazione della morte di per effetto dell'auto- Persona_1
matica interruzione, è iniziato a decorrere il termine di tre mesi stabilito a pena di decadenza per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, a nulla rilevando – alla luce dei principi sopra richia- mati – che la pronuncia dichiarativa (ricognitiva) della Corte sia intervenuta in data di molto suc- cessiva. Il giudizio è stato tardivamente riassunto con ricorso del 2.10.2023, ben oltre il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c..
Il giudizio va perciò dichiarato estinto.
14- Le spese del grado restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, e , avverso la
[...] CP_4 Controparte_12
sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere 6.02.2018 n. 470, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado restino a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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