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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Alessandra Trementozzi Presidente dott. Elisabetta Palumbo Consigliera dott. Beatrice Marrani Consigliera relatrice All'udienza del 07/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1429 dell'anno 2023 tra
, con l'avv. FALCONE AMALIA e GASPERINI GIANLUIGI Parte_1 appellante e on l'avv. LUCA LUPIA Controparte_1 appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9074/2022 del
21/12/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.11.2019 conveniva Parte_1 in giudizio avanti il Tribunale di Roma la deducendo di aver lavorato con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della cooperativa dal 2 maggio
2014 al 15 Febbraio 2019 data in cui rassegnava le proprie dimissioni, con inquadramento contrattuale al livello 4 junior del CCNL soci e dipendenti di società cooperative di trasporto, logistica e spedizioni e a decorrere dal maggio 2018 con inquadramento al livello 3 super del suddetto CCNL. Invocava il proprio diritto ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, al livello 3 Super del CCNL trasporto, logistica e spedizioni, e, consequenzialmente, chiedeva la condanna della al pagamento in suo favore della somma Controparte_2 complessiva di € 95.987,71 per differenze retributive, ore straordinarie diurne, trasferte nazionali 6-12 ore, tredicesima e quattordicesima mensilità e relativi ratei, festività, ferie e permessi non goduti, mancato preavviso, TFR.
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni pretesa Controparte_2 creditoria rappresentando di aver corrisposto tutti gli importi spettanti al dipendente, indicati all'interno delle buste paga.
Previa escussione testimoniale di tre testi, il Tribunale di Roma con sentenza n.
9074/2022 rigettava integralmente il ricorso. 2
Con atto depositato il 13.6.2023 ha interposto gravame avverso detta Parte_1 sentenza eccependo l'erroneità della pronuncia laddove non ha riconosciuto la riconducibilità delle mansioni svolte dall' appellante al livello 3S del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni. Ha altresì contestato il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate nonché il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione per il lavoro prestato in orario straordinario e da ultimo ha lamentato il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR.
Ha resistito nel grado la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Alessandra Trementozzi Presidente dott. Elisabetta Palumbo Consigliera dott. Beatrice Marrani Consigliera relatrice All'udienza del 07/03/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1429 dell'anno 2023 tra
, con l'avv. FALCONE AMALIA e GASPERINI GIANLUIGI Parte_1 appellante e on l'avv. LUCA LUPIA Controparte_1 appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9074/2022 del
21/12/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.11.2019 conveniva Parte_1 in giudizio avanti il Tribunale di Roma la deducendo di aver lavorato con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della cooperativa dal 2 maggio
2014 al 15 Febbraio 2019 data in cui rassegnava le proprie dimissioni, con inquadramento contrattuale al livello 4 junior del CCNL soci e dipendenti di società cooperative di trasporto, logistica e spedizioni e a decorrere dal maggio 2018 con inquadramento al livello 3 super del suddetto CCNL. Invocava il proprio diritto ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, al livello 3 Super del CCNL trasporto, logistica e spedizioni, e, consequenzialmente, chiedeva la condanna della al pagamento in suo favore della somma Controparte_2 complessiva di € 95.987,71 per differenze retributive, ore straordinarie diurne, trasferte nazionali 6-12 ore, tredicesima e quattordicesima mensilità e relativi ratei, festività, ferie e permessi non goduti, mancato preavviso, TFR.
La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni pretesa Controparte_2 creditoria rappresentando di aver corrisposto tutti gli importi spettanti al dipendente, indicati all'interno delle buste paga.
Previa escussione testimoniale di tre testi, il Tribunale di Roma con sentenza n.
9074/2022 rigettava integralmente il ricorso. 2
Con atto depositato il 13.6.2023 ha interposto gravame avverso detta Parte_1 sentenza eccependo l'erroneità della pronuncia laddove non ha riconosciuto la riconducibilità delle mansioni svolte dall' appellante al livello 3S del CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni. Ha altresì contestato il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate nonché il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione per il lavoro prestato in orario straordinario e da ultimo ha lamentato il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR.
Ha resistito nel grado la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_3
All'udienza del 7.3.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi