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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 10/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 19 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Ulassai presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elio Deidda, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ), (c.f. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f. , (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. ), (c.f. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 resistenti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse del ricorrente (ricorso ex art. 281 decies c.p.c.):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
- dichiarare , C.F. , proprietario per intervenuta usucapione del Parte_1 C.F._1 terreno agricolo, sito in agro di Tertenia, identificato al F. 27 mapp. 18, catasto terreni.
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 5 ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in agro di Tertenia e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 27, particella 18.
Il ricorrente ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dall'anno Duemila ad oggi, e di averlo utilizzato provvedendo a seminarlo ad anni alterni per uso pascolo, collocandovi delle arnie per la produzione del miele ed occupandosi della cura della recinzione.
I resistenti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145). pagina 2 di 5 Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo al ricorrente per oltre vent'anni, dall'anno Duemila ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte del ricorrente sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa ed individuato anche con il relativo identificativo catastale e nella fotografia mostrati loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 7 maggio 2025). Testimone_1 Testimone_2
I testi hanno saputo riferire in merito al possesso esercitato dal ricorrente sull'immobile oggetto di causa per avere frequentato i luoghi sin da ragazzi. In particolare, il teste ha riferito Testimone_1 di avere all'incirca vent'anni quando si recava nella zona per dedicarsi alla caccia, come avviene tutt'oggi, riferendo di chiedere le chiavi al ricorrente per poter attraversare il terreno di sua proprietà, il quale gli consegna le chiavi del cancello.
Il teste ha riferito di frequentare la zona dove è situato il terreno del ricorrente, in Testimone_2 quanto, insieme a suo padre, si occupava e si occupa attualmente della manutenzione e della pulizia di un terreno confinante con quello oggetto di causa, di proprietà della sorella del padre ( Parte_7
. Il teste ha precisato che il terreno utilizzato dal ricorrente, in precedenza era di sua zia,
[...]
Persona_1
I testi hanno confermato che, dall'anno Duemila, il ricorrente utilizza il suddetto terreno, sito in
Tertenia in località “Sarrala-Su Tuvu e S'Iligi”, collocandovi gli alveari, occupandosi della pulizia periodica con il trattore e che lo stesso, nel medesimo anno, vi ha fatto realizzare una strada. Sul punto, il teste ha riferito che suo padre ha sistemato detta strada con un trattore per conto del Parte_7
il quale ha provveduto anche a pagarlo. Pt_1
I testi hanno riferito che, ad anni alterni, il ricorrente semina il terreno con biada o avena per uso pascolo, e che consente ai suoi cognati di farvi pascolare il loro bestiame, il cui ovile è situato a fianco al terreno in questione.
Gli stessi hanno riferito che nell'anno Duemila il ricorrente ha provveduto a recintare il terreno con rete metallica sostenuta da paletti in ferro e che all'ingresso vi ha posizionato un cancello agricolo chiuso con un lucchetto, di cui lo stesso detiene le chiavi. Il teste ha confermato che, quando lui e Parte_7 suo padre devono accedere al terreno del ricorrente per sistemare la strada, è quest'ultimo che gli consegna le chiavi del lucchetto. Lo stesso ha precisato, inoltre, che la parte del terreno confinante con la proprietà è stata apposta dal solo invece, quella confinante con la proprietà di Per_2 Pt_1
è sta apposta insieme dai medesimi intorno agli anni 2000/2001. Il teste ha saputo Parte_7
pagina 3 di 5 riferire della circostanza collocandola temporalmente in data anteriore al matrimonio del ricorrente, avvenuto nell'anno 2002, al quale lui stesso era invitato.
Infine, lo stesso ha specificato che la parte del terreno confinante con la proprietà comunale non è recintata, in quanto è presente un ruscello.
Entrambi i testi hanno saputo riferire delle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Infine, essi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte del ricorrente e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale, anche perché è allo stesso che i testi hanno riferito di chiedere l'autorizzazione per accedere al terreno, il quale provvede alla consegna delle chiavi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte del ricorrente, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso per regioni di lavoro (teste
, il quale ha riferito di svolgere l'attività di carrozziere e che il ricorrente è suo Testimone_1 cliente) e di amicizia (teste , il quale ha riferito di essere coetaneo dell'attore e di Testimone_2 avere svolto il servizio militare insieme allo stesso) e di frequentazione dei luoghi oggetto di causa, anche per avervi svolto personalmente dei lavori (teste . Parte_7
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che il ricorrente abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione per averlo posseduto dall'anno
Duemila ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i resistenti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuto proprietario dell'immobile sito in agro di Tertenia e distinto al C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 27, particella 18. pagina 4 di 5 2) nulla sulle spese riguardo ai resistenti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
pagina 5 di 5
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 19 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Ulassai presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elio Deidda, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. ), (c.f. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(c.f. , (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(c.f. ), (c.f. , C.F._11 Parte_12 C.F._12 resistenti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse del ricorrente (ricorso ex art. 281 decies c.p.c.):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
- dichiarare , C.F. , proprietario per intervenuta usucapione del Parte_1 C.F._1 terreno agricolo, sito in agro di Tertenia, identificato al F. 27 mapp. 18, catasto terreni.
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 5 ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno sito in agro di Tertenia e distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 27, particella 18.
Il ricorrente ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato del suddetto immobile da oltre vent'anni, dall'anno Duemila ad oggi, e di averlo utilizzato provvedendo a seminarlo ad anni alterni per uso pascolo, collocandovi delle arnie per la produzione del miele ed occupandosi della cura della recinzione.
I resistenti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145). pagina 2 di 5 Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo al ricorrente per oltre vent'anni, dall'anno Duemila ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte del ricorrente sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'estratto di mappa ed individuato anche con il relativo identificativo catastale e nella fotografia mostrati loro in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 7 maggio 2025). Testimone_1 Testimone_2
I testi hanno saputo riferire in merito al possesso esercitato dal ricorrente sull'immobile oggetto di causa per avere frequentato i luoghi sin da ragazzi. In particolare, il teste ha riferito Testimone_1 di avere all'incirca vent'anni quando si recava nella zona per dedicarsi alla caccia, come avviene tutt'oggi, riferendo di chiedere le chiavi al ricorrente per poter attraversare il terreno di sua proprietà, il quale gli consegna le chiavi del cancello.
Il teste ha riferito di frequentare la zona dove è situato il terreno del ricorrente, in Testimone_2 quanto, insieme a suo padre, si occupava e si occupa attualmente della manutenzione e della pulizia di un terreno confinante con quello oggetto di causa, di proprietà della sorella del padre ( Parte_7
. Il teste ha precisato che il terreno utilizzato dal ricorrente, in precedenza era di sua zia,
[...]
Persona_1
I testi hanno confermato che, dall'anno Duemila, il ricorrente utilizza il suddetto terreno, sito in
Tertenia in località “Sarrala-Su Tuvu e S'Iligi”, collocandovi gli alveari, occupandosi della pulizia periodica con il trattore e che lo stesso, nel medesimo anno, vi ha fatto realizzare una strada. Sul punto, il teste ha riferito che suo padre ha sistemato detta strada con un trattore per conto del Parte_7
il quale ha provveduto anche a pagarlo. Pt_1
I testi hanno riferito che, ad anni alterni, il ricorrente semina il terreno con biada o avena per uso pascolo, e che consente ai suoi cognati di farvi pascolare il loro bestiame, il cui ovile è situato a fianco al terreno in questione.
Gli stessi hanno riferito che nell'anno Duemila il ricorrente ha provveduto a recintare il terreno con rete metallica sostenuta da paletti in ferro e che all'ingresso vi ha posizionato un cancello agricolo chiuso con un lucchetto, di cui lo stesso detiene le chiavi. Il teste ha confermato che, quando lui e Parte_7 suo padre devono accedere al terreno del ricorrente per sistemare la strada, è quest'ultimo che gli consegna le chiavi del lucchetto. Lo stesso ha precisato, inoltre, che la parte del terreno confinante con la proprietà è stata apposta dal solo invece, quella confinante con la proprietà di Per_2 Pt_1
è sta apposta insieme dai medesimi intorno agli anni 2000/2001. Il teste ha saputo Parte_7
pagina 3 di 5 riferire della circostanza collocandola temporalmente in data anteriore al matrimonio del ricorrente, avvenuto nell'anno 2002, al quale lui stesso era invitato.
Infine, lo stesso ha specificato che la parte del terreno confinante con la proprietà comunale non è recintata, in quanto è presente un ruscello.
Entrambi i testi hanno saputo riferire delle suddette circostanze per averle viste personalmente.
Infine, essi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte del ricorrente e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale, anche perché è allo stesso che i testi hanno riferito di chiedere l'autorizzazione per accedere al terreno, il quale provvede alla consegna delle chiavi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte del ricorrente, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso per regioni di lavoro (teste
, il quale ha riferito di svolgere l'attività di carrozziere e che il ricorrente è suo Testimone_1 cliente) e di amicizia (teste , il quale ha riferito di essere coetaneo dell'attore e di Testimone_2 avere svolto il servizio militare insieme allo stesso) e di frequentazione dei luoghi oggetto di causa, anche per avervi svolto personalmente dei lavori (teste . Parte_7
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che il ricorrente abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione per averlo posseduto dall'anno
Duemila ad oggi.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i resistenti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara che (c.f. Parte_1
) è divenuto proprietario dell'immobile sito in agro di Tertenia e distinto al C.F._1
Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 27, particella 18. pagina 4 di 5 2) nulla sulle spese riguardo ai resistenti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025.
pagina 5 di 5
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili