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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE Persone, Famiglia e Minori
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 20.09.2024 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente in [...], V.le Parte_1
Montello n. 18, con l'avv. Andrea Pongiluppi del Foro di Mantova.
contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Indipendenza n°14/b, con gli Avv.ti Costanza De Biase Frezza e Filippo De Biase Frezza del Foro di Mantova.
Avv. FERRARI Lucilla, del Foro di Brescia, in qualità di curatore della minore
Persona_1
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 689/2024 emessa in data 11/7/2024 dal Tribunale di Mantova. In punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
1 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
PARTE APPELLANTE Pt_1
In via cautelare e d'urgenza dia incarico al Servizio di Tutela Minori del Comune di Mantova affinché verifichi la percorribilità di incontri in modalità protetta fra la minore e la madre e in caso positivo ne organizzi lo Persona_1 Parte_1 svolgimento il prima possibile;
Nel merito: rigetti la domanda di addebito svolta dall'appellato in quanto infondata in fatto ed in diritto;
rigetti la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale della appellante nei confronti della figlia minore;
Persona_2 in conseguenza, salvo ogni altro provvedimento che si riterrà opportuno nel caso di specie e salvo diverso accordo fra le parti, in relazione alle esigenze, alle abitudini nonché necessità di vita e scolastiche della figlia minore , disporne PE
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per esso padre di vederla ed intrattenervisi, con pernottamento incluso, nel fine settimana (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica ad ore 19) con cadenza alternata (indi, ogni due settimane) ed un giorno infrasettimanale (mercoledì) con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento diretto a scuola il giorno successivo, ed altresì per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie o pasquali con cadenza annuale alternata (un anno Natale e l'altro Capodanno e stesso è a dirsi per l'intera Pasqua e Pasquetta, da farsi ad alterni ) ed
- infine - per un periodo di quindici giorni durante le ferie estive, che i coniugi andranno, di volta in volta, a concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
rigetti ogni domanda di concorso al mantenimento dei figli in relazione alla situazione di indigenza della appellante e, in subordine, rigettata comunque ogni richiesta in relazione ai figli maggiorenni, riduca al minimo (€ 100 come statuito dalla ordinanza presidenziale) il contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore Persona_1 con riferimento al regime delle spese straordinarie, rigettarsi ogni domanda di concorso rispetto ai figli maggiorenni e ridurre alla quota del 70-30% il concorso della odierna appellante con riferimento alle sole spese della minore PE
PARTE APPELLATA PE
“in via preliminare: respingersi l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente volta ad ottenere un incontro protetto con la figlia minore per i motivi esposti al PE paragrafo sub –IV- del presente atto;
nel merito: respingersi siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.689/2024 emessa in data 11/7/2024 dal Tribunale di Mantova;
in via istruttoria: si producono i documenti ammissibili in quanto a formazione successiva da n°150 a n°156;
2 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, spese generali nella misura del 15%, oltre accessori fiscali e previdenziali”.
CURATRICE:
“Respingersi in toto l'appello e confermarsi la sentenza del Tribunale di Mantova n. n. 698/2024 del 11.07.2024. Spese rifuse.
P.G.:
Chiede la conferma della sentenza appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 2/4/1997 e dalla loro unione nascevano tre figli: il 20/11/2000, il 12/3/2003, e il 21/12/2007. Per_3 Per_4 PE
2. Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Mantova la separazione giudiziale dal coniuge e contestualmente: Parte_1
- l'affidamento a suo favore della figlia minore secondo le modalità del cd. PE
“affidamento super-esclusivo” o “rafforzato” con esclusione da qualsiasi ingerenza di in tutte le decisioni ordinarie e straordinarie in merito all'educazione Parte_1 della predetta minore;
- l'assegnazione della casa coniugale;
- il concorso al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_4 autosufficiente e della figlia minorenne , con la corresponsione da parte di PE
, quanto alla prima, di € 400,00 e, quanto alla seconda, di € 350,00; Parte_1
- la contribuzione secondo il “protocollo” del Tribunale di Mantova alle spese straordinarie;
-si riservava la facoltà di formulare analoga richiesta di concorso nel mantenimento a favore del figlio maggiore che, al momento del deposito del ricorso, aveva Per_3 contratto un rapporto di lavoro trimestrale con la società nell'ipotesi in cui CP_2 detto rapporto non fosse stato rinnovato.
-Infine, proponeva domanda di addebito nei confronti della resistente nella memoria integrativa. Esponeva che, la resistente aveva tenuto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei figli, denunciati anche dalla figlia (cfr. doc. 13) e che avevano Per_4 dato origine ad un procedimento penale a carico della signora per Pt_1 maltrattamenti e percosse;
in particolare, con ordinanza del 16/4/2021 il G.I.P., ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p., aveva disposto nei confronti di Parte_1
l'allontanamento dalla casa famigliare di Mantova “prescrivendo alla indagata di lasciare immediatamente la casa famigliare, ovvero di non farvi rientro, senza autorizzazione del giudice”; il “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente 3 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. frequentati dalle persone offese , e (abitazione Controparte_1 Per_3 Per_4 PE famigliare, scuole frequentate dalle figlie, luoghi di lavoro del marito e del figlio, domicilio dei parenti) e di mantenere in ogni caso una distanza di almeno 200 metri dalle stesse”; il divieto, altresì, di comunicare con le medesime tramite qualsiasi mezzo. Precisava, inoltre, che la casa coniugale sita in Mantova in viale Indipendenza era di proprietà comune al 50% di ciascun coniuge e l'importo residuo del mutuo era stato versato dal ricorrente;
rappresentava di essere un funzionario alle dipendenze del Ministero delle Economia e Finanze, Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, e di guadagnare circa 1800 euro mensili. Affermava, infine, che la moglie era un Assistente Tecnico Amministrativo presso l'Istituto Scolastico “Bertazzolo” in Mantova, con retribuzione di circa 2000 euro mensili.
3. Si costituiva con memoria depositata in data 7.9.2021, che Parte_1 formulava domanda di addebito della separazione a carico di e Controparte_1 domanda di affidamento condiviso della figlia minore con collocazione PE prevalente presso di sé. La resistente negava di aver mai avuto comportamenti violenti o aggressivi nei confronti dei figli, ripercorreva la sua storia personale, lamentando la mancata partecipazione alla vita familiare da parte del marito, e formulava, tra le altre, domanda di addebito, poi rinunciata nel corso del giudizio.
4. All'esito dell'udienza del 9.9.2021 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, così disponeva: “1) autorizza CP_1
e a vivere separati;
2) affida la minore in
[...] Parte_1 Persona_1 via esclusiva al padre, ; 3) pone a carico di un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli di 300,00 Euro mensili da versarsi al marito entro il giorno dieci di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico di entrambi i genitori, le spese straordinarie nella misura del 50%.”. Conseguentemente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal Pubblico Ministero nei confronti della resistente, veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Lucilla Ferrari. Persona_1
La causa era rimessa al collegio per la decisione in data 21.11.2023 e poi rimessa in istruttoria, a causa dell'assegnazione del fascicolo ad un nuovo giudice relatore. Precisate le conclusioni innanzi al nuovo giudice, la causa era rimessa nuovamente in decisione in data 21.3.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
5. Con sentenza emessa l'11.07.2024 e pubblicata il 12.07.2024 il Tribunale di Mantova così provvedeva:
“1) pronunzia la separazione personale dei coniugi;
2) accoglie la domanda di addebito della separazione alla resistente;
4 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
3) dichiara decaduta dalla responsabilità genitoriale rispetto alla Parte_1 figlia minore e per l'effetto, dà atto che l'unico genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale nei confronti della predetta minore è il padre CP_1
presso cui la minore deve essere collocata. Non viene previsto alcun regime
[...] di visita madre-figlia; 4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, la somma mensile di euro € 400,00 (quattrocento/00), pari ad €100,00 per il figlio e ad €150,00 per ciascuna delle Per_3 altre due figlie), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da agosto 2025, secondo gli indici ISTAT;
7) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie così come in parte motiva;
8) compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
9) condanna alla refusione della residua metà delle spese di lite, che Parte_1 liquida in €3.808,00 oltre 15% spese generali, Iva e cpa come per legge;
12) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n.38 Parte II S. A anno 1997).”
5.1. Osservava il Tribunale che il ricorrente aveva posto alla base della richiesta di addebito della separazione alla moglie le condotte violente che quest'ultima aveva perpetrato nei confronti dei figli. Tali fatti oltre che confortati dalla copiosa documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. docc.10,13,14 ,22, files audio doc. 5 e 8), emergevano anche dalla motivazione della sentenza penale di condanna del Tribunale di Mantova del 7.7.2022, pubblicata il 5.10.2022 (doc. 109 di parte ricorrente), rispetto ai fatti commessi da ai danni delle figlie e Parte_1 Per_4
. PE
Riteneva il Collegio che i fatti di violenza, così come emersi nel corso del presente giudizio, risultavano quindi sufficienti per la pronuncia di addebito a carico della moglie, non essendo necessaria la comparazione con le ulteriori condotte lamentate dalla resistente. In merito al regime di affido, collocamento e visite, il Tribunale evidenziava preliminarmente la propria competenza a decidere sulla domanda di decadenza genitoriale della resistente, e nel merito osservava che oltre ai gravi fatti posti a sostegno della motivazione della sentenza del Tribunale di Mantova – Sez. Penale – datata 7/7/2022 (doc. n°109 all. alle note di deposito documenti 21/11/2022) confermata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 6/4/2023 (ved. doc. n°132) e divenuta irrevocabile il 21/6/2023 (ved. doc. n°133), e quindi alla prova delle condotte maltrattanti e vessatorie poste in essere da nei confronti dei Parte_1 figli e in particolare, della minore , che avevano avuto particolare risonanza PE offensiva, vi erano anche i comportamenti successivi, tenuti nel corso del giudizio di separazione, che dimostravano che la resistente, avendo una scarsa capacità Contr autocritica (cfr. rel del del 17.11.2022) non era stata in grado di riavvicinarsi 5 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. adeguatamente alla figlia , nonostante i tentativi posti in essere mediante PE
l'ausilio degli assistenti sociali. Tenuto conto di tali fattori il Tribunale dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia Parte_1 minore con conseguente collocamento della minore presso il padre Persona_1 unico esercente la responsabilità genitoriale. Precisava, altresì, che essendo intervenuta la decadenza di uno dei due genitori non vi erano provvedimenti relativi al regime di affido da assumersi. Evidenziava, infine, che la minore, ormai di anni 17, aveva manifestato la volontà di non incontrare la madre, dopo i tentativi di riavvicinamento avvenuti nel corso del giudizio, talché non sussistevano i presupposti per prevedere un regime di visita madre-figlia. In relazione ai provvedimenti accessori di carattere economico il Tribunale, tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti (il ricorrente percepisce un reddito netto mensile di circa 1800,00 euro, ha inoltre dedotto di aver estinto il mutuo sulla casa coniugale ma di essere gravato da alcuni finanziamenti, mentre la resistente percepisce un reddito netto mensile pari a circa 1500 euro, e ha documentato di essere gravata da un canone di locazione pari ad euro 400,00 mensili) e del fatto che il figlio pur non avendo raggiunto la piena indipendenza economica era comunque Per_3 entrato nel mondo del lavoro, riteneva di porre a carico della resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili ( €100,00 per il figlio ed Per_3
€150,00 per ciascuna delle altre due figlie), oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Con ricorso in appello depositato in data 30.09.2024 impugnava la Parte_1 suddetta sentenza chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.11.2024 la curatrice della minore che chiedeva il rigetto dell'appello e la Persona_1 conferma della sentenza impugnata.
8. In data 27.12.2024 depositava memoria di costituzione il sig. Controparte_1 chiedendo anch'egli il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
9. Il 15.01.2025 è pervenuta la relazione di aggiornamento del Servizio di Tutela Minori del Comune di Mantova che ha confermato il fermo rifiuto, ancora oggi, di di vedere la madre. La minore ha dichiarato che la volontà di non incontrarla PE risiede nella viva delusione che ancora ha nei confronti della madre per come sono andati i precedenti incontri e nella sua consapevolezza che la madre ancora non si renda conto di quali siano stati i suoi errori.
10. In data 17.1.2025 è pervenuto il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello.
6 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
11. All'udienza del 21.01.2025 sono comparse le parti personalmente. La signora ha riferito di essere in affidamento in prova al servizio sociale e di essere Pt_1 disoccupata e in cerca di lavoro. Ha riferito di aver rivisto il 21 dicembre, per il PE suo compleanno, e di averla trovata cambiata “rispetto a quando a 13 anni ero stata costretta a lasciarla”. Ha chiesto di poter riallacciare un rapporto con lei “a piccoli passi” e di volerle chiedere scusa. Ha riferito che le era parsa emozionata e “so che ha voglia di rivedermi”. Ha riferito di essersi sottoposta a un percorso terapeutico presso Contr il La curatrice speciale ha riferito che non vuole vedere la madre e che PE questo è un suo diritto;
ha quindi insistito per il rigetto dell'appello. Il signor ha riferito: “per il benessere psicologico di mia figlia, quale mio PE primario interesse, contesto quanto dichiarato dalla signora in quanto nei tre Pt_1 incontri avuti con (e non uno) non si è mai pentita e non ha mai chiesto scusa PE alla figlia. Manda ancora alle mie figlie interminabili SMS in cui non chiede scusa, ma chiede a loro di scusarsi. Fino a poco tempo fa è passata sotto casa nostra gridando insulti nei miei confronti. Inoltre, non ha mai autorizzato il passaporto per
, la quale non ha potuto fare un viaggio di studio tutto spesato dalla scuola a PE
Londra. La signora ha confermato di non aver dato l'autorizzazione per il Pt_1 passaporto per “in quanto non andava bene a scuola” e il signor ha PE PE negato che tale ultima circostanza fosse vera. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. La Corte ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza impugnata debba essere confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio.
12.1 Con il primo motivo di appello , in merito all'addebito della Parte_1 separazione sottolinea come sia innanzitutto necessario prima di provvedere a una decisione in tal senso inquadrare nella giusta prospettiva il quadro disfunzionale del nucleo familiare, che ha certamente determinato un grave malessere a tutti i protagonisti, ivi compresa e non ultima la madre stessa. Evidenzia che la sentenza penale non ha svolto una valutazione unitaria dell'intera vicenda familiare. Ritiene che l'orientamento giurisprudenziale menzionato dal Tribunale nella sentenza gravata, dove si afferma la decisività di condotte di violenza fisica al fine di escludere l'obbligo di comparazione con la condotta del coniuge vittima di tali condotte, esprima un criterio non applicabile nel caso, ove vi sono state violenze, offese ed umiliazioni reciproche. Dunque, parte appellante ritiene non corretta la decisone del Tribunale in merito all'addebito della separazione a suo carico in quanto non avrebbe tenuto conto delle reciproche violenze.
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12.2 Con il secondo motivo di gravame, in merito alla decadenza della responsabilità genitoriale, l'appellante ritiene che su tale specifico aspetto dovesse essere ascoltata la minore, a pena di invalidità della pronuncia. Osserva, poi, come il percorso di riavvicinamento tentato dai Servizi Sociali abbia visto un solo incontro protetto (in data 29.06.2023), posto che il 15.09.2023 l'appellante era accompagnata in carcere in esecuzione dell'ordine di carcerazione derivante dalla definitività della sentenza penale di anni due e mesi due di reclusione, nonostante la ritenuta prevalenza delle attenuanti a lei concesse. Non ritiene nemmeno corretta l'affermazione in sentenza secondo cui la figlia si sarebbe espressa in senso negativo dopo i tentativi di riavvicinamento nel corso del giudizio, essendo l'incontro protetto avvenuto prima del ricorso per decadenza. Evidenzia che a causa dell'esperienza della carcerazione, della perdita del lavoro, del ripetersi di infortuni alla caviglia da porsi in nesso con la condizione fisica molto peggiorata e già gravata da patologie notevolmente importanti, ella ha senz'altro mutato la propria prospettiva, e ritiene opportuno, pur consapevole che la maggiore età di è ormai vicina, debba riaffermarsi l'affetto, magari talvolta non meglio PE espresso, di una madre nei confronti della figlia, del resto ancora giovane e bisognosa, se non altro, di sapere che la madre per lei ci sarà sempre.
12.3 In merito ai provvedimenti economici, l'appellante espone di essere stata sospesa dalla data del 16.09.2023 e a seguito della condanna penale e dal 23.02.2024 di essere stata licenziata. Dichiara di essere stata detenuta dal 15.09.2023 e solo dopo circa un mese ha potuto fruire del regime di affidamento in prova. Riferisce di aver reperito contratti a tempo determinato, ritrovandosi gravata da canone di locazione e senza certezze patrimoniali alla età di cinquantasei anni, con comprensibili difficoltà. Ha dichiarato di non essere quindi in grado di versare un contributo al mantenimento, riuscendo a stento a mantenere sé stessa. In conseguenza, ha chiesto il venir meno di qualsiasi obbligo in tal senso. In ogni caso, ritiene che non possa ipotizzarsi la permanenza di un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio di anni 24, ritenuto necessari chiarimenti Per_3 in merito alla sua effettiva posizione lavorativa. Anche con riferimento a di anni 21, sarà opportuna la verifica della Per_4 permanenza delle condizioni per il mantenimento al momento della decisione, posto che il buon andamento scolastico della ragazza lascia intendere che la stessa potrà portare a termine a breve il corso cui è iscritta.
12.4 Infine, l'appellante propone istanza cautelare per chiedere a Codesta Corte di dare mandato al Servizio di Tutela Minori del Comune di Mantova affinché verifichi la percorribilità di incontri in modalità protetta dandovi seguito, evitando così di perdere l'ultima occasione utile al fine di un recupero della genitorialità.
13. In data 5.11.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. Lucilla Ferrari, curatrice della minore chiedendo il rigetto dell'appello. Persona_1
8 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
Ha precisato che la causa di separazione è stata radicata avanti il Tribunale di Mantova precedentemente al ricorso del P.M. avanti il Tribunale per i Minorenni tant'è che lo stesso TM in forza dell'art. 40 III comma c.p.c. ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere ex art. 330 e segg. c.c. Quanto al mancato ascolto da parte del Tribunale della minore , la curatrice PE sottolinea che la causa era precedente all'introduzione della Legge Cartabia, pertanto, in applicazione all'art. 336 bis c.c. il Giudice di prime cure, ispirandosi al D.lgs 149/2022 e ai principi consolidati dalla S.C., ha ritenuto superfluo tale incombente avendo materiale (testimonianze e relazioni dei servizi sociali) più che sufficiente, a riprova delle gravi condotte tenute dalla signora nei confronti della figlia Pt_2 minore, per giustificare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. Evidenzia che l'appello ripropone gli stessi argomenti ampiamente svolti nel giudizio di primo grado e che l'appellante fa soprattutto leva sui suoi problemi di salute e sulle sue frustrazioni, anziché assumere un atteggiamento autocritico. Rappresenta che è serena, consegue ottimi risultati scolastici, ha tanti amici, un PE padre e due fratelli affettuosi che compensano ampiamente l'assenza della madre;
non vuole essere invischiata, con ulteriori incontri protetti, in una controversia che la madre alimenta reiterando ingiuste accuse al padre per cercare di recuperare con i figli un rapporto ormai compromesso dai suoi stessi agiti, contrari ai doveri genitoriali. Espone che è risoluta nel non voler incontrare la madre, sostenendo PE che nessuno può costringerla.
14. Parte appellata, in relazione al primo motivo di gravame vertente sull'addebito a suo carico, rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla la Suprema Pt_1
Corte ed i Giudici di merito hanno avuto modo di statuire che la violenza del coniuge nei confronti dei figli può costituire di per sé sola e, quindi, senza necessità di comparare le rispettive condotte dei coniugi, violazione del dovere di solidarietà fra di loro e legittima la pronuncia di separazione con addebito. Infatti, il contegno violento e vessatorio della ricorrente si è riverberato non solo nei confronti della figlia , la più fragile del gruppo familiare, ma anche di che, intervenendo PE Per_4 spesso come paciere tra la LA e la madre, aveva la peggio nelle liti furibonde scatenate da quest'ultima. Specifica, inoltre, che il Giudice penale ha ritenuto di riqualificare il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.c. nel reato di lesioni di cui all'art.582 c.c. commesso dalla nei confronti del figlio che in data 27/11/2020 era Pt_1 Per_3 stato da lei colpito con un utensile da cucina provocandogli una ferita lacero contusa al capo che aveva richiesto l'intervento dei medici del nosocomio mantovano. Rileva quindi che se è vero che il Tribunale Penale di Mantova ha ritenuto improcedibile il reato per difetto di querela, è altrettanto vero che il fatto storico costituito dalla condotta perpetrata dalla ricorrente in danno del figlio, comunque qualificata, è stata commessa e accertata da una sentenza penale passata in giudicato.
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Evidenzia che la motivazione dell'appellante per richiedere la revoca della pronuncia di addebito fa ricorso solo a parti di documenti, estrapolando altresì dalla sentenza penale affermazioni parziali a sé maggiormente favorevoli.
14.1 In merito al secondo motivo di appello proposto dalla ricorrente circa la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'appellato evidenzia, quanto all'ascolto della minore, che la causa è stata introdotta con ricorso del 29/4/2021, antecedente alla riforma processuale;
in ogni caso, il mancato ascolto con riferimento alla domanda di decadenza non comporta la nullità della sentenza. In ogni caso il Tribunale aveva ascoltato la minore il 18/4/2023, come provato dal relativo verbale d'udienza e pertanto l'eccezione è infondata. Con riguardo poi al fatto che l'appellante lamenti che il provvedimento di decadenza è stato preso frettolosamente in quanto era stato disposto un solo incontro con la figlia perché la madre era stata poi condotta in carcere, l'appellato precisa che il programma di incontri stabilito dai Servizi Sociali era funzionale a riallacciare il rapporto affettivo ma era stato reso vano dalla stessa Riporta, in proposito, Pt_1 il testo della relazione ei Servizi Sociali datata 8.11.2023 in cui viene affermato che:
“nonostante la disponibilità della ragazza, il secondo appuntamento non è stato effettuato in quanto, nel lasso di tempo che è servito a trovare una data per l'incontro, ha ricevuto da parte della madre, screenshot di propri post PE pubblicati sui social network accompagnati da messaggi svalutanti e critici tanto da farla ricredere sulla possibilità di vedere nuovamente la madre”. In buona sostanza il resistente evidenzia come non sia stato mostrato da parte della madre nessun segno di resipiscenza e riflessione critica in merito al comportamento assunto nei confronti della figlia che, quindi, non ha più voluto vederla.
14.2 In merito alla regolamentazione dei rapporti economici e in relazione all'entità della somma determinata dal Tribunale a carico della madre per il mantenimento dei tre figli, l'appellato rileva che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole non si estingue in conseguenza della totale incapacità economica dell'onerato. Comunque, evidenzia che la ricorrente ha capacità patrimoniali e lavorative che le consentono di ottemperare a tale obbligo. Potrà reperire nuovi impieghi di lavoro che le consentiranno di soddisfare le esigenze vitali sue e dei figli, al cui mantenimento ella rimane obbligata a concorrere. Rileva che la ricorrente percepirà il trattamento di fine rapporto che ammonta a circa
€.30.000,00 essendo stata dipendente del per circa ventidue Controparte_4 anni. Infine, espone che la ricorrente, in ragione della successione in morte della madre, è divenuta proprietaria pro quota di due immobili siti in Foggia di cui era titolare la madre medesima. Con riguardo alla sua situazione reddituale, sottolinea invece che dall'ottobre 2023 - con sacrifici e difficoltà - ha sostenuto spese straordinarie ammontanti a complessivi
€.7.245,65 (doc. n.151) alle quali la signora non ha in alcuna misura Pt_1 contribuito. 10 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
In particolare, rileva che, di detto importo, soltanto negli ultimi quattro mesi in occasione delle iscrizioni ai corsi di studio delle due figlie e di tutti i pagamenti relativi, ha sborsato un importo complessivo di €.2.955,80 (doc. n.151). In relazione poi alla situazione lavorativa e scolastica dei tre figli sottolinea che Per_3 si trova ancora in una situazione precaria dal punto di vista reddituale, nonostante si stia attivando per reperire un lavoro. La figlia maggiorenne dopo aver Per_4 conseguito con successo la laurea triennale il 6/11/2024, frequenta con profitto il primo anno del corso per conseguire la laurea magistrale in lingue e letterature moderne europee ed americane presso l'Università di Verona, e anche la figlia minore frequenta il quarto anno del Liceo Artistico di Mantova, con ottimi PE risultati.
14.3 In merito poi all'istanza proposta dall'appellante per ripristinare gli incontri con la figlia , ritiene del tutto insussistenti i presupposti della fondatezza PE dell'urgenza della domanda in considerazione della volontà di di non rivedere PE la madre, sicché sarebbe del tutto controproducente imporre a incontri protetti PE con la madre.
15. Come emerge dalla sentenza penale di condanna, sono stati accertate, tra il 2019 e il 2021, numerose condotte violente da parte della signora contro i figli e il Pt_1 marito (lanci di oggetti, percosse, schiaffi e agiti violenti di vario tipo tali da provocare lesioni, aggressioni verbali etc). Per tali condotte l'appellante era stata sottoposta alla misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare, è stata condannata in via definitiva e ha scontato la pena in parte in carcere e in parte in affidamento in prova al servizio sociale. Si tratta di condotte definitivamente accertate, tali da comportare sia la pronuncia di addebito che la pronuncia di decadenza dalle responsabilità genitoriali, essendo la madre venuta meno ai suoi doveri genitoriali, con grave pregiudizio per i figli. Sussistevano pertanto i presupposti per la pronuncia di decadenza, presupposti che si ritiene permangano non avendo dato piena prova l'appellante di un mutamento radicale della natura e qualità dei rapporti con i figli. La signora afferma di Pt_1 aver effettuato un percorso terapeutico, di cui peraltro non sono noti gli esiti e, in ogni caso, del tutto fallimentare è stato il reiterato tentativo di un recupero di rapporti con la figlia che, delusa dai comportamenti materni, a tutt'oggi poco adeguati, PE alla fine ha rifiutato di vederla. La sua età non consente di assumere provvedimenti impositivi, come già osservato dal Tribunale. Pertanto, le parti potranno effettuare percorsi di sostegno psicologico o psicoterapeutici nelle sedi opportune al fine di riconsiderare i reciproci rapporti ed eventualmente intraprendere un percorso di riavvicinamento. Nella recente relazione i servizi sociali danno atto di avere organizzato degli incontri protetti tra e la madre dal momento che la minore si sentiva pronta di rivedere PE la madre, aspettandosi delle scuse dalla stessa. Gli incontri sono stati peraltro fallimentari in quanto la madre era sempre rimasta sulle sue posizioni, riferendo espressamente alla figlia che non si sentiva di doverle delle scuse perché quanto 11 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. accaduto era stato frutto di un “piano” studiato appositamente contro di lei da parte del padre, con lo scopo di escluderla dalla vita dei figli, affermazione questa che contrasta decisamente con tutte le emergenze processuali e dalla quale si deduce che nessun percorso autocritico e di analisi della situazione familiare è stato compiuto dall'appellante. Gli operatori riferiscono che, per questo motivo, aveva voluto interrompere gli PE incontri ed era molto decisa nel non voler rivedere la madre. Gli operatori hanno poi risentito la minore che ha manifestato nuovamente la sua ferma volontà di non voler vedere la madre e gli operatori le hanno comunque manifestato la loro disponibilità a riproporsi come intermediari e a organizzare incontri protetti se lo avesse voluto.
era stata sentita dal Tribunale in data 18.4.2023, come risulta al relativo PE verbale, e pertanto l'eccezione di nullità dell'appellante non è fondata. Dal relativo verbale risulta quanto segue:
“…È presente la figlia minore . Il Giudice informa le parti presenti Persona_1 che l'ascolto della minore avrà ad oggetto i rapporti della medesima con entrambi i genitori, e in particolare con la madre. I procuratori delle parti escono dall'aula. Il giudice informa preliminarmente la minore che il Tribunale è chiamato nel presente giudizio a disciplinare i suoi rapporti con i genitori, e che sarà valutata la sua opinione, ma che ogni decisione verrà comunque assunta nel suo superiore interesse. Il Giudice procede all'audizione della minore, la quale dichiara: Mi chiamo
[...]
sono nata a [...] il [...]. Sto frequentano il secondo anno PE del liceo artistico a Mantova. Mi trovo bene in questo liceo, e penso che mi piacerà molto grafica, la studierò l'anno prossimo. Ho scelto questo istituto perché in futuro voglio lavorare nel marketing. Il pomeriggio vado in palestra e mi dedico ai compiti. Vivo a casa con PA e i miei fratelli e Con PA mi trovo bene, ho un Per_4 Per_5 buon rapporto. Mi piace quando facciamo i viaggi insieme. Con la mamma non ci frequentiamo da più di due anni. Ieri l'ho incrociata per strada, ma non si è avvicinata. È capitato altre volte che ho incrociato la mamma per strada, ed era ferma e si guardava intorno. Io vorrei vedere la mamma solo per capire cosa ha da dirmi, perché vorrei delle scuse da lei. Finora non ho mai ricevuto da lei queste scuse. Forse vorrei avere con lei un incontro in cui possiamo parlarci, e poi da lì vedere, in base all'andamento di questo incontro, se recuperare o meno i rapporti con lei. Anche al telefono non ci sentiamo da più di due anni, e al momento, finché non ci vediamo di presenza, non mi sento di sentirla. Ci sono momenti in cui mi manca la figura di una madre, però non mi manca lei. Faccio presente che mio padre fa tutto lui. Con la mamma non facevamo nessuna attività in comune. Invece con mia LA, ad esempio, ogni tanto vediamo i film insieme. Un pregio di PA è che lui ha tantissima pazienza, fino allo sfinimento, per me e i miei fratelli. Un suo difetto è che forse un po' troppo silenzioso, come me. Della mamma non so trovare pregi, mentre un suo difetto è che ogni giorno dovevo camminare su un filo, perché qualunque cosa poteva farla impazzire. Faccio presente che qualche mese fa la mamma si è avvicinata a me, mentre ero con un ragazzino. Lei la prima volta è passata in bici, e successivamente è ripassata con la macchina, si è fermata e ha provato a scattarmi 12 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. delle foto. Io mi sono avvicinata a lei dicendole “Davvero?” e lei a quel punto dalla macchina mi ha risposto “Chi sei? Non ti conosco”. Sono rimasta male sia per questo gesto sia per le parole. Sono rimasta male anche delle parole che la mamma ha detto nei miei confronti sia quando vivevamo insieme, che successivamente, ad esempio nel procedimento penale. Lei ha spesso usato parole con cui ha cercato di farmi passare per una poco di buono per il modo in cui mi vestivo, e questo suo atteggiamento mi ha fatto stare male.” Si dà atto di avere dato integrale lettura delle superiori dichiarazioni alla minore, che ne ha interamente confermato il contenuto. Si dà atto che la minore ha assunto un atteggiamento disponibile e pacato durante l'ascolto, ed ha esposto i fatti in modo chiaro e lineare”. Si è già detto come, successivamente, vi sia stato un intervento dei servizi sociale per organizzare incontri protetti, occasione che, purtroppo, l'appellante non ha saputo cogliere. Da qui il recente rifiuto della minore di incontrare la madre. In relazione alle richieste di carattere economico, si osserva che, in mancanza di mantenimento diretto, la somma che l'appellante deve versare per i figli si attesta sulle soglie minime;
l'appellante è abile al lavoro (tanto è vero che ha dichiarato di aver reperito altri lavori, sia pure precari) e pertanto anche questo capo della sentenza non è censurabile e applica correttamente i principi in materia. La Corte ritiene pertanto che l'appello vada senza dubbio respinto, con conferma della sentenza impugnata. Ne consegue la condanna dell'appellante, soccombente, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio alla controparte, liquidate come da dispositivo secondo il parametro valore indeterminabile, complessità bassa, parametro medio in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie e oneri. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, qualora dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
689/2024 emessa in data 11/7/2024 dal Tribunale di Mantova, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA.
- dà atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, qualora sia dovuto. 13 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 21.1.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE Persone, Famiglia e Minori
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 20.09.2024 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente in [...], V.le Parte_1
Montello n. 18, con l'avv. Andrea Pongiluppi del Foro di Mantova.
contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
Indipendenza n°14/b, con gli Avv.ti Costanza De Biase Frezza e Filippo De Biase Frezza del Foro di Mantova.
Avv. FERRARI Lucilla, del Foro di Brescia, in qualità di curatore della minore
Persona_1
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 689/2024 emessa in data 11/7/2024 dal Tribunale di Mantova. In punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
1 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
PARTE APPELLANTE Pt_1
In via cautelare e d'urgenza dia incarico al Servizio di Tutela Minori del Comune di Mantova affinché verifichi la percorribilità di incontri in modalità protetta fra la minore e la madre e in caso positivo ne organizzi lo Persona_1 Parte_1 svolgimento il prima possibile;
Nel merito: rigetti la domanda di addebito svolta dall'appellato in quanto infondata in fatto ed in diritto;
rigetti la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale della appellante nei confronti della figlia minore;
Persona_2 in conseguenza, salvo ogni altro provvedimento che si riterrà opportuno nel caso di specie e salvo diverso accordo fra le parti, in relazione alle esigenze, alle abitudini nonché necessità di vita e scolastiche della figlia minore , disporne PE
l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per esso padre di vederla ed intrattenervisi, con pernottamento incluso, nel fine settimana (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica ad ore 19) con cadenza alternata (indi, ogni due settimane) ed un giorno infrasettimanale (mercoledì) con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento diretto a scuola il giorno successivo, ed altresì per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie o pasquali con cadenza annuale alternata (un anno Natale e l'altro Capodanno e stesso è a dirsi per l'intera Pasqua e Pasquetta, da farsi ad alterni ) ed
- infine - per un periodo di quindici giorni durante le ferie estive, che i coniugi andranno, di volta in volta, a concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
rigetti ogni domanda di concorso al mantenimento dei figli in relazione alla situazione di indigenza della appellante e, in subordine, rigettata comunque ogni richiesta in relazione ai figli maggiorenni, riduca al minimo (€ 100 come statuito dalla ordinanza presidenziale) il contributo al mantenimento nei confronti della figlia minore Persona_1 con riferimento al regime delle spese straordinarie, rigettarsi ogni domanda di concorso rispetto ai figli maggiorenni e ridurre alla quota del 70-30% il concorso della odierna appellante con riferimento alle sole spese della minore PE
PARTE APPELLATA PE
“in via preliminare: respingersi l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente volta ad ottenere un incontro protetto con la figlia minore per i motivi esposti al PE paragrafo sub –IV- del presente atto;
nel merito: respingersi siccome infondato in fatto e in diritto l'appello proposto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.689/2024 emessa in data 11/7/2024 dal Tribunale di Mantova;
in via istruttoria: si producono i documenti ammissibili in quanto a formazione successiva da n°150 a n°156;
2 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, spese generali nella misura del 15%, oltre accessori fiscali e previdenziali”.
CURATRICE:
“Respingersi in toto l'appello e confermarsi la sentenza del Tribunale di Mantova n. n. 698/2024 del 11.07.2024. Spese rifuse.
P.G.:
Chiede la conferma della sentenza appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le parti contraevano matrimonio concordatario in data 2/4/1997 e dalla loro unione nascevano tre figli: il 20/11/2000, il 12/3/2003, e il 21/12/2007. Per_3 Per_4 PE
2. Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Mantova la separazione giudiziale dal coniuge e contestualmente: Parte_1
- l'affidamento a suo favore della figlia minore secondo le modalità del cd. PE
“affidamento super-esclusivo” o “rafforzato” con esclusione da qualsiasi ingerenza di in tutte le decisioni ordinarie e straordinarie in merito all'educazione Parte_1 della predetta minore;
- l'assegnazione della casa coniugale;
- il concorso al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente Per_4 autosufficiente e della figlia minorenne , con la corresponsione da parte di PE
, quanto alla prima, di € 400,00 e, quanto alla seconda, di € 350,00; Parte_1
- la contribuzione secondo il “protocollo” del Tribunale di Mantova alle spese straordinarie;
-si riservava la facoltà di formulare analoga richiesta di concorso nel mantenimento a favore del figlio maggiore che, al momento del deposito del ricorso, aveva Per_3 contratto un rapporto di lavoro trimestrale con la società nell'ipotesi in cui CP_2 detto rapporto non fosse stato rinnovato.
-Infine, proponeva domanda di addebito nei confronti della resistente nella memoria integrativa. Esponeva che, la resistente aveva tenuto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei figli, denunciati anche dalla figlia (cfr. doc. 13) e che avevano Per_4 dato origine ad un procedimento penale a carico della signora per Pt_1 maltrattamenti e percosse;
in particolare, con ordinanza del 16/4/2021 il G.I.P., ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p., aveva disposto nei confronti di Parte_1
l'allontanamento dalla casa famigliare di Mantova “prescrivendo alla indagata di lasciare immediatamente la casa famigliare, ovvero di non farvi rientro, senza autorizzazione del giudice”; il “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente 3 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. frequentati dalle persone offese , e (abitazione Controparte_1 Per_3 Per_4 PE famigliare, scuole frequentate dalle figlie, luoghi di lavoro del marito e del figlio, domicilio dei parenti) e di mantenere in ogni caso una distanza di almeno 200 metri dalle stesse”; il divieto, altresì, di comunicare con le medesime tramite qualsiasi mezzo. Precisava, inoltre, che la casa coniugale sita in Mantova in viale Indipendenza era di proprietà comune al 50% di ciascun coniuge e l'importo residuo del mutuo era stato versato dal ricorrente;
rappresentava di essere un funzionario alle dipendenze del Ministero delle Economia e Finanze, Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, e di guadagnare circa 1800 euro mensili. Affermava, infine, che la moglie era un Assistente Tecnico Amministrativo presso l'Istituto Scolastico “Bertazzolo” in Mantova, con retribuzione di circa 2000 euro mensili.
3. Si costituiva con memoria depositata in data 7.9.2021, che Parte_1 formulava domanda di addebito della separazione a carico di e Controparte_1 domanda di affidamento condiviso della figlia minore con collocazione PE prevalente presso di sé. La resistente negava di aver mai avuto comportamenti violenti o aggressivi nei confronti dei figli, ripercorreva la sua storia personale, lamentando la mancata partecipazione alla vita familiare da parte del marito, e formulava, tra le altre, domanda di addebito, poi rinunciata nel corso del giudizio.
4. All'esito dell'udienza del 9.9.2021 il Presidente del Tribunale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, così disponeva: “1) autorizza CP_1
e a vivere separati;
2) affida la minore in
[...] Parte_1 Persona_1 via esclusiva al padre, ; 3) pone a carico di un Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli di 300,00 Euro mensili da versarsi al marito entro il giorno dieci di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico di entrambi i genitori, le spese straordinarie nella misura del 50%.”. Conseguentemente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal Pubblico Ministero nei confronti della resistente, veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Lucilla Ferrari. Persona_1
La causa era rimessa al collegio per la decisione in data 21.11.2023 e poi rimessa in istruttoria, a causa dell'assegnazione del fascicolo ad un nuovo giudice relatore. Precisate le conclusioni innanzi al nuovo giudice, la causa era rimessa nuovamente in decisione in data 21.3.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
5. Con sentenza emessa l'11.07.2024 e pubblicata il 12.07.2024 il Tribunale di Mantova così provvedeva:
“1) pronunzia la separazione personale dei coniugi;
2) accoglie la domanda di addebito della separazione alla resistente;
4 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
3) dichiara decaduta dalla responsabilità genitoriale rispetto alla Parte_1 figlia minore e per l'effetto, dà atto che l'unico genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale nei confronti della predetta minore è il padre CP_1
presso cui la minore deve essere collocata. Non viene previsto alcun regime
[...] di visita madre-figlia; 4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, la somma mensile di euro € 400,00 (quattrocento/00), pari ad €100,00 per il figlio e ad €150,00 per ciascuna delle Per_3 altre due figlie), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da agosto 2025, secondo gli indici ISTAT;
7) pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie così come in parte motiva;
8) compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
9) condanna alla refusione della residua metà delle spese di lite, che Parte_1 liquida in €3.808,00 oltre 15% spese generali, Iva e cpa come per legge;
12) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (atto n.38 Parte II S. A anno 1997).”
5.1. Osservava il Tribunale che il ricorrente aveva posto alla base della richiesta di addebito della separazione alla moglie le condotte violente che quest'ultima aveva perpetrato nei confronti dei figli. Tali fatti oltre che confortati dalla copiosa documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. docc.10,13,14 ,22, files audio doc. 5 e 8), emergevano anche dalla motivazione della sentenza penale di condanna del Tribunale di Mantova del 7.7.2022, pubblicata il 5.10.2022 (doc. 109 di parte ricorrente), rispetto ai fatti commessi da ai danni delle figlie e Parte_1 Per_4
. PE
Riteneva il Collegio che i fatti di violenza, così come emersi nel corso del presente giudizio, risultavano quindi sufficienti per la pronuncia di addebito a carico della moglie, non essendo necessaria la comparazione con le ulteriori condotte lamentate dalla resistente. In merito al regime di affido, collocamento e visite, il Tribunale evidenziava preliminarmente la propria competenza a decidere sulla domanda di decadenza genitoriale della resistente, e nel merito osservava che oltre ai gravi fatti posti a sostegno della motivazione della sentenza del Tribunale di Mantova – Sez. Penale – datata 7/7/2022 (doc. n°109 all. alle note di deposito documenti 21/11/2022) confermata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 6/4/2023 (ved. doc. n°132) e divenuta irrevocabile il 21/6/2023 (ved. doc. n°133), e quindi alla prova delle condotte maltrattanti e vessatorie poste in essere da nei confronti dei Parte_1 figli e in particolare, della minore , che avevano avuto particolare risonanza PE offensiva, vi erano anche i comportamenti successivi, tenuti nel corso del giudizio di separazione, che dimostravano che la resistente, avendo una scarsa capacità Contr autocritica (cfr. rel del del 17.11.2022) non era stata in grado di riavvicinarsi 5 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. adeguatamente alla figlia , nonostante i tentativi posti in essere mediante PE
l'ausilio degli assistenti sociali. Tenuto conto di tali fattori il Tribunale dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia Parte_1 minore con conseguente collocamento della minore presso il padre Persona_1 unico esercente la responsabilità genitoriale. Precisava, altresì, che essendo intervenuta la decadenza di uno dei due genitori non vi erano provvedimenti relativi al regime di affido da assumersi. Evidenziava, infine, che la minore, ormai di anni 17, aveva manifestato la volontà di non incontrare la madre, dopo i tentativi di riavvicinamento avvenuti nel corso del giudizio, talché non sussistevano i presupposti per prevedere un regime di visita madre-figlia. In relazione ai provvedimenti accessori di carattere economico il Tribunale, tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti (il ricorrente percepisce un reddito netto mensile di circa 1800,00 euro, ha inoltre dedotto di aver estinto il mutuo sulla casa coniugale ma di essere gravato da alcuni finanziamenti, mentre la resistente percepisce un reddito netto mensile pari a circa 1500 euro, e ha documentato di essere gravata da un canone di locazione pari ad euro 400,00 mensili) e del fatto che il figlio pur non avendo raggiunto la piena indipendenza economica era comunque Per_3 entrato nel mondo del lavoro, riteneva di porre a carico della resistente un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili ( €100,00 per il figlio ed Per_3
€150,00 per ciascuna delle altre due figlie), oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Con ricorso in appello depositato in data 30.09.2024 impugnava la Parte_1 suddetta sentenza chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.11.2024 la curatrice della minore che chiedeva il rigetto dell'appello e la Persona_1 conferma della sentenza impugnata.
8. In data 27.12.2024 depositava memoria di costituzione il sig. Controparte_1 chiedendo anch'egli il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
9. Il 15.01.2025 è pervenuta la relazione di aggiornamento del Servizio di Tutela Minori del Comune di Mantova che ha confermato il fermo rifiuto, ancora oggi, di di vedere la madre. La minore ha dichiarato che la volontà di non incontrarla PE risiede nella viva delusione che ancora ha nei confronti della madre per come sono andati i precedenti incontri e nella sua consapevolezza che la madre ancora non si renda conto di quali siano stati i suoi errori.
10. In data 17.1.2025 è pervenuto il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello.
6 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
11. All'udienza del 21.01.2025 sono comparse le parti personalmente. La signora ha riferito di essere in affidamento in prova al servizio sociale e di essere Pt_1 disoccupata e in cerca di lavoro. Ha riferito di aver rivisto il 21 dicembre, per il PE suo compleanno, e di averla trovata cambiata “rispetto a quando a 13 anni ero stata costretta a lasciarla”. Ha chiesto di poter riallacciare un rapporto con lei “a piccoli passi” e di volerle chiedere scusa. Ha riferito che le era parsa emozionata e “so che ha voglia di rivedermi”. Ha riferito di essersi sottoposta a un percorso terapeutico presso Contr il La curatrice speciale ha riferito che non vuole vedere la madre e che PE questo è un suo diritto;
ha quindi insistito per il rigetto dell'appello. Il signor ha riferito: “per il benessere psicologico di mia figlia, quale mio PE primario interesse, contesto quanto dichiarato dalla signora in quanto nei tre Pt_1 incontri avuti con (e non uno) non si è mai pentita e non ha mai chiesto scusa PE alla figlia. Manda ancora alle mie figlie interminabili SMS in cui non chiede scusa, ma chiede a loro di scusarsi. Fino a poco tempo fa è passata sotto casa nostra gridando insulti nei miei confronti. Inoltre, non ha mai autorizzato il passaporto per
, la quale non ha potuto fare un viaggio di studio tutto spesato dalla scuola a PE
Londra. La signora ha confermato di non aver dato l'autorizzazione per il Pt_1 passaporto per “in quanto non andava bene a scuola” e il signor ha PE PE negato che tale ultima circostanza fosse vera. I difensori delle parti hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. La Corte ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza impugnata debba essere confermata, con conseguente condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di questo grado di giudizio.
12.1 Con il primo motivo di appello , in merito all'addebito della Parte_1 separazione sottolinea come sia innanzitutto necessario prima di provvedere a una decisione in tal senso inquadrare nella giusta prospettiva il quadro disfunzionale del nucleo familiare, che ha certamente determinato un grave malessere a tutti i protagonisti, ivi compresa e non ultima la madre stessa. Evidenzia che la sentenza penale non ha svolto una valutazione unitaria dell'intera vicenda familiare. Ritiene che l'orientamento giurisprudenziale menzionato dal Tribunale nella sentenza gravata, dove si afferma la decisività di condotte di violenza fisica al fine di escludere l'obbligo di comparazione con la condotta del coniuge vittima di tali condotte, esprima un criterio non applicabile nel caso, ove vi sono state violenze, offese ed umiliazioni reciproche. Dunque, parte appellante ritiene non corretta la decisone del Tribunale in merito all'addebito della separazione a suo carico in quanto non avrebbe tenuto conto delle reciproche violenze.
7 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
12.2 Con il secondo motivo di gravame, in merito alla decadenza della responsabilità genitoriale, l'appellante ritiene che su tale specifico aspetto dovesse essere ascoltata la minore, a pena di invalidità della pronuncia. Osserva, poi, come il percorso di riavvicinamento tentato dai Servizi Sociali abbia visto un solo incontro protetto (in data 29.06.2023), posto che il 15.09.2023 l'appellante era accompagnata in carcere in esecuzione dell'ordine di carcerazione derivante dalla definitività della sentenza penale di anni due e mesi due di reclusione, nonostante la ritenuta prevalenza delle attenuanti a lei concesse. Non ritiene nemmeno corretta l'affermazione in sentenza secondo cui la figlia si sarebbe espressa in senso negativo dopo i tentativi di riavvicinamento nel corso del giudizio, essendo l'incontro protetto avvenuto prima del ricorso per decadenza. Evidenzia che a causa dell'esperienza della carcerazione, della perdita del lavoro, del ripetersi di infortuni alla caviglia da porsi in nesso con la condizione fisica molto peggiorata e già gravata da patologie notevolmente importanti, ella ha senz'altro mutato la propria prospettiva, e ritiene opportuno, pur consapevole che la maggiore età di è ormai vicina, debba riaffermarsi l'affetto, magari talvolta non meglio PE espresso, di una madre nei confronti della figlia, del resto ancora giovane e bisognosa, se non altro, di sapere che la madre per lei ci sarà sempre.
12.3 In merito ai provvedimenti economici, l'appellante espone di essere stata sospesa dalla data del 16.09.2023 e a seguito della condanna penale e dal 23.02.2024 di essere stata licenziata. Dichiara di essere stata detenuta dal 15.09.2023 e solo dopo circa un mese ha potuto fruire del regime di affidamento in prova. Riferisce di aver reperito contratti a tempo determinato, ritrovandosi gravata da canone di locazione e senza certezze patrimoniali alla età di cinquantasei anni, con comprensibili difficoltà. Ha dichiarato di non essere quindi in grado di versare un contributo al mantenimento, riuscendo a stento a mantenere sé stessa. In conseguenza, ha chiesto il venir meno di qualsiasi obbligo in tal senso. In ogni caso, ritiene che non possa ipotizzarsi la permanenza di un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio di anni 24, ritenuto necessari chiarimenti Per_3 in merito alla sua effettiva posizione lavorativa. Anche con riferimento a di anni 21, sarà opportuna la verifica della Per_4 permanenza delle condizioni per il mantenimento al momento della decisione, posto che il buon andamento scolastico della ragazza lascia intendere che la stessa potrà portare a termine a breve il corso cui è iscritta.
12.4 Infine, l'appellante propone istanza cautelare per chiedere a Codesta Corte di dare mandato al Servizio di Tutela Minori del Comune di Mantova affinché verifichi la percorribilità di incontri in modalità protetta dandovi seguito, evitando così di perdere l'ultima occasione utile al fine di un recupero della genitorialità.
13. In data 5.11.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. Lucilla Ferrari, curatrice della minore chiedendo il rigetto dell'appello. Persona_1
8 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
Ha precisato che la causa di separazione è stata radicata avanti il Tribunale di Mantova precedentemente al ricorso del P.M. avanti il Tribunale per i Minorenni tant'è che lo stesso TM in forza dell'art. 40 III comma c.p.c. ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere ex art. 330 e segg. c.c. Quanto al mancato ascolto da parte del Tribunale della minore , la curatrice PE sottolinea che la causa era precedente all'introduzione della Legge Cartabia, pertanto, in applicazione all'art. 336 bis c.c. il Giudice di prime cure, ispirandosi al D.lgs 149/2022 e ai principi consolidati dalla S.C., ha ritenuto superfluo tale incombente avendo materiale (testimonianze e relazioni dei servizi sociali) più che sufficiente, a riprova delle gravi condotte tenute dalla signora nei confronti della figlia Pt_2 minore, per giustificare la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. Evidenzia che l'appello ripropone gli stessi argomenti ampiamente svolti nel giudizio di primo grado e che l'appellante fa soprattutto leva sui suoi problemi di salute e sulle sue frustrazioni, anziché assumere un atteggiamento autocritico. Rappresenta che è serena, consegue ottimi risultati scolastici, ha tanti amici, un PE padre e due fratelli affettuosi che compensano ampiamente l'assenza della madre;
non vuole essere invischiata, con ulteriori incontri protetti, in una controversia che la madre alimenta reiterando ingiuste accuse al padre per cercare di recuperare con i figli un rapporto ormai compromesso dai suoi stessi agiti, contrari ai doveri genitoriali. Espone che è risoluta nel non voler incontrare la madre, sostenendo PE che nessuno può costringerla.
14. Parte appellata, in relazione al primo motivo di gravame vertente sull'addebito a suo carico, rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla la Suprema Pt_1
Corte ed i Giudici di merito hanno avuto modo di statuire che la violenza del coniuge nei confronti dei figli può costituire di per sé sola e, quindi, senza necessità di comparare le rispettive condotte dei coniugi, violazione del dovere di solidarietà fra di loro e legittima la pronuncia di separazione con addebito. Infatti, il contegno violento e vessatorio della ricorrente si è riverberato non solo nei confronti della figlia , la più fragile del gruppo familiare, ma anche di che, intervenendo PE Per_4 spesso come paciere tra la LA e la madre, aveva la peggio nelle liti furibonde scatenate da quest'ultima. Specifica, inoltre, che il Giudice penale ha ritenuto di riqualificare il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.c. nel reato di lesioni di cui all'art.582 c.c. commesso dalla nei confronti del figlio che in data 27/11/2020 era Pt_1 Per_3 stato da lei colpito con un utensile da cucina provocandogli una ferita lacero contusa al capo che aveva richiesto l'intervento dei medici del nosocomio mantovano. Rileva quindi che se è vero che il Tribunale Penale di Mantova ha ritenuto improcedibile il reato per difetto di querela, è altrettanto vero che il fatto storico costituito dalla condotta perpetrata dalla ricorrente in danno del figlio, comunque qualificata, è stata commessa e accertata da una sentenza penale passata in giudicato.
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Evidenzia che la motivazione dell'appellante per richiedere la revoca della pronuncia di addebito fa ricorso solo a parti di documenti, estrapolando altresì dalla sentenza penale affermazioni parziali a sé maggiormente favorevoli.
14.1 In merito al secondo motivo di appello proposto dalla ricorrente circa la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'appellato evidenzia, quanto all'ascolto della minore, che la causa è stata introdotta con ricorso del 29/4/2021, antecedente alla riforma processuale;
in ogni caso, il mancato ascolto con riferimento alla domanda di decadenza non comporta la nullità della sentenza. In ogni caso il Tribunale aveva ascoltato la minore il 18/4/2023, come provato dal relativo verbale d'udienza e pertanto l'eccezione è infondata. Con riguardo poi al fatto che l'appellante lamenti che il provvedimento di decadenza è stato preso frettolosamente in quanto era stato disposto un solo incontro con la figlia perché la madre era stata poi condotta in carcere, l'appellato precisa che il programma di incontri stabilito dai Servizi Sociali era funzionale a riallacciare il rapporto affettivo ma era stato reso vano dalla stessa Riporta, in proposito, Pt_1 il testo della relazione ei Servizi Sociali datata 8.11.2023 in cui viene affermato che:
“nonostante la disponibilità della ragazza, il secondo appuntamento non è stato effettuato in quanto, nel lasso di tempo che è servito a trovare una data per l'incontro, ha ricevuto da parte della madre, screenshot di propri post PE pubblicati sui social network accompagnati da messaggi svalutanti e critici tanto da farla ricredere sulla possibilità di vedere nuovamente la madre”. In buona sostanza il resistente evidenzia come non sia stato mostrato da parte della madre nessun segno di resipiscenza e riflessione critica in merito al comportamento assunto nei confronti della figlia che, quindi, non ha più voluto vederla.
14.2 In merito alla regolamentazione dei rapporti economici e in relazione all'entità della somma determinata dal Tribunale a carico della madre per il mantenimento dei tre figli, l'appellato rileva che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole non si estingue in conseguenza della totale incapacità economica dell'onerato. Comunque, evidenzia che la ricorrente ha capacità patrimoniali e lavorative che le consentono di ottemperare a tale obbligo. Potrà reperire nuovi impieghi di lavoro che le consentiranno di soddisfare le esigenze vitali sue e dei figli, al cui mantenimento ella rimane obbligata a concorrere. Rileva che la ricorrente percepirà il trattamento di fine rapporto che ammonta a circa
€.30.000,00 essendo stata dipendente del per circa ventidue Controparte_4 anni. Infine, espone che la ricorrente, in ragione della successione in morte della madre, è divenuta proprietaria pro quota di due immobili siti in Foggia di cui era titolare la madre medesima. Con riguardo alla sua situazione reddituale, sottolinea invece che dall'ottobre 2023 - con sacrifici e difficoltà - ha sostenuto spese straordinarie ammontanti a complessivi
€.7.245,65 (doc. n.151) alle quali la signora non ha in alcuna misura Pt_1 contribuito. 10 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
In particolare, rileva che, di detto importo, soltanto negli ultimi quattro mesi in occasione delle iscrizioni ai corsi di studio delle due figlie e di tutti i pagamenti relativi, ha sborsato un importo complessivo di €.2.955,80 (doc. n.151). In relazione poi alla situazione lavorativa e scolastica dei tre figli sottolinea che Per_3 si trova ancora in una situazione precaria dal punto di vista reddituale, nonostante si stia attivando per reperire un lavoro. La figlia maggiorenne dopo aver Per_4 conseguito con successo la laurea triennale il 6/11/2024, frequenta con profitto il primo anno del corso per conseguire la laurea magistrale in lingue e letterature moderne europee ed americane presso l'Università di Verona, e anche la figlia minore frequenta il quarto anno del Liceo Artistico di Mantova, con ottimi PE risultati.
14.3 In merito poi all'istanza proposta dall'appellante per ripristinare gli incontri con la figlia , ritiene del tutto insussistenti i presupposti della fondatezza PE dell'urgenza della domanda in considerazione della volontà di di non rivedere PE la madre, sicché sarebbe del tutto controproducente imporre a incontri protetti PE con la madre.
15. Come emerge dalla sentenza penale di condanna, sono stati accertate, tra il 2019 e il 2021, numerose condotte violente da parte della signora contro i figli e il Pt_1 marito (lanci di oggetti, percosse, schiaffi e agiti violenti di vario tipo tali da provocare lesioni, aggressioni verbali etc). Per tali condotte l'appellante era stata sottoposta alla misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare, è stata condannata in via definitiva e ha scontato la pena in parte in carcere e in parte in affidamento in prova al servizio sociale. Si tratta di condotte definitivamente accertate, tali da comportare sia la pronuncia di addebito che la pronuncia di decadenza dalle responsabilità genitoriali, essendo la madre venuta meno ai suoi doveri genitoriali, con grave pregiudizio per i figli. Sussistevano pertanto i presupposti per la pronuncia di decadenza, presupposti che si ritiene permangano non avendo dato piena prova l'appellante di un mutamento radicale della natura e qualità dei rapporti con i figli. La signora afferma di Pt_1 aver effettuato un percorso terapeutico, di cui peraltro non sono noti gli esiti e, in ogni caso, del tutto fallimentare è stato il reiterato tentativo di un recupero di rapporti con la figlia che, delusa dai comportamenti materni, a tutt'oggi poco adeguati, PE alla fine ha rifiutato di vederla. La sua età non consente di assumere provvedimenti impositivi, come già osservato dal Tribunale. Pertanto, le parti potranno effettuare percorsi di sostegno psicologico o psicoterapeutici nelle sedi opportune al fine di riconsiderare i reciproci rapporti ed eventualmente intraprendere un percorso di riavvicinamento. Nella recente relazione i servizi sociali danno atto di avere organizzato degli incontri protetti tra e la madre dal momento che la minore si sentiva pronta di rivedere PE la madre, aspettandosi delle scuse dalla stessa. Gli incontri sono stati peraltro fallimentari in quanto la madre era sempre rimasta sulle sue posizioni, riferendo espressamente alla figlia che non si sentiva di doverle delle scuse perché quanto 11 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. accaduto era stato frutto di un “piano” studiato appositamente contro di lei da parte del padre, con lo scopo di escluderla dalla vita dei figli, affermazione questa che contrasta decisamente con tutte le emergenze processuali e dalla quale si deduce che nessun percorso autocritico e di analisi della situazione familiare è stato compiuto dall'appellante. Gli operatori riferiscono che, per questo motivo, aveva voluto interrompere gli PE incontri ed era molto decisa nel non voler rivedere la madre. Gli operatori hanno poi risentito la minore che ha manifestato nuovamente la sua ferma volontà di non voler vedere la madre e gli operatori le hanno comunque manifestato la loro disponibilità a riproporsi come intermediari e a organizzare incontri protetti se lo avesse voluto.
era stata sentita dal Tribunale in data 18.4.2023, come risulta al relativo PE verbale, e pertanto l'eccezione di nullità dell'appellante non è fondata. Dal relativo verbale risulta quanto segue:
“…È presente la figlia minore . Il Giudice informa le parti presenti Persona_1 che l'ascolto della minore avrà ad oggetto i rapporti della medesima con entrambi i genitori, e in particolare con la madre. I procuratori delle parti escono dall'aula. Il giudice informa preliminarmente la minore che il Tribunale è chiamato nel presente giudizio a disciplinare i suoi rapporti con i genitori, e che sarà valutata la sua opinione, ma che ogni decisione verrà comunque assunta nel suo superiore interesse. Il Giudice procede all'audizione della minore, la quale dichiara: Mi chiamo
[...]
sono nata a [...] il [...]. Sto frequentano il secondo anno PE del liceo artistico a Mantova. Mi trovo bene in questo liceo, e penso che mi piacerà molto grafica, la studierò l'anno prossimo. Ho scelto questo istituto perché in futuro voglio lavorare nel marketing. Il pomeriggio vado in palestra e mi dedico ai compiti. Vivo a casa con PA e i miei fratelli e Con PA mi trovo bene, ho un Per_4 Per_5 buon rapporto. Mi piace quando facciamo i viaggi insieme. Con la mamma non ci frequentiamo da più di due anni. Ieri l'ho incrociata per strada, ma non si è avvicinata. È capitato altre volte che ho incrociato la mamma per strada, ed era ferma e si guardava intorno. Io vorrei vedere la mamma solo per capire cosa ha da dirmi, perché vorrei delle scuse da lei. Finora non ho mai ricevuto da lei queste scuse. Forse vorrei avere con lei un incontro in cui possiamo parlarci, e poi da lì vedere, in base all'andamento di questo incontro, se recuperare o meno i rapporti con lei. Anche al telefono non ci sentiamo da più di due anni, e al momento, finché non ci vediamo di presenza, non mi sento di sentirla. Ci sono momenti in cui mi manca la figura di una madre, però non mi manca lei. Faccio presente che mio padre fa tutto lui. Con la mamma non facevamo nessuna attività in comune. Invece con mia LA, ad esempio, ogni tanto vediamo i film insieme. Un pregio di PA è che lui ha tantissima pazienza, fino allo sfinimento, per me e i miei fratelli. Un suo difetto è che forse un po' troppo silenzioso, come me. Della mamma non so trovare pregi, mentre un suo difetto è che ogni giorno dovevo camminare su un filo, perché qualunque cosa poteva farla impazzire. Faccio presente che qualche mese fa la mamma si è avvicinata a me, mentre ero con un ragazzino. Lei la prima volta è passata in bici, e successivamente è ripassata con la macchina, si è fermata e ha provato a scattarmi 12 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G. delle foto. Io mi sono avvicinata a lei dicendole “Davvero?” e lei a quel punto dalla macchina mi ha risposto “Chi sei? Non ti conosco”. Sono rimasta male sia per questo gesto sia per le parole. Sono rimasta male anche delle parole che la mamma ha detto nei miei confronti sia quando vivevamo insieme, che successivamente, ad esempio nel procedimento penale. Lei ha spesso usato parole con cui ha cercato di farmi passare per una poco di buono per il modo in cui mi vestivo, e questo suo atteggiamento mi ha fatto stare male.” Si dà atto di avere dato integrale lettura delle superiori dichiarazioni alla minore, che ne ha interamente confermato il contenuto. Si dà atto che la minore ha assunto un atteggiamento disponibile e pacato durante l'ascolto, ed ha esposto i fatti in modo chiaro e lineare”. Si è già detto come, successivamente, vi sia stato un intervento dei servizi sociale per organizzare incontri protetti, occasione che, purtroppo, l'appellante non ha saputo cogliere. Da qui il recente rifiuto della minore di incontrare la madre. In relazione alle richieste di carattere economico, si osserva che, in mancanza di mantenimento diretto, la somma che l'appellante deve versare per i figli si attesta sulle soglie minime;
l'appellante è abile al lavoro (tanto è vero che ha dichiarato di aver reperito altri lavori, sia pure precari) e pertanto anche questo capo della sentenza non è censurabile e applica correttamente i principi in materia. La Corte ritiene pertanto che l'appello vada senza dubbio respinto, con conferma della sentenza impugnata. Ne consegue la condanna dell'appellante, soccombente, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio alla controparte, liquidate come da dispositivo secondo il parametro valore indeterminabile, complessità bassa, parametro medio in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva ed euro 3470,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie e oneri. Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, qualora dovuto.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
689/2024 emessa in data 11/7/2024 dal Tribunale di Mantova, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G., così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 procedimento che liquida in euro 6.946,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA.
- dà atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002, qualora sia dovuto. 13 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile - Famiglia Proc. 893/2024 R.G.
Così deciso in Bescia, Camera di Consiglio del 21.1.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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