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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5362/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6448/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2018
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2020
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3934/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, esercente l'attività di promotore finanziario, proponeva richiesta di rimborso del versamento dell'IRAP in relazione ai periodi d'imposta 2018 – 2019 – 2020 - 2021 in quanto avrebbe effettuato i pagamenti in assenza del relativo presupposto dell'autonoma organizzazione della propria attività. A fronte del silenzio – rifiuto da parte dell'Ufficio a seguito di apposita istanza di rimborso dell'imposta Irap, il contribuente presentava ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva il ricorso.
Propone appello il contribuente censurando l'impugnata sentenza per aver dedotto la sussistenza dell'autonoma organizzazione unicamente dagli importi dei costi sostenuti nei periodi di imposta, secondo i giudici di primo grado incompatibili per il loro rilevante ammontare con il livello minimo di organizzazione non configurante il presupposto dell'imposta.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in publica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' noto che presupposto dell'imposta in esame è il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto d'imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
La giurisprudenza ha poi specificato che, in tema di IRAP, la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta
"in qualità di dipendente, agente o mandatario" e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22469 del 09/09/2019, Rv. 655080 - 01).
Nondimeno, i giudici di legittimità hanno sottolineato che in tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo" (Cass. Sez.
5, Ordinanza n. 7652 del 02/04/2020, Rv. 657537 - 01, pronuncia resa relativamente ad un promotore finanziario monomandatario).
Nel caso in esame non solo la sussistenza dell'autonoma organizzazione è stata desunta dall'Ufficio unicamente (e quindi illegittimamente) sulla base dell'ammontare dei costi sostenuti dal contribuente, ma alcuna indagine o mera osservazione è stata espressa sulla reale natura giuridica dell'attività effettiva da questi svolta.
L'impugnazione merita quindi accoglimento, con compensazione delle spese di lite alla luce della complessità della materia nei suoi concreti risvolti fattuali inerenti alla fattispecie scrutinata, avendo la originaria spontanea corresponsione del tributo provocato distonie interpretative da parte dell'Ufficio.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5362/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6448/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2018
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2020
- SILENZIO-RIFIUT IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3934/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, esercente l'attività di promotore finanziario, proponeva richiesta di rimborso del versamento dell'IRAP in relazione ai periodi d'imposta 2018 – 2019 – 2020 - 2021 in quanto avrebbe effettuato i pagamenti in assenza del relativo presupposto dell'autonoma organizzazione della propria attività. A fronte del silenzio – rifiuto da parte dell'Ufficio a seguito di apposita istanza di rimborso dell'imposta Irap, il contribuente presentava ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva il ricorso.
Propone appello il contribuente censurando l'impugnata sentenza per aver dedotto la sussistenza dell'autonoma organizzazione unicamente dagli importi dei costi sostenuti nei periodi di imposta, secondo i giudici di primo grado incompatibili per il loro rilevante ammontare con il livello minimo di organizzazione non configurante il presupposto dell'imposta.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in publica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' noto che presupposto dell'imposta in esame è il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto d'imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
La giurisprudenza ha poi specificato che, in tema di IRAP, la prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere svolta
"in qualità di dipendente, agente o mandatario" e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22469 del 09/09/2019, Rv. 655080 - 01).
Nondimeno, i giudici di legittimità hanno sottolineato che in tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo" (Cass. Sez.
5, Ordinanza n. 7652 del 02/04/2020, Rv. 657537 - 01, pronuncia resa relativamente ad un promotore finanziario monomandatario).
Nel caso in esame non solo la sussistenza dell'autonoma organizzazione è stata desunta dall'Ufficio unicamente (e quindi illegittimamente) sulla base dell'ammontare dei costi sostenuti dal contribuente, ma alcuna indagine o mera osservazione è stata espressa sulla reale natura giuridica dell'attività effettiva da questi svolta.
L'impugnazione merita quindi accoglimento, con compensazione delle spese di lite alla luce della complessità della materia nei suoi concreti risvolti fattuali inerenti alla fattispecie scrutinata, avendo la originaria spontanea corresponsione del tributo provocato distonie interpretative da parte dell'Ufficio.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025