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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1301/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16797/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240061647881502 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 875/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
La Parti si riportano agli atti ed ai motivi ivi esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'avv.to Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), quale procuratrice di sé medesima, la cartella di pagamento n. 07120240061647881502, a lei notificata in data 13/6/2025, nella sua qualità di coerede della sig.ra Nominativo_1 , portante imposta IRPEF ed addizionali IRPEF scaturenti dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.pr 600/73 della dichiarazione Redditi 2021 (imposte anno 2020) relative all'omesso versamento delle imposte ivi dichiarate per l'importo di euro 6.614,03.
Espone la ricorrente che sulla base della comunicazione predisposta in data 25/10/2023 (codice atto n.
51735812110 consegnata in data 10.11.2023), così come indicata nella cartella impugnata ,le veniva notificata l'impugnata cartella di pagamento per un importo totale di ad Euro 6.169,91, nella sua qualità di coerede con la germana Nominativo_2, della de cuius Nominativo_1 (deceduta in Napoli il 29.06.2022). Dichiara la ricorrente che essa si fonderebbe su un avviso di accertamento presupposto che non le sarebbe stato mai notificato, ne contesta, quindi, la mancata notifica ed eccepisce la nullità consequenziale della cartella di pagamento.
Contesta, inoltre, essendo nella cartella richiesta l'intera pretesa debitoria riconducibile alla defunta Nominativo_1, che in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie, laddove ella è erede della sig.ra Nominativo_1 nella misura del 50% pro quota, essendo l'altra metà intestata alla germana Nominativo_2, la quale, anch'ella ha ricevuto identica cartella di pagamento per le stesse causali e per l'intero.
Viene eccepita, inoltre, la tardività della pretesa impositiva, non avendo ricevuto la ricorrente il prodromico avviso di accertamento per cui viene richiesta la rimessione in termini, ancora viene eccepita l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli che ha depositato la copia dell'avviso bonario
(comunicazione n. 0233465621001 – codice atto n. 57275802164) regolarmente inviato per il tramite del servizio postale in data 10/11/2023 all'ultimo domicilio fiscale della dante causa sig.ra Nominativo_1 e ricevuto dalla sig.ra Nominativo_2 che ha sottoscritto per accettazione ed ha rilevato che l'impugnata cartella di pagamento scaturisce esclusivamente dal controllo formale della dichiarazione per i redditi dell'anno 2020 della defunta sig.ra Nominativo_1 e dagli omessi versamenti degli importi ivi indicati per cui nessun atto accertativo nella suddetta proceduta automatizzata è prevista, chiarisce che la cartella di pagamento è stata preceduta dal su indicato avviso bonario, il cui invio, peraltro, non è obbligatorio, contesta ancora l'applicabilità, ai fini della responsabilità solidale degli eredi per i debiti tributari, dell'art. 65 del D.pr.
600/73 che prevede che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” per cui è possibile procedere per l'intera obbligazione tributaria a ciascuno degli eredi solidalmente responsabile, ed evidenzia l'inesistenza delle sanzioni nell'impugnata cartella di pagamento.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 21 gennaio 2026 ove è stato trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato che oggetto del contendere non è dato dal merito della vicenda costituito dall'omesso versamento degli importi liquidati ex art. 36 bis relativi alle imposte dichiarate e non versate in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, su cui nulla eccepisce la ricorrente, ma esclusivamente dell'esame di questioni di carattere non sostanziali attinenti la validità del titolo costituito dalla cartella di pagamento impugnata.
Ciò premesso passando ad esaminare il primo motivo di ricorso, costituito dall'assenza del contraddittorio per il mancato invio del propedeutico Avviso di accertamento, non può che essere evidenziato che non essendo previsto nella suddetta procedura alcun atto accertativo presupposto probabilmente la ricorrente si riferisce al c.d. avviso bonario così come indicato nella cartella di pagamento impugnata.
All'uopo deve considerarsi che l'Agenzia delle Entrate deposita agli atti la copia del suddetto avviso bonario regolarmente consegnato alla coerede per cui tale eccezione costituita è priva di fondamento avendo provveduto l'Agenzia delle Entrate a trasmetterlo.
C'è di più: la procedura ex art. 36 bis attiene esclusivamente al controllo formale ed automatizzato della dichiarazione dei redditi e nel caso specifico dal controllo automatizzato scaturisce esclusivamente dall'omesso versamento delle imposte IRPEF dichiarate dalla madre della ricorrente e sotto tale profilo essa nulla eccepisce.
Da tanto, in applicazione della statuizione dettata dall'art. 36 bis del D.Pr. 600/73, trattandosi di un mero controllo automatizzato su dichiarazione di parte scaturente esclusivamente da omessi versamenti e da un mero controllo formale (è da ricordare che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza) non vi è alcun atto accertativo presupposto necessario rappresentando direttamente la cartella il titolo presupposto per l'avvio della procedura riscossiva indicante gli esiti della suddetta liquidazione.
L'unico atto presupposto previsto dalla suddetta procedura è costituito dal c.d. avviso di irregolarità, peraltro regolarmente trasmesso, per il quale dall'incontestabile dato normativo risulta, che, alla previsione del mancato adempimento non si accompagna la sanzione della nullità degli atti conseguenti all'omessa preventiva comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 36-bis del DPR 600/73 ed al corrispondente comma
4 dell'articolo 36-ter del medesimo decreto.
L'articolo citato dispone infatti che "Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2- bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali
[. .. .]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione", non prevedendo, quindi, a differenza di quanto affermato dal ricorrente la nullità della cartella di pagamento.
In base a quanto su esposto il motivo di ricorso relativo all'inesistenza di un presupposto atto accertativo mai trasmesso non può che essere riscontrato che tale eccezione è del tutto avulsa dalla fattispecie in esame.
Ai fini della responsabilità solidale degli eredi va richiamata la specifica disposizione di cui all'art. 65 del D. pr. 600/73 che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie per cui anche tale eccezione va rigettata.
Né può essere prevista alcuna rimessione in termini rappresentando la cartella di pagamento impugnata il titolo presupposto per l'azione esecutiva da cui decorrono tutti i termini sia di pagamento che impugnatori. Infine non può che essere preso atto che nella suddetta cartella di pagamento non risultano liquidate sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi.
In sintesi riepilogando quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 400,00 OLTRE Nominativo_3 ACCESSORI COME PER LEGGE IN FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE NAPOLI I
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16797/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Diaz 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240061647881502 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 875/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
La Parti si riportano agli atti ed ai motivi ivi esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna l'avv.to Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), quale procuratrice di sé medesima, la cartella di pagamento n. 07120240061647881502, a lei notificata in data 13/6/2025, nella sua qualità di coerede della sig.ra Nominativo_1 , portante imposta IRPEF ed addizionali IRPEF scaturenti dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.pr 600/73 della dichiarazione Redditi 2021 (imposte anno 2020) relative all'omesso versamento delle imposte ivi dichiarate per l'importo di euro 6.614,03.
Espone la ricorrente che sulla base della comunicazione predisposta in data 25/10/2023 (codice atto n.
51735812110 consegnata in data 10.11.2023), così come indicata nella cartella impugnata ,le veniva notificata l'impugnata cartella di pagamento per un importo totale di ad Euro 6.169,91, nella sua qualità di coerede con la germana Nominativo_2, della de cuius Nominativo_1 (deceduta in Napoli il 29.06.2022). Dichiara la ricorrente che essa si fonderebbe su un avviso di accertamento presupposto che non le sarebbe stato mai notificato, ne contesta, quindi, la mancata notifica ed eccepisce la nullità consequenziale della cartella di pagamento.
Contesta, inoltre, essendo nella cartella richiesta l'intera pretesa debitoria riconducibile alla defunta Nominativo_1, che in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie, laddove ella è erede della sig.ra Nominativo_1 nella misura del 50% pro quota, essendo l'altra metà intestata alla germana Nominativo_2, la quale, anch'ella ha ricevuto identica cartella di pagamento per le stesse causali e per l'intero.
Viene eccepita, inoltre, la tardività della pretesa impositiva, non avendo ricevuto la ricorrente il prodromico avviso di accertamento per cui viene richiesta la rimessione in termini, ancora viene eccepita l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli che ha depositato la copia dell'avviso bonario
(comunicazione n. 0233465621001 – codice atto n. 57275802164) regolarmente inviato per il tramite del servizio postale in data 10/11/2023 all'ultimo domicilio fiscale della dante causa sig.ra Nominativo_1 e ricevuto dalla sig.ra Nominativo_2 che ha sottoscritto per accettazione ed ha rilevato che l'impugnata cartella di pagamento scaturisce esclusivamente dal controllo formale della dichiarazione per i redditi dell'anno 2020 della defunta sig.ra Nominativo_1 e dagli omessi versamenti degli importi ivi indicati per cui nessun atto accertativo nella suddetta proceduta automatizzata è prevista, chiarisce che la cartella di pagamento è stata preceduta dal su indicato avviso bonario, il cui invio, peraltro, non è obbligatorio, contesta ancora l'applicabilità, ai fini della responsabilità solidale degli eredi per i debiti tributari, dell'art. 65 del D.pr.
600/73 che prevede che “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” per cui è possibile procedere per l'intera obbligazione tributaria a ciascuno degli eredi solidalmente responsabile, ed evidenzia l'inesistenza delle sanzioni nell'impugnata cartella di pagamento.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 21 gennaio 2026 ove è stato trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevato che oggetto del contendere non è dato dal merito della vicenda costituito dall'omesso versamento degli importi liquidati ex art. 36 bis relativi alle imposte dichiarate e non versate in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, su cui nulla eccepisce la ricorrente, ma esclusivamente dell'esame di questioni di carattere non sostanziali attinenti la validità del titolo costituito dalla cartella di pagamento impugnata.
Ciò premesso passando ad esaminare il primo motivo di ricorso, costituito dall'assenza del contraddittorio per il mancato invio del propedeutico Avviso di accertamento, non può che essere evidenziato che non essendo previsto nella suddetta procedura alcun atto accertativo presupposto probabilmente la ricorrente si riferisce al c.d. avviso bonario così come indicato nella cartella di pagamento impugnata.
All'uopo deve considerarsi che l'Agenzia delle Entrate deposita agli atti la copia del suddetto avviso bonario regolarmente consegnato alla coerede per cui tale eccezione costituita è priva di fondamento avendo provveduto l'Agenzia delle Entrate a trasmetterlo.
C'è di più: la procedura ex art. 36 bis attiene esclusivamente al controllo formale ed automatizzato della dichiarazione dei redditi e nel caso specifico dal controllo automatizzato scaturisce esclusivamente dall'omesso versamento delle imposte IRPEF dichiarate dalla madre della ricorrente e sotto tale profilo essa nulla eccepisce.
Da tanto, in applicazione della statuizione dettata dall'art. 36 bis del D.Pr. 600/73, trattandosi di un mero controllo automatizzato su dichiarazione di parte scaturente esclusivamente da omessi versamenti e da un mero controllo formale (è da ricordare che la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza) non vi è alcun atto accertativo presupposto necessario rappresentando direttamente la cartella il titolo presupposto per l'avvio della procedura riscossiva indicante gli esiti della suddetta liquidazione.
L'unico atto presupposto previsto dalla suddetta procedura è costituito dal c.d. avviso di irregolarità, peraltro regolarmente trasmesso, per il quale dall'incontestabile dato normativo risulta, che, alla previsione del mancato adempimento non si accompagna la sanzione della nullità degli atti conseguenti all'omessa preventiva comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 36-bis del DPR 600/73 ed al corrispondente comma
4 dell'articolo 36-ter del medesimo decreto.
L'articolo citato dispone infatti che "Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2- bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali
[. .. .]. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione", non prevedendo, quindi, a differenza di quanto affermato dal ricorrente la nullità della cartella di pagamento.
In base a quanto su esposto il motivo di ricorso relativo all'inesistenza di un presupposto atto accertativo mai trasmesso non può che essere riscontrato che tale eccezione è del tutto avulsa dalla fattispecie in esame.
Ai fini della responsabilità solidale degli eredi va richiamata la specifica disposizione di cui all'art. 65 del D. pr. 600/73 che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie per cui anche tale eccezione va rigettata.
Né può essere prevista alcuna rimessione in termini rappresentando la cartella di pagamento impugnata il titolo presupposto per l'azione esecutiva da cui decorrono tutti i termini sia di pagamento che impugnatori. Infine non può che essere preso atto che nella suddetta cartella di pagamento non risultano liquidate sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi.
In sintesi riepilogando quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN EURO 400,00 OLTRE Nominativo_3 ACCESSORI COME PER LEGGE IN FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE NAPOLI I