Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1301
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che la procedura ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 non preveda un atto accertativo presupposto, ma un avviso bonario, che è stato regolarmente notificato. La cartella di pagamento rappresenta il titolo presupposto per l'avvio della procedura riscossiva.

  • Rigettato
    Responsabilità solidale degli eredi

    La Corte ha richiamato l'art. 65 del D.P.R. 600/73, che prevede la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, rigettando tale eccezione.

  • Rigettato
    Rimessione in termini

    La Corte ha rigettato la richiesta di rimessione in termini, poiché la cartella di pagamento impugnata rappresenta il titolo presupposto per l'azione esecutiva da cui decorrono tutti i termini.

  • Accolto
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    La Corte ha preso atto che nella cartella di pagamento impugnata non risultano liquidate sanzioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1301
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1301
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo