Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Lima (Perù), il 10.12.1993 cittadino: Email_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con gli Avv.ti Veronica Beolchini e Maria Marcuccio, con domicilio telematico eletto presso la casella di posta elettronica certificata , Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 12.11.2013
(anno 2013 - atto n. 23 - reg. \\ - parte II – serie C1 – vol. R10)
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli: nato il [...] a [...], cittadino Persona_1 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
resta inteso che l'affidamento condiviso non comporta un'automatica paritaria divisione tra i genitori dei tempi di frequentazione del figlio ma significa condivisione della responsabilità genitoriale da attuare con il dialogo e la collaborazione nel rispetto delle esigenze della prole;
3) la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione viene esercitata separatamente dai genitori che assumeranno le decisioni opportune nei periodi in cui lo avranno con sé, confrontandosi tuttavia con l'altro genitore laddove siano assunte scelte diverse dalle normali abitudini del figlio minore;
4) la responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà automaticamente esercitata in modo esclusivo dal genitore che convive con il minore laddove, la lontananza o altro impedimento, ne renda impossibile l'esercizio per l'altro genitore;
5) le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere oggetto di confronto tra i genitori e dovranno essere assunte di comune accordo tra gli stessi, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
6) al di là della necessaria condivisione delle decisioni di maggior interesse per il figlio minore così come sopra precisate, resta inteso in via generale che tutte decisioni corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione per il figlio minore saranno assunte dai genitori di comune accordo salvo i casi di urgenza (ad esempio per cure mediche indifferibili) o quando uno dei due genitori non sia facilmente raggiungibile;
in tale ultimo caso, resta inteso che il genitore che non ha potuto esprimere il proprio parere verrà messo a conoscenza dei fatti accaduti e delle misure adottate a favore del figlio minore il prima possibile;
7) le decisioni inerenti alle attività extrascolastiche del figlio minore saranno assunte concordemente dai genitori, i quali si impegnano a condividere tali questioni ogni volta che si presentino, senza escludere l'altro;
8) resta inteso che i genitori dovranno confrontarsi e convenire sui canoni educativi da impartire al figlio minore sottolineando sin d'ora il reciproco dovere a che (a) con il figlio minore non si frequentino luoghi (bar, lounge, happy hour, circoli di adulti e club) in cui non vi siano attività adeguate all'età; (b) siano rispettati gli orari del figlio minore (nel mangiare e nel dormire) evitando ristoranti o cinema serali che possano affaticare la prole;
9) la casa familiare sita in Milano, via Marcantonio Dal Re 6 (in locazione) è assegnata alla moglie sig.ra con tutto ciò che l'arreda e correda;
il Sig. lascerà la casa Parte_1 Parte_2 familiare entro il 31 ottobre 2024 asportando tutti i propri beni ed effetti personali;
10) salvo diversi accordi assunti direttamente dai genitori, il padre, finché non avrà reperito idonea soluzione abitativa adatta ad ospitare e fintantoché non avrà dato prova di aver assunto Per_1 abitudini di vita regolari e compatibili con le esigenze del bambino, avrà facoltà di vedere e tenere il figlio minore con sé con le seguenti modalità:
a. per due domeniche e un sabato al mese, da concordarsi con la madre all'inizio di ciascun mese, dalle ore 10 alle ore 20, appoggiandosi alla casa dei nonni paterni nonché un pomeriggio alla settimana, orientativamente il mercoledì, dall'uscita della scuola sino alle ore 19:00;
b. ogni anno trascorrerà con il padre il pomeriggio del 24 dicembre dalle ore 15 alle ore 22 Per_1
e il 25 dicembre sempre con la madre;
inoltre trascorrerà con il papà metà delle vacanze Per_1 scolastiche di Natale alternando con la madre il primo periodo (dal 26 dicembre ore 10:30 al 1 gennaio, ogni giorno dalle ore 9 alle ore 18:00) ed il secondo periodo (dal 1 gennaio ore 19:30 al 7 gennaio ogni giorno dalle ore 9 alle ore 18:00); resta inteso che durante il periodo di permanenza di presso il padre, lo stesso sarà vicariato dai nonni che si occuperanno di andare a Per_1 prendere il minore dalla madre e di riportarlo per la sera;
c. durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il papà tre settimane, non Per_1 consecutive, ogni giorno dalle ore 9 alle ore 18:00; i genitori individueranno congiuntamente i sopraindicati periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
resta inteso che anche durante questi periodi di permanenza di presso il padre, lo stesso sarà vicariato dai nonni che si occuperanno di Per_1 andare a prendere il minore dalla madre e di riportarlo per la sera;
11) quando sono con il figlio minore i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e di comunicare gli spostamenti in eventuali altre località;
12) in ogni caso, quando sono con il figlio minore i genitori hanno sempre l'obbligo di rendersi reperibili all'altro genitore, garantendo quotidiani contatti;
13) il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla signora
[...] un assegno mensile di € 200,00 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
a decorrere dal mese di novembre 2024. Oltre all'adeguamento annuale in base agli indici Istat, come per legge, a partire dall'anno successivo alla sua prima corresponsione e ciò fino al raggiungimento da parte del figlio della piena indipendenza economica.
14) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al figlio minore secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Per_1
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
15) I coniugi concordano che usufruiranno delle detrazioni fiscali per il figlio nella misura del 50% ciascuno e che gli assegni familiari e l'assegno unico saranno percepiti nella misura del 100% dalla signora Parte_1
16) I coniugi, fermi restando gli obblighi sopra indicati, in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver già compiutamente regolato e definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 12.11.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG