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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1098/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BRAMBILLA GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO PORTA 23 23900 LECCO presso il difensore avv. BRAMBILLA GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANGHILERI LUCA, elettivamente domiciliato in Viale Dante Alighieri 23900 LECCO presso il difensore avv. ANGHILERI LUCA
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_2
Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello di Milano - contrariis rejectis - cosi' giudicare In via principale d' appello: Per le motivazioni tutte espresse nell'atto di impugnazione e negli atti di causa di primo grado, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata per sussistenza di vizi e difformità la risoluzione del contratto di compravendita e fornitura del conglomerato esposto nelle fatture n. 368 Pt_2
e 478/2019 come “Tappeto 0/10 - 0/14 ” (colore neutro-giallo e Parte_3 beige) azionate in via monitoria dall' appellata per il corrispettivo di €. 45.260,00 oltre Iva (complessive €. 55.222,08), dichiarare non dovuta tale somma e condannare - in persona del suo legale rapp.te pro tempore Controparte_1
- a risarcire a tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali ed Parte_1 extrapatrimoniali, presenti e futuri subiti dall' appellante in ragione Parte_1 dei fatti e delle circostanze esposte. Liquidare tali danni nel modo e secondo le indicazioni esposte in narrativa negli atti difensivi nonchè le indicazioni contenute nell' elaborato del C.T.U. ivi quantificati nei costi per il rifacimento dell' opera pubblica per complessivi €. 74.125,90, di cui €. 18.540,00 per asportazione del materiale , ed €. Pt_2
55.585,00 per nuove pavimentazioni di cui €. 20.240,00 per primer epossodico bicomponente, oltre €. 2.700,00 per il rifacimento provvisorio d' asfaltatura della parte stradale dell' opera pubblica, ovvero in quelle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia secondo valutazione equitativa. pagina 2 di 20 Accertato inoltre, sia sotto il profilo del lucro cessante che sotto un profilo extrapatrimoniale, il consequenziale danno subito da alla sua Parte_1 immagine commerciale per l' immediato e palese ammaloramento e deterioramento dell' opera pubblica, condannare inoltre al Controparte_1 relativo risarcimento che si indica in un parametro di circa 1/2 del corrispettivo contrattuale dell' opera e quindi in €. 35.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma da quantificarsi in via equitativa. Conteggiare inoltre nei danni il costo della perizia del consulente tecnico di parte dott. di per €. 3.000,00 e dell' assistenza alla CTU in Persona_1 CP_3
€. 1.500,00. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e ripetizione delle spese di Accertamento Tecnico Preventivo e Consulenza Tecnica d' Ufficio. In via consequenziale ed in ogni caso: condannare - in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore - a pagare e ripetere a Parte_1 quanto da quest' ultima pagato alla stessa, con riserva di ripetizione, in conseguenza della sentenza di primo grado e quindi la somma di €. 96.030,00 e ciò oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 9.10.2023 al saldo. In via gradata d' appello: solo in denegata ipotesi di mancato accoglimento degli altri motivi d' impugnazione, riformare l' appellata sentenza nel capo in cui condanna al pagamento a delle spese legali Parte_1 Controparte_1 inerenti la fase monitoria, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, condannando l' appellata al pagamento e alla ripetizione della somma di euro 2.861,75 oltre interessi dal 9.10.23 al saldo. Vittoria di spese di primo e secondo grado. In via istruttoria: per le motivazioni espresse si chiede la rinnovazione della C.T.U. per stabilire se il conglomerato fornito da fosse Pt_2 CP_1 affetto da vizi e difformità e fosse inadatto all' opera pubblica, affidando l' incarico ad un esperto nel campo degli asfalti bituminosi ed ecologico-resinosi ovvero ad un geologo che possa fornire un esaustivo parere scientifico sul conglomerato oggetto del contratto di compravendita. Pt_2
Come da memoria istruttoria tempestivamente depositata in primo grado, si chiede che sui capitoli ammessi vengano sentiti gli ulteriori testi già indicati (Assessore Lavori Pubblici c/o Comune Mandello del Lario) Testimone_1
e Arch. (Dirigente Ufficio Tecnico comune di Mandello del Testimone_2
Lario) . pagina 3 di 20 Essendovi state palesi divergenze tra le dichiarazioni rese dal teste con Tes_3 le deposizioni degli altri testimoni, disporsi confronto ex art. 254 c.p.c. In particolare si chiede confronto:
- con il teste con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 3-7-10 Testimone_4 della memoria istruttoria avversa, e con riguardo ai capitoli 13-14-18 e 19 della memoria istruttoria di Parte_1
- con il teste , con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 25,26, 27 Testimone_5
e 28 della memoria istruttoria avversa
- con il teste con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 15,17 e Tes_6
19 Si insiste inoltre affinchè ai sensi dell' art. 213 c.p.c. e per le ragioni espresse nell'atto di impugnazione, vengano richieste informazioni ai Comuni di Novara, Faenza, AN, Deiva Marina e Sirmione, interpellati da e dove è già Pt_1 stato utilizzato il legante per pavimentazioni stradali e ciclopedonali, per Pt_2 sapere se nelle aree dove è stato utilizzato e posato un conglomerato con legante si siano manifestati in tempo breve dalla posa fenomeni di sfaldamento, Pt_2 sgranamento e fessurazione nel manto stradale-pedonale, difetti che hanno richiesto il totale rifacimento dei lavori Per il Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte, previe le declaratorie ed i provvedimenti che riterrà necessari od opportuni e rigettata ogni avversa eccezione, domanda od istanza, così decidere In principalità – Nel merito: rigettare le domande tutte spiegate dall'appellante in via principale – consequenziale – gradata – istruttoria e, dunque, integralmente respingere – rigettare l'Appello proposto dalla società nei confronti della società Parte_1 perché inammissibile, ingiustificato e manifestamente Controparte_4 infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare in ogni sua statuizione l'impugnata Sentenza n. 558/2023 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Lecco nella causa civile RG 1729/2020 e pubblicata il 20 ottobre 2023. In subordine – rinnovo domande primo grado: Per doveroso scrupolo difensivo, di seguito si riportano e si rinnovano le conclusioni rassegnate in primo grado di giudizio avanti il Tribunale di Lecco in sede di precisazione delle conclusioni: Preliminarmente: pagina 4 di 20 - in ragione delle argomentazioni tutte svolte in atti, ai sensi dell'art. 1495 comma 1 c.c. dichiarare parte attrice opponente decaduta dal diritto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e, per l'effetto, rigettare l'opposizione confermando l'impugnato decreto;
- in ragione delle argomentazioni tutte svolte in atti, ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c. dichiarare prescritta l'azione di garanzia invocata dalla parte attrice opponente e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di risoluzione contrattuale, nonché la domanda di risarcimento danni da quest'ultima avanzate confermando l'impugnato decreto;
Nel merito:
- respingere l'opposizione proposta dalla società nei confronti della Parte_1 società – già – e, per l'effetto, Controparte_4 Controparte_5 confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 452/2020 del 22/06/2020 – R.G. 903/2020 Tribunale di Lecco;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertato che la convenuta opposta – già – ha Controparte_4 Controparte_5 correttamente adempiuto alle proprie prestazioni negoziali ed accertato e dato atto del già intervenuto pagamento ad opera della opponente della Parte_1 somma non contestata di € 14.581,18 (oltre interessi e dunque complessivi € 15.575,74) oggetto di provvisoria esecutività in sede monitoria, importo afferente a materiale/forniture non contestate dalla controparte in merito alle quali nella presente causa di opposizione non viene da quest'ultima spiegata alcuna allegazione e/o domanda, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in atti condannare parte opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore a corrispondere alla parte opposta Controparte_6 già – l'importo residuo di € 55.222,08, ovvero la Controparte_5 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quale saldo prezzo per la fornitura di materiale per il cantiere di Mandello del Lario oggetto Pt_2 del presente giudizio di opposizione, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 così come modificato dal D.Lgs 192/12 maturati e maturandi dalle date di scadenza di pagamento indicate nelle fatture azionate in monitorio sino al saldo;
- respingere in ogni caso le domande tutte spiegate da parte opponente Pt_1 perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
pagina 5 di 20 In punto spese: Spese, competenze e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e di ATP interamente rifusi. In via istruttoria: Si ripropongono le istanze istruttorie a suo tempo tempestivamente dedotte in primo grado ma disattese dal Giudice di prime cure, istanze debitamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni. Si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e valutazioni, con testi di seguito indicati, da escutersi anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, e con riserva di indicarne altri: 12. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 24 maggio 2019 Ella, costatate le tempistiche di posa del conglomerato nonché le modalità di movimentazione / manipolazione del materiale e la conseguente riduzione della temperatura dello stesso in fase di stesa sotto i 90-100 °C, consigliava che intervenisse almeno un aumento della temperatura di produzione nel tentativo di accordare alla più Parte_1 temperatura e dunque più tempo utile per cercare di compensare i deficit operativi rilevati?
***** 14. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, il Geom. constatava che la temperatura del conglomerato in fase Parte_4 di stesura, dunque posteriormente rispetto alla vibrofinitrice, era inferiore a 140
°C e di detta circostanza quest'ultimo rendeva pronta informativa agli operatori della società ed al Direttore Lavori Geom. Parte_1 Tes_6
15. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, assisteva per due volte al prelievo presso la di campioni di Parte_5 conglomerato ad opera del Geom. il quale constatava una Parte_4 temperatura del materiale di 128 °C e di 88/90 °C? 16. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, pagina 6 di 20 constatava che le tempistiche/modalità di movimentazione e manipolazione anche manuale del conglomerato compromettevano la minima temperatura di posa del materiale, così come visibile nelle fotografie che Le si TRno (docc. 20 - 22), e di detta circostanza il geom. rendeva pronta Parte_4 informativa agli operatori della società ed al Direttore Lavori Geom. Parte_1
Tes_6
17. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, constatava che l'autocarro sul quale veniva trasportato il conglomerato sostava con il telo costantemente aperto e per il prelievo del materiale ormai indurito si rendeva necessario l'utilizzo di un escavatore che provvedeva poi a trasferirlo nella benna di una pala gommata e da questa alla vibrofinitrice, così come visibile nelle fotografie e filmati che Le si TRno (docc. 20 - 22), e di detta situazione il geom. informava immediatamente il Direttore Parte_4
Lavori Geom. Tes_6
18. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, il geom. rappresentava più volte agli operatori della società Parte_4 di smettere di utilizzare la vibrazione in fase di rullatura del Parte_1 conglomerato? 19. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, poteva ivi costatare unicamente la presenza del mezzo compattatore di piccole dimensioni (15 quintali) rappresentato nella fotografia e nei filmati che Le si TRno (docc. 27 – 22 – 24); 20. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile Ella si avvedeva della presenza della vibrofinitrice marca di colore verde rappresentata nelle fotografie e CP_7 filmati che Le si TRno (docc. 24 – 25 – 27) che gli operatori di Pt_1
pagina 7 di 20 non erano in grado di utilizzare dovendosi dunque determinare ad attendere che giungesse in loco il proprietario/operatore del macchinario? 21. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile con la vibrofinitrice marca di colore CP_7 verde, detto macchinario risultava completamente imbrattato dal materiale bituminoso in precedenza utilizzato, così come rappresentato nella fotografia a suo tempo ivi scattata dal geom. (doc. 21), rendendosi Parte_4 necessarie operazioni di posa parziale per cercare di ripulirlo? 22. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile, poteva ivi costatare la presenza di un compattatore modello HAMM HD 75 simile a quello rappresentato nella fotografia pubblicitaria che si TR (doc. 28)?; (parte convenuta opposta contesta la circostanza) 23. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile Ella poteva ivi costatare la presenza di una vibrofinitrice BF600 simile a quella rappresentata nella fotografia CP_8 pubblicitaria che le si TR (doc. 29); (parte convenuta opposta contesta la circostanza) 24. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 24 maggio 2019 il geom. constatate le Parte_4 tempistiche di posa del conglomerato nonché la movimentazione / manipolazione del materiale a la conseguente riduzione della temperatura dello stesso in fase di stesa sotto i 90-100 °C, consigliava che intervenisse almeno un aumento della temperatura di produzione nel tentativo di accordare alla Pt_1
pagina 8 di 20 più temperatura e dunque più tempo utile per cercare di compensare i deficit operativi rilevati?
*****
32. Vero è che all'inizio del mese di maggio 2019, precedentemente alla produzione e consegna alla del conglomerato EVIzero per il cantiere Parte_1 sito in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Medaglie Olimpiche Mandellesi, presso l'impianto della di Suello Controparte_5 venivano realizzate le stese di prova del conglomerato EVIzero ritratte nella odierna fotografia che Le si TR (doc. 8);
33. Vero è che le stese di prova del conglomerato di cui alla odierna Pt_2 fotografia che Le si TR (doc. 8), realizzate presso l'impianto della
[...] di Suello all'inizio del mese di maggio 2019 ed oggetto Controparte_5 di transito ad opera dei mezzi circolanti presso l'impianto, sono tutt'ora in opera senza alcuna visibile problematica di sgranamento? 34. Vero è che le stese di prova del conglomerato di cui alla odierna Pt_2 fotografia che Le si TR (doc. 8), realizzate presso l'impianto della
[...] di Suello all'inizio del mese di maggio 2019, sono state Controparte_5 oggetto di parziale sezionamento e prelievo, come da fotografia che Le si TR (doc. 8 – doc. 19 – pagina 12 – figura 9), per procedere alle analisi presso l'Università di Bologna?
***** Si indicano quali testi:
- geom. - residente in [...] sul Parte_4 capitolo di prova non ammesso n. 12;
- geom. - residente in [...] CP_9
(teste a suo tempo citato ma non escusso perché ritenuto portatore di un interesse diretto nella causa di primo grado quale legale rappresentante della società commerciale venditrice del legante , interesse CP_10 Pt_2 oggi non più attuale essendo ampiamente maturati i termini prescrizionali di vendita) sui capitoli da 14 a 24;
- – residente in [...] sui Tes_7 capitoli di prova non ammessi da 32 a 34. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si richiede che l'Ill.ma Corte di Appello voglia ordinare alla opponente l'esibizione in giudizio mediante idonea Parte_1 documentazione dei dati del cronotachigrafo dell'automezzo targato DV920HE registrati nei giorni 22 – 23 – 24 maggio 2019 e 4 – 5 – 6 giugno 2019. pagina 9 di 20 Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte ex adverso formulate - in particolare all'istanza di rinnovo della CTU ed all'istanza ex art. 213 cpc - chiedendone l'integrale rigetto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Il giudizio concerne la fornitura da parte del (all'epoca dei CP_4 CP_5 fatti a di uno speciale conglomerato Controparte_5 Parte_1 denominato “Tappeto 0/10 ” destinato ad essere utilizzato da Parte_3 parte di appaltatrice dei lavori di riqualificazione dell'area del lungo lago Pt_1 di Mandello sul Lario, per la pavimentazione stradale e ciclo pedonale della zona. si rifiutò di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto Pt_1 eccependo la presenza di vizi e difetti nel materiale in questione.
chiese e ottenne dal tribunale di Lecco un'ingiunzione di Controparte_4 pagamento per la somma di euro 69.803,26 oltre interessi legali e spese di lite, importo corrispondente per euro 55.222,08 a fatture emesse per il pagamento del suddetto materiale. propose opposizione e, dando atto Pt_1 dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 14.581,18, chiese la revoca del decreto ingiuntivo, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c. ed altresì il risarcimento dei danni, pari a euro 74.125,90, in relazione ai costi affrontati per il completo rifacimento del manto stradale con un nuovo materiale;
in particolare allegò la totale inadeguatezza del conglomerato fornito, che aveva, una volta posato, presentato vistose fessurazioni e crepe, tutte problematiche riconosciute dalla stessa controparte. contestò la fondatezza delle avverse domande allegando il Controparte_4 proprio corretto adempimento al contratto di vendita, dovendo imputarsi, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta opposta, le cause dello sgretolamento dell'asfalto a un difetto di posa, per essere stato il materiale trasportato e posato a una temperatura inferiore a quella prescritta per quella tipologia di prodotto. Assunta la prova testimoniale e all'esito della disposta ctu, previa acquisizione dell'atp esperito ante causam, il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 558/2023 pubblicata il 20.10.2023, così statuì: <<- dato atto dell'avvenuto pagamento parziale dell'importo capitale di € 14.581,18, revoca il decreto ingiuntivo n. 452/20 emesso dal Tribunale di Lecco in data 22.6.2020; pagina 10 di 20 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_5 dell'importo di € 55.222,08 oltre interessi ex art. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite della Parte_1 Controparte_5 fase monitoria, del procedimento per a.t.p. in corso di causa e del presente giudizio, che liquida:
➢ per la fase monitoria in € 406,50 per anticipazioni ed € 2.135 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
➢ per il procedimento di a.t.p. in corso di causa in € 1.100 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
➢ per il presente giudizio in € 13.395 per compensi professionali oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. del procedimento per a.t.p. in corso di causa e del presente giudizio definitivamente a carico di . Parte_1
Il primo giudice respinse l'opposizione rilevando che l'eccezione di inadempimento, sia con riferimento alla ipotesi della vendita di aliud pro alio sia con riferimento ai vizi e difetti di cui all'art. 1490 c.c., non risultava fondata, in quanto, in base alla ctu, la causa della disgregazione del materiale doveva imputarsi all'eccessivo raffreddamento del prodotto in fase di trasporto e posa attività di esclusiva competenza dell'acquirente. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Si è costituito il Parte_1
Controparte_4
Celebratasi la prima udienza innanzi alla Consigliera Istruttrice il 12.9.2024, fissata l'udienza del 5.12.2024 ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
* I motivi di Impugnazione 1°. L'appellante lamenta l'erronea interpretazione da parte del tribunale delle risultanze istruttorie. Il primo giudice non aveva attribuito il corretto rilievo alle prove documentali e testimoniali, da cui si evinceva la presenza alle operazioni di posa del materiale dello stesso legale rappresentante della società venditrice sin dalla prima consegna del prodotto (avvenuta il 22.5.2019) nonché, a seguito della prima denuncia dei vizi da parte di dei tecnici e Pt_1 CP_9 Tes_3
Una volta preso atto dei difetti nel conglomerato posato, i suddetti tecnici, quali ausiliari della venditrice, avevano impartito ordini e istruzioni, sorvegliando l'attività di stesura del conglomerato ancora da effettuare, con l'evidente finalità pagina 11 di 20 di trovare una soluzione delle problematiche emerse. L'appellante elenca a riguardo le prove documentali (docc. 20,26, 35) a dimostrazione del diretto coinvolgimento del negli interventi rimediali. Tali CP_1 comportamenti, oltre a integrare gli estremi del riconoscimento dei vizi, dimostravano l'assunzione da parte del venditore di un'autonoma obbligazione rimediale rispetto a quella originaria di garanzia. La motivazione riguardo l'interpretazione di tali condotte era peraltro contraddittoria ed errata, in quanto il primo giudice, pur dando atto della presenza in cantiere di vari referenti del venditore, si era limitato ad attribuire a tali figure un ruolo di mero ausilio senza considerare che il venditore, intromettendosi direttamente nelle operazioni di posa, aveva assunto una nuova obbligazione volta a rimediare ai difetti presenti. 2°. Nel secondo motivo di gravame viene censurata la decisione del tribunale di fare proprie le conclusioni della ctu nonostante queste fossero basate su accertamenti condotti con estrema superficialità. Il ctu non aveva eseguito alcuna analisi sulle componenti del materiale in questione e si era limitato a riportare quanto descritto nella scheda tecnica di fornita dal produttore. Pt_2
Il ctu inoltre in maniera approssimativa aveva omesso di dare risalto al fatto che, nonostante dopo i primi trasporti di maggio, la temperatura in fase di produzione fosse stata aumentata e fossero stati adottati tutti gli accorgimenti suggeriti dal venditore, il conglomerato posato dal 4 al 6 giugno 2019 sulla strada era risultato il più danneggiato. L'appellante lamenta altresì l'assenza di indagini sul ciclo di produzione del conglomerato e ipotizza una correlazione tra i difetti manifestatisi solo dopo la stesura e una non corretta miscelazione dei chips con il legante. L'appellante censura infine la decisione del tribunale di non disporre la convocazione del ctu al fine di rendere i chiarimenti richiesti e conclude insistendo nella rinnovazione della consulenza tecnica. 3°. lamenta il mancato accoglimento da parte del tribunale della Parte_1 richiesta di informazioni ai sensi dell'art 213 cpc. Nella specie l'appellante allega che, anche nei lavori di rifacimento del manto stradale appaltati da altri Comuni e in cui veniva utilizzato il conglomerato , si erano verificate le Pt_2 medesime problematiche di sgranature e fessurazioni, il che lasciava fondatamente supporre che la causa dei vizi e difetti fosse da individuarsi nell'inidoneità del materiale allo scopo. L'acquisizione di ulteriore documentazione sulle difformità riscontrate dalle altre stazioni appaltanti pagina 12 di 20 avrebbe consentito di acquisire elementi fondamentali anche nel presente giudizio. 4° e 5°. In questa parte del gravame l'appellante insiste nell'accoglimento delle proprie domande di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1490 c.c. e di risarcimento del danno.
* Le ragioni della decisione Il gravame non merita accoglimento. Questi in sintesi i fatti di causa di rilievo. Il rapporto, di cui è incontestata la qualificazione come vendita, ha avuto ad oggetto un particolare tipo di conglomerato denominato EVIzero prodotto da e fornito da che aveva provveduto a Parte_6 Controparte_5 sciogliere il materiale acquistato in chips da La vendita si è CP_10 perfezionata con il ritiro del materiale da parte dell'acquirente presso Parte_1 la sede del venditore. La consegna, avvenuta in più riprese (il 22, 23, 24 giugno 2019 e il 4, 5 e il 6 giugno 2019), è stata effettuata tramite il caricamento del materiale e il trasporto in cantiere sui camion di Nei documenti di Parte_1 trasporto veniva indicato in 175 gradi Celsius la temperatura del conglomerato all'atto del caricamento sul camion. Successivamente alla prima posa del 22 maggio segnalò al venditore la presenza di sfaldamenti nel manto della Pt_1 ciclabile. Dall'istruttoria è poi risultato l'intervento in cantiere del geom. legale CP_5 rappresentante della società venditrice, del geom. e del CP_11 CP_10 geom. Sul significato da attribuire a tali presenze si CP_12 Parte_6 concentra la prima doglianza. Il primo giudice ha rilevato che
<<parte opponente oltre a contestare i vizi e difetti del materiale>
Controparte_13 pone in evidenza il ruolo attivo assunto durante le operazioni di posa da parte dei tecnici di
di e di i quali avrebbero Controparte_5 Controparte_10 Parte_6
(o non avrebbero) fornito istruzioni circa le modalità di posa con particolare riferimento alla temperatura di posa. Si ritiene tuttavia che l'intervento di tali tecnici (geom. geom. CP_14 Controparte_10
e geom. , non valga di Controparte_15 CP_12 Parte_6 per sé a mutare il rapporto giuridico intercorso tra le parti da vendita ad appalto. Come è emerso dall'istruttoria orale tali tecnici sono intervenuti soltanto a seguito della prima segnalazione di vizi e difetti da parte di sin dalla prima fase dei lavori relativa Parte_1
pagina 13 di 20 alla parte ciclopedonale, al fine di verificare i motivi dell'immediato danneggiamento del conglomerato (teste escusso all'udienza del 18.11.2021, teste Testimone_4 Tes_6 escusso all'udienza del 10.2.2022, teste escusso all'udienza del Testimone_8
19.2.2022. teste escusso all'udienza del 19.2.2022). Testimone_9
Il fatto che siano stati dati consigli e suggerimenti per emendare all'evidente e conclamato fenomeno di danneggiamento e sgretolamento del materiale appena posato e comunque per evitare il ripetersi della problematica in vista della successiva posa nella zona carrabile non significa né che sia avvenuto un riconoscimento dei vizi, posto che a ben vedere ciò che era evidente e non contestato era esclusivamente il fenomeno di immediato e precoce danneggiamento del materiale posato, non già un eventuale vizio o difetto del materiale compravenduto, né che abbia assunto in proprio la responsabilità della posa quale Controparte_16 appaltatore, essendo intervenuto, quale venditore, soltanto a seguito di segnalazione di detta problematica da parte dell'acquirente>>. Si tratta di argomentazioni pienamente condivise dalla Corte. La prospettazione dell'appellante in base alla quale la presenza delle tre figure tecniche implicherebbe l'assunzione di un'autonoma obbligazione da parte della società appellata finalizzata all'emenda dei vizi non trova conforto nell'esito dell'istruttoria. Nel gravame viene ripetutatemente sottolineato che l'intervento in cantiere prima del geom. poi del geom. e del geom. CP_5 CP_9 Tes_3 non potrebbe avere altro significato se non quello di un impegno del venditore ad emendare i vizi. Si tratta di un'allegazione rimasta indimostrata. In primo luogo è smentita la presenza costante in cantiere dei suddetti tecnici. Dall'istruttoria testimoniale (cfr testimonianza e può Tes_3 Pt_1 affermarsi con certezza la presenza di solo il 24 maggio e il 4 giugno. Tes_3
Lo scopo di quelle visite lo riferisce lo stesso in una mail del Tes_3
17.7.2019, indirizzata al DL immediatamente dopo i fatti, in cui precisa che
“…ritengo opportuno precisarle che la mia presenza temporanea nel cantiere in oggetto, si è svolta in massima parte, per documentare il lavoro attraverso riprese e foto, quale importante rappresentativa referenza, da inserire nel nostro sito (doc. 27 fasc. appellante). Pt_2
La circostanza è peraltro riscontrata dalle varie fotografie relative al cantiere prodotte dal (docc. 20-21-26). CP_1
Riguardo il geom. legale rappresentante di società CP_9 CP_10 venditrice del prodotto al i testi di parte appellante (cfr Controparte_4 deposizione ) ne dichiarano l'intervento in cantiere Pt_1 Testimone_8 il 23 e il 24 maggio allo scopo di controllare la stesura del materiale. La sorveglianza sulla corretta esecuzione dell'opera era tuttavia attività di stretta pagina 14 di 20 competenza del direttore dei lavori mentre non risulta che Tes_6 CP_9 come anche abbiano mai assunto anche solo de facto alcuna Tes_3 responsabilità nel cantiere. I due tecnici del resto non erano né dipendenti dell' impresa appaltatrice né di quella venditrice e dunque non avevano alcun titolo per potere impartire ordini o direttive. Deve di conseguenza ritenersi che si siano entrambi limitati a fornire dei meri suggerimenti su come stendere il materiale in questione. Tale conclusione non è contraddetta dai documenti menzionati dall'appellante. Il doc. 20 corrisponde a una comunicazione inviata dal DL a nel luglio Pt_1
2019, a posa ultimata del conglomerato . Il fatto che in essa si solleciti Pt_2 il rifacimento della pavimentazione “seguendo le indicazioni del geom. e Parte_4 venga richiesta la stesura di uno strato di resina trasparente “come sperimentato dal geom. .” dimostra (a) che il DL non ricollegava in alcun modo lo CP_17 stato di degrado della pavimentazione all' intervento dei due tecnici (b) che il DL riconosceva la bontà dei suggerimenti impartiti da e CP_9 Tes_3
Nella mail datata 11.7.2019 prodotta sub doc. 26 il DL chiede al geom. una relazione sulle cause della sgranatura e sulle possibili soluzioni per Tes_3 porvi rimedio. Non è chiaro come, secondo l'appellante, potrebbe desumersi da tale richiesta una responsabilità del per le problematiche Controparte_4 manifestatesi con la posa del conglomerato. All'invito del DL seguiva la risposta di di cui alla mail del 17.7.2019 (doc. 27 fasc. appellante già esaminato) Tes_3 in cui lo stesso puntualizza di non avere alcun coinvolgimento diretto nel cantiere in questione. Le medesime conclusioni valgono anche con riferimento alla lettera inviata dalla stazione appaltante in data 19.11.2019 (doc. 35 di parte appellante) a Pt_6
e al geom. con la quale il Comune di Mandello del Lario sollecita
[...] Tes_3 un parere tecnico della produttrice sulle note problematiche, anticipando la propria valutazione negativa sull'utilizzo del conglomerato EVIzero. La comunicazione denota al più il mancato gradimento da parte del della CP_18 tipologia di conglomerato di cui peraltro lo stesso ente committente aveva richiesto l'utilizzo all'appaltatore ma non può certo essere intesa quale dimostrativa della responsabilità della venditrice del prodotto. Quanto al geom. la presenza in cantiere del legale rappresentante della CP_5 società venditrice, vale esclusivamente quale implicita manifestazione di scienza dell'esistenza della situazione lamentata dall'acquirente che, ai sensi dell'art. 1495 co. 2 c.c., esonera il compratore dall'onere della denuncia, ma non implica in pagina 15 di 20 alcun modo il riconoscimento da parte del venditore di un vizio intrinseco del prodotto ovvero di un difetto proprio della fase di lavorazione e produzione. Non può pertanto attribuirsi al comportamento del legale rappresentante della società appellante un valore implicitamente confessorio della presenza di un vizio intrinseco del bene, né, men che meno, alla condotta dei tecnici e CP_9 che non assume rilievo neppure ai sensi dell'art. 1495 co. 2 c.c., in Tes_3 quanto dipendenti di società terze estranee al rapporto contrattuale in questione (Cassazione civile sez. II, 23/08/2023, n.25114). Peraltro dalla incontestata qualificazione del rapporto nei termini di compravendita discendono importanti conseguenze sotto il profilo del contenuto dell'obbligazione assunta dal venditore e dei rimedi spettanti all'acquirente in presenza di vizi. L'obbligazione gravante sul venditore si esaurisce con la consegna del bene conforme alle caratteristiche del tipo ordinato, privo di difetti intrinseci o di fabbricazione. Nessuna responsabilità dunque può essergli attribuita nel caso di utilizzo non corretto del prodotto, non avendo egli assunto un'obbligazione di facere, tant'è che tra le azioni di garanzia previste dalla legge agli artt. 1490 ss. cod. civ., non è contemplata un'azione diretta all' esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta. Il materiale in questione è stato scelto dalla Stazione appaltante in accordo con l'appaltatore cui pertanto competeva ogni verifica sulla tipologia del Pt_1 prodotto prodromica all'adozione delle corrette modalità di impiego e al quale va attribuita l'esclusiva responsabilità della posa scorretta. Non vi sono pertanto elementi per poter desumere l'assunzione di un impegno da parte del venditore di eliminare i vizi. Di questa asserita nuova e autonoma obbligazione di facere, di cui peraltro l'appellante non formula domanda di adempimento, non vi è alcun elemento di prova. Non ha migliore destino la seconda doglianza. Il primo giudice ha rilevato l'infondatezza dell'azione di risoluzione ex art. 1492 c.c., come di quella prevista dall' art. 1497 c.c., recependo integralmente l'esito della consulenza tecnica che viene bollata come superficiale e inattendibile dall'appellante. Il ctu ha infatti individuato la causa del disgregamento del materiale steso alla insufficiente temperatura del materiale nella fase di stesura unito alle difficoltà di posa per la presenza di ingombri, di superfici non lineari e di differenti colorazioni. pagina 16 di 20 In questa sede l'appellante lamenta l'inattendibilità delle conclusioni del ctu che avrebbe dovuto effettuare delle analisi sui componenti del prodotto prima di giungere alle proprie conclusioni. Omette tuttavia di considerare che il ctu è giunto a tali conclusioni sulla base delle prove di laboratorio effettuate proprio dal suo consulente sul consenso del ctp della contro parte aventi ad oggetto “la composizione, la granulometria, le percentuali dei vuoti residui, la percentuale di legante sugli aggregati e la percentuale di legante su miscela, il peso specifico, la massa volumetrica delle carote, il peso specifico dell'impasto, il colore. In particolare sono state analizzate 8 carote del diametro di 144 mm nel laboratorio Geotest Italia di HI & C. sas di Pedrengo (BG)..” (pag. 16 Seconda Relazione CTU – pag. 12 ultimo capoverso sentenza, ritrascritte anche nella comparsa di costituzione appellata). La doglianza relativa al mancato esperimento di prove scientifiche non ha dunque fondamento. Nel corso delle operazioni peritali l'ausiliario del giudice, di concerto con i tecnici di parte, ha ritenuto superflua la ripetizione delle analisi. Il ctu si è dunque basato proprio sulle considerazioni del ctp di Pt_1 secondo cui “Il grado di costipamento del conglomerato rilevato dalle carote è da ritenersi non ottimale e pregiudizievole della qualità finale e della durabilità della pavimentazione. Secondo il capitolato tecnico pubblicato sul sito del produttore del legante il contenuto Pt_2 massimo dei vuoti residui dovrebbe essere <6% nel caso di una pavimentazione carrabile con traffico leggero < 8% nel caso di pavimentazione non carrabile/pista ciclabile. Dalle analisi delle carote si sono ricavati vuoti residui in opera superiori, quindi dannosi in termini di durabilità della pavimentazione, pari ad un valore medio del 7,6% per la pavimentazione della sede stradale e del 10,5% per le aree pedonali e ciclabili. …”. Poiché l'insufficiente costipamento, che comporta un'eccessiva rigidità del conglomerato, è conseguente a una non corretta temperatura del prodotto in fase di posa le conclusioni del ctu poggiano su dati scientifici. Del resto è lo stesso Ing. a riconoscere all' insufficiente temperatura del conglomerato Per_1 il ruolo, se non di causa esclusiva e prevalente, quanto meno di concausa (pag. 17 rel. CTU) . Riguardo alla possibilità sostenuta dall'appellante che la causa delle fessurazioni sia dovuta a un difetto intrinseco del materiale, il CTU ha rilevato che il materiale doveva considerarsi idoneo proprio sulla base delle analisi condotte dal ctp di Ing. non potendo attribuirsi alcuna validità scientifica, Pt_1 Per_1 contrariamente a quanto sostenuto ancora in questa sede dall'appellante, alla relazione relativa al progetto di ricerca sperimentale risalente al 2013 allegata dal tecnico di Pt_1
pagina 17 di 20 A riguardo non è corretta l'affermazione dell'appellante secondo la quale il consulente del giudice non avrebbe tenuto conto della relazione dell'università delle Marche richiamata dall' Ing. Il ctu ha in proposito rilevato che la Per_1 relazione risale ad un'epoca in cui il prodotto era ancora in fase di sviluppo e dunque i rilievi in essa contenuti, in quanto privi di evidenza scientifica, erano inattendibili. Il ctu ha peraltro preso in esame la tesi del difetto di produzione del conglomerato rilevando che “… la tesi del Dr. sull'insufficiente temperatura Per_1 nella fase di miscelazione non trova riscontro se confrontiamo i dati all'uscita con quello indicato nella scheda tecnica. Il materiale all'uscita dell'impianto è risultato conforme con le schede tecniche. Il fatto che sia stata poi aumentata la richiesta di temperatura di uscita a parere del CTU è riconducibile al fatto che il materiale veniva posato eccessivamente freddo e che l'incremento di temperatura avrebbe potuto ovviare a questa dilatazione dei tempi tra impianto e posa garantendo una maggiore sicurezza. …”. Deve pertanto concludersi che la consulenza tecnica è immune da vizi in quanto tecnicamente esaustivamente motivata anche in replica ai rilievi critici dell'appellante. La richiesta di rinnovazione della ctu va conseguentemente respinta. Corrette appaiono pertanto le conclusioni cui perviene il primo giudice secondo cui
<<.. posto che la temperatura di miscelazione del conglomerato, ossia la temperatura
all'impianto al momento della consegna a è documentata nelle bolle di consegna, Parte_1 risulta sempre conforme alle indicazioni di cui alle schede tecniche allora vigenti ed anzi è stata aumentata di circa 20° nelle consegne successive alle prime (175° il 22.5.2019, 176° il 23.5.2019, 176° il 23.5.2019, 196° il 24.5.2019, 200° il 4.6.2019, 198° il 5.6.2019), se ne deduce che si sia verificato un successivo eccessivo raffreddamento durante le operazioni di trasporto e posa, imputabile all'impresa appaltatrice Evidentemente Parte_1
l'accorgimento adottato da in via prudenziale di innalzare di Controparte_5 circa 20° le temperature di miscelazione non è servito ad evitare il ripetersi della problematica anche nei lavori di posa eseguiti nelle giornate successive (24 maggio, 4 e 5 giugno), dovendosi ritenere che, anche in questo caso, vi sia stato un eccessivo raffreddamento del materiale in fase di trasporto e posa. Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve escludersi l'operatività della garanzia di cui all'art. 1495 c.c., in considerazione della non imputabilità dei vizi e difetti al venditore. Parimenti e a maggior ragione va esclusa nel caso di specie la fattispecie dell'aliud pro alio invocata da parte opponente>>. pagina 18 di 20 Occorre peraltro rammentare che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., è il compratore che esercita le azioni di cui all'articolo 1492 c.c. ad essere gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 11748 del 03/05/2019). Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria e della esperita ctu, può dirsi acquisita la prova dell'assenza di un difetto di qualità o una non conformità del prodotto, con la conseguenza che spettava al compratore, anche ai fini dell'azione ex art. 1497 c.c., dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017). Nella specie non ha fornito prova della temperatura del materiale Pt_1 all'uscita della . Manca una formale e attendibile verifica della Parte_5 temperatura del materiale all'atto della posa. A questo proposito il fatto che la venditrice abbia aumentato per le consegne successive la temperatura del conglomerato non fornisce alcuna garanzia che la temperatura del materiale al momento della stesura fosse corretta. L'esame del materiale fotografico prodotto dall'appellante dà conto di una tempistica dei lavori che si è prolungata per oltre due ore, sia il 24.5.2029 che il 4.6.2019 (cfr. docc. 31-33 e 24, 25), senza tuttavia che sia stata fornita prova del costante mantenimento del prodotto ad una corretta temperatura. Va altresì rigettata la terza doglianza. L'appellante ipotizza di fornire prova della inidoneità del conglomerato Pt_2 tramite una richiesta di informazioni ad un elenco di Comuni che avrebbero utilizzato il legante per pavimentazioni stradali e ciclopedonali. Pt_2
A suo dire, anche in quelle circostanze si sarebbero verificati analoghi fenomeni di sfaldamento. L'istanza ex art 213 cpc è stata correttamente rigettata dal tribunale. La richiesta in questione è infatti palesemente inammissibile per difetto dei necessari presupposti: non risulta che la parte istante abbia diligentemente assolto al proprio onere di prova, in quanto non vi è prova che si fosse preventivamente attivata per acquisire tale documentazione, ottenendo un diniego da parte della PA;
inoltre l'acquisizione è in ogni caso priva dei requisiti di decisività ed essenzialità ai fini della decisione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023) trattandosi di differenti cantieri. Il rigetto dei primi tre motivi di impugnazione implica l'assorbimento di ogni ulteriore questione articolata nel gravame.
*
pagina 19 di 20 Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. Parte_1
558/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023 ,così dispone:
1. rigetta l' impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Lecco n. 558/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023;
2. condanna l' appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite di questo grado liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte l'11 dicembre 2024
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1098/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BRAMBILLA GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO PORTA 23 23900 LECCO presso il difensore avv. BRAMBILLA GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ANGHILERI LUCA, elettivamente domiciliato in Viale Dante Alighieri 23900 LECCO presso il difensore avv. ANGHILERI LUCA
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_2
Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello di Milano - contrariis rejectis - cosi' giudicare In via principale d' appello: Per le motivazioni tutte espresse nell'atto di impugnazione e negli atti di causa di primo grado, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata per sussistenza di vizi e difformità la risoluzione del contratto di compravendita e fornitura del conglomerato esposto nelle fatture n. 368 Pt_2
e 478/2019 come “Tappeto 0/10 - 0/14 ” (colore neutro-giallo e Parte_3 beige) azionate in via monitoria dall' appellata per il corrispettivo di €. 45.260,00 oltre Iva (complessive €. 55.222,08), dichiarare non dovuta tale somma e condannare - in persona del suo legale rapp.te pro tempore Controparte_1
- a risarcire a tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali ed Parte_1 extrapatrimoniali, presenti e futuri subiti dall' appellante in ragione Parte_1 dei fatti e delle circostanze esposte. Liquidare tali danni nel modo e secondo le indicazioni esposte in narrativa negli atti difensivi nonchè le indicazioni contenute nell' elaborato del C.T.U. ivi quantificati nei costi per il rifacimento dell' opera pubblica per complessivi €. 74.125,90, di cui €. 18.540,00 per asportazione del materiale , ed €. Pt_2
55.585,00 per nuove pavimentazioni di cui €. 20.240,00 per primer epossodico bicomponente, oltre €. 2.700,00 per il rifacimento provvisorio d' asfaltatura della parte stradale dell' opera pubblica, ovvero in quelle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia secondo valutazione equitativa. pagina 2 di 20 Accertato inoltre, sia sotto il profilo del lucro cessante che sotto un profilo extrapatrimoniale, il consequenziale danno subito da alla sua Parte_1 immagine commerciale per l' immediato e palese ammaloramento e deterioramento dell' opera pubblica, condannare inoltre al Controparte_1 relativo risarcimento che si indica in un parametro di circa 1/2 del corrispettivo contrattuale dell' opera e quindi in €. 35.000,00, ovvero in quella maggiore o minore somma da quantificarsi in via equitativa. Conteggiare inoltre nei danni il costo della perizia del consulente tecnico di parte dott. di per €. 3.000,00 e dell' assistenza alla CTU in Persona_1 CP_3
€. 1.500,00. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e ripetizione delle spese di Accertamento Tecnico Preventivo e Consulenza Tecnica d' Ufficio. In via consequenziale ed in ogni caso: condannare - in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te pro tempore - a pagare e ripetere a Parte_1 quanto da quest' ultima pagato alla stessa, con riserva di ripetizione, in conseguenza della sentenza di primo grado e quindi la somma di €. 96.030,00 e ciò oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 9.10.2023 al saldo. In via gradata d' appello: solo in denegata ipotesi di mancato accoglimento degli altri motivi d' impugnazione, riformare l' appellata sentenza nel capo in cui condanna al pagamento a delle spese legali Parte_1 Controparte_1 inerenti la fase monitoria, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, condannando l' appellata al pagamento e alla ripetizione della somma di euro 2.861,75 oltre interessi dal 9.10.23 al saldo. Vittoria di spese di primo e secondo grado. In via istruttoria: per le motivazioni espresse si chiede la rinnovazione della C.T.U. per stabilire se il conglomerato fornito da fosse Pt_2 CP_1 affetto da vizi e difformità e fosse inadatto all' opera pubblica, affidando l' incarico ad un esperto nel campo degli asfalti bituminosi ed ecologico-resinosi ovvero ad un geologo che possa fornire un esaustivo parere scientifico sul conglomerato oggetto del contratto di compravendita. Pt_2
Come da memoria istruttoria tempestivamente depositata in primo grado, si chiede che sui capitoli ammessi vengano sentiti gli ulteriori testi già indicati (Assessore Lavori Pubblici c/o Comune Mandello del Lario) Testimone_1
e Arch. (Dirigente Ufficio Tecnico comune di Mandello del Testimone_2
Lario) . pagina 3 di 20 Essendovi state palesi divergenze tra le dichiarazioni rese dal teste con Tes_3 le deposizioni degli altri testimoni, disporsi confronto ex art. 254 c.p.c. In particolare si chiede confronto:
- con il teste con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 3-7-10 Testimone_4 della memoria istruttoria avversa, e con riguardo ai capitoli 13-14-18 e 19 della memoria istruttoria di Parte_1
- con il teste , con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 25,26, 27 Testimone_5
e 28 della memoria istruttoria avversa
- con il teste con riguardo alle risposte fornite ai capitoli 15,17 e Tes_6
19 Si insiste inoltre affinchè ai sensi dell' art. 213 c.p.c. e per le ragioni espresse nell'atto di impugnazione, vengano richieste informazioni ai Comuni di Novara, Faenza, AN, Deiva Marina e Sirmione, interpellati da e dove è già Pt_1 stato utilizzato il legante per pavimentazioni stradali e ciclopedonali, per Pt_2 sapere se nelle aree dove è stato utilizzato e posato un conglomerato con legante si siano manifestati in tempo breve dalla posa fenomeni di sfaldamento, Pt_2 sgranamento e fessurazione nel manto stradale-pedonale, difetti che hanno richiesto il totale rifacimento dei lavori Per il Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte, previe le declaratorie ed i provvedimenti che riterrà necessari od opportuni e rigettata ogni avversa eccezione, domanda od istanza, così decidere In principalità – Nel merito: rigettare le domande tutte spiegate dall'appellante in via principale – consequenziale – gradata – istruttoria e, dunque, integralmente respingere – rigettare l'Appello proposto dalla società nei confronti della società Parte_1 perché inammissibile, ingiustificato e manifestamente Controparte_4 infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare in ogni sua statuizione l'impugnata Sentenza n. 558/2023 pronunciata tra le parti dal Tribunale di Lecco nella causa civile RG 1729/2020 e pubblicata il 20 ottobre 2023. In subordine – rinnovo domande primo grado: Per doveroso scrupolo difensivo, di seguito si riportano e si rinnovano le conclusioni rassegnate in primo grado di giudizio avanti il Tribunale di Lecco in sede di precisazione delle conclusioni: Preliminarmente: pagina 4 di 20 - in ragione delle argomentazioni tutte svolte in atti, ai sensi dell'art. 1495 comma 1 c.c. dichiarare parte attrice opponente decaduta dal diritto alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e, per l'effetto, rigettare l'opposizione confermando l'impugnato decreto;
- in ragione delle argomentazioni tutte svolte in atti, ai sensi dell'art. 1495 comma 3 c.c. dichiarare prescritta l'azione di garanzia invocata dalla parte attrice opponente e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di risoluzione contrattuale, nonché la domanda di risarcimento danni da quest'ultima avanzate confermando l'impugnato decreto;
Nel merito:
- respingere l'opposizione proposta dalla società nei confronti della Parte_1 società – già – e, per l'effetto, Controparte_4 Controparte_5 confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 452/2020 del 22/06/2020 – R.G. 903/2020 Tribunale di Lecco;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertato che la convenuta opposta – già – ha Controparte_4 Controparte_5 correttamente adempiuto alle proprie prestazioni negoziali ed accertato e dato atto del già intervenuto pagamento ad opera della opponente della Parte_1 somma non contestata di € 14.581,18 (oltre interessi e dunque complessivi € 15.575,74) oggetto di provvisoria esecutività in sede monitoria, importo afferente a materiale/forniture non contestate dalla controparte in merito alle quali nella presente causa di opposizione non viene da quest'ultima spiegata alcuna allegazione e/o domanda, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in atti condannare parte opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore a corrispondere alla parte opposta Controparte_6 già – l'importo residuo di € 55.222,08, ovvero la Controparte_5 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quale saldo prezzo per la fornitura di materiale per il cantiere di Mandello del Lario oggetto Pt_2 del presente giudizio di opposizione, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs 231/02 così come modificato dal D.Lgs 192/12 maturati e maturandi dalle date di scadenza di pagamento indicate nelle fatture azionate in monitorio sino al saldo;
- respingere in ogni caso le domande tutte spiegate da parte opponente Pt_1 perché infondate in fatto ed in diritto.
[...]
pagina 5 di 20 In punto spese: Spese, competenze e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e di ATP interamente rifusi. In via istruttoria: Si ripropongono le istanze istruttorie a suo tempo tempestivamente dedotte in primo grado ma disattese dal Giudice di prime cure, istanze debitamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni. Si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e valutazioni, con testi di seguito indicati, da escutersi anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, e con riserva di indicarne altri: 12. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 24 maggio 2019 Ella, costatate le tempistiche di posa del conglomerato nonché le modalità di movimentazione / manipolazione del materiale e la conseguente riduzione della temperatura dello stesso in fase di stesa sotto i 90-100 °C, consigliava che intervenisse almeno un aumento della temperatura di produzione nel tentativo di accordare alla più Parte_1 temperatura e dunque più tempo utile per cercare di compensare i deficit operativi rilevati?
***** 14. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, il Geom. constatava che la temperatura del conglomerato in fase Parte_4 di stesura, dunque posteriormente rispetto alla vibrofinitrice, era inferiore a 140
°C e di detta circostanza quest'ultimo rendeva pronta informativa agli operatori della società ed al Direttore Lavori Geom. Parte_1 Tes_6
15. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, assisteva per due volte al prelievo presso la di campioni di Parte_5 conglomerato ad opera del Geom. il quale constatava una Parte_4 temperatura del materiale di 128 °C e di 88/90 °C? 16. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, pagina 6 di 20 constatava che le tempistiche/modalità di movimentazione e manipolazione anche manuale del conglomerato compromettevano la minima temperatura di posa del materiale, così come visibile nelle fotografie che Le si TRno (docc. 20 - 22), e di detta circostanza il geom. rendeva pronta Parte_4 informativa agli operatori della società ed al Direttore Lavori Geom. Parte_1
Tes_6
17. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, constatava che l'autocarro sul quale veniva trasportato il conglomerato sostava con il telo costantemente aperto e per il prelievo del materiale ormai indurito si rendeva necessario l'utilizzo di un escavatore che provvedeva poi a trasferirlo nella benna di una pala gommata e da questa alla vibrofinitrice, così come visibile nelle fotografie e filmati che Le si TRno (docc. 20 - 22), e di detta situazione il geom. informava immediatamente il Direttore Parte_4
Lavori Geom. Tes_6
18. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, il geom. rappresentava più volte agli operatori della società Parte_4 di smettere di utilizzare la vibrazione in fase di rullatura del Parte_1 conglomerato? 19. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, poteva ivi costatare unicamente la presenza del mezzo compattatore di piccole dimensioni (15 quintali) rappresentato nella fotografia e nei filmati che Le si TRno (docc. 27 – 22 – 24); 20. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile Ella si avvedeva della presenza della vibrofinitrice marca di colore verde rappresentata nelle fotografie e CP_7 filmati che Le si TRno (docc. 24 – 25 – 27) che gli operatori di Pt_1
pagina 7 di 20 non erano in grado di utilizzare dovendosi dunque determinare ad attendere che giungesse in loco il proprietario/operatore del macchinario? 21. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile con la vibrofinitrice marca di colore CP_7 verde, detto macchinario risultava completamente imbrattato dal materiale bituminoso in precedenza utilizzato, così come rappresentato nella fotografia a suo tempo ivi scattata dal geom. (doc. 21), rendendosi Parte_4 necessarie operazioni di posa parziale per cercare di ripulirlo? 22. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile, poteva ivi costatare la presenza di un compattatore modello HAMM HD 75 simile a quello rappresentato nella fotografia pubblicitaria che si TR (doc. 28)?; (parte convenuta opposta contesta la circostanza) 23. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 04 giugno 2019 in occasione della stesa del conglomerato neutro sulla sede stradale carrabile Ella poteva ivi costatare la presenza di una vibrofinitrice BF600 simile a quella rappresentata nella fotografia CP_8 pubblicitaria che le si TR (doc. 29); (parte convenuta opposta contesta la circostanza) 24. Vero è che, in occasione della Sua temporanea presenza presso il cantiere della società in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Parte_1
Medaglie Olimpiche Mandellesi nei giorni 24 maggio 2019 e 04 giugno 2019, più precisamente il giorno 24 maggio 2019 il geom. constatate le Parte_4 tempistiche di posa del conglomerato nonché la movimentazione / manipolazione del materiale a la conseguente riduzione della temperatura dello stesso in fase di stesa sotto i 90-100 °C, consigliava che intervenisse almeno un aumento della temperatura di produzione nel tentativo di accordare alla Pt_1
pagina 8 di 20 più temperatura e dunque più tempo utile per cercare di compensare i deficit operativi rilevati?
*****
32. Vero è che all'inizio del mese di maggio 2019, precedentemente alla produzione e consegna alla del conglomerato EVIzero per il cantiere Parte_1 sito in Mandello del Lario (LC) via A. Manzoni – Viale Medaglie Olimpiche Mandellesi, presso l'impianto della di Suello Controparte_5 venivano realizzate le stese di prova del conglomerato EVIzero ritratte nella odierna fotografia che Le si TR (doc. 8);
33. Vero è che le stese di prova del conglomerato di cui alla odierna Pt_2 fotografia che Le si TR (doc. 8), realizzate presso l'impianto della
[...] di Suello all'inizio del mese di maggio 2019 ed oggetto Controparte_5 di transito ad opera dei mezzi circolanti presso l'impianto, sono tutt'ora in opera senza alcuna visibile problematica di sgranamento? 34. Vero è che le stese di prova del conglomerato di cui alla odierna Pt_2 fotografia che Le si TR (doc. 8), realizzate presso l'impianto della
[...] di Suello all'inizio del mese di maggio 2019, sono state Controparte_5 oggetto di parziale sezionamento e prelievo, come da fotografia che Le si TR (doc. 8 – doc. 19 – pagina 12 – figura 9), per procedere alle analisi presso l'Università di Bologna?
***** Si indicano quali testi:
- geom. - residente in [...] sul Parte_4 capitolo di prova non ammesso n. 12;
- geom. - residente in [...] CP_9
(teste a suo tempo citato ma non escusso perché ritenuto portatore di un interesse diretto nella causa di primo grado quale legale rappresentante della società commerciale venditrice del legante , interesse CP_10 Pt_2 oggi non più attuale essendo ampiamente maturati i termini prescrizionali di vendita) sui capitoli da 14 a 24;
- – residente in [...] sui Tes_7 capitoli di prova non ammessi da 32 a 34. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si richiede che l'Ill.ma Corte di Appello voglia ordinare alla opponente l'esibizione in giudizio mediante idonea Parte_1 documentazione dei dati del cronotachigrafo dell'automezzo targato DV920HE registrati nei giorni 22 – 23 – 24 maggio 2019 e 4 – 5 – 6 giugno 2019. pagina 9 di 20 Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte ex adverso formulate - in particolare all'istanza di rinnovo della CTU ed all'istanza ex art. 213 cpc - chiedendone l'integrale rigetto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Il giudizio concerne la fornitura da parte del (all'epoca dei CP_4 CP_5 fatti a di uno speciale conglomerato Controparte_5 Parte_1 denominato “Tappeto 0/10 ” destinato ad essere utilizzato da Parte_3 parte di appaltatrice dei lavori di riqualificazione dell'area del lungo lago Pt_1 di Mandello sul Lario, per la pavimentazione stradale e ciclo pedonale della zona. si rifiutò di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto Pt_1 eccependo la presenza di vizi e difetti nel materiale in questione.
chiese e ottenne dal tribunale di Lecco un'ingiunzione di Controparte_4 pagamento per la somma di euro 69.803,26 oltre interessi legali e spese di lite, importo corrispondente per euro 55.222,08 a fatture emesse per il pagamento del suddetto materiale. propose opposizione e, dando atto Pt_1 dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 14.581,18, chiese la revoca del decreto ingiuntivo, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c. ed altresì il risarcimento dei danni, pari a euro 74.125,90, in relazione ai costi affrontati per il completo rifacimento del manto stradale con un nuovo materiale;
in particolare allegò la totale inadeguatezza del conglomerato fornito, che aveva, una volta posato, presentato vistose fessurazioni e crepe, tutte problematiche riconosciute dalla stessa controparte. contestò la fondatezza delle avverse domande allegando il Controparte_4 proprio corretto adempimento al contratto di vendita, dovendo imputarsi, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta opposta, le cause dello sgretolamento dell'asfalto a un difetto di posa, per essere stato il materiale trasportato e posato a una temperatura inferiore a quella prescritta per quella tipologia di prodotto. Assunta la prova testimoniale e all'esito della disposta ctu, previa acquisizione dell'atp esperito ante causam, il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 558/2023 pubblicata il 20.10.2023, così statuì: <<- dato atto dell'avvenuto pagamento parziale dell'importo capitale di € 14.581,18, revoca il decreto ingiuntivo n. 452/20 emesso dal Tribunale di Lecco in data 22.6.2020; pagina 10 di 20 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_5 dell'importo di € 55.222,08 oltre interessi ex art. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite della Parte_1 Controparte_5 fase monitoria, del procedimento per a.t.p. in corso di causa e del presente giudizio, che liquida:
➢ per la fase monitoria in € 406,50 per anticipazioni ed € 2.135 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
➢ per il procedimento di a.t.p. in corso di causa in € 1.100 oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
➢ per il presente giudizio in € 13.395 per compensi professionali oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. del procedimento per a.t.p. in corso di causa e del presente giudizio definitivamente a carico di . Parte_1
Il primo giudice respinse l'opposizione rilevando che l'eccezione di inadempimento, sia con riferimento alla ipotesi della vendita di aliud pro alio sia con riferimento ai vizi e difetti di cui all'art. 1490 c.c., non risultava fondata, in quanto, in base alla ctu, la causa della disgregazione del materiale doveva imputarsi all'eccessivo raffreddamento del prodotto in fase di trasporto e posa attività di esclusiva competenza dell'acquirente. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Si è costituito il Parte_1
Controparte_4
Celebratasi la prima udienza innanzi alla Consigliera Istruttrice il 12.9.2024, fissata l'udienza del 5.12.2024 ai sensi dell'art. 352 cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
* I motivi di Impugnazione 1°. L'appellante lamenta l'erronea interpretazione da parte del tribunale delle risultanze istruttorie. Il primo giudice non aveva attribuito il corretto rilievo alle prove documentali e testimoniali, da cui si evinceva la presenza alle operazioni di posa del materiale dello stesso legale rappresentante della società venditrice sin dalla prima consegna del prodotto (avvenuta il 22.5.2019) nonché, a seguito della prima denuncia dei vizi da parte di dei tecnici e Pt_1 CP_9 Tes_3
Una volta preso atto dei difetti nel conglomerato posato, i suddetti tecnici, quali ausiliari della venditrice, avevano impartito ordini e istruzioni, sorvegliando l'attività di stesura del conglomerato ancora da effettuare, con l'evidente finalità pagina 11 di 20 di trovare una soluzione delle problematiche emerse. L'appellante elenca a riguardo le prove documentali (docc. 20,26, 35) a dimostrazione del diretto coinvolgimento del negli interventi rimediali. Tali CP_1 comportamenti, oltre a integrare gli estremi del riconoscimento dei vizi, dimostravano l'assunzione da parte del venditore di un'autonoma obbligazione rimediale rispetto a quella originaria di garanzia. La motivazione riguardo l'interpretazione di tali condotte era peraltro contraddittoria ed errata, in quanto il primo giudice, pur dando atto della presenza in cantiere di vari referenti del venditore, si era limitato ad attribuire a tali figure un ruolo di mero ausilio senza considerare che il venditore, intromettendosi direttamente nelle operazioni di posa, aveva assunto una nuova obbligazione volta a rimediare ai difetti presenti. 2°. Nel secondo motivo di gravame viene censurata la decisione del tribunale di fare proprie le conclusioni della ctu nonostante queste fossero basate su accertamenti condotti con estrema superficialità. Il ctu non aveva eseguito alcuna analisi sulle componenti del materiale in questione e si era limitato a riportare quanto descritto nella scheda tecnica di fornita dal produttore. Pt_2
Il ctu inoltre in maniera approssimativa aveva omesso di dare risalto al fatto che, nonostante dopo i primi trasporti di maggio, la temperatura in fase di produzione fosse stata aumentata e fossero stati adottati tutti gli accorgimenti suggeriti dal venditore, il conglomerato posato dal 4 al 6 giugno 2019 sulla strada era risultato il più danneggiato. L'appellante lamenta altresì l'assenza di indagini sul ciclo di produzione del conglomerato e ipotizza una correlazione tra i difetti manifestatisi solo dopo la stesura e una non corretta miscelazione dei chips con il legante. L'appellante censura infine la decisione del tribunale di non disporre la convocazione del ctu al fine di rendere i chiarimenti richiesti e conclude insistendo nella rinnovazione della consulenza tecnica. 3°. lamenta il mancato accoglimento da parte del tribunale della Parte_1 richiesta di informazioni ai sensi dell'art 213 cpc. Nella specie l'appellante allega che, anche nei lavori di rifacimento del manto stradale appaltati da altri Comuni e in cui veniva utilizzato il conglomerato , si erano verificate le Pt_2 medesime problematiche di sgranature e fessurazioni, il che lasciava fondatamente supporre che la causa dei vizi e difetti fosse da individuarsi nell'inidoneità del materiale allo scopo. L'acquisizione di ulteriore documentazione sulle difformità riscontrate dalle altre stazioni appaltanti pagina 12 di 20 avrebbe consentito di acquisire elementi fondamentali anche nel presente giudizio. 4° e 5°. In questa parte del gravame l'appellante insiste nell'accoglimento delle proprie domande di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1490 c.c. e di risarcimento del danno.
* Le ragioni della decisione Il gravame non merita accoglimento. Questi in sintesi i fatti di causa di rilievo. Il rapporto, di cui è incontestata la qualificazione come vendita, ha avuto ad oggetto un particolare tipo di conglomerato denominato EVIzero prodotto da e fornito da che aveva provveduto a Parte_6 Controparte_5 sciogliere il materiale acquistato in chips da La vendita si è CP_10 perfezionata con il ritiro del materiale da parte dell'acquirente presso Parte_1 la sede del venditore. La consegna, avvenuta in più riprese (il 22, 23, 24 giugno 2019 e il 4, 5 e il 6 giugno 2019), è stata effettuata tramite il caricamento del materiale e il trasporto in cantiere sui camion di Nei documenti di Parte_1 trasporto veniva indicato in 175 gradi Celsius la temperatura del conglomerato all'atto del caricamento sul camion. Successivamente alla prima posa del 22 maggio segnalò al venditore la presenza di sfaldamenti nel manto della Pt_1 ciclabile. Dall'istruttoria è poi risultato l'intervento in cantiere del geom. legale CP_5 rappresentante della società venditrice, del geom. e del CP_11 CP_10 geom. Sul significato da attribuire a tali presenze si CP_12 Parte_6 concentra la prima doglianza. Il primo giudice ha rilevato che
<<parte opponente oltre a contestare i vizi e difetti del materiale>
Controparte_13 pone in evidenza il ruolo attivo assunto durante le operazioni di posa da parte dei tecnici di
di e di i quali avrebbero Controparte_5 Controparte_10 Parte_6
(o non avrebbero) fornito istruzioni circa le modalità di posa con particolare riferimento alla temperatura di posa. Si ritiene tuttavia che l'intervento di tali tecnici (geom. geom. CP_14 Controparte_10
e geom. , non valga di Controparte_15 CP_12 Parte_6 per sé a mutare il rapporto giuridico intercorso tra le parti da vendita ad appalto. Come è emerso dall'istruttoria orale tali tecnici sono intervenuti soltanto a seguito della prima segnalazione di vizi e difetti da parte di sin dalla prima fase dei lavori relativa Parte_1
pagina 13 di 20 alla parte ciclopedonale, al fine di verificare i motivi dell'immediato danneggiamento del conglomerato (teste escusso all'udienza del 18.11.2021, teste Testimone_4 Tes_6 escusso all'udienza del 10.2.2022, teste escusso all'udienza del Testimone_8
19.2.2022. teste escusso all'udienza del 19.2.2022). Testimone_9
Il fatto che siano stati dati consigli e suggerimenti per emendare all'evidente e conclamato fenomeno di danneggiamento e sgretolamento del materiale appena posato e comunque per evitare il ripetersi della problematica in vista della successiva posa nella zona carrabile non significa né che sia avvenuto un riconoscimento dei vizi, posto che a ben vedere ciò che era evidente e non contestato era esclusivamente il fenomeno di immediato e precoce danneggiamento del materiale posato, non già un eventuale vizio o difetto del materiale compravenduto, né che abbia assunto in proprio la responsabilità della posa quale Controparte_16 appaltatore, essendo intervenuto, quale venditore, soltanto a seguito di segnalazione di detta problematica da parte dell'acquirente>>. Si tratta di argomentazioni pienamente condivise dalla Corte. La prospettazione dell'appellante in base alla quale la presenza delle tre figure tecniche implicherebbe l'assunzione di un'autonoma obbligazione da parte della società appellata finalizzata all'emenda dei vizi non trova conforto nell'esito dell'istruttoria. Nel gravame viene ripetutatemente sottolineato che l'intervento in cantiere prima del geom. poi del geom. e del geom. CP_5 CP_9 Tes_3 non potrebbe avere altro significato se non quello di un impegno del venditore ad emendare i vizi. Si tratta di un'allegazione rimasta indimostrata. In primo luogo è smentita la presenza costante in cantiere dei suddetti tecnici. Dall'istruttoria testimoniale (cfr testimonianza e può Tes_3 Pt_1 affermarsi con certezza la presenza di solo il 24 maggio e il 4 giugno. Tes_3
Lo scopo di quelle visite lo riferisce lo stesso in una mail del Tes_3
17.7.2019, indirizzata al DL immediatamente dopo i fatti, in cui precisa che
“…ritengo opportuno precisarle che la mia presenza temporanea nel cantiere in oggetto, si è svolta in massima parte, per documentare il lavoro attraverso riprese e foto, quale importante rappresentativa referenza, da inserire nel nostro sito (doc. 27 fasc. appellante). Pt_2
La circostanza è peraltro riscontrata dalle varie fotografie relative al cantiere prodotte dal (docc. 20-21-26). CP_1
Riguardo il geom. legale rappresentante di società CP_9 CP_10 venditrice del prodotto al i testi di parte appellante (cfr Controparte_4 deposizione ) ne dichiarano l'intervento in cantiere Pt_1 Testimone_8 il 23 e il 24 maggio allo scopo di controllare la stesura del materiale. La sorveglianza sulla corretta esecuzione dell'opera era tuttavia attività di stretta pagina 14 di 20 competenza del direttore dei lavori mentre non risulta che Tes_6 CP_9 come anche abbiano mai assunto anche solo de facto alcuna Tes_3 responsabilità nel cantiere. I due tecnici del resto non erano né dipendenti dell' impresa appaltatrice né di quella venditrice e dunque non avevano alcun titolo per potere impartire ordini o direttive. Deve di conseguenza ritenersi che si siano entrambi limitati a fornire dei meri suggerimenti su come stendere il materiale in questione. Tale conclusione non è contraddetta dai documenti menzionati dall'appellante. Il doc. 20 corrisponde a una comunicazione inviata dal DL a nel luglio Pt_1
2019, a posa ultimata del conglomerato . Il fatto che in essa si solleciti Pt_2 il rifacimento della pavimentazione “seguendo le indicazioni del geom. e Parte_4 venga richiesta la stesura di uno strato di resina trasparente “come sperimentato dal geom. .” dimostra (a) che il DL non ricollegava in alcun modo lo CP_17 stato di degrado della pavimentazione all' intervento dei due tecnici (b) che il DL riconosceva la bontà dei suggerimenti impartiti da e CP_9 Tes_3
Nella mail datata 11.7.2019 prodotta sub doc. 26 il DL chiede al geom. una relazione sulle cause della sgranatura e sulle possibili soluzioni per Tes_3 porvi rimedio. Non è chiaro come, secondo l'appellante, potrebbe desumersi da tale richiesta una responsabilità del per le problematiche Controparte_4 manifestatesi con la posa del conglomerato. All'invito del DL seguiva la risposta di di cui alla mail del 17.7.2019 (doc. 27 fasc. appellante già esaminato) Tes_3 in cui lo stesso puntualizza di non avere alcun coinvolgimento diretto nel cantiere in questione. Le medesime conclusioni valgono anche con riferimento alla lettera inviata dalla stazione appaltante in data 19.11.2019 (doc. 35 di parte appellante) a Pt_6
e al geom. con la quale il Comune di Mandello del Lario sollecita
[...] Tes_3 un parere tecnico della produttrice sulle note problematiche, anticipando la propria valutazione negativa sull'utilizzo del conglomerato EVIzero. La comunicazione denota al più il mancato gradimento da parte del della CP_18 tipologia di conglomerato di cui peraltro lo stesso ente committente aveva richiesto l'utilizzo all'appaltatore ma non può certo essere intesa quale dimostrativa della responsabilità della venditrice del prodotto. Quanto al geom. la presenza in cantiere del legale rappresentante della CP_5 società venditrice, vale esclusivamente quale implicita manifestazione di scienza dell'esistenza della situazione lamentata dall'acquirente che, ai sensi dell'art. 1495 co. 2 c.c., esonera il compratore dall'onere della denuncia, ma non implica in pagina 15 di 20 alcun modo il riconoscimento da parte del venditore di un vizio intrinseco del prodotto ovvero di un difetto proprio della fase di lavorazione e produzione. Non può pertanto attribuirsi al comportamento del legale rappresentante della società appellante un valore implicitamente confessorio della presenza di un vizio intrinseco del bene, né, men che meno, alla condotta dei tecnici e CP_9 che non assume rilievo neppure ai sensi dell'art. 1495 co. 2 c.c., in Tes_3 quanto dipendenti di società terze estranee al rapporto contrattuale in questione (Cassazione civile sez. II, 23/08/2023, n.25114). Peraltro dalla incontestata qualificazione del rapporto nei termini di compravendita discendono importanti conseguenze sotto il profilo del contenuto dell'obbligazione assunta dal venditore e dei rimedi spettanti all'acquirente in presenza di vizi. L'obbligazione gravante sul venditore si esaurisce con la consegna del bene conforme alle caratteristiche del tipo ordinato, privo di difetti intrinseci o di fabbricazione. Nessuna responsabilità dunque può essergli attribuita nel caso di utilizzo non corretto del prodotto, non avendo egli assunto un'obbligazione di facere, tant'è che tra le azioni di garanzia previste dalla legge agli artt. 1490 ss. cod. civ., non è contemplata un'azione diretta all' esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta. Il materiale in questione è stato scelto dalla Stazione appaltante in accordo con l'appaltatore cui pertanto competeva ogni verifica sulla tipologia del Pt_1 prodotto prodromica all'adozione delle corrette modalità di impiego e al quale va attribuita l'esclusiva responsabilità della posa scorretta. Non vi sono pertanto elementi per poter desumere l'assunzione di un impegno da parte del venditore di eliminare i vizi. Di questa asserita nuova e autonoma obbligazione di facere, di cui peraltro l'appellante non formula domanda di adempimento, non vi è alcun elemento di prova. Non ha migliore destino la seconda doglianza. Il primo giudice ha rilevato l'infondatezza dell'azione di risoluzione ex art. 1492 c.c., come di quella prevista dall' art. 1497 c.c., recependo integralmente l'esito della consulenza tecnica che viene bollata come superficiale e inattendibile dall'appellante. Il ctu ha infatti individuato la causa del disgregamento del materiale steso alla insufficiente temperatura del materiale nella fase di stesura unito alle difficoltà di posa per la presenza di ingombri, di superfici non lineari e di differenti colorazioni. pagina 16 di 20 In questa sede l'appellante lamenta l'inattendibilità delle conclusioni del ctu che avrebbe dovuto effettuare delle analisi sui componenti del prodotto prima di giungere alle proprie conclusioni. Omette tuttavia di considerare che il ctu è giunto a tali conclusioni sulla base delle prove di laboratorio effettuate proprio dal suo consulente sul consenso del ctp della contro parte aventi ad oggetto “la composizione, la granulometria, le percentuali dei vuoti residui, la percentuale di legante sugli aggregati e la percentuale di legante su miscela, il peso specifico, la massa volumetrica delle carote, il peso specifico dell'impasto, il colore. In particolare sono state analizzate 8 carote del diametro di 144 mm nel laboratorio Geotest Italia di HI & C. sas di Pedrengo (BG)..” (pag. 16 Seconda Relazione CTU – pag. 12 ultimo capoverso sentenza, ritrascritte anche nella comparsa di costituzione appellata). La doglianza relativa al mancato esperimento di prove scientifiche non ha dunque fondamento. Nel corso delle operazioni peritali l'ausiliario del giudice, di concerto con i tecnici di parte, ha ritenuto superflua la ripetizione delle analisi. Il ctu si è dunque basato proprio sulle considerazioni del ctp di Pt_1 secondo cui “Il grado di costipamento del conglomerato rilevato dalle carote è da ritenersi non ottimale e pregiudizievole della qualità finale e della durabilità della pavimentazione. Secondo il capitolato tecnico pubblicato sul sito del produttore del legante il contenuto Pt_2 massimo dei vuoti residui dovrebbe essere <6% nel caso di una pavimentazione carrabile con traffico leggero < 8% nel caso di pavimentazione non carrabile/pista ciclabile. Dalle analisi delle carote si sono ricavati vuoti residui in opera superiori, quindi dannosi in termini di durabilità della pavimentazione, pari ad un valore medio del 7,6% per la pavimentazione della sede stradale e del 10,5% per le aree pedonali e ciclabili. …”. Poiché l'insufficiente costipamento, che comporta un'eccessiva rigidità del conglomerato, è conseguente a una non corretta temperatura del prodotto in fase di posa le conclusioni del ctu poggiano su dati scientifici. Del resto è lo stesso Ing. a riconoscere all' insufficiente temperatura del conglomerato Per_1 il ruolo, se non di causa esclusiva e prevalente, quanto meno di concausa (pag. 17 rel. CTU) . Riguardo alla possibilità sostenuta dall'appellante che la causa delle fessurazioni sia dovuta a un difetto intrinseco del materiale, il CTU ha rilevato che il materiale doveva considerarsi idoneo proprio sulla base delle analisi condotte dal ctp di Ing. non potendo attribuirsi alcuna validità scientifica, Pt_1 Per_1 contrariamente a quanto sostenuto ancora in questa sede dall'appellante, alla relazione relativa al progetto di ricerca sperimentale risalente al 2013 allegata dal tecnico di Pt_1
pagina 17 di 20 A riguardo non è corretta l'affermazione dell'appellante secondo la quale il consulente del giudice non avrebbe tenuto conto della relazione dell'università delle Marche richiamata dall' Ing. Il ctu ha in proposito rilevato che la Per_1 relazione risale ad un'epoca in cui il prodotto era ancora in fase di sviluppo e dunque i rilievi in essa contenuti, in quanto privi di evidenza scientifica, erano inattendibili. Il ctu ha peraltro preso in esame la tesi del difetto di produzione del conglomerato rilevando che “… la tesi del Dr. sull'insufficiente temperatura Per_1 nella fase di miscelazione non trova riscontro se confrontiamo i dati all'uscita con quello indicato nella scheda tecnica. Il materiale all'uscita dell'impianto è risultato conforme con le schede tecniche. Il fatto che sia stata poi aumentata la richiesta di temperatura di uscita a parere del CTU è riconducibile al fatto che il materiale veniva posato eccessivamente freddo e che l'incremento di temperatura avrebbe potuto ovviare a questa dilatazione dei tempi tra impianto e posa garantendo una maggiore sicurezza. …”. Deve pertanto concludersi che la consulenza tecnica è immune da vizi in quanto tecnicamente esaustivamente motivata anche in replica ai rilievi critici dell'appellante. La richiesta di rinnovazione della ctu va conseguentemente respinta. Corrette appaiono pertanto le conclusioni cui perviene il primo giudice secondo cui
<<.. posto che la temperatura di miscelazione del conglomerato, ossia la temperatura
all'impianto al momento della consegna a è documentata nelle bolle di consegna, Parte_1 risulta sempre conforme alle indicazioni di cui alle schede tecniche allora vigenti ed anzi è stata aumentata di circa 20° nelle consegne successive alle prime (175° il 22.5.2019, 176° il 23.5.2019, 176° il 23.5.2019, 196° il 24.5.2019, 200° il 4.6.2019, 198° il 5.6.2019), se ne deduce che si sia verificato un successivo eccessivo raffreddamento durante le operazioni di trasporto e posa, imputabile all'impresa appaltatrice Evidentemente Parte_1
l'accorgimento adottato da in via prudenziale di innalzare di Controparte_5 circa 20° le temperature di miscelazione non è servito ad evitare il ripetersi della problematica anche nei lavori di posa eseguiti nelle giornate successive (24 maggio, 4 e 5 giugno), dovendosi ritenere che, anche in questo caso, vi sia stato un eccessivo raffreddamento del materiale in fase di trasporto e posa. Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve escludersi l'operatività della garanzia di cui all'art. 1495 c.c., in considerazione della non imputabilità dei vizi e difetti al venditore. Parimenti e a maggior ragione va esclusa nel caso di specie la fattispecie dell'aliud pro alio invocata da parte opponente>>. pagina 18 di 20 Occorre peraltro rammentare che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., è il compratore che esercita le azioni di cui all'articolo 1492 c.c. ad essere gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 11748 del 03/05/2019). Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria e della esperita ctu, può dirsi acquisita la prova dell'assenza di un difetto di qualità o una non conformità del prodotto, con la conseguenza che spettava al compratore, anche ai fini dell'azione ex art. 1497 c.c., dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017). Nella specie non ha fornito prova della temperatura del materiale Pt_1 all'uscita della . Manca una formale e attendibile verifica della Parte_5 temperatura del materiale all'atto della posa. A questo proposito il fatto che la venditrice abbia aumentato per le consegne successive la temperatura del conglomerato non fornisce alcuna garanzia che la temperatura del materiale al momento della stesura fosse corretta. L'esame del materiale fotografico prodotto dall'appellante dà conto di una tempistica dei lavori che si è prolungata per oltre due ore, sia il 24.5.2029 che il 4.6.2019 (cfr. docc. 31-33 e 24, 25), senza tuttavia che sia stata fornita prova del costante mantenimento del prodotto ad una corretta temperatura. Va altresì rigettata la terza doglianza. L'appellante ipotizza di fornire prova della inidoneità del conglomerato Pt_2 tramite una richiesta di informazioni ad un elenco di Comuni che avrebbero utilizzato il legante per pavimentazioni stradali e ciclopedonali. Pt_2
A suo dire, anche in quelle circostanze si sarebbero verificati analoghi fenomeni di sfaldamento. L'istanza ex art 213 cpc è stata correttamente rigettata dal tribunale. La richiesta in questione è infatti palesemente inammissibile per difetto dei necessari presupposti: non risulta che la parte istante abbia diligentemente assolto al proprio onere di prova, in quanto non vi è prova che si fosse preventivamente attivata per acquisire tale documentazione, ottenendo un diniego da parte della PA;
inoltre l'acquisizione è in ogni caso priva dei requisiti di decisività ed essenzialità ai fini della decisione (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023) trattandosi di differenti cantieri. Il rigetto dei primi tre motivi di impugnazione implica l'assorbimento di ogni ulteriore questione articolata nel gravame.
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pagina 19 di 20 Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa e del tenore delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. Parte_1
558/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023 ,così dispone:
1. rigetta l' impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Lecco n. 558/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023;
2. condanna l' appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite di questo grado liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte l'11 dicembre 2024
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
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