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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANTELLA LORENZA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.6.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI- 001448584 di con il CP_1 quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 2.330,99 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2017.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio, ha provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1
ordinanze-ingiunzioni opposte, dandone atto con produzione documentale
14.5.2025.
4. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
6. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate.
Pag. 2 di 3 7. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 15/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANTELLA LORENZA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA RENZO DEL CHICCA 1/A 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.6.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI- 001448584 di con il CP_1 quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 2.330,99 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2017.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio, ha provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1
ordinanze-ingiunzioni opposte, dandone atto con produzione documentale
14.5.2025.
4. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
6. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate.
Pag. 2 di 3 7. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
900,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Parma, 15/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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