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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CA ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2133 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
VIA FALCONE E BORSELLINO 101 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv.LI CO PA , giusta procura atti
ATTORI
CONTRO
E , entrambi elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliati in Piazzale Ungheria 84 90141 Palermo , presso lo studio dell'avv. CALCAGNI LUCIANO , giusta procura a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTI
E nei confronti di
, elettivamente domiciliati in VIA FALCONE E Controparte_3
BORSELLINO 101 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv.
LI CO PA, giusta procura atti
Intervenuto ex art. 111 cpc
OGGETTO: servitù di veduta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1
premettendo di essere proprietari di un fabbricato per Parte_2 civile abitazione sito in Altavilla Milicia tra la via Anime Sante n.9, via
Sant'Antonio n. 8 e via XX Settembre n.20, composto da dieci vani catastali, distribuiti a piano terra, primo e secondo piano ed area libera sovrastante (distinto al catasto urbano di A1tavilla Milicia al foglio 2 particelle 200 sub.3 e 202 sub.1 (graffate)), confinante con l'immobile di proprietà dei convenuti sito in Altavilla Milicia in Via Anime San-te n.
Pagina 1 di 6 11; esponevano che, in tempi recenti, i coniugi e Controparte_1
aveva sopraelevato il proprio fabbricato al fine di Controparte_2 creare un terzo piano, prima inesistente, costituendo a carico dell'immobile di proprietà dei coniugi ed in favore di Controparte_4 quello di loro proprietà, una illegittima servitù di veduta;
adivano pertanto il Tribunale chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, anche mediante la rimozione delle opere e/o manufatti realizzati da cui si esercita la citata servitù.
Si costituivano i convenuti i quali contestavano le pretese attoree, sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto delle domande.
Interveniva in giudizio ex art. 111 cpc in data Controparte_3
06.12.2021, quale successore a titolo particolare del rapporto controverso, in virtù dell'atto di donazione del 4.2.2021 in Notar
(rep. 115377 – racc. 23137) in suo favore dell'immobile di Per_1 proprietà degli attori, aderendo alle domande formulate dagli stessi.
La causa, istruita a mezzo ctu, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2025 con assegnazione di rito di cui all'art. 190 cpc.
2. Questioni preliminari.
Va preliminarmente chiarito, in relazione all'atto di intervento di che, la successione a titolo particolare del Controparte_3 cessionario nel diritto controverso, determina, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione delle parti cedenti, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Ne consegue che, la presente pronuncia verrà comunque emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò tanto più che non è stata formulata richiesta di estromissione della originaria parte né è stato manifestato espressamente il consenso all'estromissione di quest'ultima da tutte le parti in lite, restando inteso che la sentenza spiega effetti anche nei confronti dei successori a titolo particolare, intervenuti in giudizio, ai sensi dell'art. 111 co.3 c.p.c.
2. Merito della lite.
Le domande avanzate dall'attrice meritano accoglimento nei termini che vanno a esporsi.
Gli attori ha chiesto accertarsi l'illegittimità delle opere eseguite dai convenuti nell'immobile di loro proprietà, e ciò in ragione
Pagina 2 di 6 dell'illegittima costituzione di una servitù di veduta.
Quanto alla prima lagnanza, affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ. è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura “non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto ad una visione mobile e globale” (Cass. 22844/2006).
Detto questo, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere in quanto scevre da vizi logico-motivazionali, è emerso che l'immobile originario era costituito da due elevazioni (“Come si evince dalla visione satellitare datata Marzo 2012, sebbene poco definita, la presenza di superficie colore chiaro risulta in netto contrasto con lo scatto eseguito a Luglio
2013, ove si può notare una più netta copertura colore rossastra, simil tegola”).
A seguito degli interventi strutturali posti in essere dai convenuti, invece, sull'unità immobiliare dei convenuti è stata realizzata ex novo una terza “sopraelevazione realizzata sia in pomicemento in acciaio con copertura leggera in pannelli coibentati in lamiera. Gli elementi principali della struttura sono composti da scatolari in acciaio quadrati, uniti tra loro a formare un telaio chiuso. Alcuni muretti d'ambito (quelli esistenti prima della sopraelevazione) sono stati innalzati con muratura in pomicemento.
È stato inoltre realizzato un torrino in muratura in corrispondenza dell'accesso al piano terzo, sbarco della scala a chiocciola di accesso , eforo sul solaio.
Dalle foto versate agli atti, appare univocamente definito che buona parte del lastrico solare era stato chiuso con infissi, mentre alla data del sopralluogo, tali chiusure risultavano rimosse ed accatastate nell'immobile” (vds. pag.
6-7 rel ctu).
Descritto in questo modo lo status quo ante e quello risultante dalle opere in questione, il ctu ha riscontrato -in riscontro alle osservazioni del ctp di parte convenuta-una “comprovata servitù di veduta” dal momento che le parti esterne dell'edificio degli attori sono
“tranquillamente visibili dal lastrico solare di parte convenuta.” (vds. pag.13 rel ctu), confermando la “possibilità di inspicere e prospicere”, riscontrabile anche dal report fotografico allegato alla sua relazione di parte convenuta (vds.14 rel ctu).
Pagina 3 di 6 Orbene, l'art. 905 c.c., salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati e dispone al secondo comma che non si possono costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Qualsiasi intervento umano di modifica dello stato dei luoghi che comporti condizioni oggettive stabili per esercitare un comodo affaccio sulla proprietà confinante può dar luogo, in concorso con le altre condizioni di legge, alla creazione di una servitù di veduta, a nulla rilevando che il fondo su cui l'intervento é stato realizzato sia sopraelevato rispetto all'altro ovvero che le opere eseguite non siano destinate in via esclusiva all'esercizio della veduta, laddove comunque le stesse, per ubicazione, consistenza e struttura, in luogo di una vista precaria e fugace, consentano il comodo affaccio, permettendo ad una persona di media costituzione fisica la sosta e l'osservazione, in modo normale ed in condizioni di assoluta sicurezza, verso la proprietà sottostante.
Nel caso di specie, con la relazione tecnica dell'Ing. ha accertato Pt_3 che: “Stante che il fabbricato appartenente ai convenuti, nella sua conformazione originaria e urbanisticamente legittima era composta da piano terra, primo e secondo, con copertura non praticabile e non accessibile, ne consegue che aver realizzato il piano terzo, con aperture verso il fondo del vicino, ha di fatto violato quanto sancito dal predetto articolo 905, e di conseguenza, tale manufatto costituisce servitù di veduta violando la distanza legale predetta.
In materie di distanze legali, vige il criterio della prevenzione temporale;
significa che il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni.
Nulla si evince nel Regolamento Edilizio circa le distanze di cui tener conto sulle servitù di veduta, pertanto rimane valido quanto già dedotto per il Codice Civile” (vds. pag.
8-9 rel. ctu).
Ne deriva che non risulta rispettata la distanza legale con riguardo alla proprietà degli attori al fine di evitare episodi quali quelli lamentati.
Venendo adesso alle opere necessarie per eliminare la violazione, va detto che nelle more del giudizio i convenuti hanno sostanzialmente demolito la sopraelevazione per cui è causa (vds. relazione di parte allegata alle note scritte del 21.3.2024).
Pagina 4 di 6 Orbene, in disparte dalla legittimità di tale produzione, l'interveniente pur non contestando l'intervenuta demolizione, ha negato la cessazione della materia del contendere, deducendo che i convenuti hanno poi iniziato una nuova fase di “ricostruzione” (quest'ultima circostanza non contestata dai convenuti).
Per quanto detto, alla luce dei nuovi interventi di demolizione e di ricostruzione, non potendosi più eseguire le opere elencate dal ctu in seno alla chiesta relazione, i convenuti vanno comunque condannati, data la nuova edificazione, al rispetto la distanza legale di veduta dalla proprietà degli attori (ed oggi dell'interveniente).
3. Spese di lite.
Le spese di lite, nonchè quelle relative alla predisposizione della consulenza tecnica, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va inoltre tenuto conto del fatto che l'avvocato di parte attrice difende più parti (art. 4 co2 dm 55/14) e che la prestazione professionale nei confronti di queste non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4 co. 4 dm 55/14).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
-in accoglimento della domanda attrice, ordina ai convenuti
E il rispetto della distanza Controparte_1 Controparte_2 legale di veduta dall'immobile oggetto di causa di proprietà attrice (ora dell'intervenuto);
-condanna i convenuti E a Controparte_1 Controparte_2 rifondere in solido agli attori e Parte_1 Parte_2 nonché all'intervenuto le spese del giudizio, che Controparte_3 si liquidano in complessivi € 7.273,28 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre ulteriori accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il Giudice
CA ND
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 5 di 6 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CA ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2133 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
VIA FALCONE E BORSELLINO 101 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv.LI CO PA , giusta procura atti
ATTORI
CONTRO
E , entrambi elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliati in Piazzale Ungheria 84 90141 Palermo , presso lo studio dell'avv. CALCAGNI LUCIANO , giusta procura a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTI
E nei confronti di
, elettivamente domiciliati in VIA FALCONE E Controparte_3
BORSELLINO 101 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv.
LI CO PA, giusta procura atti
Intervenuto ex art. 111 cpc
OGGETTO: servitù di veduta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1
premettendo di essere proprietari di un fabbricato per Parte_2 civile abitazione sito in Altavilla Milicia tra la via Anime Sante n.9, via
Sant'Antonio n. 8 e via XX Settembre n.20, composto da dieci vani catastali, distribuiti a piano terra, primo e secondo piano ed area libera sovrastante (distinto al catasto urbano di A1tavilla Milicia al foglio 2 particelle 200 sub.3 e 202 sub.1 (graffate)), confinante con l'immobile di proprietà dei convenuti sito in Altavilla Milicia in Via Anime San-te n.
Pagina 1 di 6 11; esponevano che, in tempi recenti, i coniugi e Controparte_1
aveva sopraelevato il proprio fabbricato al fine di Controparte_2 creare un terzo piano, prima inesistente, costituendo a carico dell'immobile di proprietà dei coniugi ed in favore di Controparte_4 quello di loro proprietà, una illegittima servitù di veduta;
adivano pertanto il Tribunale chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi, anche mediante la rimozione delle opere e/o manufatti realizzati da cui si esercita la citata servitù.
Si costituivano i convenuti i quali contestavano le pretese attoree, sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto delle domande.
Interveniva in giudizio ex art. 111 cpc in data Controparte_3
06.12.2021, quale successore a titolo particolare del rapporto controverso, in virtù dell'atto di donazione del 4.2.2021 in Notar
(rep. 115377 – racc. 23137) in suo favore dell'immobile di Per_1 proprietà degli attori, aderendo alle domande formulate dagli stessi.
La causa, istruita a mezzo ctu, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2025 con assegnazione di rito di cui all'art. 190 cpc.
2. Questioni preliminari.
Va preliminarmente chiarito, in relazione all'atto di intervento di che, la successione a titolo particolare del Controparte_3 cessionario nel diritto controverso, determina, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione delle parti cedenti, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Ne consegue che, la presente pronuncia verrà comunque emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò tanto più che non è stata formulata richiesta di estromissione della originaria parte né è stato manifestato espressamente il consenso all'estromissione di quest'ultima da tutte le parti in lite, restando inteso che la sentenza spiega effetti anche nei confronti dei successori a titolo particolare, intervenuti in giudizio, ai sensi dell'art. 111 co.3 c.p.c.
2. Merito della lite.
Le domande avanzate dall'attrice meritano accoglimento nei termini che vanno a esporsi.
Gli attori ha chiesto accertarsi l'illegittimità delle opere eseguite dai convenuti nell'immobile di loro proprietà, e ciò in ragione
Pagina 2 di 6 dell'illegittima costituzione di una servitù di veduta.
Quanto alla prima lagnanza, affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 cod. civ. è necessario, oltre al requisito della "inspectio", anche quello della "prospectio" nel fondo del vicino, dovendo detta apertura “non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, in modo che il fondo alieno risulti soggetto ad una visione mobile e globale” (Cass. 22844/2006).
Detto questo, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni ritiene questo Giudice di condividere in quanto scevre da vizi logico-motivazionali, è emerso che l'immobile originario era costituito da due elevazioni (“Come si evince dalla visione satellitare datata Marzo 2012, sebbene poco definita, la presenza di superficie colore chiaro risulta in netto contrasto con lo scatto eseguito a Luglio
2013, ove si può notare una più netta copertura colore rossastra, simil tegola”).
A seguito degli interventi strutturali posti in essere dai convenuti, invece, sull'unità immobiliare dei convenuti è stata realizzata ex novo una terza “sopraelevazione realizzata sia in pomicemento in acciaio con copertura leggera in pannelli coibentati in lamiera. Gli elementi principali della struttura sono composti da scatolari in acciaio quadrati, uniti tra loro a formare un telaio chiuso. Alcuni muretti d'ambito (quelli esistenti prima della sopraelevazione) sono stati innalzati con muratura in pomicemento.
È stato inoltre realizzato un torrino in muratura in corrispondenza dell'accesso al piano terzo, sbarco della scala a chiocciola di accesso , eforo sul solaio.
Dalle foto versate agli atti, appare univocamente definito che buona parte del lastrico solare era stato chiuso con infissi, mentre alla data del sopralluogo, tali chiusure risultavano rimosse ed accatastate nell'immobile” (vds. pag.
6-7 rel ctu).
Descritto in questo modo lo status quo ante e quello risultante dalle opere in questione, il ctu ha riscontrato -in riscontro alle osservazioni del ctp di parte convenuta-una “comprovata servitù di veduta” dal momento che le parti esterne dell'edificio degli attori sono
“tranquillamente visibili dal lastrico solare di parte convenuta.” (vds. pag.13 rel ctu), confermando la “possibilità di inspicere e prospicere”, riscontrabile anche dal report fotografico allegato alla sua relazione di parte convenuta (vds.14 rel ctu).
Pagina 3 di 6 Orbene, l'art. 905 c.c., salvaguarda il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute negli edifici vicini al fine di proteggere interessi esclusivamente privati e dispone al secondo comma che non si possono costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Qualsiasi intervento umano di modifica dello stato dei luoghi che comporti condizioni oggettive stabili per esercitare un comodo affaccio sulla proprietà confinante può dar luogo, in concorso con le altre condizioni di legge, alla creazione di una servitù di veduta, a nulla rilevando che il fondo su cui l'intervento é stato realizzato sia sopraelevato rispetto all'altro ovvero che le opere eseguite non siano destinate in via esclusiva all'esercizio della veduta, laddove comunque le stesse, per ubicazione, consistenza e struttura, in luogo di una vista precaria e fugace, consentano il comodo affaccio, permettendo ad una persona di media costituzione fisica la sosta e l'osservazione, in modo normale ed in condizioni di assoluta sicurezza, verso la proprietà sottostante.
Nel caso di specie, con la relazione tecnica dell'Ing. ha accertato Pt_3 che: “Stante che il fabbricato appartenente ai convenuti, nella sua conformazione originaria e urbanisticamente legittima era composta da piano terra, primo e secondo, con copertura non praticabile e non accessibile, ne consegue che aver realizzato il piano terzo, con aperture verso il fondo del vicino, ha di fatto violato quanto sancito dal predetto articolo 905, e di conseguenza, tale manufatto costituisce servitù di veduta violando la distanza legale predetta.
In materie di distanze legali, vige il criterio della prevenzione temporale;
significa che il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le altre costruzioni.
Nulla si evince nel Regolamento Edilizio circa le distanze di cui tener conto sulle servitù di veduta, pertanto rimane valido quanto già dedotto per il Codice Civile” (vds. pag.
8-9 rel. ctu).
Ne deriva che non risulta rispettata la distanza legale con riguardo alla proprietà degli attori al fine di evitare episodi quali quelli lamentati.
Venendo adesso alle opere necessarie per eliminare la violazione, va detto che nelle more del giudizio i convenuti hanno sostanzialmente demolito la sopraelevazione per cui è causa (vds. relazione di parte allegata alle note scritte del 21.3.2024).
Pagina 4 di 6 Orbene, in disparte dalla legittimità di tale produzione, l'interveniente pur non contestando l'intervenuta demolizione, ha negato la cessazione della materia del contendere, deducendo che i convenuti hanno poi iniziato una nuova fase di “ricostruzione” (quest'ultima circostanza non contestata dai convenuti).
Per quanto detto, alla luce dei nuovi interventi di demolizione e di ricostruzione, non potendosi più eseguire le opere elencate dal ctu in seno alla chiesta relazione, i convenuti vanno comunque condannati, data la nuova edificazione, al rispetto la distanza legale di veduta dalla proprietà degli attori (ed oggi dell'interveniente).
3. Spese di lite.
Le spese di lite, nonchè quelle relative alla predisposizione della consulenza tecnica, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va inoltre tenuto conto del fatto che l'avvocato di parte attrice difende più parti (art. 4 co2 dm 55/14) e che la prestazione professionale nei confronti di queste non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4 co. 4 dm 55/14).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
-in accoglimento della domanda attrice, ordina ai convenuti
E il rispetto della distanza Controparte_1 Controparte_2 legale di veduta dall'immobile oggetto di causa di proprietà attrice (ora dell'intervenuto);
-condanna i convenuti E a Controparte_1 Controparte_2 rifondere in solido agli attori e Parte_1 Parte_2 nonché all'intervenuto le spese del giudizio, che Controparte_3 si liquidano in complessivi € 7.273,28 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre ulteriori accessori di legge;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il Giudice
CA ND
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 5 di 6 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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