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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5957 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 4 febbraio 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.09.1989, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Del Mondo (c.f.
), presso il cui studio sito in Afragola (NA) alla via Piave n.15/b C.F._2
elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore della ricorrente chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 23.07.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.07.2024, premetteva: di aver contratto matrimonio in Parte_1
ZA (NA) il 14.05.2008 con dalla cui unione nasceva un figlio: (il Controparte_1 Per_1
17.09.2008 a PO), e che venuto meno l'affectio coniugalis le parti si separavano consensualmente come da decreto di omologa del 27.06.2013 reso dal Tribunale di PO all'esito del procedimento n. 19903/2012 RG.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 04.02.2025, il Giudice delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, ed al suo esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente citato e non comparso. Controparte_1
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa del 27.06.2013 reso dal Tribunale di PO all'esito del procedimento n. 19903/2012 RG.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente della separazione, in data 24.05.2013, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970, che è rimasta contumace.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere - anche alla luce della mancata partecipazione del resistente al giudizio - che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto al decreto di omologa della separazione, ed in assenza di contestazioni rispetto alle prospettazioni di parte ricorrente, ritiene di confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale.
Il minore resta pertanto affidato ad entrambi i genitori, ed avrà domicilio privilegiato Per_1
presso la madre.
Nell'esercizio del diritto-dovere di visita, il padre potrà visitare e tenere con sé il figlio Per_1
secondo il calendario stabilito in sede di separazione, salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno tener conto delle richieste e delle esigenze del minore.
In merito al quantum dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, il Tribunale rileva che non sono sopravvenute circostanze nuove rispetto alla separazione e pertanto va confermata la corresponsione della somma mensile di euro 250,00 mensili a carico di in favore del Controparte_1
figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal Per_1 protocollo di intesa di questo Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PO Nord sottoscritto in data 25.10.2019.
Trattandosi di controversia inerente a diritti personalissimi, vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
Vanno disposte le formalità di legge.
P. Q. M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZA (NA) il 14.05.2008 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...];
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1
presso la madre e diritto di vista del padre secondo il calendario già stabilito in sede di separazione, salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 05 Controparte_1 Parte_1
di ciascun mese, un assegno di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese Per_1
straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di queto tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 34, Parte II, Serie A, Anno 2008) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 05.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro