CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 21 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al 174 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Forte, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Sanza, alla via Roma
n. 28;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Sciaraffa e Vito Dinoia, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura provinciale sita in Potenza, alla via Pretoria, n. 263;
APPELLATO
OGGETTO: ripetizione indebito - appello avverso la sentenza n. 167/2022, pubblicata il 26/04/2022, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro, dr. Valeria Palmisano.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 167/2022 emessa dal tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro, decisa in data
26.04.2022 e, per l'effetto, dichiarare intercorso un rapporto di lavoro agricolo subordinato tra la signora e l'azienda agricola Il Miracolo s.r.l., dal 30.03.2005 al 31.08.2005, per 102 giornate e Parte_1 ordinarsi la reiscrizione della predetta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Sanza per l'anno
2005 e per il numero di giornate dichiarate;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di restituzione del presunto indebito pari ad euro 1.592,28 e, per l'effetto, dichiarare CP_ l'assoluta irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall' nei confronti della ricorrente per i motivi CP_ esposti in narrativa;
condannare l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo".
Per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte di appello adita: - rigettare il ricorso in appello dichiarandolo inammissibile ed improponibile per decadenza dall'azione oltre che infondato in fatto ed in diritto nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/08/2022, chiedeva che, in accoglimento dello spiegato Parte_1 appello, venisse riformata la sentenza n. 167/2022 emessa dal tribunale di Lagonegro, Sezione Lavoro, in data
26.04.2022 e, per l'effetto, che venisse dichiarato intercorso un rapporto di lavoro agricolo subordinato tra ella stessa e l'azienda agricola Il Miracolo s.r.l., dal 30.03.2005 al 31.08.2005, per 102 giornate. Chiedeva, altresì, che venisse ordinata la reiscrizione della predetta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di
Sanza per l'anno 2005 e per il numero di giornate dichiarate e che, in ogni caso, venisse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di restituzione del presunto indebito, pari ad euro 1.592,28 e l'assoluta CP_ irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall' nei suoi confronti.
Proponeva appello avverso il pronunciamento di cui sopra evidenziando che nessuna Parte_1 decadenza era maturata in ragione della notifica del provvedimento di disconoscimento della prestazione agricola solo in data 3.0.2016, che il diritto alla pretesa restituzione era prescritto e che vi era la prova della prestazione da parte sua delle giornate agricole per le quali veniva richiesta la restituzione dell'indennità corrisposta.
Tanto premesso l'appellante chiedeva all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 5 ottobre 2023.
A seguito della notifica dell'appello avvenuta in data 8 settembre 2020, con memoria di costituzione CP_ depositata in data 9.07.2023, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante, chiedendo che l'appello venisse dichiarato inammissibile ed improponibile per decadenza dall'azione, oltre che infondato in fatto ed in diritto nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 22 maggio 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, la Corte
d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, per le motivazioni di cui al seguito.
La sentenza gravata è la n. 167/2022, pubblicata il 26.04.2022, del giudice del lavoro presso il Tribunale di
Lagonegro, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di reiscrizione, per maturata decadenza e respinto, per il resto e nel merito, il proposto ricorso.
CP_ Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza spiegata dall' evidenziando che il dies a quo di decorrenza del termine ex artt. 22 del d.l. n. 7 del 1970, convertito nella L. n. 83 del 1979, coincideva con il giorno 19.12.2015 (data di pubblicazione del terzo elenco di variazione) dal quale andava computato il periodo di 150 giorni (30+120) per proporre la domanda giudiziale a pena di decadenza. Ne derivava che, alla data del 21.10.2016, tale termine era ampiamente spirato. In ordine alla domanda di accertamento negativo del credito per gli altri motivi formali, slegati all'effettiva iscrizione, ha affermato il primo giudice che la stessa era infondata. A suo giudizio, infatti, il ricorrente non aveva dato prova della sussistenza dei requisiti per poter trattenere la prestazione a suo tempo corrisposta e, segnatamente, prova dell'iscrizione negli elenchi per il numero di giornate dedotte, iscrizione rispetto alla quale era incorso nella decadenza. Quanto alla dedotta assenza di dolo in capo alla , ha evidenziato il primo giudice che in materia di prestazioni di Pt_1 disoccupazione agricola il dato non rilevava, dovendo applicarsi la disciplina codicistica dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Questo, in sintesi, il pronunciamento del primo giudice, ritiene questa Corte di non poterlo condividere per la ragione dirimente di cui al seguito.
Va in primis evidenziato che, oggetto del presente giudizio è l'opposizione formulata dalla rispetto Pt_1 ad un provvedimento di restituzione di indebito datato 3.10.2016, indebito relativo al disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2005.
Ritiene questa Corte che sia da accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante già nel corso del giudizio di primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è soffermato.
Ed invero, risulta dagli atti che il provvedimento di diffida alla restituzione di cui si tratta veniva portato a conoscenza dell'appellante solo in data 3.10.2016, rispetto ad un pagamento delle somme indebitamente corrisposte avvenuto in data 26.06.2006, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2005, ovvero ben oltre il decorso del termine decennale di prescrizione.
Al riguardo, non condivisibile si reputa il rilievo dell'istituto nel senso di ritenere che vi sarebbe stato un atto interruttivo della prescrizione rappresentato dal provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, benchè quest'ultimo rappresenti il presupposto giuridico/fattuale perché possa procedersi al recupero delle somme indebitamente erogate, ritiene questa Corte che, perché possa parlarsi di atto interruttivo della prescrizione validamente portato a conoscenza del debitore, si debba poter rinvenire una specifica richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate, non potendo bastare, all'uopo,
l'avvenuta conoscenza del disconoscimento della giornate di lavoro agricolo ed il conseguente provvedimento di cancellazione dell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza. In considerazione di ciò, l'appello proposto deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme di cui al provvedimento del 3.10.2016.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 174 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022 promosso da nei Parte_1 CP_ confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta la restituzione delle somme di cui al provvedimento del 3.10.2016;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante che liquida in complessivi euro 886,00 (euro 460,00 per il primo grado ed euro
886,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf come per legge da corrispondersi al procuratore antistatario.
Potenza, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo