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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7101 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 4754/2020
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 11:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere e Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti PAPI VALERIO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente;
Controparte_2 Controparte_3
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, anche di tutte le richieste di ordine istruttorio nelle stesse formulate;
entrambe si oppongono ad ogni avverso dedotto.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante. IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4754/2020 TRA
Parte_2
(Avv. Valerio Papi)
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.ti Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi e ) Controparte_3
PARTE APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3517/20, ha statuito come segue:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, condanna la società l pagamento in favore della Controparte_1 ella somma di € 25.682,34 (27.678,34 – 1596,00 – 400,00), Parte_2 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna altresì la società Controparte_1 rimborsare alla a somma di € 2.600,00 per competenze Parte_2 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà.”. La a proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_2 chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “in riforma della sentenza del Tribunale di Roma impugnata che ha condannato la al Controparte_1 pagamento della minor somma di € 25.682,34, confermare il Decreto ingiuntivo n. 22152/2016 - R.G. 61670/2016 per un totale di € 41.500,88, condannando l'appellata al pagamento in favore della oltre ad € Parte_2 25.628,34 di cui sopra, anche della somma residua di € 15.818,54. Condannare altresì l'appellata a corrispondere le spese già liquidate nel predetto decreto ingiuntivo e gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002 “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali”, considerando come dies a quo la data di messa in mora tramite PEC del 09.07.2016 e il pagamento parziale di € 37.438,77 effettuato a seguito dell'ordinanza di assegnazione del PPT del 17.04.2018, (giorni 647) e per il saldo ancora dovuto di € 4.062,11 sino al dì del pagamento effettivo. Si chiede in ogni caso di correggere gli errori materiali evidenziati commessi tanto dal CTU quanto dal Giudice del Tribunale, riconoscendo comunque dovute le somme di € 360,00, € 1.596,00 ed € 400,00, per un totale di € 2.356,00. In via subordinata si chiede riconvocazione, se del caso con sostituzione, del CTU per i motivi anzidetti e per l'ammissione delle prove orali articolate come in atti e sopra richiamate. In via ulteriormente subordinata, ferma la somma stabilita dal Tribunale e la correzione degli errori materiali di cui sopra, si chiede di ritenere comunque accertate le opere su cui il CTU si è espresso in forma dubitativa “qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione dell'opera extra alla parte convenuta, si ritiene di dover applicare il prezzo richiesto” e che assommano a complessive € 4.225,00; si chiede inoltre di includere nel dovuto anche la voce “sette porte ad un'anta” della fattura 47/2015, esclusa dal Tribunale, pari ad € 1.360,00. Il tutto, in ogni caso, oltre spese di lite, tanto della fase monitoria quanto della fase a cognizione piena e interessi di mora in attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali” come sopra calcolati.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita he ha Controparte_1 domandato il rigetto dell'appello con spese di lite. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_3 avverso il decreto con cui era stata ingiunto il pagamento della
[...] somma dii € 41.500,88, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e spese della procedura, in virtù della fornitura di realizzazione e posa in opera di lavorati in alluminio e vetro. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione così motivando “richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU (emesse anche in sede di chiarimenti ) che hanno consentito di appurare che le opere eseguite dalla pposta ammontano a Pt_2 complessivi € 53.678,34, anche con riferimento alle opere extra contratto” che la parte opponente “ha provveduto al versamento del parziale importo € 26.000,00, residuando quindi ancora pagamenti per un importo residuo di € 27.678,34” che “nel corso delle operazioni peritali venivano anche accertate difformità nell'esecuzione dei lavori per € 1.596,00 'per vizi riscontrati sugli infissi esterni' ed € 400,00 per 'la congruità dei prezzi decurtazione voce B preventivo n. 57'; voci che vanno decurtate dall'importo ancora dovuto”” che “da quanto osservato l'opposizione merita accoglimento in parte qua, e cioè sia con riferimento ad una seppure minima contestazione circa l'esecuzione dei lavori e sia con riferimento all'accertamento della debenza di una diversa ridotta somma ancora dovuta alla società opposta”. La a impugnato la sentenza argomentando che il Tribunale, Parte_2 ritenuto che le conclusioni della CTU erano insufficienti alla luce dei rilievi mossi dalla parte opposta e dal CTP, avrebbe dovuto disporre un nuovo approfondimento sull'elaborato peritale, o comunque motivare perché aveva accolto le conclusioni della ctu, nonostante il perito avesse mancato di fornire i chiarimenti. In via subordinata, avrebbe dovuto, comunque, ammettere le prove orali articolate dalla parte attrice. Da tutto ciò era, poi, conseguito l'accoglimento della minore somma di € 15.818,54 peraltro calcolata erroneamente perché erano stati detratti gli importi di € 360,00, di
€ 1.596,00 e di € 400,00, già sottratti però dal CTU prima di calcolare il totale dovuto e sopra indicato di € 53.678,34. E' in atti la relazione di ctu dell'Arch. ove innanzitutto si legge Controparte_4 che durante gli accessi non era stato possibile verificare tutti i lavori descritti in atti, sia per l'inaccessibilità di alcune zone della struttura ospedaliera, sia per le modifiche intervenute successivamente alla fine dei lavori appaltati alla ditta e Controparte_1 che “ove non è stato possibile individuare o misurare con esattezza le quantità realizzate, le suddette opere sono state descritte come non accertabili e, ove possibile, indicata la congruità del prezzo richiesto/da pagare per l'eventuale riconoscimento delle ulteriori somme dovute in sede processuale.“. Con riguardo ai lavori, consistiti in opere in alluminio ed infissi in alluminio da parte della ppellante, relativi al preventivo sottoscritto dal legale rappresentante della Pt_2 er un importo di € 67.500,88, la Consulente ha indicato sia le opere per le CP_1 quali era stato possibile effettuare il rilievo metrico e la corrispondenza a quanto indicato in preventivo, sia quelle non contestate, sia quelle che non era stato possibile accertare, anche con riguardo alla quantità, e per le quali è stato esplicitato “qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione dell'opera alla parte convenuta, il prezzo richiesto è da ritenersi congruo”. Esplicitando, poi, con riguardo alle porte oggetto di specifica critica, che le effettive quantità realizzate non erano accertabili, ma che comunque le parti concordavano
“sulla quantità di porte indicate in preventivo in particolare 69 porte a un'anta e 16 porte interne a due ante”. Sui lavori extra di cui alla fattura n. 47 del 15.10.2015, in particolare di “una finestra aggiuntiva a telaio fisso sita al Piano 3”, nella relazione è scritto che non era inclusa alla voce della prima offerta firmata, così neanche la voce i “ 60 ml lineari di lamiera per la chiusura esterna dello spazio tra la struttura portante in ferro e le pannellature che formano il tetto “ benchè risultasse effettivamente realizzata, e che qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione alla parte convenuta, doveva applicarsi uno sconto al prezzo richiesto, ritenuto congruo per € 1.700,00. Quanto alle ulteriori altre voci, sempre riportate in detta fattura, ha precisato di avere visionato le opere indicate e riferito che se accertata l'attribuzione alla parte convenuta doveva essere applicato il prezzo richiesto. L'Arch. , si è poi soffermata: CP_4
sulle “Sette porte ad un'anta” ed ha riferito “L'opera è stata visionata, sono state verificate le quantità, entrambe le parti attribuiscono l'opera a l'attore ne Parte_2 contesta il conteggio al di fuori del numero già previsto in primo preventivo…Non è stato possibile accertare che la quantità sia da considerarsi extra preventivo iniziale. Si ritiene di non dover riconoscere il prezzo richiesto perché, in previsione della dotazione del maniglione antipanico le porte si sarebbero dovute realizzare con un telaio di dimensioni adeguate”; su “Una porta in alluminio al 3 piano a due ante vetro + pannello” ed ha precisato che
“Si tratta di una porta in alluminio e vetro al piano terzo sul corridoio di collegamento tra due reparti. L'opera è stata visionata, sono state verificate le misure, risulta compatibile con la descrizione in fattura e con gli infissi realizzati dal Convenuto. Si ritiene non inclusa nella prima offerta perché composta da ante vetrate. Qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione dell'opera extra alla parte convenuta, si ritiene di dover applicare il prezzo richiesto” per poi concludere che per le altre voci della fattura 47/2015 non era stato possibile localizzarle con certezza o accertarne con precisione la quantità e che ove possibile era stata indicata la congruità dei prezzi.
Sulla fattura n. 55 del 24.11.2015 (menzionata dall'appellante come extra preventivo) ed i lavori in essa indicati ha proceduto a descrivere parimenti le opere visionate, aggiungendo come sopra, che se accertata l'attribuzione alla parte convenuta doveva essere applicato il prezzo richiesto e precisando altresì che quanto al “maniglione antipanico” l'attore riconosceva l'incarico extra alla ditta subappaltatrice. In risposta al quesito circa i vizi ed i costi degli stessi, ha dichiarato di averli riscontrati sugli infissi esterni e pertanto proponeva una decurtazione sul prezzo pari ad euro 1.596,00., così come doveva essere decurtato, di € 400,00 il prezzo della voce “60 ml lineari di lamiera per la chiusura esterna dello spazio tra la struttura portante in ferro e le pannellature che formano il tetto”. Concludeva, quindi, riconoscendo che il costo delle opere accertabili con il primo preventivo approvato era pari a € 45.068,34, mentre il prezzo delle opere “accertabili” con riferimento alla fattura 47/2015 era di € 4.165,00 e quello relativo alla fattura 55/2015 era di € 4.445,00, pertanto il totale delle opere verificate era di € 53.678,34. In risposta alle osservazioni del ctp della parte appellante, ha esplicitato “In generale ove non è stato possibile accertare le quantità effettivamente realizzate in opera non si è potuta dare indicazione circa la congruità dei prezzi (ove le quantità sono state indicate nel preventivo, pur non potendo in alcuni casi accertare l'attribuzione delle opere, si è potuta almeno valutare la congruità dei prezzi)”. Nella successiva relazione, redatta per rispondere ai chiarimenti posti, la Consulente dopo avere confermato integralmente la perizia, con riguardo alle osservazioni della parte opposta, ha precisato che aveva descritto le sole voci della fattura n. 47/2015 che aveva potuto verificare e visionare. Le altre voci, di cui non era stato possibile accertare la presenza e la misurazione, non erano state omesse, ma erano state riportate nelle tabelle riepilogative con il relativo prezzo richiesto, la descrizione della localizzazione descritta dalla ditta ed il commento non “accertabile”. Dopodichè, precisato che le somme versate erano pari a € 26.000,00, ha indicato quelle dovute con riguardo ai lavori accertati, mediante gli accessi in loco e a seguito dell'esame dei documenti, e dunque l'importo totale di € 53.678,34, ovvero, detraendo le somme già versate (€ 26.000,00), il saldo rimanente pari ad € 27.678,34. Orbene, a fronte delle emergenze tecniche così illustrate e delle conclusioni riportate, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, l'elaborato ben può essere posto a fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass.
15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Né del resto, l'argomentazione che doveva essere ammessa la prova orale perché rilevante in quanto la ctu era stata insufficiente a dare risposta ai chiarimenti richiesti, appare condivisibile.
Le circostanze capitolate per l'espletamento della prova orale, la cui richiesta di ammissione è stata reiterata nel presente grado, appaiono alcune superflue, come già ritenuto il Primo Giudice perché documentali, altre (e specificatamente quella oggetto del capitolo 5 “Vero che i lavori di cui al nuovo incarico alla ditta Parte_2 sono quelli descritti nelle fatture n. 47/2015 e n. 5572015 e sono stati eseguiti dalla ditta come concordato”) del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Parte_2
Invero, poiché onerata di dimostrare l'efficacia probatoria delle allegazioni è certamente l'odierna parte appellante, che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento, la prova orale, con il teste indicato, ovvero il responsabile di cantiere della stessa comunque sarebbe stata (ed è) insufficiente a fronte delle emergenze CP_1 tecniche rappresentate dalla Consulente, ovvero che le altre opere di cui non era stato possibile accertare la presenza e la misurazione, erano state riportate nelle tabelle riepilogative con il relativo prezzo richiesto, la descrizione della localizzazione descritta dalla ditta ed il commento non “accertabile”. Da una parte, la circostanza capitolata sarebbe stata superflua perchè la descrizione delle opere era stata già indicata dalla consulente come descritta dalla TT (“la descrizione della localizzazione descritta dalla ditta” era stata riportata nelle tabelle), dall'altra inammissibile quanto alla misurazione e alla effettiva presenza delle opere asseritamente effettuate, perché, come del resto deciso (cfr. ordinanza di rigetto dell'ammissione delle prove) si sarebbe trattato di valutazioni tecniche e comunque di risultanze insufficienti attese le riportate emergenze, tenuto poi conto della contestazione della parte committente. Così consegue che è da disattendere la censura di contraddittorietà della decisione per avere accolto le conclusioni della consulente pur dopo avere chiesto i chiarimenti però asseritamente mancati. Ciò posto, diversamente, l'ulteriore eccezione di errore nella decisione, poiché è stato detratto il costo relativo ai vizi riscontrati, benchè era stato già decurtato dal ctu nell'ammontare complessivo indicato, deve ritenersi fondata. Nelle tabelle riassuntive dei lavori, in calce alla relazione, alla lett. C) relativa agli infissi, l'importo richiesto di € 15.960,00 è stato invece dalla consulente indicato congruo per l'ammontare di € 14.364,00, dunque esattamente pari alla somma risultante dopo la detrazione dell'importo di € 1.596,00 per i vizi riscontrati. Così parimenti deve ritenersi già detratto dal conteggio finale quantificato dall'Arch.
anche l'importo di € 400,00 riferito alla voce B) prev. 57, stante che nella CP_5 tabella di cui alla fattura n. 47, è indicato, nella “quantità realizzata”, l'accertata esecuzione di 60mq/prezzo “riconosciuto ridotto per qualità esecutiva”. La richiesta di sommare l'importo di € 360 in quello ritenuto da pagare, è da respingere posto che, così come indicato nella tabella della fattura n. 55, la somma è espressamente stata già conteggiata quale prezzo congruo da pagare per “tre vetri visarm con guarnizioni”, esattamente come richiesto. Dacchè, ferma restando la condanna già resa in primo grado, in parziale riforma la parte appellata va condannata al pagamento della Controparte_1 ulteriore somma di € 1.996,00. La censura dell'appellante sugli interessi moratori, ovvero di avere errato il giudice per avere negato l'applicazione degli interessi legali nella misura pari a quelli delle transazioni commerciali, è altresì fondata. Il Tribunale sul punto ha ritenuto che non era condivisibile “la richiesta di pagamento degli interessi nella misura degli interessi moratori previsti nelle transazioni commerciali in quanto la richiesta di decreto ingiuntivo dalla parte opposta ha previsto la misura degli interessi legali ed il decreto ingiuntivo ha previsto il pagamento della somma oltre interessi legali come da domanda;
ne consegue che tale sarà la misura degli interessi applicabili alla vicenda in esame in caso di condanna della parte opponente al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione. “. Ricorre nella specie il principio affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 28413/2024 come invocato dalla parte appellante) secondo cui “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.”.
Talchè, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1284 4 comma c.c. “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”, in ossequio al principio che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.” (Cass. n. 3499/2025), la domanda va accolta. Infatti, la pretesa di pagamento deriva da un contratto tra imprese per la fornitura di servizi, peraltro, nulla è stato provato, ma neppure dedotto circa la pattuizione della misura degli interessi. Discende pertanto che la sentenza va anche sul punto ulteriormente riformata e la parte appellata va condannata a pagare, sulla somma liquidata, gli interessi legali nella misura prevista per le transazioni commerciali, dalla data, come richiesto e per nulla contestato, della costituzione in mora e il pagamento parziale e poi per la residua somma sino al giorno del pagamento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio -, stante che l'accoglimento dell'appello solo per esigua somma non cambia l'esito della lite e pertanto ben può essere confermato il governo fattone dal primo giudice -, liquidate come in dispositivo nella misura minima in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21), atteso l'esito e proseguendo nell'attribuzione effettuata dal primo giudice, possono essere compensate nella misura della metà e poste per il residuo importo a carico della parte appellata in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma della sentenza, così provvede: condanna la parte appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.996,00, ferma restando la condanna già resa in primo grado;
condanna la parte appellata al pagamento degli interessi legali come indicato nella parte motiva;
liquida, per l'intero, le spese di lite del grado in € 1.984,00 e compensandole nella misura della metà, condanna la parte appellata al pagamento – in favore della parte appellante –della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 La Consigliera
Dr.ssa Fiorella Gozzer
La Presidente
Dr.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 4754/2020
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 11:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere e Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti PAPI VALERIO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente;
Controparte_2 Controparte_3
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, anche di tutte le richieste di ordine istruttorio nelle stesse formulate;
entrambe si oppongono ad ogni avverso dedotto.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante. IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4754/2020 TRA
Parte_2
(Avv. Valerio Papi)
PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.ti Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi e ) Controparte_3
PARTE APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3517/20, ha statuito come segue:
“Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, condanna la società l pagamento in favore della Controparte_1 ella somma di € 25.682,34 (27.678,34 – 1596,00 – 400,00), Parte_2 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna altresì la società Controparte_1 rimborsare alla a somma di € 2.600,00 per competenze Parte_2 professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Spese di CTU a carico delle parti nella misura della metà.”. La a proposto appello avverso la citata sentenza e ha Parte_2 chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “in riforma della sentenza del Tribunale di Roma impugnata che ha condannato la al Controparte_1 pagamento della minor somma di € 25.682,34, confermare il Decreto ingiuntivo n. 22152/2016 - R.G. 61670/2016 per un totale di € 41.500,88, condannando l'appellata al pagamento in favore della oltre ad € Parte_2 25.628,34 di cui sopra, anche della somma residua di € 15.818,54. Condannare altresì l'appellata a corrispondere le spese già liquidate nel predetto decreto ingiuntivo e gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002 “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali”, considerando come dies a quo la data di messa in mora tramite PEC del 09.07.2016 e il pagamento parziale di € 37.438,77 effettuato a seguito dell'ordinanza di assegnazione del PPT del 17.04.2018, (giorni 647) e per il saldo ancora dovuto di € 4.062,11 sino al dì del pagamento effettivo. Si chiede in ogni caso di correggere gli errori materiali evidenziati commessi tanto dal CTU quanto dal Giudice del Tribunale, riconoscendo comunque dovute le somme di € 360,00, € 1.596,00 ed € 400,00, per un totale di € 2.356,00. In via subordinata si chiede riconvocazione, se del caso con sostituzione, del CTU per i motivi anzidetti e per l'ammissione delle prove orali articolate come in atti e sopra richiamate. In via ulteriormente subordinata, ferma la somma stabilita dal Tribunale e la correzione degli errori materiali di cui sopra, si chiede di ritenere comunque accertate le opere su cui il CTU si è espresso in forma dubitativa “qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione dell'opera extra alla parte convenuta, si ritiene di dover applicare il prezzo richiesto” e che assommano a complessive € 4.225,00; si chiede inoltre di includere nel dovuto anche la voce “sette porte ad un'anta” della fattura 47/2015, esclusa dal Tribunale, pari ad € 1.360,00. Il tutto, in ogni caso, oltre spese di lite, tanto della fase monitoria quanto della fase a cognizione piena e interessi di mora in attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali” come sopra calcolati.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita he ha Controparte_1 domandato il rigetto dell'appello con spese di lite. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla Parte_3 avverso il decreto con cui era stata ingiunto il pagamento della
[...] somma dii € 41.500,88, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e spese della procedura, in virtù della fornitura di realizzazione e posa in opera di lavorati in alluminio e vetro. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione così motivando “richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU (emesse anche in sede di chiarimenti ) che hanno consentito di appurare che le opere eseguite dalla pposta ammontano a Pt_2 complessivi € 53.678,34, anche con riferimento alle opere extra contratto” che la parte opponente “ha provveduto al versamento del parziale importo € 26.000,00, residuando quindi ancora pagamenti per un importo residuo di € 27.678,34” che “nel corso delle operazioni peritali venivano anche accertate difformità nell'esecuzione dei lavori per € 1.596,00 'per vizi riscontrati sugli infissi esterni' ed € 400,00 per 'la congruità dei prezzi decurtazione voce B preventivo n. 57'; voci che vanno decurtate dall'importo ancora dovuto”” che “da quanto osservato l'opposizione merita accoglimento in parte qua, e cioè sia con riferimento ad una seppure minima contestazione circa l'esecuzione dei lavori e sia con riferimento all'accertamento della debenza di una diversa ridotta somma ancora dovuta alla società opposta”. La a impugnato la sentenza argomentando che il Tribunale, Parte_2 ritenuto che le conclusioni della CTU erano insufficienti alla luce dei rilievi mossi dalla parte opposta e dal CTP, avrebbe dovuto disporre un nuovo approfondimento sull'elaborato peritale, o comunque motivare perché aveva accolto le conclusioni della ctu, nonostante il perito avesse mancato di fornire i chiarimenti. In via subordinata, avrebbe dovuto, comunque, ammettere le prove orali articolate dalla parte attrice. Da tutto ciò era, poi, conseguito l'accoglimento della minore somma di € 15.818,54 peraltro calcolata erroneamente perché erano stati detratti gli importi di € 360,00, di
€ 1.596,00 e di € 400,00, già sottratti però dal CTU prima di calcolare il totale dovuto e sopra indicato di € 53.678,34. E' in atti la relazione di ctu dell'Arch. ove innanzitutto si legge Controparte_4 che durante gli accessi non era stato possibile verificare tutti i lavori descritti in atti, sia per l'inaccessibilità di alcune zone della struttura ospedaliera, sia per le modifiche intervenute successivamente alla fine dei lavori appaltati alla ditta e Controparte_1 che “ove non è stato possibile individuare o misurare con esattezza le quantità realizzate, le suddette opere sono state descritte come non accertabili e, ove possibile, indicata la congruità del prezzo richiesto/da pagare per l'eventuale riconoscimento delle ulteriori somme dovute in sede processuale.“. Con riguardo ai lavori, consistiti in opere in alluminio ed infissi in alluminio da parte della ppellante, relativi al preventivo sottoscritto dal legale rappresentante della Pt_2 er un importo di € 67.500,88, la Consulente ha indicato sia le opere per le CP_1 quali era stato possibile effettuare il rilievo metrico e la corrispondenza a quanto indicato in preventivo, sia quelle non contestate, sia quelle che non era stato possibile accertare, anche con riguardo alla quantità, e per le quali è stato esplicitato “qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione dell'opera alla parte convenuta, il prezzo richiesto è da ritenersi congruo”. Esplicitando, poi, con riguardo alle porte oggetto di specifica critica, che le effettive quantità realizzate non erano accertabili, ma che comunque le parti concordavano
“sulla quantità di porte indicate in preventivo in particolare 69 porte a un'anta e 16 porte interne a due ante”. Sui lavori extra di cui alla fattura n. 47 del 15.10.2015, in particolare di “una finestra aggiuntiva a telaio fisso sita al Piano 3”, nella relazione è scritto che non era inclusa alla voce della prima offerta firmata, così neanche la voce i “ 60 ml lineari di lamiera per la chiusura esterna dello spazio tra la struttura portante in ferro e le pannellature che formano il tetto “ benchè risultasse effettivamente realizzata, e che qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione alla parte convenuta, doveva applicarsi uno sconto al prezzo richiesto, ritenuto congruo per € 1.700,00. Quanto alle ulteriori altre voci, sempre riportate in detta fattura, ha precisato di avere visionato le opere indicate e riferito che se accertata l'attribuzione alla parte convenuta doveva essere applicato il prezzo richiesto. L'Arch. , si è poi soffermata: CP_4
sulle “Sette porte ad un'anta” ed ha riferito “L'opera è stata visionata, sono state verificate le quantità, entrambe le parti attribuiscono l'opera a l'attore ne Parte_2 contesta il conteggio al di fuori del numero già previsto in primo preventivo…Non è stato possibile accertare che la quantità sia da considerarsi extra preventivo iniziale. Si ritiene di non dover riconoscere il prezzo richiesto perché, in previsione della dotazione del maniglione antipanico le porte si sarebbero dovute realizzare con un telaio di dimensioni adeguate”; su “Una porta in alluminio al 3 piano a due ante vetro + pannello” ed ha precisato che
“Si tratta di una porta in alluminio e vetro al piano terzo sul corridoio di collegamento tra due reparti. L'opera è stata visionata, sono state verificate le misure, risulta compatibile con la descrizione in fattura e con gli infissi realizzati dal Convenuto. Si ritiene non inclusa nella prima offerta perché composta da ante vetrate. Qualora in sede di giudizio venisse accertata l'attribuzione dell'opera extra alla parte convenuta, si ritiene di dover applicare il prezzo richiesto” per poi concludere che per le altre voci della fattura 47/2015 non era stato possibile localizzarle con certezza o accertarne con precisione la quantità e che ove possibile era stata indicata la congruità dei prezzi.
Sulla fattura n. 55 del 24.11.2015 (menzionata dall'appellante come extra preventivo) ed i lavori in essa indicati ha proceduto a descrivere parimenti le opere visionate, aggiungendo come sopra, che se accertata l'attribuzione alla parte convenuta doveva essere applicato il prezzo richiesto e precisando altresì che quanto al “maniglione antipanico” l'attore riconosceva l'incarico extra alla ditta subappaltatrice. In risposta al quesito circa i vizi ed i costi degli stessi, ha dichiarato di averli riscontrati sugli infissi esterni e pertanto proponeva una decurtazione sul prezzo pari ad euro 1.596,00., così come doveva essere decurtato, di € 400,00 il prezzo della voce “60 ml lineari di lamiera per la chiusura esterna dello spazio tra la struttura portante in ferro e le pannellature che formano il tetto”. Concludeva, quindi, riconoscendo che il costo delle opere accertabili con il primo preventivo approvato era pari a € 45.068,34, mentre il prezzo delle opere “accertabili” con riferimento alla fattura 47/2015 era di € 4.165,00 e quello relativo alla fattura 55/2015 era di € 4.445,00, pertanto il totale delle opere verificate era di € 53.678,34. In risposta alle osservazioni del ctp della parte appellante, ha esplicitato “In generale ove non è stato possibile accertare le quantità effettivamente realizzate in opera non si è potuta dare indicazione circa la congruità dei prezzi (ove le quantità sono state indicate nel preventivo, pur non potendo in alcuni casi accertare l'attribuzione delle opere, si è potuta almeno valutare la congruità dei prezzi)”. Nella successiva relazione, redatta per rispondere ai chiarimenti posti, la Consulente dopo avere confermato integralmente la perizia, con riguardo alle osservazioni della parte opposta, ha precisato che aveva descritto le sole voci della fattura n. 47/2015 che aveva potuto verificare e visionare. Le altre voci, di cui non era stato possibile accertare la presenza e la misurazione, non erano state omesse, ma erano state riportate nelle tabelle riepilogative con il relativo prezzo richiesto, la descrizione della localizzazione descritta dalla ditta ed il commento non “accertabile”. Dopodichè, precisato che le somme versate erano pari a € 26.000,00, ha indicato quelle dovute con riguardo ai lavori accertati, mediante gli accessi in loco e a seguito dell'esame dei documenti, e dunque l'importo totale di € 53.678,34, ovvero, detraendo le somme già versate (€ 26.000,00), il saldo rimanente pari ad € 27.678,34. Orbene, a fronte delle emergenze tecniche così illustrate e delle conclusioni riportate, frutto di un lavoro puntuale così da apparire esaustivo e completo, dalle quali non vi è motivo per discostarsi, l'elaborato ben può essere posto a fondamento della decisione. Ciò conformemente al principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass.
15147/18; anche Cass. 11917/2021); ed ancora “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22). Né del resto, l'argomentazione che doveva essere ammessa la prova orale perché rilevante in quanto la ctu era stata insufficiente a dare risposta ai chiarimenti richiesti, appare condivisibile.
Le circostanze capitolate per l'espletamento della prova orale, la cui richiesta di ammissione è stata reiterata nel presente grado, appaiono alcune superflue, come già ritenuto il Primo Giudice perché documentali, altre (e specificatamente quella oggetto del capitolo 5 “Vero che i lavori di cui al nuovo incarico alla ditta Parte_2 sono quelli descritti nelle fatture n. 47/2015 e n. 5572015 e sono stati eseguiti dalla ditta come concordato”) del tutto irrilevanti ai fini della decisione. Parte_2
Invero, poiché onerata di dimostrare l'efficacia probatoria delle allegazioni è certamente l'odierna parte appellante, che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento, la prova orale, con il teste indicato, ovvero il responsabile di cantiere della stessa comunque sarebbe stata (ed è) insufficiente a fronte delle emergenze CP_1 tecniche rappresentate dalla Consulente, ovvero che le altre opere di cui non era stato possibile accertare la presenza e la misurazione, erano state riportate nelle tabelle riepilogative con il relativo prezzo richiesto, la descrizione della localizzazione descritta dalla ditta ed il commento non “accertabile”. Da una parte, la circostanza capitolata sarebbe stata superflua perchè la descrizione delle opere era stata già indicata dalla consulente come descritta dalla TT (“la descrizione della localizzazione descritta dalla ditta” era stata riportata nelle tabelle), dall'altra inammissibile quanto alla misurazione e alla effettiva presenza delle opere asseritamente effettuate, perché, come del resto deciso (cfr. ordinanza di rigetto dell'ammissione delle prove) si sarebbe trattato di valutazioni tecniche e comunque di risultanze insufficienti attese le riportate emergenze, tenuto poi conto della contestazione della parte committente. Così consegue che è da disattendere la censura di contraddittorietà della decisione per avere accolto le conclusioni della consulente pur dopo avere chiesto i chiarimenti però asseritamente mancati. Ciò posto, diversamente, l'ulteriore eccezione di errore nella decisione, poiché è stato detratto il costo relativo ai vizi riscontrati, benchè era stato già decurtato dal ctu nell'ammontare complessivo indicato, deve ritenersi fondata. Nelle tabelle riassuntive dei lavori, in calce alla relazione, alla lett. C) relativa agli infissi, l'importo richiesto di € 15.960,00 è stato invece dalla consulente indicato congruo per l'ammontare di € 14.364,00, dunque esattamente pari alla somma risultante dopo la detrazione dell'importo di € 1.596,00 per i vizi riscontrati. Così parimenti deve ritenersi già detratto dal conteggio finale quantificato dall'Arch.
anche l'importo di € 400,00 riferito alla voce B) prev. 57, stante che nella CP_5 tabella di cui alla fattura n. 47, è indicato, nella “quantità realizzata”, l'accertata esecuzione di 60mq/prezzo “riconosciuto ridotto per qualità esecutiva”. La richiesta di sommare l'importo di € 360 in quello ritenuto da pagare, è da respingere posto che, così come indicato nella tabella della fattura n. 55, la somma è espressamente stata già conteggiata quale prezzo congruo da pagare per “tre vetri visarm con guarnizioni”, esattamente come richiesto. Dacchè, ferma restando la condanna già resa in primo grado, in parziale riforma la parte appellata va condannata al pagamento della Controparte_1 ulteriore somma di € 1.996,00. La censura dell'appellante sugli interessi moratori, ovvero di avere errato il giudice per avere negato l'applicazione degli interessi legali nella misura pari a quelli delle transazioni commerciali, è altresì fondata. Il Tribunale sul punto ha ritenuto che non era condivisibile “la richiesta di pagamento degli interessi nella misura degli interessi moratori previsti nelle transazioni commerciali in quanto la richiesta di decreto ingiuntivo dalla parte opposta ha previsto la misura degli interessi legali ed il decreto ingiuntivo ha previsto il pagamento della somma oltre interessi legali come da domanda;
ne consegue che tale sarà la misura degli interessi applicabili alla vicenda in esame in caso di condanna della parte opponente al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione. “. Ricorre nella specie il principio affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 28413/2024 come invocato dalla parte appellante) secondo cui “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.”.
Talchè, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1284 4 comma c.c. “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”, in ossequio al principio che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere.” (Cass. n. 3499/2025), la domanda va accolta. Infatti, la pretesa di pagamento deriva da un contratto tra imprese per la fornitura di servizi, peraltro, nulla è stato provato, ma neppure dedotto circa la pattuizione della misura degli interessi. Discende pertanto che la sentenza va anche sul punto ulteriormente riformata e la parte appellata va condannata a pagare, sulla somma liquidata, gli interessi legali nella misura prevista per le transazioni commerciali, dalla data, come richiesto e per nulla contestato, della costituzione in mora e il pagamento parziale e poi per la residua somma sino al giorno del pagamento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio -, stante che l'accoglimento dell'appello solo per esigua somma non cambia l'esito della lite e pertanto ben può essere confermato il governo fattone dal primo giudice -, liquidate come in dispositivo nella misura minima in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21), atteso l'esito e proseguendo nell'attribuzione effettuata dal primo giudice, possono essere compensate nella misura della metà e poste per il residuo importo a carico della parte appellata in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma della sentenza, così provvede: condanna la parte appellata al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.996,00, ferma restando la condanna già resa in primo grado;
condanna la parte appellata al pagamento degli interessi legali come indicato nella parte motiva;
liquida, per l'intero, le spese di lite del grado in € 1.984,00 e compensandole nella misura della metà, condanna la parte appellata al pagamento – in favore della parte appellante –della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 La Consigliera
Dr.ssa Fiorella Gozzer
La Presidente
Dr.ssa Marianna D'Avino