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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1516/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
C.F. residente in 37057 S.Giovanni Parte_1 C.F._1 Lupatoto (Vr), Via G. Brodolini nr.49, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro D'Alessandris ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, C.so Milano 36; ricorrente contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11.09.1951, residente in [...] int. 4; resistente contumace oggetto: risoluzione contrattuale per inadempimento
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento imputabile in via esclusiva all'acquirente signor Parte_2 ; - per l'effetto ordinare ai Pubblici Registri la cancellazione dell'atto di
[...] vendita dell'autovettura Toyota modello XA5P, targata GJ861YN, fra il dante causa e l'avente causa e di ogni qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 pregiudizievole ivi trascritta;
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
In via istruttoria: Con espressa riserva di precisare i fatti, le domande, di produrre documenti e formulare istanze istruttorie all'esito delle difese avversarie, si chiede sin d'ora la prova per interrogatorio formale di , nonché per testi, Controparte_1 indicando a teste: legale rappresentante o suo delegato di Tes_1
Ispettore di Polizia di Stato Ufficio Polizia di Frontiera Controparte_2 aeroporto di Torino-Caselle Enrico Succo, con riserva di indicarne altri sulle circostanze di cui in narrativa da 1) a 20), premessa la locuzione “vero che”, con esibizione al teste dei documenti indicati nel capitolo e che qui si riportano per completezza: 1) Il signor alla data del 07.05.2024 era Parte_1 proprietario dell'autovettura Toyota modello XA5P, targata GJ861YN; 2) in data 02.05.2024 il signor pubblicava sul noto sito web “subito.it” Parte_1 l'annuncio di vendita di detta vettura;
3) dopo qualche giorno rispondeva a detto annuncio il sig. , nato a [...] in data [...] e Controparte_1 residente a [...], con il quale concordavano un incontro per il giorno 6 maggio alle ore 16.00 circa;
4) telefonicamente le parti pattuivano il prezzo in €43.000,00.=, da pagarsi mediante assegni circolari alla consegna dell'autovettura; 5) in data 06.05.2024 all'appuntamento presso il distributore di carburante “Al Risparmio”, ubicato nei pressi della Stazione di Verona Porta Nuova, il sig. si presentava P_ assieme all'asserita moglie;
6) Dopo una prova dell'autovettura ed avendo già raggiunto l'accordo per il prezzo, le parti si recavano presso l'agenzia di pratiche auto “ sita sempre a San Giovanni Lupatoto, Via CP_2
Madonnina 5/F, per formalizzare il passaggio di proprietà; 7) In data
06.05.2024, il sig. consegnava due assegni circolari, il primo n. P_
3900109579 di importo pari ad euro 20.000,00 e il secondo n. 3900109307 di euro Firmato Da: D'LE AL Emesso Da: ARUBAPEC
S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6 23.000,00, CodiceFiscale_3 entrambi emessi da UBI Banca;
8) Il sottoscritto quindi consegnava al sig.
la vettura con entrambe le chiavi e, versava all'agenzia l'importo di P_
€815,00 per il trasferimento di proprietà, come da fattura allegata;
9) In data 07.05.2024, mi recavo presso la filiale di di San Controparte_3
Giovanni Lupatoto, Via Madonnina 1/C, per incassare gli assegni consegnati dal , tuttavia gli stessi risultavano falsi, come attestato dal funzionario P_ della banca medesima;
10) Da subito preoccupato per la situazione che si stava Part evidenziando, il signor faceva una ricerca sul web e da alcuni siti di cronaca locale riscontrava che il era in passato condannato per truffa ed uso Pt_2 Part di assegni falsi;
11) Il signor immediatamente sporgeva denuncia-querela contro il signor per i reati di cui agli art. 640 cp, con istanza al Controparte_1
P.M. di disporre il sequestro preventivo ex artt. 321 co.3 bis e seguenti cpp;
12) Part Altresì immediatamente il signor presentava al PRA la pratica per la perdita di possesso;
13)Tramite l'applicazione “MyToyota” installata sul telefono del Part signor il ricorrente poteva seguire gli spostamenti dell'auto ed appurava che la stessa era stata portata da Verona a Chivasso (To) ed in ultimo presso Part l'aeroporto civile di Caselle Torinese (To); 14) Il signor decideva pertanto di recarsi sul luogo in cui l'autovettura era parcheggiata, intenzionato a cogliere sul fatto il signor all'atto del ritiro dell'autovettura e far intervenire le P_ forze dell'ordine; 15) Il giorno 08.05.2024 alle 8.00 circa il signor e la P_ compagna si presentavano all'aeroporto civile di Caselle Torinese (To), per il Part ritiro dell'autovettura ma, vedendo arrivare il signor scappavano buttando le Part chiavi e i documenti dell'autovettura; 16) Il signor immediatamente richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine; 17) Alle ore 8.50 la Polizia di Stato, Ufficio Polizia di Frontiera dell'aeroporto interveniva;
18) Gli agenti, espletati gli accertamenti del caso e verificata al PRA che la proprietà fsse Part ancora intestata al ricorrente, autorizzavano il signor al ritiro dell'autovettura; 19) tutt'ora l'autovettura è custodita dal ricorrente;
20) In data 10.05.2024 il PRA comunicava di non poter dare seguito alla pratica di perdita di possesso, in quanto il signor non era più l'intestatario Parte_1 dell'autovettura.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.05.2024, Pt_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Ivrea al
[...] Controparte_1 fine di sentir pronunciare la risoluzione di un contratto di compravendita relativo all'autovettura targata GJ861YN per grave inadempimento imputabile al resistente.
Nessuno si è costituito per il sig. . Pt_2
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 291 c.p.c., la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata rimessa in decisione a seguito di trattazione orale all'udienza del 25.06.2025.
Preliminarmente deve essere dichiara la contumacia del resistente, P_
, non costituitosi nel giudizio benchè ritualmente intimato.
[...]
Nel merito, valutata la prospettazione difensiva del ricorrente e il materiale probatorio raccolto, la domanda è ritenuta fondata poiché sussistono i presupposti per la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento imputabile all'acquirente.
Anzitutto, la circostanza di fatto allegata dal ricorrente, secondo cui Parte_1 costui, in qualità di proprietario dell'autovettura Toyota targata GJ861YN, avrebbe venduto a il veicolo di sua proprietà, si reputa Controparte_1 provata alla luce della valutazione, unitaria, dei seguenti elementi documentali di rilevante portata indiziaria:
- nelle carte di circolazione riferite all'autovettura Toyota targata GJ861YN prodotte in fascicolo (cfr. doc. 1,2 f. ricorrente) viene attestato che
è stato proprietario del veicolo Toyota targato GJ861YN in Parte_1 virtù di atto di acquisto del 15.05.2023 e che è Controparte_1 divenuto il nuovo proprietario del mezzo in virtù di successivo atto di acquisto del 06.05.2024;
- nella “dichiarazione unilaterale di vendita” rilasciata su carta intestata ACI/PRA e regolarmente bollata, comunica di aver venduto, Parte_1 verbalmente, a l'autovettura de quo al prezzo di € Controparte_1
43.000,00 in data 06.05.2024 (doc. 3 f. ricorrente);
- è stata emessa, in pari data, una fattura dalla società per Controparte_2
€ 815,00 a titolo di emolumenti P.R.A. in relazione ad un trasferimento di proprietà (doc. 4 f. ricorrente);
- il ricorrente è in possesso di copia della carta di identità di P_
, presumibilmente rilasciata all'atto di acquisto;
[...]
- in data 07.05.2024, l'istituto Intesa San Paolo ha comunicato a
[...]
che gli assegni circolari di € 20.000,00 (n. 3900109579) ed € Pt_1
23.000,00 (n. 3900109307), apparentemente emessi da ex UBI BANCA in data 06.05.2024 in suo favore, erano falsi (doc. 6);
- da notizie diffuse sulla stampa online, risulta che in passato P_
avesse riportato condanne per truffa.
[...]
Accertata, sulla base di tali elementi, la conclusione del contratto di vendita relativa all'autovettura de quo, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo, il convenuto, non costituendosi nel giudizio, si è sottratto all'onere di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda sicché l'inadempimento deve ritenersi provato.
La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è desumibile dalla circostanza che esso riguarda l'obbligazione principale gravante sull'acquirente così da legittimare la pronuncia di risoluzione del contratto di vendita ex art. 1453 c.c.
In conclusione, la domanda di risoluzione del contratto di vendita, stipulato in data 06.05.2024 tra e , è fondata e deve essere Parte_1 Controparte_1 accolta.
La richiesta di emissione, da parte dell'autorità, di un ordine di cancellazione dell'atto di vendita non è accolta dal momento che tale atto esorbita dai poteri attribuiti al giudice dalla legge e, in ogni caso, la registrazione del provvedimento giudiziario al P.R.A. potrà essere richiesta dall'interessato ai sensi dell'art. 12 D.M. 514/1992.
Le spese sono poste a carico di parte resistente in applicazione del principio di soccombenza.
La liquidazione del compenso è compiuta per fasi in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale di valore indeterminabile, applicati i valori minimi tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado rubricata al n. 1516/2024 degli Affari Contenziosi
Civili: 1) accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura Toyota modello XA5P, targata GJ861YN, concluso fra e Parte_1
in data 06.05.2024; Controparte_1
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 3.800,00 per onorari di difesa, oltre rimborso forfettario delle spese generali, € 286,00 per contributo e marca, IVA e CPA.
Ivrea, 25.06.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)